Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 195/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 8 maggio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 195/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Stefania Cirio Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Stefano Ascione Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , OMetra già dipendente del con profilo Parte_1 CP_1 Controparte_1
professionale di Istruttore Tecnico, ricorre avverso il provvedimento del 21.12.2023 con il quale le è stato intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa.
La ricorrente allega di aver impugnato il licenziamento mediante PEC datata 27.12.2023; che dal
21.7.2023 era in malattia per stress dovuto a mancanza di serenità sul posto di lavoro;
che ricopriva la carica di RSU;
di aver ricevuto, a mezzo PEC del 24.8.2023, contestazione di addebito disciplinare e convocazione a difesa per il 20.9.2023; di aver domandato, a fini difensivi, il rilascio di copia conforme di tutti i cartellini delle timbrature, di copia di eventuali disposizioni scritte e controfirmate da essa ricorrente circa regolamentazioni relative alle modalità delle timbrature, nonché di copia della documentazione relativa alla contestazione disciplinare;
di aver ricevuto dal Comune di
[...]
soltanto la copia conforme dei cartellini delle timbrature effettuate;
che il comune di CP_1 [...]
non è dotato di sistema di badge elettronico e/o digitale;
di aver domandato, sin dal febbraio CP_1
del 2022, di essere informata su cime gestire le uscite dalla sede per ragioni di lavoro o per pausa pranzo o per uscite personale autorizzate;
che il Sindaco, nella persona di le aveva Persona_1
risposto verbalmente che presso il Comune di non vi erano regole scritte e che non Controparte_1
era possibile gestire le uscite per sopralluogo e/o per pausa pranzo;
che per le pause pranzo era stato concordato di considerare un orario continuato di 10 ore con il mancato conteggio di un'ora per la pausa pranzo;
di essere stata la prima tecnica di livello C;
che non le era mai stato inviato un report
che lo stipendio, a prescindere dalle ore di lavoro straordinario, era sempre stato calcolato secondo le 18 ore contrattuali;
che a fine mese
[...]
ritirava i cartellini e li riponeva in un luogo non noto ad essa ricorrente;
che a maggio CP_2
2023 aveva ricevuto dal Comune di una bozza di disposizione per la Controparte_1
regolamentazione delle timbrature;
che, dopo un incontro chiarificatore tra le parti, a giugno 2023, il
Segretario Comunale, dott. riscontrava le richieste di essa ricorrente via pec con Persona_2 circolare n. 1 del 30.5.2023; che il 21.6.2022 veniva riportato elettronicamente l'ingresso mattutino e l'uscita pomeridiana veniva apposta a mano con l'indicazione fuori sede;
che nel predetto giorno essa ricorrente e il Sindaco effettuavano fuori sede sopralluoghi per l'arredo urbano e la collocazione del materiale in magazzino;
che visto il protrarsi del sopralluogo il Sindaco, nonché responsabile del personale, riferiva ad essa ricorrente di non rientrare in Comune e di apporre poi a mano l'orario di fine lavoro;
che il 7.3.2023 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata e uscita e un'assenza pomeridiana per recupero mesi precedenti;
di aver inviato due mail con la richiesta di recupero ore, riferita all'assenza del 7.3.2023; che in merito al 4.10.2022 alle ore 7,55 aveva comunicato messaggio alla Responsabile del Servizio Amministrativo, , l'arrivo in Comune verso le ore Testimone_1
13,00/14,00; che sul cartellino alla data 4.10.2022 risultava apposto a mano l'orario di entrata mattutino alle ore 8,15; che il 3.10.2022 aveva comunicato via whatsapp al Sindaco che il giorno successivo avrebbe lavorato da casa al mattino, vista l'urgenza del lavoro, così da evitare le interruzioni doverose che si sarebbero verificate in ufficio;
che il 18.5.2023 era stato obliterato l'orario di entrata e di uscita mattutini e l'entrata pomeridiana, mentre l'uscita veniva riportata a mano con la dicitura prosegue in auto con telefonate;
che il 18.5.2023 a fine giornata risultava al telefono con l'arch. dell' per problematiche relative ai lavori al micronido Persona_3 Parte_2
e per altri sopralluoghi per verifiche fognature comunali, e che successivamente aveva anche chiamato lo stesso sindaco per relazionare;
che il rapporto lavorativo tra essa ricorrente e parte resistente iniziò ad incrinarsi dal mese di dicembre 2022, a seguito dell'adesione allo sciopero e peggiorò ulteriormente a seguito della segnalazione, fatta da essa ricorrente al Segretario Comunale, con nota riservata, sull'attività assegnata di vendita latte e prodotti caseari;
di aver aderito allo sciopero tenutosi nel giorno 15 dicembre 2022, con previa comunicazione via WhatsApp del
12.12.2022; che il Comune aveva contestato la predetta adesione allo sciopero, tanto che il Sindaco, con messaggio vocale, precisava di essere contrario allo sciopero;
che il 30.5.2023 la aveva Pt_3 richiesto, per essa ricorrente, l'elevazione dirigenziale con qualifica EQ e che il Comune, in persona del Sindaco, riconosceva detta qualifica nel mese di maggio 2023; che parte datoriale aveva ignorato le missive di essa ricorrente volte a comunicare la propria impossibilità all'utilizzo dei servizi igienici alle ore alle ore 8,00 di mattina non avendo la chiave delle porte di accesso, successivamente al trasloco dell'ufficio verificatosi nell'ultima settimana di giugno, quando essa ricorrente era in ferie;
che in data 25.5.2023, tramite comunicazione del sindacato di riferimento, aveva richiesto all'amministrazione comunale che l'orario lavorativo fosse proporzionato al contratto in essere e che nel contempo venisse convalidata la responsabilità dell'ufficio; che nel giugno 2023 veniva emessa dal Comune una delibera di divisione degli uffici, con nomina di essa ricorrente a Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica;
che, nell'ultima settimana di giugno 2023, mentre essa ricorrente risultava in ferie, veniva eseguito il trasloco dell'ufficio di essa ricorrente ad altro locale, con totale mancanza di riguardo per i fascicoli assegnati alla stessa;
che il locale assegnato ad essa ricorrente non risultava idoneo in quanto mancavano gli strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate, mancanza di collegamenti al pc, assenza di accesso al protocollo, mancanza delle credenziali di accesso per verificare mail e lavorare le richieste, assenza di una stampante, assenza di armadi con chiave per custodire le pratiche, mancanza regolarmente comunicate al Sindaco;
che essa ricorrente, in data 6.7.2023 aveva rinvenuto all'interno degli uffici delle telecamere e d aveva domandato spiegazioni in merito al Sindaco;
che, nel mese di luglio 2023, consultando l'albo pretorio del comune, mentre si trovava in ferie, aveva appreso di essere stata nominata vicaria del Sindaco negli appalti pubblici;
che il 20 luglio 2023, primo giorno di rientro dalle ferie, nel chiedere spiegazioni al Segretario Comunale, Dott. era stata minacciata, visto il tono della discussione, Per_2
di venir sottoposta a procedimento disciplinare e subiva un improvviso attacco di panico tanto da accasciarsi a terra e venir trasportata, tramite ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acqui
Terme; di aver presentato la richiesta di aspettativa non retribuita per un anno con missiva del
14.9.2023; che il Comune, in persona del Sindaco pro tempore, aveva comunicato, con pec datata
13.10.2023, il doppio diniego di concessione dell'aspettativa non retribuita;
di essere stata sottoposta a visite mediche di controllo domiciliare dalle quali risultava l'impossibilità al lavoro e in data
13.11.2023 si era sottoposta ad una visita psichiatrica presso il centro italiano Anti Mobbing, dalla quale era risultato un disturbo dell'Adattamento, con ansia e umore depresso misti, cronico, dovuti agli accadimenti lavorativi.
Tanto premesso, contestato il fatto che il Sindaco possa ricoprire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'Ufficio Tecnico, di responsabile del personale (successivamente al trasferimento del segretario comunale, dott. e di responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Persona_2
Disciplinari; eccepita la menomazione del diritto di difesa, avendo ricevuto dal soltanto la CP_1
consegna dei cartellini relativi alle timbrature, ed essendo trascorso lasso di tempo troppo ampio tra i fatti contestati e l'avvio del procedimento disciplinare;
eccepito il carattere discriminatorio del licenziamento, per avere la ricorrente, dipendente iscritta al sindacato CGIL, domandati interventi sindacali ed aderito ad uno sciopero;
ritenuto, infine, nullo e/o illegittimo il licenziamento, così conclude: «dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento per giusta causa comunicato dal Comune di alla OM , con pec raccomandata del 21.12.2023, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto condannare il di in persona del Sindaco pro tempore, alla CP_1 Controparte_1 reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, alle spese di lite e al compenso Controparte_1
professionale».
Resiste il che, contestate, in fatto ed in diritto, le argomentazioni difensive Controparte_1 della ricorrente, così conclude: «confermare l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro come da licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso prot. 4072 del 19.12.2023 –
[...]
e, di conseguenza, respingere le domande tutte avversarie in quanto infondate sia in Controparte_1
fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
II) Occorre, preliminarmente, effettuare una doverosa precisazione.
Nelle note scritte autorizzate, depositate dalla difesa della ricorrente in data 16.4.2025, si legge che il
Tribunale, nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., che, sebbene in corso di causa, ha di fatto preceduto la presente fase di merito, sarebbe stata riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris.
Al di là del fatto che, comunque, il contenuto dell'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. non è mai idoneo a pregiudicare la decisione di merito, l'affermazione di cui sopra è evidentemente frutto di una lettura affrettata dell'ordinanza stessa, nella quale il Tribunale si è limitato ad incentrare, a prescindere dalla «…mera verosimiglianza circa la sussistenza del diritto fatto valere, o che si farà valere, in via ordinaria…», l'esame dell'istanza cautelare esclusivamente sulla sussistenza del periculum in mora, senza affatto dare per scontata la sussistenza del fumus boni iuris.
III) La ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il Sindaco del Comune di , Controparte_1
oltre ad essere il rappresentante del datore di lavoro, abbia ricoperto, nelle date di cui alla contestazione disciplinare il ruolo di responsabile dell'Ufficio Tecnico e, successivamente alle dimissioni del segretario comunale nel settembre 2023, abbia ricoperto i ruoli di Responsabile del
Personale, di responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari. La ricorrente sostiene che ai fini della legittimità della sanzione disciplinare è necessario sia garantito il principio di terzietà, che presuppone la distinzione fra l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente.
La doglianza è infondata.
Infatti, solo gli Uffici, intesi come organizzazioni interne ai plessi amministrativi, devono essere distinti: la ricorrente era addetta all'Ufficio Tecnico, mentre la procedura disciplinare è stata gestita esclusivamente dall' Controparte_3
Sul punto si richiama quanto espresso dalla Suprema Corte (sez. L, 2.3.2017, n. 5317): «…il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicchè lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l'ufficio dei procedimenti anche in un organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell'ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purchè venga garantita la distinzione, che è l'unica imposta dal legislatore, fra l'ufficio dei procedimenti e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale l'incolpato opera. Sulla base delle considerazioni che precedono va data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte che, con la sentenza n. 4175 del 2 marzo 2015, sottolineata la "più ampia autonomia delle singole amministrazioni nell'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari", ha ritenuto legittima la assegnazione al Direttore Regionale della titolarità del predetto ufficio, sulla base della disciplina regolamentare vigente presso le Agenzie delle Entrate…».
IV) In via principale, la ricorrente domanda sia accertata e dichiarata la nullità del licenziamento stante il carattere discriminatorio dello stesso, in quanto volto a colpire la ricorrente medesima, poichè sindacalizzata.
A fondamento del carattere discriminatorio del licenziamento, la ricorrente richiama il fatto che il licenziamento è stato intimato dopo una pluralità di interventi sindacali e dopo l'adesione ad uno sciopero, aspetti, questi, che evidenziano essersi trattato di provvedimento antisindacale e discriminatorio. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (sez. L, 5.4.2016, n. 6575) la discriminazione, diversamente dal motivo illecito, opera obiettivamente, ovvero in ragione del rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, ed a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro.
Peraltro, la natura obiettiva della discriminazione è stata affermata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8.11.1990, in causa C-177, Dekker, laddove si è affermato che l'effetto utile dei principi di non discriminazione sarebbe notevolmente ridotto se gravasse sulla parte ricorrente l'onere di provare la colpevolezza del soggetto che ha posto in essere il comportamento vietato.
In buona sostanza, la discriminazione è un vizio dell'atto di licenziamento e non della volontà del suo autore, sicché il lavoratore non deve dimostrare il dolo o la colpa del datore di lavoro, bensì solamente la portata oggettivamente svantaggiosa dell'illecito.
Nel caso in esame gli indizi evidenziati dalla ricorrente non sono idonei a dimostrare la portata oggettivamente svantaggiosa dell'illecito, se non altro perché la ricorrente non contesta, di fatto, la sussistenza della quasi totalità degli addebiti in forza dei quali è stata fondata la giusta causa di licenziamento, per cui l'atto, anche tenendo in considerazione la visione non proprio ortodossa e palesemente confliggente con l'art. 40 Cost. dell'istituto dello sciopero, manifestata dal Sindaco nelle registrazioni delle conversazioni prodotte sub doc. 20, non può considerarsi del tutto privo di motivazione ulteriore rispetto all'aspetto meramente discriminatorio.
La domanda principale non può, quindi, essere accolta.
V) Come accennato, la ricorrente non contesta la sussistenza della giusta causa di licenziamento ma, piuttosto, incentra le proprie argomentazioni difensive, volte ad ottenere pronunzia di illegittimità dell'atto, sulla non tempestività della contestazione disciplinare.
Con protocollo riservato n. 2872 del 24.8.2023 alla ricorrente è stata comunicata, da parte del
Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, nella persona del dott. al Persona_2 tempo Segretario Comunale, “contestazione addebito per inizio procedimento disciplinare e convocazione a difesa” del seguente letterale tenore: «IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Acquisita, a seguito di nota del Responsabile del Servizio
Finanziario (prot. riservato n. 0002812 del 08/08/2023), la notizia che la OM.
[...]
, dipendente del con profilo professionale “Istruttore”, Parte_1 Controparte_1
nonché, dal 15.06.2023, Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica, avrebbe tenuto un comportamento che può avere rilevanza disciplinare, in quanto la medesima parrebbe aver posto in essere un'irregolare e perpetrata nel tempo timbratura del cartellino per la rilevazione delle presenze, anche al fine di porre in essere false attestazioni di presenza in servizio, ovvero aver svolto lavoro straordinario o in modalità agile senza la dovuta autorizzazione e/o accordo individuale, e, in particolare, parrebbe aver:
“Nel mese di febbraio 2022:
Il giorno 08 veniva riportato a mano l'orario di entrata pomeridiano alle ore 14.15 (benché l'orario di entrata ed uscita mattutino e l'uscita pomeridiana venissero correttamente obliterate elettronicamente);
Il giorno 10 veniva riportato a mano l'orario di uscita pomeridiano alle ore 18.20 (benché l'orario di entrata ed uscita mattutino e l'entrata pomeridiana venissero correttamente obliterati elettronicamente);
Il giorno 15 veniva riportato a mano l'orario di uscita pomeridiano alle ore 18.24 (benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 17 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo;
Nel mese di marzo 2022:
Nei giorni 01, 10, 17 e 29 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata mattutina ed uscita pomeridiana ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo); Nei giorni 03, 15 e 22 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata mattutina ma l'uscita pomeridiana scritta a mano
(benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 24 veniva segnato a mano un orario mattutino 08.00/10.34 in smart working senza nessuna richiesta scritta di autorizzazione;
Nel mese di Aprile 2022:
Il giorno 07 veniva riportato a mano l'orario di uscita pomeridiano alle ore 18.04 (benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 11 veniva interamente riportato un orario di lavoro 08.00/14.00 34 in smart working senza nessuna richiesta scritta di autorizzazione;
Nei giorni 12, 19, 26 e 28 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo;
Il giorno 21 veniva registrata l'entrata mattutina elettronicamente alle ore 08.22 ma non vi è traccia di uscita né elettronica né riportata a mano;
Nel mese di Maggio 2022:
Nei giorni 05, 10, 17, 19 e 24 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nei giorni 03, 12, 14 e 26 veniva regolarmente obliterato l'orario di uscita pomeridiano ma l'entrata mattutina scritta a mano (benché l'orario di uscita mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nel mese di Giugno 2022:
Il giorno 07 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino alle ore 08.30 (benché l'orario di uscita mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente); in questo giorno veniva riportata esattamente la pausa pranzo;
Nei giorni 09, 14, 16 e 23 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 21 veniva riportato elettronicamente l'ingresso mattutino ma l'uscita pomeridiana veniva apposta a mano con la nota “FUORI SEDE” (motivazione generica);
Nel mese di Luglio 2022:
Nei giorni 07, 14, 21, 26 e 28 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 12 veniva correttamente riportata elettronicamente ingresso, uscita, pausa pranzo, reingresso pomeridiano ed uscita pomeridiana (questo a dimostrare che la dipendente aveva piena conoscenza dell'uso corretto del dispositivo);
Nel mese di Agosto 2022:
Nei giorni 02, 09 e 23 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo); Il giorno 08 veniva riportato a mano l'orario di entrata pomeridiano alle ore 14.30 (benché l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente);
Il giorno 10 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino alle ore 07.50 (benché l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente) ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 11 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino alle ore 07.50 (benché l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente);
Il giorno 25 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata e l'uscita pomeridiana scritta a mano alle ore 17.40 (benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo); si precisa la OM.
, che si trovava all'asilo per una perdita di acqua, nel pomeriggio alle ore 16.45 inviava Parte_1
un messaggio allo scrivente dicendo “….io adesso vado a casa….”;
Nel mese di Settembre 2022:
Nei giorni 01, 08 e 27 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ma l'uscita pomeridiana scritta a mano (benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nei giorni 06, 20 e 29 gli orari di entrata mattutina ed uscita pomeridiana venivano interamente scritti a mano e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 22 veniva registrata l'entrata mattutina a mano alle ore 08.18 ma non vi è traccia di uscita né elettronica né riportata a mano;
Nei giorni 13 e 15 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino (benchè l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nel mese di Ottobre 2022:
Nei giorni 04, 06 e 27 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino (benchè l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo); Nei giorni 11, 18 e 20 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nel mese di Novembre 2022:
Nei giorni 08 e 17 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 28 veniva riportato a mano l'orario di entrata mattutino (benché l'orario di uscita pomeridiano venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 10 veniva riportato a mano l'orario di uscita pomeridiano (benché l'orario di entrata mattutino venisse correttamente obliterato elettronicamente) e senza che fosse segnata la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 15 veniva correttamente riportata elettronicamente ingresso, uscita, pausa pranzo, reingresso pomeridiano ed uscita pomeridiana (questo a dimostrare che la dipendente aveva piena conoscenza dell'uso corretto del dispositivo); Nei giorni 09 e 14 veniva segnato a mano un orario notturno rispettivamente 22.00/02.00 e 23.00/00.004 in smart working senza nessuna richiesta scritta di autorizzazione;
Nel mese di Dicembre 2022:
Nei giorni 01, 06, 20, 22, 27 e 29 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre
10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 28 non veniva riportato nessun orario bensì scritto a mano “…1h ½ x cup e credenziali nuove….”;
Nel mese di Gennaio 2023:
Il giorno 24 veniva riportato a mano l'orario di entrata pomeridiano alle ore 14.00 (benché l'orario di entrata ed uscita mattutino e uscita pomeridiana venisse correttamente obliterato elettronicamente); in questo giorno veniva riportata esattamente la pausa pranzo;
Nel mese di Febbraio 2023:
Il giorno 16 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo); Nel mese di Marzo 2023:
Il giorno 07 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita mattutini e richiesti poi risulta scritto una assenza pomeridiana per “recupero mesi precedenti” ma agli atti non vi è nessuna richiesta di recupero ore;
Il giorno 16 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 23 veniva segnato l'orario di entrata mattutina a mano, regolarmente obliterata l'uscita mattutina e l'uscita pomeridiana senza traccia di ingresso pomeridiano ne elettronico ne a mano ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre
10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Il giorno 28 veniva segnato elettronicamente l'orario di entrata mattutina, regolarmente obliterata
l'uscita mattutina e l'uscita pomeridiana senza traccia di ingresso pomeridiano, ne elettronico né a mano ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nel mese di Aprile 2023:
Il giorno 27 veniva segnato elettronicamente l'orario di entrata mattutina, regolarmente obliterata
l'uscita mattutina e l'uscita pomeridiana senza traccia di ingresso pomeridiano, ne elettronico né a mano ma senza che fosse segnata mai la pausa pranzo (parrebbe poco probabile un orario di lavoro di oltre 10 ore continuative senza aver usufruito di pause pranzo);
Nel mese di Maggio 2023:
Il giorno 04 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ma l'uscita mattutina, il rientro pomeridiano e l'uscita pomeridiana segnati interamente a mano;
Il giorno 18 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata ed uscita mattutini e l'entrata pomeridiana ma l'uscita pomeridiana veniva riportata a mano con la dicitura “ …..prosegue in auto con telefonate….”;
Il giorno 25 veniva regolarmente obliterato l'orario di entrata mattutina e l'uscita pomeridiana ma
l'uscita mattutina ed il rientro pomeridiano segnati interamente a mano.
Acquisita, altresì, la notizia, tramite la stessa nota sopra citata, che la dipendente OM.
[...]
parrebbe aver attestato falsamente la presenza in servizio in quanto avrebbe fruito “del Parte_1
pasto previsto in esercizio pubblico al di fuori dello stabile comunale e luogo di lavoro durante
l'attestazione invece di regolare presenza in ufficio specificamente nei giorni 17/05/2022,
24/07/2022, 14/07/2022, 26/07/2022, 30/08/2022, 11/10/2022 e 08/11/2022”. Parrebbe, inoltre, in data 04.10.2022, aver attestato falsamente la presenza in servizio in orario mattutino.
Rilevato che la medesima dipendente parrebbe non aver fornito l'idonea documentazione giustificativa rispetto all'assenza per sostenimento di esame universitario dell'11.07.2023;
Richiamati:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli dal 55-bis al 55-novies, le cui disposizioni hanno carattere generale e costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 secondo comma, del codice civile;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il vigente Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di;
Controparte_1
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei procedimenti disciplinari del Comune di
[...]
CP_1
Visti i CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali e Funzioni Locali vigenti;
CONTESTA L'ADDEBITO E COMUNICA di avviare il procedimento disciplinare al fine di valutare il comportamento tenuto della S.V. nella sua qualità di dipendente del avente profilo professionale “Istruttore” Controparte_1
per aver ripetutamente posto in essere una irregolare timbratura del cartellino per la rilevazione delle presenze, anche al fine di porre in essere false attestazioni di presenza in servizio, ovvero aver svolto lavoro straordinario o in modalità agile senza la dovuta autorizzazione e/o accordo individuale e per non aver fornito la documentazione idonea a giustificare l'assenza dell'11.07.2023, con conseguente violazione dei doveri e degli obblighi di legge e di comportamento;
che la S.V., pertanto, è convocata dallo scrivente, in nome e per conto dell'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari, per il contraddittorio a sua difesa, con la facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante di un'associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce mandato, il giorno
20 settembre 2023 ore 16.00 presso la sala consiliare presente nel Palazzo Municipale in
[...]
via Roma n. 8; CP_1
che entro il termine sopra indicato, qualora la S.V. non intenda o non possa essere presente può inviare memorie scritte difensive, o in caso di grave ed oggettivo impedimento – ferma la possibilità di deposito di memorie scritte - può formulare istanza di rinvio dell'audizione a sua difesa.
Responsabile del procedimento disciplinare è il sottoscritto;
il termine di conclusione del procedimento è 120 giorni decorrenti dalla presente contestazione di addebito…». Come si può agevolmente notare, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, a seguito di nota 8.8.2023 del Responsabile del Servizio Finanziario, ha ritenuto di contestare a condotte Parte_1
risalenti al periodo da febbraio 2022 a maggio 2023, condotte che, peraltro, non risulta abbiano arrecato un danno economico al che, se ben si è intesa la modalità Controparte_1
utilizzata per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, ha sempre corrisposto a esclusivamente il corrispettivo contrattualmente stabilito in ragione dell'orario Parte_1
ordinario di lavoro.
Trattasi, in particolare, di contestazioni relative alle modalità con le quali la ricorrente ha apposto sui cartellini presenza gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, talvolta apponendo la registrazione a mano, talvolta dimenticando o omettendo di effettuare le timbrature.
Al di là del fatto che la condotta, qualora sussistente, non integra, comunque, la violazione di cui all'art. 55-quater, comma 1 lettera a), in quanto detta disposizione, di stretta interpretazione, richiede che il dipendente attesti falsamente la presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente, e qui non vi è prova di falsità, né vi è prova di alterazione della timbratrice, né vi è prova di utilizzo di altri (peraltro non contestati) mezzi fraudolenti, si osserva che, come è stato riferito dalla teste , ogni mese i cartellini Controparte_2
presenze venivano riposti in un luogo idoneo, evidentemente a disposizione dell'Amministrazione comunale che, per il principio di corretta gestione della spesa pubblica, avrebbe dovuto controllarli tempestivamente al fine di verificare eventuali anomalie.
Invece, presso il , anziché controllare i cartellini presenze, gli stipendi CP_1 Controparte_1
venivano comunque pagati ai dipendenti, a prescindere dal controllo circa la effettiva effettuazione delle ore mensili contrattualmente stabilite.
L'Amministrazione comunale, quindi, in persona del Sindaco pro tempore, aveva a disposizione al termine di ogni mese il resoconto delle presenze dei dipendenti (soltanto due, peraltro) e avrebbe ben potuto (e dovuto) eseguire con tempestività i controlli del caso;
controlli, peraltro, neppure più di tanto impegnativi, dato che i dipendenti, come detto, erano soltanto due.
Secondo la Corte di cassazione (sez. L, 25.6.2018, n. 16706) la contestazione dell'illecito disciplinare può essere considerata tardiva solo qualora l'Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi per procedere all'avvio, mediante contestazione, del procedimento disciplinare.
E nel caso in esame l'Amministrazione del Comune di era certamente, come detto, Controparte_1
in possesso degli elementi per dar corso alla contestazione disciplinare e non è giustificabile il fatto di aver atteso ben un anno e sei mesi dalla prima asserita violazione, prima di dar corso all'avvio della contestazione disciplinare. E' di tutta evidenza che una tale e tanta inerzia nella contestazione ha gravemente ed irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa della ricorrente che, a distanza di così tanti mesi non poteva certamente avere memoria delle ragioni per le quali vi fossero, in determinate giornate lavorative, carenti timbrature o appostazioni di entrate e uscite a mano, tenuto conto, peraltro, che
, in quanto responsabile dell'Ufficio Tecnico, era abilitata a prestare anche Parte_1
servizio esterno, presso i cantieri, con una certa frequenza.
L'art. 63, comma 2, D.Lgs n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. A), D.Lgs
n. 75 del 2017, prevede uno specifico regime di tutela del dipendente pubblico nelle ipotesi di licenziamento, prevedendo che «il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali».
Dunque, in materia di pubblico impiego, è prevista in via generale la c.d. tutela reale, a prescindere dalla qualificazione in termini di annullabilità o nullità o inefficacia del vizio di licenziamento;
è prevista una soglia massima di 24 mensilità sotto l'aspetto risarcitorio;
è prevista la detraibilità dell'aliunde perceptum in relazione allo svolgimento di altre attività lavorative.
Il licenziamento intimato a , stante la non tempestività della contestazione deve, Parte_1 pertanto, essere annullato e, in applicazione dell'art. 63, comma 2, cit., il Controparte_1
deve essere condannato: (i) a reintegrare nel posto di lavoro;
(ii) a pagare a Parte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per Parte_1
il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità;
(iii) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore di
. Parte_1
Non consta, né parte resistente ha formulato eccezioni in tal senso, che abbia Parte_1
nelle more percepito retribuzioni derivanti dallo svolgimento di altra attività lavorativa.
VI) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a dal Parte_1
di con atto del 19.12.2023; CP_1 Controparte_1
conseguentemente, condanna il a reintegrare nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro, a pagare a un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità e a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore di;
Parte_1
condanna, infine, il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 259,00 per contributo unificato ed in € 8.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 8 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio