TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SIMONETTA CATERINA, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2 liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 16.10.2024, una missiva con la quale l' comunicava di aver CP_2 provveduto al ricalcolo e alla rideterminazione dell'importo della pensione n. 003 - 679024016675 Cat. SO di cui è titolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, evidenziando la sussistenza di pagamenti indebiti per l'importo di euro 1.316,65 scaturiti dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e dalla rideterminazione incremento L.
197/2022.
Avverso il suddetto provvedimento la Sig.ra presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 15.11.2024.
Con delibera del 30 gennaio 2025, l'istituto accoglieva parzialmente il ricorso con parziale compensazione del debito con il credito derivato a favore della Signora
dal ricalcolo della suddetta pensione da gennaio 2022 sulla base della Pt_1 comunicazione dei redditi 2022.
A fondamento del ricorso richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e l'art. 13 della Legge 30/12/1991, n. 412 per i quali “…non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Asseriva, ancora che, in caso di prestazioni indebite per motivi reddituali, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Richiama la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nel senso di ritenere che in mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, sempre che l'erogazione indebita non sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “Rideterminazione della pensione – n. 003 - 679024016675 Cat. CP_ SO” con il quale l' intima alla Sig.ra la restituzione Parte_1 dell'importo di euro 1.363,65; - in subordine dichiarare la ripetibilità delle somme da CP_ parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito,
Pag. 2 di 10 che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data 16 Ottobre 2024- condannare CP_ l' alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione. CP_ L' costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla “Rideterminazione batch (d'ufficio) della pensione n. 003-
679024016675 Cat. SO del 30/09/2024 con ricalcolo comprensivo della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione
Incremento L.197/2022. Precisava che, con la suddetta ricostituzione, la pensione era stata ricalcolata dal 01.01.2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2021.
Ribadiva la correttezza dell'operato dell' e sottolineava la tempestività della CP_2 richiesta di restituzione rispetto ai termini di decadenza previsti dalla legislazione vigente, richiamando il Decreto-Legge n.145 del 18 ottobre 2023, all'articolo 2, che prevede quale termine previsto per il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta 2021, il 31 dicembre 2024, precisando che la dichiarazione reddituale elaborata era stata trasmessa dall'Agenzia delle Entrate il 22 giugno 2023.
Rappresentava, inoltre, che successivamente era stata effettuata altra ricostituzione batch (d'ufficio) con la quale erano stati aggiornati i dati reddituali della ricorrente sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022. E che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 novembre 2024, un credito imponibile di euro 1.352,91, con conseguente annullamento dell'indebito, rimanendo un residuo di € 274,91. 21.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa è decisa, previa acquisizione della documentazione allegata dalle parti.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
Pag. 3 di 10 prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha specificato CP_2
l'importo, la causale e il periodo di riferimento della richiesta di ripetizione.
La ricorrente nulla ha dedotto o comprovato circa la sussistenza del diritto a trattenere le somme, incentrando la propria difesa unicamente sulla questione relativa alla non ripetibilità dell'indebito per il principio di affidamento del percettore.
Occorre, allora, accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma di 1.316,65 € è stata erogata sulla pensione 003-679024016675 Cat. SO, ed imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, accertati a seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al
2021, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all in data 22 giugno 2023. CP_2
Pag. 4 di 10 Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l'integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede, ossia la pensione di reversibilità, che a sua volta implica un pregresso rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo e, pertanto, ne assume la natura e soggiace alla relativa disciplina.
In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n.
13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass.13915/21).
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta
Pag. 5 di 10 segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'
. CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al CP_2 recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039: “La previsione dell'art. 13, comma 2, tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta del rispetto ad esse.)
Viene, in altri termini, introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell . CP_2
Quanto al momento in cui questo termine comincia a decorrere, la giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l' abbia l'effettiva disponibilità CP_2 dei dati reddituali del pensionato.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non
Pag. 6 di 10 abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_2
“immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La
Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare
“annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass. 3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Pag. 7 di 10 Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). Rileva altresì, ai fini della valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta
“conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009 invocato in ricorso. La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione
Pag. 8 di 10 pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Applicando i principi esposti al caso di specie, devono certamente ritenersi dovute le somme erroneamente erogate nell'anno 2022 a titolo di integrazione al minimo essendo stato l'indebito determinato dal reddito 2021, la cui campagna di verifica reddituale è stata posticipata dal D.L.145/2023 al 31 dicembre 2024 e per cui la comunicazione datata 16 ottobre 2024 è tempestiva.
In ordine a tale aspetto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
La domanda di accertamento negativo dell'indebito è invece fondata per le somme relative agli anni 2023 e 2024: lo stesso nella propria memoria, ha dato atto CP_2 della debenza del trattamento in contesa per tali annualità, risultanti dalla ricostituzione d'ufficio datata 8 novembre 2024, con la quale la pensione è stata ricalcolata da gennaio 2022, comprendendo la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione Incremento L.197/2022., risultando un credito imponibile, fino al 30 novembre 2024, in favore della ricorrente, di euro
1.352,91. Pertanto, l'originario debito, asserisce l , è stato quasi totalmente CP_2 annullato, rimanendo un residuo di € 274,91.
Pag. 9 di 10 Si rende comunque necessaria una pronuncia, al fine di eliminare l'incertezza sulla posizione debitoria della ricorrente, derivante dal provvedimento amministrativo contestato non risultando un formale provvedimento di revoca.
Infine, occorre rilevare che dai documenti prodotti non emerge che l' abbia già CP_2 trattenuto somme per le causali di cui in ricorso.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la complessità della questione giuridica esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della comunicazione di indebito trasmessa da e datata 16 ottobre 2024 con CP_2 riferimento alle annualità 2023 e 2024;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Palmi, 12 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 10 di 10
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SIMONETTA CATERINA, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2 liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 16.10.2024, una missiva con la quale l' comunicava di aver CP_2 provveduto al ricalcolo e alla rideterminazione dell'importo della pensione n. 003 - 679024016675 Cat. SO di cui è titolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, evidenziando la sussistenza di pagamenti indebiti per l'importo di euro 1.316,65 scaturiti dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e dalla rideterminazione incremento L.
197/2022.
Avverso il suddetto provvedimento la Sig.ra presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 15.11.2024.
Con delibera del 30 gennaio 2025, l'istituto accoglieva parzialmente il ricorso con parziale compensazione del debito con il credito derivato a favore della Signora
dal ricalcolo della suddetta pensione da gennaio 2022 sulla base della Pt_1 comunicazione dei redditi 2022.
A fondamento del ricorso richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e l'art. 13 della Legge 30/12/1991, n. 412 per i quali “…non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Asseriva, ancora che, in caso di prestazioni indebite per motivi reddituali, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Richiama la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nel senso di ritenere che in mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, sempre che l'erogazione indebita non sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “Rideterminazione della pensione – n. 003 - 679024016675 Cat. CP_ SO” con il quale l' intima alla Sig.ra la restituzione Parte_1 dell'importo di euro 1.363,65; - in subordine dichiarare la ripetibilità delle somme da CP_ parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito,
Pag. 2 di 10 che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data 16 Ottobre 2024- condannare CP_ l' alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione. CP_ L' costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla “Rideterminazione batch (d'ufficio) della pensione n. 003-
679024016675 Cat. SO del 30/09/2024 con ricalcolo comprensivo della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione
Incremento L.197/2022. Precisava che, con la suddetta ricostituzione, la pensione era stata ricalcolata dal 01.01.2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2021.
Ribadiva la correttezza dell'operato dell' e sottolineava la tempestività della CP_2 richiesta di restituzione rispetto ai termini di decadenza previsti dalla legislazione vigente, richiamando il Decreto-Legge n.145 del 18 ottobre 2023, all'articolo 2, che prevede quale termine previsto per il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale periodo d'imposta 2021, il 31 dicembre 2024, precisando che la dichiarazione reddituale elaborata era stata trasmessa dall'Agenzia delle Entrate il 22 giugno 2023.
Rappresentava, inoltre, che successivamente era stata effettuata altra ricostituzione batch (d'ufficio) con la quale erano stati aggiornati i dati reddituali della ricorrente sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022. E che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 novembre 2024, un credito imponibile di euro 1.352,91, con conseguente annullamento dell'indebito, rimanendo un residuo di € 274,91. 21.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa è decisa, previa acquisizione della documentazione allegata dalle parti.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
Pag. 3 di 10 prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha specificato CP_2
l'importo, la causale e il periodo di riferimento della richiesta di ripetizione.
La ricorrente nulla ha dedotto o comprovato circa la sussistenza del diritto a trattenere le somme, incentrando la propria difesa unicamente sulla questione relativa alla non ripetibilità dell'indebito per il principio di affidamento del percettore.
Occorre, allora, accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma di 1.316,65 € è stata erogata sulla pensione 003-679024016675 Cat. SO, ed imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, accertati a seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al
2021, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all in data 22 giugno 2023. CP_2
Pag. 4 di 10 Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l'integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede, ossia la pensione di reversibilità, che a sua volta implica un pregresso rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo e, pertanto, ne assume la natura e soggiace alla relativa disciplina.
In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n.
13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass.13915/21).
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta
Pag. 5 di 10 segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'
. CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al CP_2 recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039: “La previsione dell'art. 13, comma 2, tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta del rispetto ad esse.)
Viene, in altri termini, introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell . CP_2
Quanto al momento in cui questo termine comincia a decorrere, la giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l' abbia l'effettiva disponibilità CP_2 dei dati reddituali del pensionato.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non
Pag. 6 di 10 abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_2
“immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La
Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare
“annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass. 3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Pag. 7 di 10 Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). Rileva altresì, ai fini della valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta
“conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009 invocato in ricorso. La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione
Pag. 8 di 10 pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Applicando i principi esposti al caso di specie, devono certamente ritenersi dovute le somme erroneamente erogate nell'anno 2022 a titolo di integrazione al minimo essendo stato l'indebito determinato dal reddito 2021, la cui campagna di verifica reddituale è stata posticipata dal D.L.145/2023 al 31 dicembre 2024 e per cui la comunicazione datata 16 ottobre 2024 è tempestiva.
In ordine a tale aspetto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
La domanda di accertamento negativo dell'indebito è invece fondata per le somme relative agli anni 2023 e 2024: lo stesso nella propria memoria, ha dato atto CP_2 della debenza del trattamento in contesa per tali annualità, risultanti dalla ricostituzione d'ufficio datata 8 novembre 2024, con la quale la pensione è stata ricalcolata da gennaio 2022, comprendendo la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione Incremento L.197/2022., risultando un credito imponibile, fino al 30 novembre 2024, in favore della ricorrente, di euro
1.352,91. Pertanto, l'originario debito, asserisce l , è stato quasi totalmente CP_2 annullato, rimanendo un residuo di € 274,91.
Pag. 9 di 10 Si rende comunque necessaria una pronuncia, al fine di eliminare l'incertezza sulla posizione debitoria della ricorrente, derivante dal provvedimento amministrativo contestato non risultando un formale provvedimento di revoca.
Infine, occorre rilevare che dai documenti prodotti non emerge che l' abbia già CP_2 trattenuto somme per le causali di cui in ricorso.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la complessità della questione giuridica esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della comunicazione di indebito trasmessa da e datata 16 ottobre 2024 con CP_2 riferimento alle annualità 2023 e 2024;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Palmi, 12 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 10 di 10