Articolo 3 della Legge 21 luglio 1961, n. 686
Articolo 2Articolo 4
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18 agosto 1961
Art. 3.
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961