Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Polimeni, Giuseppina Barillà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento assunto al protocollo con il n. 0010670 del 01.08.2022 avente ad oggetto “ Riscontro alle “Osservazioni nell'interesse della signora -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS-/2022 del 04.04.2022 ” in atti al prot. n. -OMISSIS- del 30.05.2022 e provvedimento finale di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- in atti al prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2008 e di tutti i successivi titoli abilitativi in variante al progetto originario rilasciati alla ditta -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in [...]alla via -OMISSIS-”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare,
- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mmii., assunta al protocollo con il n. -OMISSIS-/2022 del 04.04.2022, per l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- e di tutti i successivi titoli abilitativi in variante al progetto originario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di scrutinare la legittimità dell’annullamento di ufficio, ex art. 21 novies L. 241/90, del permesso di costruire e delle successive varianti, con cui il Comune resistente nel 2008 ha assentito la realizzazione di un edificio composto da tre corpi di fabbrica, due dei quali a tre piani fuori terra.
In particolare, il Comune rilasciava il permesso di costruire n. -OMISSIS- a cui facevano seguito ulteriori titoli abilitativi in variante (-OMISSIS-), mentre con atto del 14 giugno 2012 veniva disposta la proroga fino al 27 maggio 2013 dell’ultima variante approvata al permesso di costruire.
Scaduto anche detto ultimo termine, la ricorrente presentava nuova istanza di permesso di costruire per la parte residua dell’intervento, a fronte di cui il Comune le notificava dapprima (il 6.4.2022) una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- e di tutti i successivi titoli abilitativi in variante al progetto originario, e successivamente, a seguito delle osservazioni trasmesse dalla ricorrente, le notificava il provvedimento del 1.8.2022 di annullamento in autotutela di tutti i titoli edilizi citati.
Gli atti indicati in epigrafe sono censurati mediante un unico motivo di diritto, così rubricato.
Violazione dell’art. 2 Costituzione e del principio dell’affidamento – violazione degli artt. 3 e 21 novies l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per carenza dei presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (non apparente) – eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.
Si deduce che l’annullamento in autotutela è avvenuto notevolmente oltre il termine di 12 mesi di cui all’art. 21 novies L. 241/90. Si dice che nel corso di 14 anni è maturato in capo all’odierna ricorrente un affidamento più che qualificato circa la legittimità del proprio fabbricato.
Si evidenzia che i titoli abilitativi in rilievo sono stati rilasciati e prorogati da differenti tecnici comunali e che nessuna falsa dichiarazione è stata resa dal privato.
Si evidenzia che a fondamento dell’impugnato provvedimento di annullamento, il Comune pone principalmente l’operato commesso “ sia dal tecnico incaricato dal privato committente, che dal tecnico comunale, i quali falsamente dichiaravano che il piano vigente era il PdF, “declassando” artificiosamente l’area a zona B di completamento di uno strumento urbanistico ormai abrogato, procedendo a una edificazione diretta senza piano di lottizzazione con parametri urbanistici indiscutibilmente più vantaggiosi in ragione del fatto che il precedente pdF consentiva la realizzazione di una maggiore volumetria a parità di superficie del lotto ”.
In merito si afferma che allorquando la ricorrente depositava l’istanza di permesso di costruire il 13.5.2008, era pienamente vigente il Programma di fabbricazione, avendo il TAR di Reggio Calabria annullato il PRG. Alcuna falsità sarebbe, dunque, stata attestata.
In merito alla interclusione del lotto, che in base all’atto gravato, sarebbe stata falsamente attestata, si dice che la ricorrente ha proposto la qualificazione giuridica di una realtà fattuale di cui l’Amministrazione comunale era perfettamente informata e rispetto alla quale non avrebbe, di certo, potuto essere indotta in alcun errore.
In subordine si chiede accertarsi la responsabilità dell’Ente per i danni sofferti dall’odierna ricorrente, quali derivanti dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Si è costituito per resistere il Comune di Condofuri, difendendosi con memorie e documenti.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Come già posto in evidenza da questo Tribunale in un precedente analogo (Tar Calabria, Sez. Staccata Reggio Calabria, 28 gennaio 2019, n. 44) risulta nella specie violato l’art. 21 novies L. n. 241/1990 (“ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”).
Nel caso in esame il procedimento di autotutela è stato avviato circa 14 anni dopo l’emanazione del primo titolo abilitativo e circa 10 anni dopo l’emanazione dell’ultimo titolo in variante. Ciò viola manifestamente il termine di 12 mesi fissato ex lege vigente ratione temporis per il legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio in caso di autorizzazioni.
L’annullamento impugnato si regge sull’art. 21 novies comma 2 bis L. 241/1990, ma la falsa rappresentazione dei fatti nell’atto gravato è ricondotta anche al tecnico del Comune (nell’atto gravato si legge infatti, “ VISTA l’istruttoria artificiosamente favorevole portata avanti dal responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico…. ”; “ sia dal tecnico incaricato dal privato committente, che dal tecnico comunale, i quali falsamente dichiaravano” ) non esclusivamente al soggetto privato, al quale è addebitato che “ per i parametri edificatori, fa riferimento non più al vigente piano regolatore, ma al precedente Programma di fabbricazione ”, e di aver qualificato il lotto oggetto di edificazione come intercluso, qualificazione che ha natura giuridica, come dimostra il fatto che nell’atto di autotutela gravato si ricorre a statuizioni giurisprudenziali al fine di delinearne la definizione. Inoltre e soprattutto, lo stesso atto gravato a pag. 3 afferma che la carenza del requisito della interclusione emerge dagli “ elaborati prodotti dal tecnico della ditta stessa ”, quindi non può dirsi vi sia stata falsa rappresentazione dei fatti se gli elaborati progettuali allegati alla domanda di permesso di costruire erano aderenti alla realtà.
In linea con quanto anche di recente affermato dalla giurisprudenza, in relazione alle contestazioni inerenti alle dichiarazioni del privato, può dirsi che “ si tratta quindi non di “false rappresentazioni di fatti”, ovvero della rappresentazione di uno stato dei luoghi o dell’esposizione di dati non corrispondenti a quelli reali ma di valutazioni e prospettazioni del progettista (…) L’Amministrazione ha cioè assimilato alla “falsità” prevista dall’art. 21 – novies, comma 2 bis, della l. n. 241/90, errori interpretativi o applicativi, che avrebbero dovuto essere tempestivamente rilevati nell’ambito dell’istruttoria sulle istanze presentate (…) Si tratta di un’interpretazione estremamente dilatata della nozione di falsa rappresentazione dei fatti, tale da finire per ricomprendere in sé qualsiasi ipotesi di istanza infondata in quanto priva dei relativi presupposti (.…) È appena il caso di rilevare che una nozione così ampia del concetto di falsa rappresentazione dei fatti renderebbe sostanzialmente priva di effetti la previsione del limite di tempo per l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto siffatto potere resterebbe, in concreto, disponibile sine die ogni volta che l’istanza presentata dal privato si rivelasse, ad un successivo esame, infondata, il che, ovviamente, non può essere.
Ne consegue che occorre dare continuità all’orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui, per configurare le false rappresentazioni dei fatti di cui all’art. 21-novies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, occorre che il privato abbia rappresentato uno stato di cose diverso da quello reale (Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29; id., sez. IV, 17 luglio 2025, 6323), (Consiglio di Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 660).
Inoltre, come scritto, la falsa rappresentazione che giustificherebbe l’applicazione del comma 2bis e quindi il superamento del termine di dodici mesi, è dallo stesso atto comunale addebitato anche al tecnico comunale. Sotto questo profilo, per superare il termine di dodici mesi fissato dalla norma, occorre che si configuri una falsa rappresentazione dei fatti idonea ad indurre in errore l'amministrazione, ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l'amministrazione non possa avvedersi nel corso di un'ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela (cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. VIII, 9 aprile 2025, n. 3001). In altre parole, l'articolo 21 novies , L. 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di cui al primo comma, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito nel caso in cui l'acclarata erroneità dei presupposti per il rilascio del titolo risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo sez. III, 10 luglio 2024, n. 2189).
Per cui nella specie, dove la colpa (o il dolo) dell’amministrazione è attestata dall’amministrazione stessa, non ricorrono le condizioni per superare il termine fissato dal primo comma dell’art. 21 novies L. 241/1990. Peraltro, anche qualora fosse astrattamente superabile, un termine di 14 anni non potrebbe, comunque, dirsi ragionevole.
In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento di autotutela impugnato, in epigrafe meglio descritto.
Tenuto, infine, conto dei rilievi svolti dal Comune nell’atto oggetto di questo giudizio, anche relativamente all’operato di suoi precedenti funzionari, va disposta, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente pronuncia alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di autotutela del 1.8.2022 dettagliato in epigrafe.
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
IO IO, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO IO | ER CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.