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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 199/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 10.55, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. GIUDICI MATTIA;
Parte_1
Per 'Avv. CAMPANA PAOLO. Controparte_1 Vie ne di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] in [...], residente in [...]. Tes_1 Professione magazziniere, ho lavorato per ente fino a due anni e mezzo fa. Ho lavorato esclusivamente CP_1
a Gariga di Podenzano e ci lavoro tutt'ora. CO , abbiamo lavorato assieme per sei mesi nello stesso reparto e stesso Pt_1 luogo, forse era fine 2022 e fino al cambio appalto, o lavorare e abbiamo avuto contatti, nonostante l'orario di lavoro fosse diverso. L'orario di lavoro cambiava a seconda dei turni. Avrei voluto fare causa a perché c'erano tante cose CP_1 che non andavano.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrog estimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde
Cap. del ricorso 7 Faceva picking: preparava il bancale, lo spostava in un posto preciso e stabilito da spedire in altre piattaforme in territorio italiano ed estero. Guidava muletto elettrico e transpallet manuale a ruota. Prelevava la merce con il muletto e la posizionava su il bancale. Il muletto aveva portata di 10 quintali, era piccolo a tre ruote, e l'altro a quattro ruote era di 28 quintali. Sono tutti muletti frontali.
Cap. 8 Confermo, faceva le attività che mi vengono lette.
Cap. 9 Utilizzava la fasciatrice o fascia-pallet, con un numero o una destinazione specifica. Pt_1 movimentava i pallet all'interno del magazzino, abbiamo lavorato entrambi in una cella frigo, non possiamo portare merce fuori, altrimenti si rompe la catena del freddo.
Cap. 10 Si occupava delle operazioni di carico del camion: con un muletto senza ribalta sollevava il bancale e lo poneva all'interno del camion che aveva una destinazione precisa.
Cap. 11 Ho già risposto. Il muletto frontale era o di 10 quintali o di 28 quintali.
Cap. 12 Si occupava anche dello scarico, come tutti noi, confermo. Lo faceva anni fa, ora è cambiato. ADR resistente: l'ho visto tante volte svolgere le attività di cui ho detto. ADR ricorrente: utilizzava poco il palmare per la merce, pochissimo, perché si lavorava ancora con il cartaceo. ADR Giudice: per guidare il muletto serve il patentino. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Pag. 1 di 9 Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Evidenzia che entrambi i testi hanno confermato le circostanze di fatto del ricorso sul superiore inquadramento. Sul palmare, si riporta a quanto riferito dai testi. Richiama gli artt. 2103 comma 7 e art. 7 del CCNL sul consolidamento del superiore inquadramento. Insiste per l'accoglimento integrale della domanda. Ridetermina i conteggi sugli scatti di anzianità e nulla vi oppone, trattandosi di un refuso, riducendo la domanda di € 974,83. Non replica sul terzo elemento. Contesta la percezione di emolumenti accessori, né viene specificato quanto dovrebbe essere detratto. Richiama i rilievi dell'udienza del 18.06. Fa presente che non vi è nulla osta dell'O.S. e che è pacifico che il ricorrente è una RSA. Richiama l'art. 35 comma 2 St. Lav. sull'art. 22 St. Lav. sulle imprese con più di 15 lavoratori. Espone che nessun confronto vi sarebbe stato sul trasferimento tra l'azienda e il sindacato. Richiama le risultanze dell'interrogatorio libero del ricorrente nell'ottica della buona fede. Ribadisce non essere contestato quanto dedotto al capitolo 52 del ricorso. Insiste per l'accoglimento integrale della domanda. Evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che fosse preferita via Bazzani, in un'ottica di buona fede. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Contesta quanto ex adverso argomentato. Contesta il demansionamento. Fa presente che non è emerso che svolgesse attività proprie del Pt_1 livello 4. Fa presente che il teste odierno sarebbe ostile e inattendibile, oltre a non ricordare il periodo di lavoro. Mentre il teste sentito alla scorsa udienza, che non ha manifestato rancore, ha detto che le attività erano svolte fuori dal magazzino. Cita cass. del 2018 sulla prova della prevalenza delle attività in concreto svolte. Insiste per il rigetto integrale della domanda. Eccepisce che il picking sarebbe proprio del livello 5°.
Si riporta agli atti e alla memoria difensiva. Parte ricorrente replica a controparte sull'istruttoria. Cita Corte d'Appello di Brescia sulla prevalenza delle attività. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 199/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SANCHEZ Parte_1 C.F._1
e dall' EO ( ), dall'avv. GIUDICI C.F._2 MATTIA ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in C.F._3 calce all'att Parte ricorrente contro C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANA PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 te d orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni, di seguito trascritte: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del trasferimento intimato al ricorrente con lettera del 21.5.24 per tutti i motivi esposti in narrativa (violazione disciplina in tema di trasferimento del rappresentante sindacale di cui all'art. 22 L. 300/1970, insussistenza dei presupposti di legge, contrarietà a buona fede, requisito formale); per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegrazione e/o al ripristino e/o al trasferimento del rapporto nel posto di lavoro presso la sede di lavoro sita in via Bazzani 21/b a Piacenza;
E. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 4 (in subordine 4J, in subordine 5 e in ulteriore subordine 6 per il periodo durante il quale veniva inquadrato nel livello 6J) del CCNL logistica sin dall'assunzione (16.12.21) (in subordine:
a far data dal momento in cui il ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e sempre in subordine, fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); condannare come in epigrafe generalizzata, al pagamento delle relative differenze retributive da CP_1 sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento, in misura di € 7.573,56, di cui: o € 6.043,93 a titolo di sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
o € 503,66 a titolo di incidenza sulla quota della 13ma mensilità; o
Pag. 1 di 9 € 503,66 a titolo di incidenza sulla quota di 14ma mensilità; o € 522,31 a titolo di incidenza sulla quota TFR (di cui si chiede l'accantonamento sino alla cessazione del rapporto) od alle somme minori, od anche maggiori, che dovessero risultare di
Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rispettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la resistente;
- del rispettivo inquadramento, dal giugno del 2022 nel livello 5 del CCNL Logistica;
- della prestazione di lavoro svolta presso il magazzino sito in Gariga di Podenzano (PC) sino al
31.5.2022;
- delle mansioni svolte;
- del trasferimento presso l'unità locale della resistente situata presso Strada ai Dossi, a Roncaglia (PC);
- del demansionamento subito;
- del ruolo di delegato sindacale aziendale per conto del sindacato USB – Lavoro Privato;
- della nomina a RSA in data 12.3.2024;
- del trasferimento presso il magazzino sito in via Emilia n. 9, Guardamiglio (LO), adottato in assenza del nulla osta del sindacato USB;
- dell'attività di lavoro prestata presso l'appalto sito in Guardamiglio, con CP_2 demansionamento del ricorrente;
- delle richieste del lavoratore di essere trasferito presso il magazzino situato in via Bazzani n. 21/b e dell'impugnazione del trasferimento.
Ha affermato la illegittimità del trasferimento per violazione dell'art. 22 St. Lav. e in subordine per l'insussistenza di ragioni organizzative della resistente;
ha affermato che le mansioni concretamente svolte sarebbero sussumibili nell'inquadramento superiore del livello 4 del CCNL Logistica sin dall'assunzione.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio affermando la legittimità del Controparte_1 trasferimento del lavoratore, contestando l'inquadramento preteso e l'asserito demansionamento, eccependo in punto di quantum la percezione di indennità cosiddetto “freddo”, contestando determinate voci pretese, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Interrogato liberamente il ricorrente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite l'escussione di n. 3 testimoni (udienze istruttorie del 24.09.2025 e del 3.12.2025) e i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita di essere accolto con le precisazioni che seguono.
Pag. 2 di 9 a) Trasferimento del lavoratore.
È documentale che il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della resistente con decorrenza dal
16.12.2021 e socio lavoratore, con inquadramento iniziale nel livello 6J, è iscritto al sindacato USB – Lavoro
Privato con decorrenza dal 01.03.2023 (doc. n. 10 ric.) ed è stato eletto a componente della RSA in data
13.03.2023 (doc. n. 11 ric.).
Non è contestato che la società, con comunicazione del 21.05.2024, disponeva il trasferimento del ricorrente presso il magazzino situato in Guardamiglio, via Emilia n. 9 (LO) a motivo Controparte_3 della riorganizzazione dell'attività per chiusura del magazzino a far data dal 20.05.2024.
Ciò chiarito, occorre fare alcune precisazioni.
Innanzitutto, non si discute di un “ricollocamento” ma di un trasferimento del lavoratore a tutti gli effetti, come del resto comprovato dalla stessa lettera del 21.05.2024 (che, oltre all'oggetto, “provvedimento di trasferimento”, reca un preciso e puntuale riferimento al trasferimento presso l'appalto del magazzino sito in Guardamiglio). Ogni argomentazione sul punto della società è meramente Controparte_3 terminologica e sconfessata sia dalla sostanza dell'atto che dalla sua forma.
Altresì, non si discute della sussistenza delle ragioni organizzative o tecniche o produttive alla base del trasferimento: il motivo del trasferimento viene espresso fin dalla lettera del 21.05.22024.
Tutto quanto chiarito, l'art. 22 comma 1 della L. n. 300/1970 prevede: “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
Invero, occorre il nulla osta della O.O.S.S. che sia di appartenenza;
nella disposizione non esiste un espresso riferimento, quale elemento costitutivo, che per la validità del trasferimento la O.O.S.S. di cui è richiesto il preventivo nulla osta sia anche maggiormente rappresentativa.
L'art. 22 della L. n. 300/1970 prevede quale condizione, testuale, per il trasferimento dall'unità produttiva il nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza (“solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”).
Con il rinvio all'art. 19 della medesima legge l'art. 22 specifica, contrariamente a quanto argomentato dalla società, che occorre trattarsi di lavoratori che siano membri delle RSA (circostanza pacifica, oltre che documentale nel caso del ricorrente): a ragionare diversamente (ossia che sarebbe necessaria quale elemento essenziale non contemplato dall'art. 22 L. cit. la rappresentatività della O.O.S.S. o il loro essere firmatarie del C.C.N.L. applicato in azienda), la conseguenza del caso di specie sarebbe, in ipotesi ed a monte, una illegittima costituzione della RSA in azienda alla quale appartiene il ricorrente, evenienza che la società non eccepisce né deduce e che appare del tutto inverosimile considerando i documenti prodotti dal ricorrente
(docc. nn. da 10 a 13 compresi).
Pag. 3 di 9 Un conto, dunque, è la costituzione della RSA, un conto è il trasferimento del lavoratore appartenente ad una O.S., trattandosi di vicende differenti, anche cronologicamente.
Del resto, la previsione di un preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza risponde alla ratio di evitare discriminazioni in danno del rappresentante, impedendo l'allontanamento del sindacalista cosiddetto
“scomodo” (condotta datoriale che può, in ipotesi, obiettivamente andare a ledere l'attività sindacale).
Quel che importa, infatti, è che il lavoratore trasferito sia rappresentante sindacale ed in questo non può incidere la circostanza dell'appartenenza ad un sindacato che sia o no rappresentativo in azienda o firmatario o no del C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro.
Per questi motivi
, pacifico che nessun nulla osta della O.S. è intervenuto, il disposto trasferimento del
21.05.2024 deve essere dichiarato privo di efficacia, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro presso la sede di via Bazzani, n. 21/b a Piacenza.
b) Superiore inquadramento.
Il ricorrente domanda nel presente giudizio l'accertamento dell'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione applicato al rapporto di lavoro fin dalla data di assunzione
(16.12.2021).
Come emerge dal contratto di assunzione (doc. n. 1 ric., 2 res.) e dai cedolini paga prodotti da entrambe le parti (docc. nn. 3 ric., 15 res.), nonché dalla comunicazione del 1.06.2022 (doc. n. 5 res.), il ricorrente, inquadrato formalmente nel livello 6J dal 16.12.2021, con decorrenza dal 1.06.2022 veniva inquadrato nel livello 5° del C.C.N.L. di riferimento.
Ciò detto, il preteso livello 4° – parametro 122 dell'art. 6 del C.C.N.L. di riferimento, così prevede: “1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative
e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”. Le figure professionali di rilievo sono: “[…] gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico –scarico; conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci); operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
bilancisti addetti alle bilance automatiche;
addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
aiuto macchinisti frigoristi;
trattoristi (CCNL Assologistica); carrellisti (CCNL Assologistica); attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
altri capisquadra” (doc. n. 4 ric., pag. 98 di 220).
Pag. 4 di 9 Il livello di formale inquadramento (il 5° del C.C.N.L., posseduto a decorrere dal mese di giugno del 2022,
v. doc. n. 3 ric.) così prevede: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”, con le figure esemplificative de: “attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
[…]” (art. 6 del doc. n. 4 ric., pagg. da 98 a 100 di 220).
Non è superfluo rammentare che l'art. 7 comma 3 del C.C.N.L. Logistica di riferimento prevede: “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (doc. n. 4 cit., pag. 101 e ss. di 220).
Il ricorrente sostiene di aver guidato, fin dall'assunzione, non solo carrelli elettrici ma anche un carrello elevatore (cosiddetto muletto frontale) e di aver svolto mansioni complesse, per quantità e qualità tali da non rientrare nel mero “picking”.
Le deduzioni del ricorrente hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria orale. Il teste Tes_2 comune ad entrambe le parti, in data 24.09.2025 ha dichiarato che il ricorrente, suo collega di lavoro, si occupava della guida del transpallet elettrico e di quello manuale, a seconda di ciò che vi era a disposizione, utilizzava la fasciatrice automatica, confermando dunque con la propria deposizione la descrizione della declaratoria sull'utilizzazione di una pluralità di macchinari, attività propria del facchino specializzato. Ha dichiarato che il ricorrente, in possesso del patentino, guidava il muletto fuori dal magazzino (e in qualche occasione dentro il magazzino, come i dipendenti più esperti, dimostrando, al pari degli stessi, non comuni capacità pratiche), ovvero nel piazzale (“era costantemente alla guida del muletto per spostare bancali, caricare camion, fare servizio alla produzione”), per lo svolgimento di attività di sollevamento e di carico, oltre che di scarico della merce tramite il predetto carrello;
ha precisato che il muletto era di portata inferiore a 30 quintali, come richiesto dalla declaratoria (“conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”) e che le attività del ricorrente erano, in sostanza, quelle proprie delle figure del facchino specializzato o del carrellista.
La deposizione è da ritenersi attendibile in quanto, oltre a essere un teste comune delle parti, trova un riscontro estrinseco nella documentazione del ricorso: l'attestato di formazione conseguito dal ricorrente per la conduzione di carrelli elevatori semoventi (doc. n. 9 ric., integrante il periodo di addestramento richiesto dalla declaratoria generale) e il video prodotto (doc. n. 8 ric.).
Pag. 5 di 9 La deposizione trova un rilevante riscontro estrinseco nel dichiarato del teste di parte ricorrente
[...]
, che: a) conferma l'utilizzo del muletto frontale, di portata inferiore a 30 quintali, come previsto Tes_1 dalle figure professionali della declaratoria del livello 4°; b) conferma che il ricorrente possedeva le cognizioni tecniche per la guida di una pluralità di macchinari (transpallet manuale, muletto elettrico, fasciatrice); c) era capace di utilizzare, seppur di rado, il palmare;
d) eseguiva, tra l'altro, le attività di carico e scarico allegate nel ricorso e rientranti nel picking (“Faceva picking: preparava il bancale, lo spostava in un posto preciso e stabilito da spedire in altre piattaforme in territorio italiano ed estero. […]” e “ movimentava i pallet Pt_1 all'interno del magazzino, abbiamo lavorato entrambi in una cella frigo, non possiamo portare merce fuori, altrimenti si rompe la catena del freddo. […], “si occupava delle operazioni di carico del camion: con un muletto senza ribalta sollevava il bancale
e lo poneva all'interno del camion che aveva una destinazione precisa”, “si occupava anche dello scarico, come tutti noi, confermo. Lo faceva anni fa, ora è cambiato”).
Il teste, che comunque è stato collega di lavoro del ricorrente, è da ritenersi credibile in quanto la deposizione è esente da contraddizioni.
Non resta che accertare, anche ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L., il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione dal 16.12.2021.
Con riferimento al quantum della pretesa, si prende atto che parte ricorrente ha rideterminato in udienza l'importo, alla luce dell'eccezione avversaria sugli scatti di anzianità, decurtandolo di € 974,83.
L'indennità cosiddetta “freddo” (voce n. 151 riconosciuta nelle buste paga del ricorrente) è giustificata dal disagio che il ricorrente pativa nell'operare nella cella frigorifera (come espone la resistente a pagina 22 della memoria e come conferma il teste ) ed è voce, spettante, avente natura e finalità differente Tes_1 rispetto alla pretesa azionata in giudizio inerente il corretto inquadramento in relazione alle mansioni in concreto svolte, né vi è una eccezione di compensazione con la quantificazione di un importo che dovrebbe essere, in ipotesi, detratto.
Le ulteriori voci indicate dalla resistente, come la “Integr. Retr. Oraria” di aumento della paga base lorda sono pertinenti al superiore inquadramento: dal momento che viene accertato, infatti, anche le voci relative e tarate sull'inferiore livello, dovrebbero essere riparametrate.
Tuttavia, con riferimento al cosiddetto “Terzo Elemento”, deve dirsi fondata l'eccezione di parte resistente, posto che per il C.C.N.L. esso spetta ai dipendenti “con anzianità di servizio fino al 30 settembre 1981”
(precisamente: [il terzo elemento] “stabilito dal CCNL 12.11.1983, verrà erogato solo per il personale (CCNL
Trasporto merci) avente diritto, con anzianità fino al 30.9.1981”, doc. n. 5 ric.), tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Deve allora essere decurtato dal totale l'importo – risultante dal conteggio di parte, doc. n. 28 ric. - pari a
16,95 di Terzo Elemento fisso x 36 mesi = € 610,20.
Pag. 6 di 9 A titolo di differenze retributive da superiore inquadramento la società resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente complessivi € 5.988,53 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Ogni altra questione merita di essere dichiarata assorbita per la ragione più liquida.
c) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore degli avv. CODONI JACOBO SANCHEZ, avv. VRICELLA
MATTEO, avv. MATTIA GIUDICI, antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 22 della L. n. 300/1970 il trasferimento del ricorrente comunicato con lettera del 21.05.2024 e per l'effetto,
a. condanna la resistente a ripristinare il rapporto di lavoro presso la sede di via CP_4
Bazzani n. 21/b a Piacenza;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 18.05.2021 fin dalla data di assunzione e per l'effetto,
a. condanna la società resistente al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €
5.988,53 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) condanna altresì la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 7 di 9
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 10.55, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. GIUDICI MATTIA;
Parte_1
Per 'Avv. CAMPANA PAOLO. Controparte_1 Vie ne di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] in [...], residente in [...]. Tes_1 Professione magazziniere, ho lavorato per ente fino a due anni e mezzo fa. Ho lavorato esclusivamente CP_1
a Gariga di Podenzano e ci lavoro tutt'ora. CO , abbiamo lavorato assieme per sei mesi nello stesso reparto e stesso Pt_1 luogo, forse era fine 2022 e fino al cambio appalto, o lavorare e abbiamo avuto contatti, nonostante l'orario di lavoro fosse diverso. L'orario di lavoro cambiava a seconda dei turni. Avrei voluto fare causa a perché c'erano tante cose CP_1 che non andavano.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrog estimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde
Cap. del ricorso 7 Faceva picking: preparava il bancale, lo spostava in un posto preciso e stabilito da spedire in altre piattaforme in territorio italiano ed estero. Guidava muletto elettrico e transpallet manuale a ruota. Prelevava la merce con il muletto e la posizionava su il bancale. Il muletto aveva portata di 10 quintali, era piccolo a tre ruote, e l'altro a quattro ruote era di 28 quintali. Sono tutti muletti frontali.
Cap. 8 Confermo, faceva le attività che mi vengono lette.
Cap. 9 Utilizzava la fasciatrice o fascia-pallet, con un numero o una destinazione specifica. Pt_1 movimentava i pallet all'interno del magazzino, abbiamo lavorato entrambi in una cella frigo, non possiamo portare merce fuori, altrimenti si rompe la catena del freddo.
Cap. 10 Si occupava delle operazioni di carico del camion: con un muletto senza ribalta sollevava il bancale e lo poneva all'interno del camion che aveva una destinazione precisa.
Cap. 11 Ho già risposto. Il muletto frontale era o di 10 quintali o di 28 quintali.
Cap. 12 Si occupava anche dello scarico, come tutti noi, confermo. Lo faceva anni fa, ora è cambiato. ADR resistente: l'ho visto tante volte svolgere le attività di cui ho detto. ADR ricorrente: utilizzava poco il palmare per la merce, pochissimo, perché si lavorava ancora con il cartaceo. ADR Giudice: per guidare il muletto serve il patentino. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Pag. 1 di 9 Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Evidenzia che entrambi i testi hanno confermato le circostanze di fatto del ricorso sul superiore inquadramento. Sul palmare, si riporta a quanto riferito dai testi. Richiama gli artt. 2103 comma 7 e art. 7 del CCNL sul consolidamento del superiore inquadramento. Insiste per l'accoglimento integrale della domanda. Ridetermina i conteggi sugli scatti di anzianità e nulla vi oppone, trattandosi di un refuso, riducendo la domanda di € 974,83. Non replica sul terzo elemento. Contesta la percezione di emolumenti accessori, né viene specificato quanto dovrebbe essere detratto. Richiama i rilievi dell'udienza del 18.06. Fa presente che non vi è nulla osta dell'O.S. e che è pacifico che il ricorrente è una RSA. Richiama l'art. 35 comma 2 St. Lav. sull'art. 22 St. Lav. sulle imprese con più di 15 lavoratori. Espone che nessun confronto vi sarebbe stato sul trasferimento tra l'azienda e il sindacato. Richiama le risultanze dell'interrogatorio libero del ricorrente nell'ottica della buona fede. Ribadisce non essere contestato quanto dedotto al capitolo 52 del ricorso. Insiste per l'accoglimento integrale della domanda. Evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che fosse preferita via Bazzani, in un'ottica di buona fede. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Contesta quanto ex adverso argomentato. Contesta il demansionamento. Fa presente che non è emerso che svolgesse attività proprie del Pt_1 livello 4. Fa presente che il teste odierno sarebbe ostile e inattendibile, oltre a non ricordare il periodo di lavoro. Mentre il teste sentito alla scorsa udienza, che non ha manifestato rancore, ha detto che le attività erano svolte fuori dal magazzino. Cita cass. del 2018 sulla prova della prevalenza delle attività in concreto svolte. Insiste per il rigetto integrale della domanda. Eccepisce che il picking sarebbe proprio del livello 5°.
Si riporta agli atti e alla memoria difensiva. Parte ricorrente replica a controparte sull'istruttoria. Cita Corte d'Appello di Brescia sulla prevalenza delle attività. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 199/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SANCHEZ Parte_1 C.F._1
e dall' EO ( ), dall'avv. GIUDICI C.F._2 MATTIA ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in C.F._3 calce all'att Parte ricorrente contro C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANA PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 te d orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni, di seguito trascritte: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del trasferimento intimato al ricorrente con lettera del 21.5.24 per tutti i motivi esposti in narrativa (violazione disciplina in tema di trasferimento del rappresentante sindacale di cui all'art. 22 L. 300/1970, insussistenza dei presupposti di legge, contrarietà a buona fede, requisito formale); per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegrazione e/o al ripristino e/o al trasferimento del rapporto nel posto di lavoro presso la sede di lavoro sita in via Bazzani 21/b a Piacenza;
E. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 4 (in subordine 4J, in subordine 5 e in ulteriore subordine 6 per il periodo durante il quale veniva inquadrato nel livello 6J) del CCNL logistica sin dall'assunzione (16.12.21) (in subordine:
a far data dal momento in cui il ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e sempre in subordine, fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); condannare come in epigrafe generalizzata, al pagamento delle relative differenze retributive da CP_1 sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento, in misura di € 7.573,56, di cui: o € 6.043,93 a titolo di sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
o € 503,66 a titolo di incidenza sulla quota della 13ma mensilità; o
Pag. 1 di 9 € 503,66 a titolo di incidenza sulla quota di 14ma mensilità; o € 522,31 a titolo di incidenza sulla quota TFR (di cui si chiede l'accantonamento sino alla cessazione del rapporto) od alle somme minori, od anche maggiori, che dovessero risultare di
Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rispettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la resistente;
- del rispettivo inquadramento, dal giugno del 2022 nel livello 5 del CCNL Logistica;
- della prestazione di lavoro svolta presso il magazzino sito in Gariga di Podenzano (PC) sino al
31.5.2022;
- delle mansioni svolte;
- del trasferimento presso l'unità locale della resistente situata presso Strada ai Dossi, a Roncaglia (PC);
- del demansionamento subito;
- del ruolo di delegato sindacale aziendale per conto del sindacato USB – Lavoro Privato;
- della nomina a RSA in data 12.3.2024;
- del trasferimento presso il magazzino sito in via Emilia n. 9, Guardamiglio (LO), adottato in assenza del nulla osta del sindacato USB;
- dell'attività di lavoro prestata presso l'appalto sito in Guardamiglio, con CP_2 demansionamento del ricorrente;
- delle richieste del lavoratore di essere trasferito presso il magazzino situato in via Bazzani n. 21/b e dell'impugnazione del trasferimento.
Ha affermato la illegittimità del trasferimento per violazione dell'art. 22 St. Lav. e in subordine per l'insussistenza di ragioni organizzative della resistente;
ha affermato che le mansioni concretamente svolte sarebbero sussumibili nell'inquadramento superiore del livello 4 del CCNL Logistica sin dall'assunzione.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio affermando la legittimità del Controparte_1 trasferimento del lavoratore, contestando l'inquadramento preteso e l'asserito demansionamento, eccependo in punto di quantum la percezione di indennità cosiddetto “freddo”, contestando determinate voci pretese, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Interrogato liberamente il ricorrente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite l'escussione di n. 3 testimoni (udienze istruttorie del 24.09.2025 e del 3.12.2025) e i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita di essere accolto con le precisazioni che seguono.
Pag. 2 di 9 a) Trasferimento del lavoratore.
È documentale che il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della resistente con decorrenza dal
16.12.2021 e socio lavoratore, con inquadramento iniziale nel livello 6J, è iscritto al sindacato USB – Lavoro
Privato con decorrenza dal 01.03.2023 (doc. n. 10 ric.) ed è stato eletto a componente della RSA in data
13.03.2023 (doc. n. 11 ric.).
Non è contestato che la società, con comunicazione del 21.05.2024, disponeva il trasferimento del ricorrente presso il magazzino situato in Guardamiglio, via Emilia n. 9 (LO) a motivo Controparte_3 della riorganizzazione dell'attività per chiusura del magazzino a far data dal 20.05.2024.
Ciò chiarito, occorre fare alcune precisazioni.
Innanzitutto, non si discute di un “ricollocamento” ma di un trasferimento del lavoratore a tutti gli effetti, come del resto comprovato dalla stessa lettera del 21.05.2024 (che, oltre all'oggetto, “provvedimento di trasferimento”, reca un preciso e puntuale riferimento al trasferimento presso l'appalto del magazzino sito in Guardamiglio). Ogni argomentazione sul punto della società è meramente Controparte_3 terminologica e sconfessata sia dalla sostanza dell'atto che dalla sua forma.
Altresì, non si discute della sussistenza delle ragioni organizzative o tecniche o produttive alla base del trasferimento: il motivo del trasferimento viene espresso fin dalla lettera del 21.05.22024.
Tutto quanto chiarito, l'art. 22 comma 1 della L. n. 300/1970 prevede: “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
Invero, occorre il nulla osta della O.O.S.S. che sia di appartenenza;
nella disposizione non esiste un espresso riferimento, quale elemento costitutivo, che per la validità del trasferimento la O.O.S.S. di cui è richiesto il preventivo nulla osta sia anche maggiormente rappresentativa.
L'art. 22 della L. n. 300/1970 prevede quale condizione, testuale, per il trasferimento dall'unità produttiva il nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza (“solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”).
Con il rinvio all'art. 19 della medesima legge l'art. 22 specifica, contrariamente a quanto argomentato dalla società, che occorre trattarsi di lavoratori che siano membri delle RSA (circostanza pacifica, oltre che documentale nel caso del ricorrente): a ragionare diversamente (ossia che sarebbe necessaria quale elemento essenziale non contemplato dall'art. 22 L. cit. la rappresentatività della O.O.S.S. o il loro essere firmatarie del C.C.N.L. applicato in azienda), la conseguenza del caso di specie sarebbe, in ipotesi ed a monte, una illegittima costituzione della RSA in azienda alla quale appartiene il ricorrente, evenienza che la società non eccepisce né deduce e che appare del tutto inverosimile considerando i documenti prodotti dal ricorrente
(docc. nn. da 10 a 13 compresi).
Pag. 3 di 9 Un conto, dunque, è la costituzione della RSA, un conto è il trasferimento del lavoratore appartenente ad una O.S., trattandosi di vicende differenti, anche cronologicamente.
Del resto, la previsione di un preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza risponde alla ratio di evitare discriminazioni in danno del rappresentante, impedendo l'allontanamento del sindacalista cosiddetto
“scomodo” (condotta datoriale che può, in ipotesi, obiettivamente andare a ledere l'attività sindacale).
Quel che importa, infatti, è che il lavoratore trasferito sia rappresentante sindacale ed in questo non può incidere la circostanza dell'appartenenza ad un sindacato che sia o no rappresentativo in azienda o firmatario o no del C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro.
Per questi motivi
, pacifico che nessun nulla osta della O.S. è intervenuto, il disposto trasferimento del
21.05.2024 deve essere dichiarato privo di efficacia, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro presso la sede di via Bazzani, n. 21/b a Piacenza.
b) Superiore inquadramento.
Il ricorrente domanda nel presente giudizio l'accertamento dell'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione applicato al rapporto di lavoro fin dalla data di assunzione
(16.12.2021).
Come emerge dal contratto di assunzione (doc. n. 1 ric., 2 res.) e dai cedolini paga prodotti da entrambe le parti (docc. nn. 3 ric., 15 res.), nonché dalla comunicazione del 1.06.2022 (doc. n. 5 res.), il ricorrente, inquadrato formalmente nel livello 6J dal 16.12.2021, con decorrenza dal 1.06.2022 veniva inquadrato nel livello 5° del C.C.N.L. di riferimento.
Ciò detto, il preteso livello 4° – parametro 122 dell'art. 6 del C.C.N.L. di riferimento, così prevede: “1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative
e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”. Le figure professionali di rilievo sono: “[…] gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico –scarico; conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci); operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
bilancisti addetti alle bilance automatiche;
addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
aiuto macchinisti frigoristi;
trattoristi (CCNL Assologistica); carrellisti (CCNL Assologistica); attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
altri capisquadra” (doc. n. 4 ric., pag. 98 di 220).
Pag. 4 di 9 Il livello di formale inquadramento (il 5° del C.C.N.L., posseduto a decorrere dal mese di giugno del 2022,
v. doc. n. 3 ric.) così prevede: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”, con le figure esemplificative de: “attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
[…]” (art. 6 del doc. n. 4 ric., pagg. da 98 a 100 di 220).
Non è superfluo rammentare che l'art. 7 comma 3 del C.C.N.L. Logistica di riferimento prevede: “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (doc. n. 4 cit., pag. 101 e ss. di 220).
Il ricorrente sostiene di aver guidato, fin dall'assunzione, non solo carrelli elettrici ma anche un carrello elevatore (cosiddetto muletto frontale) e di aver svolto mansioni complesse, per quantità e qualità tali da non rientrare nel mero “picking”.
Le deduzioni del ricorrente hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria orale. Il teste Tes_2 comune ad entrambe le parti, in data 24.09.2025 ha dichiarato che il ricorrente, suo collega di lavoro, si occupava della guida del transpallet elettrico e di quello manuale, a seconda di ciò che vi era a disposizione, utilizzava la fasciatrice automatica, confermando dunque con la propria deposizione la descrizione della declaratoria sull'utilizzazione di una pluralità di macchinari, attività propria del facchino specializzato. Ha dichiarato che il ricorrente, in possesso del patentino, guidava il muletto fuori dal magazzino (e in qualche occasione dentro il magazzino, come i dipendenti più esperti, dimostrando, al pari degli stessi, non comuni capacità pratiche), ovvero nel piazzale (“era costantemente alla guida del muletto per spostare bancali, caricare camion, fare servizio alla produzione”), per lo svolgimento di attività di sollevamento e di carico, oltre che di scarico della merce tramite il predetto carrello;
ha precisato che il muletto era di portata inferiore a 30 quintali, come richiesto dalla declaratoria (“conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”) e che le attività del ricorrente erano, in sostanza, quelle proprie delle figure del facchino specializzato o del carrellista.
La deposizione è da ritenersi attendibile in quanto, oltre a essere un teste comune delle parti, trova un riscontro estrinseco nella documentazione del ricorso: l'attestato di formazione conseguito dal ricorrente per la conduzione di carrelli elevatori semoventi (doc. n. 9 ric., integrante il periodo di addestramento richiesto dalla declaratoria generale) e il video prodotto (doc. n. 8 ric.).
Pag. 5 di 9 La deposizione trova un rilevante riscontro estrinseco nel dichiarato del teste di parte ricorrente
[...]
, che: a) conferma l'utilizzo del muletto frontale, di portata inferiore a 30 quintali, come previsto Tes_1 dalle figure professionali della declaratoria del livello 4°; b) conferma che il ricorrente possedeva le cognizioni tecniche per la guida di una pluralità di macchinari (transpallet manuale, muletto elettrico, fasciatrice); c) era capace di utilizzare, seppur di rado, il palmare;
d) eseguiva, tra l'altro, le attività di carico e scarico allegate nel ricorso e rientranti nel picking (“Faceva picking: preparava il bancale, lo spostava in un posto preciso e stabilito da spedire in altre piattaforme in territorio italiano ed estero. […]” e “ movimentava i pallet Pt_1 all'interno del magazzino, abbiamo lavorato entrambi in una cella frigo, non possiamo portare merce fuori, altrimenti si rompe la catena del freddo. […], “si occupava delle operazioni di carico del camion: con un muletto senza ribalta sollevava il bancale
e lo poneva all'interno del camion che aveva una destinazione precisa”, “si occupava anche dello scarico, come tutti noi, confermo. Lo faceva anni fa, ora è cambiato”).
Il teste, che comunque è stato collega di lavoro del ricorrente, è da ritenersi credibile in quanto la deposizione è esente da contraddizioni.
Non resta che accertare, anche ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L., il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione dal 16.12.2021.
Con riferimento al quantum della pretesa, si prende atto che parte ricorrente ha rideterminato in udienza l'importo, alla luce dell'eccezione avversaria sugli scatti di anzianità, decurtandolo di € 974,83.
L'indennità cosiddetta “freddo” (voce n. 151 riconosciuta nelle buste paga del ricorrente) è giustificata dal disagio che il ricorrente pativa nell'operare nella cella frigorifera (come espone la resistente a pagina 22 della memoria e come conferma il teste ) ed è voce, spettante, avente natura e finalità differente Tes_1 rispetto alla pretesa azionata in giudizio inerente il corretto inquadramento in relazione alle mansioni in concreto svolte, né vi è una eccezione di compensazione con la quantificazione di un importo che dovrebbe essere, in ipotesi, detratto.
Le ulteriori voci indicate dalla resistente, come la “Integr. Retr. Oraria” di aumento della paga base lorda sono pertinenti al superiore inquadramento: dal momento che viene accertato, infatti, anche le voci relative e tarate sull'inferiore livello, dovrebbero essere riparametrate.
Tuttavia, con riferimento al cosiddetto “Terzo Elemento”, deve dirsi fondata l'eccezione di parte resistente, posto che per il C.C.N.L. esso spetta ai dipendenti “con anzianità di servizio fino al 30 settembre 1981”
(precisamente: [il terzo elemento] “stabilito dal CCNL 12.11.1983, verrà erogato solo per il personale (CCNL
Trasporto merci) avente diritto, con anzianità fino al 30.9.1981”, doc. n. 5 ric.), tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Deve allora essere decurtato dal totale l'importo – risultante dal conteggio di parte, doc. n. 28 ric. - pari a
16,95 di Terzo Elemento fisso x 36 mesi = € 610,20.
Pag. 6 di 9 A titolo di differenze retributive da superiore inquadramento la società resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente complessivi € 5.988,53 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Ogni altra questione merita di essere dichiarata assorbita per la ragione più liquida.
c) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore degli avv. CODONI JACOBO SANCHEZ, avv. VRICELLA
MATTEO, avv. MATTIA GIUDICI, antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 22 della L. n. 300/1970 il trasferimento del ricorrente comunicato con lettera del 21.05.2024 e per l'effetto,
a. condanna la resistente a ripristinare il rapporto di lavoro presso la sede di via CP_4
Bazzani n. 21/b a Piacenza;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 18.05.2021 fin dalla data di assunzione e per l'effetto,
a. condanna la società resistente al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €
5.988,53 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) condanna altresì la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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