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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, prima sezione civile, composta dai magistrati: dott. AR CC Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. ER CA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 172/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato l'11.4.2025 da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mauro Tafuri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Martucci n. 56;
- opposta - appellante - contro avv. FR IN, residente in [...], in proprio ex art. 86 C.P.C., con domicilio eletto presso il proprio studio in Udine, v.le G. Leopardi 43/C;
- opponente - appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.187/2025 del Tribunale di Udine, resa nel giudizio Rg: 391/2024, pubblicata in data 4 marzo 2025 e notificata a mezzo pec in data 13/03/2025 – pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione di indebito – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI Per l'appellante:
1. In via principale, riformare la sentenza impugnata e rigettare integralmente l'opposizione proposta dall'Avv. IN, confermando la fondatezza del credito originario richiesto dalla Sig.ra Parte_1
2. In via subordinata, accertare l'effettivo debito dell'opponente tenendo conto della corretta imputazione dei pagamenti e della corretta determinazione delle spese condominiali;
1 3. In ogni caso, revocare la condanna alle spese di lite a carico dell'appellante e condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
- respingere, siccome improcedibile, inammissibile o infondato, l'atto di appello avversario e confermare integralmente, per l'effetto, la sentenza n.187/2025 del Tribunale di Udine;
- attesa la sussistenza dei presupposti, condannare l'appellante o, se del caso, il legale, al ristoro dei danni (determinati in via equitativa) ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma, C.P.C., anche in relazione all'art. 88 C.P.C.;
- spese e compensi rifusi.
FATTI DI CAUSA
Il rapporto presupposto
1. La sig.ra con contratto di data 24.6.2019, locava all'avv. FR Parte_1
IN, per uso abitativo, un appartamento condominiale, con cantina e posto auto, sito in Udine, via FR Petrarca 50, a fronte della consegna di un deposito cauzionale di 1.500 euro, e del pagamento mensile di un canone di 500 euro e di spese in misura di 220 euro, queste ultime salvo conguaglio “a fine esercizio annuale” (doc.3 produzione in primo grado di parte opposta).
2. A seguito di recesso del conduttore, comunicato con raccomandata dd. 24.8.2022 (doc.4 della produzione di parte opposta), il rapporto è cessato al 15.12.2022, e l'immobile è stato rilasciato il 7.8.2023.
Il procedimento di primo grado
3. Con decreto n.1270/2023 - notificato a mezzo P.E.C. in data 2 gennaio 2024 -, a seguito di ricorso depositato l'11.12.2023, il Tribunale di Udine ha ingiunto all'avv. IN, di pagare, alla sig.ra l'importo di €.2.404,53, con interessi Parte_1 legali e spese di procedura, per i seguenti titoli:
- saldo dei canoni di locazione di giugno e luglio 2023 (€.1.440,00),
- saldo delle spese condominiali per l'esercizio 2022-2023 (chiusosi a marzo 2023), per
€.1.738,19,
- saldo delle spese maturate da aprile 2023 sino alla data di chiusura del rapporto (31 luglio 2023) pari a €.726,34,
- il tutto al netto del deposito cauzionale di €.1.500,00 che il conduttore aveva già autorizzato a trattenere in conto al rilascio dell'immobile.
4. Ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo l'avv. IN producendo corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, sostenendo di non essere più debitore della e rappresentando, in sintesi: Parte_1
pag. 2/10 - che il canone di giugno 2023 era già stato pagato, unitamente alla quota mensile di spese condominiali, con bonifico bancario di €.720,00 eseguito l'8.6.2023;
- che le spese condominiali richieste, per il periodo da aprile a luglio 2023, erano già state coperte dagli anticipi mensili (di €.220,00 ciascuno) regolarmente versati;
- che il debito residuo, per il canone e le spese di luglio 2023 - ridotto da un controcredito del IN -, era stato pagato con bonifico bancario di €.804,53 in data 21.12.2023, dopo l'emissione ma prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento degli interessi sulla somma a suo tempo versata a titolo di cauzione (€.1.500,00), maturati dalla prestazione (1.7.2019) alla compensazione (11.12.2023), e quantificati in €. 96,59.
5. Si è costituita, con memoria dd. 27.3.2024, in primo grado, la signora Parte_1 resistendo all'opposizione, dando atto del sopraggiunto pagamento di 804 euro, in data 21.12.2023, e sostenendo esserle ancora dovuto il residuo importo di €.1.600,53.
Questo il conteggio sostenuto in atti dall'opposta:
“Tanto premesso, come già ampiamente descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato, l'avv. IN si è reso inadempiente dei seguenti importi:
- euro 1.738,19 quale conguaglio delle spese condominiali riferite all'esercizio consuntivo ordinario dal 01/04/2022 al 31/03/2023 (DOC. 7);
- euro 726,34 quale conguaglio delle spese condominiali riferite all'esercizio preventivo 2023/2024 per il periodo dal 01/04/23 al 31/07/2023 (DOC. 3, richiesta di pagamento rag. e riparti allegati) Pt_2
- euro 1.440,00 per mancato pagamento di canoni di locazione;
Per un totale di euro 3.904,53.
Da tale importo devono essere detratti:
- euro 1.500,00 pari al deposito cauzionale versato
- euro 804,00 versato dal conduttore in data 21/12/23
Per un debito totale di euro 1.600,53.”.
Ha poi affermato l'opposta, nel medesimo contesto, che:
“- controparte non ha fornito alcuna prova del pagamento di euro 880,00 relativo alle spese di aprile/luglio 2023.
- nel corso del rapporto contrattuale l'avv. IN ha omesso/ridotto arbitrariamente i canoni di locazione mensile per il totale che oggi con il presente giudizio si chiede.
La circostanza è di fatto confermata nella mail dd. 24/07/2023 con la quale l'opponente dichiara di aver revocato il bonifico effettuato in pari data in favore della a causa di problematiche personali (DOC. 5 corrispondenza Parte_1
). Parte_3
pag. 3/10 Senza invertire l'ordine probatorio, per mero scrupolo difensivo, si deposita estratto conto della sig.ra ove si evince il totale dei pagamenti effettuati dall'avv. Parte_1
IN in favore della sig.ra ”. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale (di pagamento di interessi sulla cauzione), l'opposta ha controdedotto:
- di essere a propria volta creditrice, a titolo risarcitorio, di un importo necessario al ripristino del locale, date le condizioni nelle quali era stato rilasciato, chiedendo la liquidazione equitativa e la compensazione di tale importo;
- che comunque gli interessi erano inferiori a quanto richiesto, perché avrebbero dovuto, se del caso, essere calcolati dall'1.7.2019 alla data del rilascio (7.8.2023).
La sentenza di primo grado
6. Con la sentenza n. 187/2025 il Tribunale di Udine, all'esito di procedimento istruito per documenti e testi, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
6.1. Ha rilevato, in primo luogo, che il canone del mese di giugno 2023 risultava pagato con bonifico bancario documentato e titolato, e che la locatrice non aveva contestato l'imputazione del pagamento, né aveva dimostrato che il bonifico dovesse essere imputato ad altro debito.
6.2. Ha poi rilevato che l'importo richiesto a titolo di conguaglio delle spese condominiali, per l'esercizio 2023-2024 (€.726,34), in realtà rappresentava un mero acconto su preventivo approvato e non teneva conto di quanto già versato dal IN mensilmente, tra aprile e luglio 2024, sicchè il dovuto, complessivamente (detratto l'importo di 880,00 euro), era, in realtà, pari ad €.804,53 ed era stato già pagato con bonifico di data 21.12.2023.
6.3. Proseguendo nell'esame della materia del contendere, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'avv. IN fosse debitore solo di interessi, da calcolare, in misura legale (in quanto non pattuito diversamente), sui seguenti importi:
1) su €.720,00 (somma dovuta per canone e acconto spese di luglio 2024), dalla scadenza del 5.7.2023, al pagamento con bonifico avvenuto il 21.12.2023;
2) sulla differenza, rispetto all'importo dovuto (84,53 euro), dalla messa in mora (mail del 30.8.2023) al pagamento (21.12.2023).
6.4. Ha quindi concluso, sul punto, il Tribunale, per la debenza di un importo complessivo di €.16,89 (pari ad €.15,58 + €.1,31).
6.5. Esaminando la domanda riconvenzionale dell'opponente, il giudice udinese ha ritenuto dovuti i chiesti interessi legali sul deposito cauzionale, dalla data del contratto fino al deposito dell'opposizione (€.104,78).
6.6. Ha quindi compensato i rispettivi crediti delle parti e, alla fine, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato la signora a pagare 87,47 euro oltre Parte_1 interessi di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda riconvenzionale (9.2.2024) al saldo.
6.7. L'opposta, per la soccombenza, è stata condannata anche alle spese di lite.
pag. 4/10 L'atto di appello di Parte_1
7. Con ricorso depositato l'11.4.2025 ha proposto appello chiedendo, Parte_1 principalmente, la conferma della condanna portata dal decreto ingiuntivo, in subordine, la rideterminazione, comunque in proprio favore, del credito azionato e, in ogni caso, la condanna di controparte alle spese.
7.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale di Udine avesse accolto la tesi dell'opponente, ritenendo che il bonifico eseguito in data 8 giugno 2023 fosse imputabile al pagamento del canone di giugno 2023.
Ha allegato di avere documentato che l'Avv. IN era solito versare i canoni locatizi in ritardo, determinando confusione nell'imputazione dei pagamenti. Inoltre, sempre dalla documentazione allegata (doc.1 e 4 del giudizio di primo grado), emergerebbe che lo stesso appellato aveva riconosciuto, con precedenti e-mail, di essere ancora debitore del canone di luglio 2023 e del conguaglio delle spese condominiali.
7.2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto la riforma del capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'importo di €.726,34, per spese condominiali, non dovuto, in quanto già pagato in acconto.
In sintesi, l'appellante, rammentato che le spese condominiali erano conteggiate non ad anno solare ma a periodo dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno seguente, ha sostenuto che il suddetto importo richiesto fosse, in realtà, dovuto a consuntivo, per oneri condominiali già maturati e giustificati da documentazione contabile (prospetto allegato alla mail del 26.09.2023 e doc. 7E).
Ha lamentato che il giudice avrebbe decurtato l'importo di 880,00 euro (acconti spese dei mesi da aprile a luglio 2023) da un importo (conguaglio al 31.3.2023) che ne aveva già tenuto conto.
Ha riportato il contenuto degli scambi di messaggi di posta elettronica tra l'avv. IN e la commercialista della sig.ra dott.ssa e, rivisitando l'intero periodo Parte_1 Pt_2 contrattuale da luglio 2019 a luglio 2023, fatti salvi i periodi di pagamento regolare, ha evidenziato:
- che da gennaio ad aprile 2021 l'avv. IN avrebbe arbitrariamente ridotto il canone da 500 a 300 euro;
- che gli anticipi delle spese condominiali dei mesi da aprile a luglio 2023 “erano stati utilizzati a compensazione delle spese maturate al 31.02.2023 pari complessivamente ad euro 4.387,19.” (atto di appello quinta pagina).
Ha riportato nel corpo dell'atto di appello (sesta pagina) un documento che conterrebbe, in forma di tabella, il riepilogo di tutti i pagamenti relativi al canone di locazione e alle spese condominiali, effettuati dal conduttore nel periodo compreso tra il luglio 2019 e il marzo 2023.
L'avv. IN, tra l'altro, aveva confermato, con messaggio di posta elettronica dd.
1.11.2023 di avere ridotto unilateralmente il canone locatizio nei mesi da gennaio ad pag. 5/10 aprile 2021, per asseriti vizi dell'alloggio e aveva riconosciuto espressamente di dovere ancora euro 1.738,19 a titolo di spese condominiali.
7.3. Con ulteriore motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato un'errata compensazione delle poste di debito credito da parte del giudice e la condanna alle spese, in tesi non dovuta, avendo l'avv. IN effettuato un pagamento solo dopo l'avvio della causa.
Infine, non sarebbero dovute le spese di lite per la fase di mediazione, non avendo la controparte aderito alla stessa, né avendo versato il contributo unificato.
Difese in appello dell'avv. IN
8. Con comparsa depositata il 6.6.2025 si è costituito in giudizio, resistendo alle opposte richieste, l'avv. IN in proprio.
8.1. L'appellato ha sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi della procura alle liti, in quanto:
- la procura richiamata nel testo dell'atto di appello (quella in calce al ricorso per DI e di cui al file “procura-3.pdf”) era priva di riferimento al potere di impugnare;
- la procura allegata al ricorso in appello (file AT ON Appello_signed
.pdf”) contemplava la facoltà di proporre appello, ma consisteva in un file analogico scansionato, con firma digitale dell'avvocato ma senza firma analogica sotto l'autentica;
- allegata alla notifica del ricorso vi era una procura alle liti (copia della prima) non conforme a quella depositata unitamente all'appello, sicchè ne derivava un vizio dell'attestazione di conformità di quanto notificato a quanto depositato.
8.2. In merito al primo motivo di appello, la difesa dell'appellato ha sostenuto la bontà della decisione di primo grado, conforme alle regole sull'onere della prova in tema di imputazione di pagamento.
8.3. Con riguardo al secondo motivo di appello, la difesa dell'appellato:
- ha contestato l'ammissibilità del documento riportato da controparte nel corpo dell'atto di appello a pag.6, trattandosi, nella sostanza, di documento tardivamente prodotto;
- nel merito ha comunque contestato la completezza e completezza di tale allegazione, non riscontrata nelle conclusioni di controparte.
8.4. Con riguardo alle ulteriori difese dell'appellante, controparte ha svolto le seguenti difese:
- ha negato che il Tribunale avesse liquidato spese per la fase di mediazione;
- ha sostenuto la piena congruità dell'importo liquidato e della decisione in tema di spese di lite;
ha evidenziato che, in ogni caso, controparte non aveva formulato alcuna richiesta di restituzione di quanto pagato prima dell'atto di appello (cfr. Cass. sent. n.32539/22).
8.5. Da ultimo, l'appellato ha chiesto la condanna di controparte per lite temeraria, evidenziando, a tale proposito, talune condotte processuali tenute nel grado di appello (“diffusa superficialità, la confusa vicenda della procura alla lite e le "libertà" pag. 6/10 informatiche: valga così ricordare l'assenza del doc. n. 5 e l'inserzione impropria, perché tesa a superare il divieto dell'art. 437, II comma, C.P.C., del foglio a pag. 6 del ricorso introduttivo.. – così nella comparsa di costituzione in appello pag.23).
Il processo di secondo grado
9. All'udienza del 17.6.2025 le parti hanno avviato la discussione e parte appellante ha, tra l'altro, evidenziato il deposito di nuovo mandato difensivo.
10. All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive conclusioni e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante deposito del dispositivo.
Ragioni della decisione
11. L'appello è ammissibile, ogni irregolarità concernente la procura alle liti dell'appellante essendo stata, comunque, sanata con il deposito telematico, in data 16.6.2025, di ulteriore procura alle liti completa e non adeguatamente contestata.
12. Nel merito l'appello è infondato.
12.1. E' stata parte appellante, in primo grado ricorrente e opposta, ad allegare che la richiesta di pagamento si fondava sul contratto di locazione e a specificare quali erano le voci contrattuali di credito azionate.
Una di tali voci, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, era il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di giugno e luglio 2023.
A fronte della produzione, da parte dell'avv. IN, di prova documentale di bonifico bancario titolato per il pagamento della mensilità di giugno 2023 (dos.3 della produzione IN in primo grado), la difesa di ha inefficacemente replicato, in questa Parte_1 sede, affermando che quel pagamento era stato utilizzato per coprire altri debiti (“…a compensazione delle spese maturate al 31.02.2023 pari complessivamente ad euro 4.387,19.”, cfr. atto di appello quinta pagina).
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, da un lato, l'imputazione del pagamento risulta essere stata fatta validamente dal debitore, dall'altro, la creditrice, dopo avere espressamente agito, con il ricorso per decreto ingiuntivo, per il pagamento anche dei canoni delle due mensilità in questione, non ha allegato né provato, nei termini previsti dal rito locatizio, e quindi entro gli atti introduttivi e le prime repliche di primo grado, quali altri debiti sarebbero stati coperti con quel bonifico (di €.720,00 eseguito l'8.6.2023).
12.2. L'allegazione secondo la quale l'Avv. IN sarebbe stato solito versare i canoni locatizi in ritardo, determinando, quindi, confusione nell'imputazione dei pagamenti è: generica, implicitamente contraddetta dall'atto di appello, quinta pagina, laddove, ricostruendo l'andamento dei pagamenti, emerge una critica solo con riguardo a un periodo di autoriduzione del canone, in ogni caso non tale, comunque, da poter determinare un'inversione o un esonero dall'onere di allegare precisamente le imputazioni alternative dei pagamenti.
pag. 7/10 12.3. Il messaggio di posta elettronica dd. 8.7.2023 (doc. 1 della produzione IN in primo grado) contiene solo un avviso di ritardi di un mese nella liberazione dell'immobile e conseguente autorizzazione a detrarre le maggiori spese dalla cauzione di 1.500 euro.
Il messaggio di posta elettronica dd.21.7.2023 (doc.4 della produzione IN in primo grado) contiene solo un'ammissione di ritardo – fatto pacifico - nel pagamento delle spettanze di luglio 2023.
Gli elementi indicati dall'appellante, quindi, sono del tutto inidonei a supportare il motivo d'impugnazione formulato sul punto.
12.4. Proseguendo nell'esame del secondo motivo di appello, va evidenziato, in primo luogo, che gli acconti delle spese condominiali dei mesi da aprile a luglio 2023 risultano pagati.
Per il mese di giugno vi è il già citato bonifico bancario titolato, e per il mese di luglio il pagamento tardivo fatto tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la relativa notifica.
Quanto ai residui due mesi di aprile e maggio 2023, dall'esame di un prospetto a tabella facente parte di documento prodotto dall'appellante (doc.5 della produzione Parte_1 in primo grado) e costituito da allegato a mail contenente richiesta di pagamento della commercialista, emerge che gli acconti dei mesi di aprile e maggio 2023 erano stati contabilizzati come pagati, mentre erano in sospeso solo quelli di giugno e luglio.
Si riporta di seguito, per comodità di lettura, la tabella appena citata.
12.5. Il diverso riferimento, contenuto in atto di appello, a ulteriori pendenze per non meglio precisate spese, è inammissibilmente tardivo e poco chiaro.
Come pure integra produzione tardiva, non utilizzabile, quella realizzata inserendo un documento nuovo nel testo dell'atto di appello.
pag. 8/10 13. Venendo ai motivi sulle ulteriori questioni, bene ha fatto il giudice di primo grado a compensare tra le parti i debiti reciproci, trattandosi di debiti per interessi su poste traenti origine dal medesimo titolo contrattuale. Risulta incontestato, tra l'altro, che le parti avessero già, comunque, concordato una compensazione tra cauzione e debiti residui per spese del conduttore.
14. Corretta, poi, è la valutazione della soccombenza della nonostante il Parte_1 pagamento avvenuto dopo l'emissione, ma prima della notifica, del decreto ingiuntivo, posto che, in sede di opposizione, l'opposta ha chiesto, comunque, in principalità (in comparsa di costituzione e, per richiamo, alla precisazione delle conclusioni in udienza), la conferma del decreto ingiuntivo.
15. Parimenti corretta è la liquidazione, da parte del giudice di primo grado, di un compenso, in misura (non contestato il quantum) di 200,00 euro per la fase della mediazione. Si è trattato, come emerge dalla lettura degli atti di causa, di mediazione introdotta su rilievo officioso, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale (nella qual sede, all'udienza del 16.4.2024, l'unica proposta conciliativa è stata formulata dall'avv. IN), e, dal verbale prodotto, risulta che l'avv. IN ha comunque presenziato all'incontro davanti al mediatore, il 30.4.2024, dichiarando di non aderire all'iniziativa.
Deve quindi ritenersi che l'avv. IN abbia svolto una qualche attività professionale in relazione alla fase di mediazione, il che giustifica la liquidazione del compenso, non potendosi, peraltro sostenere che la non adesione alla procedura, atto di esercizio di facoltà legittima, sia condotta che escluda di per sé il diritto a qualsivoglia remunerazione, vertendosi pur sempre in un ambito di prestazioni non di risultato.
16. Da ultimo, deve evidenziarsi che parte appellata, non avendo proposto appello incidentale rispetto alla sentenza di primo grado sul punto, ha domandato la condanna della controparte per cd. lite temeraria.
Ritiene il Collegio che nelle allegazioni offerte al riguardo dall'appellato (superficialità, reiterazione della procura alle liti, inserzione di documento nell'atto di appello) non sussistano gli estremi (di colpa grave o dolo) per la chiesta condanna che, com'è noto. non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, né, deve ritenersi, da condotte (inserzione di documento nell'atto di appello) paragonabili nella sostanza alla produzione tardiva di un documento o comunque agevolmente sanabili (irregolarità della procura alle liti).
17. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e, per la soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese del grado come liquidate in dispositivo, secondo parametri medio bassi del valore di causa indicato dall'appellante (€.5.000,00), data la semplicità e la prossimità al valore inferiore di scaglione della materia del contendere.
Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 172/2025 R.G, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma la sentenza del Tribunale di Udine n.187/25 del 4.3.2025;
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
- condanna l'appellante alla rifusione, a favore dell'appellato Parte_1
FR IN, delle spese di lite del presente grado, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege e se dovuta. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Consigliere estensore il Presidente
ER CA AR CC
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, prima sezione civile, composta dai magistrati: dott. AR CC Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. ER CA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 172/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato l'11.4.2025 da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mauro Tafuri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Martucci n. 56;
- opposta - appellante - contro avv. FR IN, residente in [...], in proprio ex art. 86 C.P.C., con domicilio eletto presso il proprio studio in Udine, v.le G. Leopardi 43/C;
- opponente - appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.187/2025 del Tribunale di Udine, resa nel giudizio Rg: 391/2024, pubblicata in data 4 marzo 2025 e notificata a mezzo pec in data 13/03/2025 – pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione di indebito – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI Per l'appellante:
1. In via principale, riformare la sentenza impugnata e rigettare integralmente l'opposizione proposta dall'Avv. IN, confermando la fondatezza del credito originario richiesto dalla Sig.ra Parte_1
2. In via subordinata, accertare l'effettivo debito dell'opponente tenendo conto della corretta imputazione dei pagamenti e della corretta determinazione delle spese condominiali;
1 3. In ogni caso, revocare la condanna alle spese di lite a carico dell'appellante e condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
- respingere, siccome improcedibile, inammissibile o infondato, l'atto di appello avversario e confermare integralmente, per l'effetto, la sentenza n.187/2025 del Tribunale di Udine;
- attesa la sussistenza dei presupposti, condannare l'appellante o, se del caso, il legale, al ristoro dei danni (determinati in via equitativa) ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma, C.P.C., anche in relazione all'art. 88 C.P.C.;
- spese e compensi rifusi.
FATTI DI CAUSA
Il rapporto presupposto
1. La sig.ra con contratto di data 24.6.2019, locava all'avv. FR Parte_1
IN, per uso abitativo, un appartamento condominiale, con cantina e posto auto, sito in Udine, via FR Petrarca 50, a fronte della consegna di un deposito cauzionale di 1.500 euro, e del pagamento mensile di un canone di 500 euro e di spese in misura di 220 euro, queste ultime salvo conguaglio “a fine esercizio annuale” (doc.3 produzione in primo grado di parte opposta).
2. A seguito di recesso del conduttore, comunicato con raccomandata dd. 24.8.2022 (doc.4 della produzione di parte opposta), il rapporto è cessato al 15.12.2022, e l'immobile è stato rilasciato il 7.8.2023.
Il procedimento di primo grado
3. Con decreto n.1270/2023 - notificato a mezzo P.E.C. in data 2 gennaio 2024 -, a seguito di ricorso depositato l'11.12.2023, il Tribunale di Udine ha ingiunto all'avv. IN, di pagare, alla sig.ra l'importo di €.2.404,53, con interessi Parte_1 legali e spese di procedura, per i seguenti titoli:
- saldo dei canoni di locazione di giugno e luglio 2023 (€.1.440,00),
- saldo delle spese condominiali per l'esercizio 2022-2023 (chiusosi a marzo 2023), per
€.1.738,19,
- saldo delle spese maturate da aprile 2023 sino alla data di chiusura del rapporto (31 luglio 2023) pari a €.726,34,
- il tutto al netto del deposito cauzionale di €.1.500,00 che il conduttore aveva già autorizzato a trattenere in conto al rilascio dell'immobile.
4. Ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo l'avv. IN producendo corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, sostenendo di non essere più debitore della e rappresentando, in sintesi: Parte_1
pag. 2/10 - che il canone di giugno 2023 era già stato pagato, unitamente alla quota mensile di spese condominiali, con bonifico bancario di €.720,00 eseguito l'8.6.2023;
- che le spese condominiali richieste, per il periodo da aprile a luglio 2023, erano già state coperte dagli anticipi mensili (di €.220,00 ciascuno) regolarmente versati;
- che il debito residuo, per il canone e le spese di luglio 2023 - ridotto da un controcredito del IN -, era stato pagato con bonifico bancario di €.804,53 in data 21.12.2023, dopo l'emissione ma prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento degli interessi sulla somma a suo tempo versata a titolo di cauzione (€.1.500,00), maturati dalla prestazione (1.7.2019) alla compensazione (11.12.2023), e quantificati in €. 96,59.
5. Si è costituita, con memoria dd. 27.3.2024, in primo grado, la signora Parte_1 resistendo all'opposizione, dando atto del sopraggiunto pagamento di 804 euro, in data 21.12.2023, e sostenendo esserle ancora dovuto il residuo importo di €.1.600,53.
Questo il conteggio sostenuto in atti dall'opposta:
“Tanto premesso, come già ampiamente descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato, l'avv. IN si è reso inadempiente dei seguenti importi:
- euro 1.738,19 quale conguaglio delle spese condominiali riferite all'esercizio consuntivo ordinario dal 01/04/2022 al 31/03/2023 (DOC. 7);
- euro 726,34 quale conguaglio delle spese condominiali riferite all'esercizio preventivo 2023/2024 per il periodo dal 01/04/23 al 31/07/2023 (DOC. 3, richiesta di pagamento rag. e riparti allegati) Pt_2
- euro 1.440,00 per mancato pagamento di canoni di locazione;
Per un totale di euro 3.904,53.
Da tale importo devono essere detratti:
- euro 1.500,00 pari al deposito cauzionale versato
- euro 804,00 versato dal conduttore in data 21/12/23
Per un debito totale di euro 1.600,53.”.
Ha poi affermato l'opposta, nel medesimo contesto, che:
“- controparte non ha fornito alcuna prova del pagamento di euro 880,00 relativo alle spese di aprile/luglio 2023.
- nel corso del rapporto contrattuale l'avv. IN ha omesso/ridotto arbitrariamente i canoni di locazione mensile per il totale che oggi con il presente giudizio si chiede.
La circostanza è di fatto confermata nella mail dd. 24/07/2023 con la quale l'opponente dichiara di aver revocato il bonifico effettuato in pari data in favore della a causa di problematiche personali (DOC. 5 corrispondenza Parte_1
). Parte_3
pag. 3/10 Senza invertire l'ordine probatorio, per mero scrupolo difensivo, si deposita estratto conto della sig.ra ove si evince il totale dei pagamenti effettuati dall'avv. Parte_1
IN in favore della sig.ra ”. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale (di pagamento di interessi sulla cauzione), l'opposta ha controdedotto:
- di essere a propria volta creditrice, a titolo risarcitorio, di un importo necessario al ripristino del locale, date le condizioni nelle quali era stato rilasciato, chiedendo la liquidazione equitativa e la compensazione di tale importo;
- che comunque gli interessi erano inferiori a quanto richiesto, perché avrebbero dovuto, se del caso, essere calcolati dall'1.7.2019 alla data del rilascio (7.8.2023).
La sentenza di primo grado
6. Con la sentenza n. 187/2025 il Tribunale di Udine, all'esito di procedimento istruito per documenti e testi, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
6.1. Ha rilevato, in primo luogo, che il canone del mese di giugno 2023 risultava pagato con bonifico bancario documentato e titolato, e che la locatrice non aveva contestato l'imputazione del pagamento, né aveva dimostrato che il bonifico dovesse essere imputato ad altro debito.
6.2. Ha poi rilevato che l'importo richiesto a titolo di conguaglio delle spese condominiali, per l'esercizio 2023-2024 (€.726,34), in realtà rappresentava un mero acconto su preventivo approvato e non teneva conto di quanto già versato dal IN mensilmente, tra aprile e luglio 2024, sicchè il dovuto, complessivamente (detratto l'importo di 880,00 euro), era, in realtà, pari ad €.804,53 ed era stato già pagato con bonifico di data 21.12.2023.
6.3. Proseguendo nell'esame della materia del contendere, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'avv. IN fosse debitore solo di interessi, da calcolare, in misura legale (in quanto non pattuito diversamente), sui seguenti importi:
1) su €.720,00 (somma dovuta per canone e acconto spese di luglio 2024), dalla scadenza del 5.7.2023, al pagamento con bonifico avvenuto il 21.12.2023;
2) sulla differenza, rispetto all'importo dovuto (84,53 euro), dalla messa in mora (mail del 30.8.2023) al pagamento (21.12.2023).
6.4. Ha quindi concluso, sul punto, il Tribunale, per la debenza di un importo complessivo di €.16,89 (pari ad €.15,58 + €.1,31).
6.5. Esaminando la domanda riconvenzionale dell'opponente, il giudice udinese ha ritenuto dovuti i chiesti interessi legali sul deposito cauzionale, dalla data del contratto fino al deposito dell'opposizione (€.104,78).
6.6. Ha quindi compensato i rispettivi crediti delle parti e, alla fine, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato la signora a pagare 87,47 euro oltre Parte_1 interessi di mora ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda riconvenzionale (9.2.2024) al saldo.
6.7. L'opposta, per la soccombenza, è stata condannata anche alle spese di lite.
pag. 4/10 L'atto di appello di Parte_1
7. Con ricorso depositato l'11.4.2025 ha proposto appello chiedendo, Parte_1 principalmente, la conferma della condanna portata dal decreto ingiuntivo, in subordine, la rideterminazione, comunque in proprio favore, del credito azionato e, in ogni caso, la condanna di controparte alle spese.
7.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale di Udine avesse accolto la tesi dell'opponente, ritenendo che il bonifico eseguito in data 8 giugno 2023 fosse imputabile al pagamento del canone di giugno 2023.
Ha allegato di avere documentato che l'Avv. IN era solito versare i canoni locatizi in ritardo, determinando confusione nell'imputazione dei pagamenti. Inoltre, sempre dalla documentazione allegata (doc.1 e 4 del giudizio di primo grado), emergerebbe che lo stesso appellato aveva riconosciuto, con precedenti e-mail, di essere ancora debitore del canone di luglio 2023 e del conguaglio delle spese condominiali.
7.2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto la riforma del capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'importo di €.726,34, per spese condominiali, non dovuto, in quanto già pagato in acconto.
In sintesi, l'appellante, rammentato che le spese condominiali erano conteggiate non ad anno solare ma a periodo dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno seguente, ha sostenuto che il suddetto importo richiesto fosse, in realtà, dovuto a consuntivo, per oneri condominiali già maturati e giustificati da documentazione contabile (prospetto allegato alla mail del 26.09.2023 e doc. 7E).
Ha lamentato che il giudice avrebbe decurtato l'importo di 880,00 euro (acconti spese dei mesi da aprile a luglio 2023) da un importo (conguaglio al 31.3.2023) che ne aveva già tenuto conto.
Ha riportato il contenuto degli scambi di messaggi di posta elettronica tra l'avv. IN e la commercialista della sig.ra dott.ssa e, rivisitando l'intero periodo Parte_1 Pt_2 contrattuale da luglio 2019 a luglio 2023, fatti salvi i periodi di pagamento regolare, ha evidenziato:
- che da gennaio ad aprile 2021 l'avv. IN avrebbe arbitrariamente ridotto il canone da 500 a 300 euro;
- che gli anticipi delle spese condominiali dei mesi da aprile a luglio 2023 “erano stati utilizzati a compensazione delle spese maturate al 31.02.2023 pari complessivamente ad euro 4.387,19.” (atto di appello quinta pagina).
Ha riportato nel corpo dell'atto di appello (sesta pagina) un documento che conterrebbe, in forma di tabella, il riepilogo di tutti i pagamenti relativi al canone di locazione e alle spese condominiali, effettuati dal conduttore nel periodo compreso tra il luglio 2019 e il marzo 2023.
L'avv. IN, tra l'altro, aveva confermato, con messaggio di posta elettronica dd.
1.11.2023 di avere ridotto unilateralmente il canone locatizio nei mesi da gennaio ad pag. 5/10 aprile 2021, per asseriti vizi dell'alloggio e aveva riconosciuto espressamente di dovere ancora euro 1.738,19 a titolo di spese condominiali.
7.3. Con ulteriore motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato un'errata compensazione delle poste di debito credito da parte del giudice e la condanna alle spese, in tesi non dovuta, avendo l'avv. IN effettuato un pagamento solo dopo l'avvio della causa.
Infine, non sarebbero dovute le spese di lite per la fase di mediazione, non avendo la controparte aderito alla stessa, né avendo versato il contributo unificato.
Difese in appello dell'avv. IN
8. Con comparsa depositata il 6.6.2025 si è costituito in giudizio, resistendo alle opposte richieste, l'avv. IN in proprio.
8.1. L'appellato ha sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi della procura alle liti, in quanto:
- la procura richiamata nel testo dell'atto di appello (quella in calce al ricorso per DI e di cui al file “procura-3.pdf”) era priva di riferimento al potere di impugnare;
- la procura allegata al ricorso in appello (file AT ON Appello_signed
.pdf”) contemplava la facoltà di proporre appello, ma consisteva in un file analogico scansionato, con firma digitale dell'avvocato ma senza firma analogica sotto l'autentica;
- allegata alla notifica del ricorso vi era una procura alle liti (copia della prima) non conforme a quella depositata unitamente all'appello, sicchè ne derivava un vizio dell'attestazione di conformità di quanto notificato a quanto depositato.
8.2. In merito al primo motivo di appello, la difesa dell'appellato ha sostenuto la bontà della decisione di primo grado, conforme alle regole sull'onere della prova in tema di imputazione di pagamento.
8.3. Con riguardo al secondo motivo di appello, la difesa dell'appellato:
- ha contestato l'ammissibilità del documento riportato da controparte nel corpo dell'atto di appello a pag.6, trattandosi, nella sostanza, di documento tardivamente prodotto;
- nel merito ha comunque contestato la completezza e completezza di tale allegazione, non riscontrata nelle conclusioni di controparte.
8.4. Con riguardo alle ulteriori difese dell'appellante, controparte ha svolto le seguenti difese:
- ha negato che il Tribunale avesse liquidato spese per la fase di mediazione;
- ha sostenuto la piena congruità dell'importo liquidato e della decisione in tema di spese di lite;
ha evidenziato che, in ogni caso, controparte non aveva formulato alcuna richiesta di restituzione di quanto pagato prima dell'atto di appello (cfr. Cass. sent. n.32539/22).
8.5. Da ultimo, l'appellato ha chiesto la condanna di controparte per lite temeraria, evidenziando, a tale proposito, talune condotte processuali tenute nel grado di appello (“diffusa superficialità, la confusa vicenda della procura alla lite e le "libertà" pag. 6/10 informatiche: valga così ricordare l'assenza del doc. n. 5 e l'inserzione impropria, perché tesa a superare il divieto dell'art. 437, II comma, C.P.C., del foglio a pag. 6 del ricorso introduttivo.. – così nella comparsa di costituzione in appello pag.23).
Il processo di secondo grado
9. All'udienza del 17.6.2025 le parti hanno avviato la discussione e parte appellante ha, tra l'altro, evidenziato il deposito di nuovo mandato difensivo.
10. All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive conclusioni e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante deposito del dispositivo.
Ragioni della decisione
11. L'appello è ammissibile, ogni irregolarità concernente la procura alle liti dell'appellante essendo stata, comunque, sanata con il deposito telematico, in data 16.6.2025, di ulteriore procura alle liti completa e non adeguatamente contestata.
12. Nel merito l'appello è infondato.
12.1. E' stata parte appellante, in primo grado ricorrente e opposta, ad allegare che la richiesta di pagamento si fondava sul contratto di locazione e a specificare quali erano le voci contrattuali di credito azionate.
Una di tali voci, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, era il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di giugno e luglio 2023.
A fronte della produzione, da parte dell'avv. IN, di prova documentale di bonifico bancario titolato per il pagamento della mensilità di giugno 2023 (dos.3 della produzione IN in primo grado), la difesa di ha inefficacemente replicato, in questa Parte_1 sede, affermando che quel pagamento era stato utilizzato per coprire altri debiti (“…a compensazione delle spese maturate al 31.02.2023 pari complessivamente ad euro 4.387,19.”, cfr. atto di appello quinta pagina).
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, da un lato, l'imputazione del pagamento risulta essere stata fatta validamente dal debitore, dall'altro, la creditrice, dopo avere espressamente agito, con il ricorso per decreto ingiuntivo, per il pagamento anche dei canoni delle due mensilità in questione, non ha allegato né provato, nei termini previsti dal rito locatizio, e quindi entro gli atti introduttivi e le prime repliche di primo grado, quali altri debiti sarebbero stati coperti con quel bonifico (di €.720,00 eseguito l'8.6.2023).
12.2. L'allegazione secondo la quale l'Avv. IN sarebbe stato solito versare i canoni locatizi in ritardo, determinando, quindi, confusione nell'imputazione dei pagamenti è: generica, implicitamente contraddetta dall'atto di appello, quinta pagina, laddove, ricostruendo l'andamento dei pagamenti, emerge una critica solo con riguardo a un periodo di autoriduzione del canone, in ogni caso non tale, comunque, da poter determinare un'inversione o un esonero dall'onere di allegare precisamente le imputazioni alternative dei pagamenti.
pag. 7/10 12.3. Il messaggio di posta elettronica dd. 8.7.2023 (doc. 1 della produzione IN in primo grado) contiene solo un avviso di ritardi di un mese nella liberazione dell'immobile e conseguente autorizzazione a detrarre le maggiori spese dalla cauzione di 1.500 euro.
Il messaggio di posta elettronica dd.21.7.2023 (doc.4 della produzione IN in primo grado) contiene solo un'ammissione di ritardo – fatto pacifico - nel pagamento delle spettanze di luglio 2023.
Gli elementi indicati dall'appellante, quindi, sono del tutto inidonei a supportare il motivo d'impugnazione formulato sul punto.
12.4. Proseguendo nell'esame del secondo motivo di appello, va evidenziato, in primo luogo, che gli acconti delle spese condominiali dei mesi da aprile a luglio 2023 risultano pagati.
Per il mese di giugno vi è il già citato bonifico bancario titolato, e per il mese di luglio il pagamento tardivo fatto tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la relativa notifica.
Quanto ai residui due mesi di aprile e maggio 2023, dall'esame di un prospetto a tabella facente parte di documento prodotto dall'appellante (doc.5 della produzione Parte_1 in primo grado) e costituito da allegato a mail contenente richiesta di pagamento della commercialista, emerge che gli acconti dei mesi di aprile e maggio 2023 erano stati contabilizzati come pagati, mentre erano in sospeso solo quelli di giugno e luglio.
Si riporta di seguito, per comodità di lettura, la tabella appena citata.
12.5. Il diverso riferimento, contenuto in atto di appello, a ulteriori pendenze per non meglio precisate spese, è inammissibilmente tardivo e poco chiaro.
Come pure integra produzione tardiva, non utilizzabile, quella realizzata inserendo un documento nuovo nel testo dell'atto di appello.
pag. 8/10 13. Venendo ai motivi sulle ulteriori questioni, bene ha fatto il giudice di primo grado a compensare tra le parti i debiti reciproci, trattandosi di debiti per interessi su poste traenti origine dal medesimo titolo contrattuale. Risulta incontestato, tra l'altro, che le parti avessero già, comunque, concordato una compensazione tra cauzione e debiti residui per spese del conduttore.
14. Corretta, poi, è la valutazione della soccombenza della nonostante il Parte_1 pagamento avvenuto dopo l'emissione, ma prima della notifica, del decreto ingiuntivo, posto che, in sede di opposizione, l'opposta ha chiesto, comunque, in principalità (in comparsa di costituzione e, per richiamo, alla precisazione delle conclusioni in udienza), la conferma del decreto ingiuntivo.
15. Parimenti corretta è la liquidazione, da parte del giudice di primo grado, di un compenso, in misura (non contestato il quantum) di 200,00 euro per la fase della mediazione. Si è trattato, come emerge dalla lettura degli atti di causa, di mediazione introdotta su rilievo officioso, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale (nella qual sede, all'udienza del 16.4.2024, l'unica proposta conciliativa è stata formulata dall'avv. IN), e, dal verbale prodotto, risulta che l'avv. IN ha comunque presenziato all'incontro davanti al mediatore, il 30.4.2024, dichiarando di non aderire all'iniziativa.
Deve quindi ritenersi che l'avv. IN abbia svolto una qualche attività professionale in relazione alla fase di mediazione, il che giustifica la liquidazione del compenso, non potendosi, peraltro sostenere che la non adesione alla procedura, atto di esercizio di facoltà legittima, sia condotta che escluda di per sé il diritto a qualsivoglia remunerazione, vertendosi pur sempre in un ambito di prestazioni non di risultato.
16. Da ultimo, deve evidenziarsi che parte appellata, non avendo proposto appello incidentale rispetto alla sentenza di primo grado sul punto, ha domandato la condanna della controparte per cd. lite temeraria.
Ritiene il Collegio che nelle allegazioni offerte al riguardo dall'appellato (superficialità, reiterazione della procura alle liti, inserzione di documento nell'atto di appello) non sussistano gli estremi (di colpa grave o dolo) per la chiesta condanna che, com'è noto. non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, né, deve ritenersi, da condotte (inserzione di documento nell'atto di appello) paragonabili nella sostanza alla produzione tardiva di un documento o comunque agevolmente sanabili (irregolarità della procura alle liti).
17. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e, per la soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese del grado come liquidate in dispositivo, secondo parametri medio bassi del valore di causa indicato dall'appellante (€.5.000,00), data la semplicità e la prossimità al valore inferiore di scaglione della materia del contendere.
Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 172/2025 R.G, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma la sentenza del Tribunale di Udine n.187/25 del 4.3.2025;
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
- condanna l'appellante alla rifusione, a favore dell'appellato Parte_1
FR IN, delle spese di lite del presente grado, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege e se dovuta. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Consigliere estensore il Presidente
ER CA AR CC
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