TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11728 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 70098/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. LETIZIA LUCIANA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti ALTIERI Controparte_1 C.F._2
RG e VI LA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione - Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e/o richiesta, 1 in via principale e nel merito: previo accertamento che (a) l'attore ha saldato in via esclusiva le rate di mutuo cointestato dal 21 Febbraio 2009 al 12/6/2015, sostenendo il complessivo esborso di € 464.939,45 e che mai la parte convenuta ha pagato, relativamente anche ad una sola rata di mutuo, la quota parte di spettanza dell'attore); (b) le rate di mutuo successive al 12/6/2015 sono state saldate prelevando la provvista da un
c/c cointestato tra le parti, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.,
a versare all'attore, a titolo di regresso, la somma di € 232.469,72 (pari al 50% di €
464.939,45) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei versamenti in favore dell'istituto mutuante o, in subordine, con decorrenza
Pagina 1 di 8 dalla presente domanda sino al soddisfo;
2 sempre in via principale e nel merito: previo accertamento che tra le parti è intercorso un rapporto di mutuo e/o prestito – da parte dell'attore in favore della convenuta – relativamente all'esborso di € 300.000,00 sostenuto dall'attore per versare l'acconto per l'acquisto del più volte citato immobile, intestato al
50% pro indiviso tra le parti, in sede di sottoscrizione del relativo contratto preliminare, condannare la parte convenuta a restituire il 50% di tale importo, ovvero, a restituire/versare a mani dell'attore anche la ulteriore la somma di € 150.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'esborso sostenuto dall'attore o, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalla presente domanda, sino al soddisfo, a titolo di restituzione della somma medesima, ricevuta in prestito dal marito per far fronte al 50% delle spese dell'acconto relativo all'acquisto del noto immobile;
3 in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande svolte in via principale, o anche di una sola di esse, previo accertamento che (a)
l'attore ha saldato in via esclusiva le rate di mutuo cointestato dal 21 Febbraio 2009 al
12/6/2015, sostenendo il complessivo esborso di € 464.939,45 e che mai la parte convenuta ha pagato, relativamente anche ad una sola rata di mutuo, la quota parte di spettanza dell'attore); (b) le rate di mutuo successive al 12/6/2015 sono state saldate prelevando la provvista da un c/c cointestato tra le parti, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art.
2041 cod. civ., a versare all'attore, per ingiustificato arricchimento, la somma di €
232.469,72 (pari al 50% di € 464.939,45) o la diversa somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei versamenti eseguiti in favore dell'istituto mutuante o, in subordine, con decorrenza dalla presente domanda sino al soddisfo;
(c) l'attore ha sostenuto in via esclusiva l'esborso di €
300.000,00 per l'acconto per l'acquisto del più volte citato immobile, intestato al 50% pro indiviso tra le parti, in sede di sottoscrizione del relativo contratto preliminare, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per ingiustificato arricchimento, a restituire il 50% di tale importo, ovvero, a restituire/versare a mani dell'attore, anche titolo di indennizzo, anche la ulteriore somma di € 150.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'esborso sostenuto dall'attore o, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalla presente
Pagina 2 di 8 domanda, sino al soddisfo;
4. Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e spese generali 15% che si chiede vengano distratti in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui ai propri scritti difensivi, salvo ulteriori:
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere integralmente le avverse domande, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertato il versamento, da parte della IG.ra , dell'intera CP_1 rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in Roma, Via Nicola Martelli n. 40 per i mesi settembre 2019-gennaio 2020 e febbraio 2022-dicembre 2024 per complessivi Euro
83.946,83, condannare il comproprietario IG. a versare alla odierna esponente la Pt_1
quota del 50% sul medesimo gravante pari a Euro 41.973,42, salvo altri in corso di maturazione e come accertati all'esito del presente giudizio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal IG. dichiarare la compensazione delle somme eventualmente Pt_1
dovute con la quota del 50% gravante sul IG. in relazione alle rate di mutuo Pt_1 versate in via esclusiva dalla IG.ra , come accertate all'esito del presente giudizio;
CP_1
- in ogni caso, accertato che l'instaurazione del presente giudizio configura un'ipotesi di condotta processuale contraria a buona fede, condannare l'attore al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto.
Il sig. ha agito in giudizio, chiedendo la condanna della sig.ra Parte_1 CP_1
alla restituzione, in suo favore, della complessiva somma di € 382.469,72, di cui:
[...]
- € 232.469,72, a titolo di restituzione pro quota delle rate di mutuo cointestato, acceso per l'acquisto di un immobile in comproprietà e pagate esclusivamente dall'attore, nel periodo
21 febbraio 2009-12 giugno 2015 per complessivi Euro 464.939,45;
Pagina 3 di 8 - € 150.000, a titolo di rimborso del 50% dei 300.000,00 euro versati sempre in via esclusiva dal a titolo di caparra per l'acquisto del medesimo immobile. Pt_1
La richiesta di restituzione è stata avanzata, in via principale, a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. -per avere adempiuto in via esclusiva ad un'obbligazione solidale- quanto alle rate di mutuo, ed a titolo di restituzione della somma prestata alla convenuta, quanto al resto;
in via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle medesime somme, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La convenuta, nel costituirsi, ha contestato i presupposti fattuali delle avverse domande, negando che l'attore avesse versato le somme indicate in citazione e, comunque, sostenendo che, laddove provati i versamenti, gli stessi avrebbero dovuto essere qualificati come adempimento all'obbligo ex art. 143 c.c. di contribuzione al mantenimento familiare da parte del coniuge, con esclusione di qualunque diritto alla ripetizione;
in via riconvenzionale, ha poi chiesto la condanna dell'attore al pagamento, in proprio favore, della somma di € 41.973,42, a titolo di restituzione pro quota delle rate del medesimo mutuo, per i mesi di settembre 2019-gennaio 2020 e febbraio 2022-dicembre 2024, pagate esclusivamente dalla . CP_1
L'accoglimento di tutte domande attrici, principali o subordinate, presuppone la prova che il sig. abbia effettivamente versato in via esclusiva le somme da lui indicate, Pt_1
trattandosi di requisito essenziale, sia per l'azione di regresso (che richiede, appunto, il pagamento di un'obbligazione solidale per l'intero, o, comunque, in misura superiore alla propria quota da parte di un solo debitore), sia per quella di restituzione della somma mutuata o anticipata (essendo il mutuo un contratto, che, per la sua valida conclusione, richiede la consegna della somma al mutuatario, o, laddove si qualifichi la richiesta come restituzione di una somma versata anche per conto altrui, la prova del pagamento del debito altrui), sia, infine, per l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. i cui elementi costitutivi sono, appunto, l'accrescimento patrimoniale di una parte, con correlativo depauperamento dell'altra.
Ebbene, nel presente giudizio non può dirsi validamente raggiunta tale prova.
In primo luogo, deve escludersi, come invece sostenuto dalla difesa attrice, che le circostanze del pagamento delle rate di mutuo e del versamento della caparra da parte dell'attore siano pacifiche, avendole la convenuta tempestivamente contestate sin dalla
Pagina 4 di 8 propria comparsa di costituzione, ed avendo, più specificamente, contestato l'assenza di prove o la valenza probatoria di quelle prodotte sul punto.
Con riferimento al pagamento esclusivo delle rate di mutuo, invero, l'attore ha prodotto esclusivamente l'attestazione della Credit Agricole di cui al doc. 10 allegato alla citazione, costituito da una dichiarazione della predetta banca, nella quale si dà atto che alcune rate del mutuo (prima del subentro di altra banca, la Intesa San Paolo), sarebbero state pagate mediante addebiti su due conti correnti intestati al sig. tale documento, si ripete, è Pt_1 stato immediatamente contestato dalla controparte, quanto alla sua valenza probatoria e, a fronte di tale contestazione, l'attore -pur dichiarandosi più volte disponibile a dare piena prova documentale dei pagamenti da lui effettuati- null'altro ha prodotto sul punto (ad esempio, gli estratti dei citati conti correnti, con gli addebiti delle rate di mutuo).
La prova è assolutamente inidonea -a fronte della specifica contestazione della controparte-
a dimostrare il pagamento, in via esclusiva, delle rate di mutuo da parte del sig. si Pt_1
tratta di uno scritto proveniente da un terzo, non pubblico ufficiale, privo di autenticazione e di qualunque altra attestazione di certa provenienza1; soprattutto, in assenza di qualunque documentazione di supporto, non è possibile riscontrare la veridicità di tale “attestazione”, in particolare con riferimento all'esistenza dei conti correnti indicati, alla loro intestazione esclusiva al sig. e, ovviamente, all'effettivo addebito delle rate di mutuo sugli Pt_1 stessi (tutte circostanze per le quali l'attore ben avrebbe potuto reperire la relativa documentazione, ex art. 119 TUB, essendo, in ipotesi, conti correnti a lui intestati).
Analogamente è a dirsi per la restituzione della metà degli euro 300.000,00, asseritamente versati a titolo di acconto, per la quale, peraltro, non è configurabile il titolo contrattuale invocato in citazione.
Sul punto, l'attore si è limitato a richiamare il preliminare di compravendita del 27.11.2008, nel quale i promittenti venditori rilasciavano quietanza per il versamento della predetta caparra (doc. 5 citazione), senza però precisare il metodo di pagamento e la provenienza del denaro.
Pagina 5 di 8 Né risultano sufficienti gli altri documenti prodotti: l'allegato 7 alla citazione contiene quattro assegni circolari che recano la medesima data del rogito definitivo, e che, per stessa indicazione dell'attore, sono stati versati in occasione della stipula, con provvista fornita da entrambi i coniugi;
gli altri due assegni bancari presenti nel documento (pag. 2 e 3), che hanno date compatibili con il preliminare (19 e 24 novembre 2008), recano la firma di traenza del sig. , ma non si sa se il conto corrente su cui sono tratti era Parte_1
intestato a lui in via esclusiva e, peraltro, sono per l'importo complessivo di soli 20.000,00 euro, ben lontano dai 300 mila dedotti e richiesti da parte attrice.
Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 6-3, n. 26908 del 26/11/2020, conf. Sez. 3, n. 19896 del 6/10/2015) va, difatti, evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio di controparte dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invochi abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico, compiendo una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto dall'onere di compiere una
(circostanziata) contestazione, poiché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass. 17/02/2016, n. 3023; Cass.
29/09/2020, n. 20525); in altre parole, tanto più è specifica l'allegazione di una parte, tanto più l'onere di contestazione dell'altra sarà gravoso, mentre, al contrario, a fronte di un'allegazione generica, la controparte potrà limitarsi ad una contestazione più vaga e meno precisa.
Sicché, in mancanza di allegazione specifica e di prova sulla modalità e provenienza della predetta somma, la contestazione sollevata dalla convenuta sul punto è sufficiente ad impedire di ritenere la circostanza provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In ogni caso, laddove si volesse ritenere provata la circostanza, ragionando in via presuntiva, sulla base del fatto che parte del contratto preliminare, quale promissario acquirente, era il solo sig. e, pertanto, era l'unico obbligato al pagamento Pt_1
dell'acconto (ma si tratta, come è evidente, di una presunzione “debole”, poiché le parti erano già coniugate, ed era noto che l'immobile sarebbe stato acquistato per essere adibito a casa familiare, essendo stata venduta la precedente), tuttavia non è configurabile una dazione a titolo di mutuo.
Il mutuo, infatti, è un vero e proprio contratto bilaterale, reale, che consiste nella consegna di una somma di denaro da una parte (mutuante) ad un'altra (mutuataria), con obbligo di
Pagina 6 di 8 quest'ultima di restituirla (artt. 1813 e ss. c.c.); nel caso di specie, è di palese evidenza come non sia configurabile un simile contratto tra le odierne parti in giudizio, atteso che il sig. non ha certo dato i 300 mila euro alla sig.ra , ma li ha (in ipotesi) versati Pt_1 CP_1
ai proprietari dell'immobile da acquistare, a titolo di acconto.
Alla luce della vicenda come emersa dalle allegazioni e dai documenti prodotti e come esposta dall'attore, la questione sarebbe più propriamente inquadrabile nell'ambito del regresso tra condebitori solidali, o nel diritto alla restituzione per il pagamento di un debito
(anche solo parzialmente) altrui.
Infatti, in sostanza, l'attore deduce che i due coniugi, e , acquistarono un Pt_1 CP_1 immobile in comproprietà al 50% ciascuno, pagando il prezzo totale di € 1.480.000,00; sicché -esclusa un'ipotesi donazione, anche indiretta, che non è stata nemmeno prospettata dalle parti- trattandosi di immobile cointestato in quote uguali, anche l'obbligazione di pagamento del prezzo gravava in pari misura sulle due parti, ciascuna delle quali era quindi tenuta a versare € 740.000,00; ne consegue che eventuali eccedenze rispetto a tale quota, pagate in più dall'uno o dall'altro, danno diritto alla restituzione della somma, in base ai principi sulle obbligazioni solidali o sulla ripetizione di indebito soggettivo (per aver pagato un debito altrui), ovvero, in via residuale, per arricchimento senza causa;
laddove, invece, i versamenti di una parte, pure dimostrati, rientrino nell'ambito della quota del 50%, essi non danno diritto ad alcuna restituzione, trovando causa nell'acquisto della corrispondente quota dell'immobile.
Ma se così è, è allora evidente che -fermo restando quanto detto sulla mancata prova del versamento dei 300 mila euro con denaro esclusivo del non risulta che l'attore Pt_1
abbia versato somme superiori alla quota su di lui gravante e che, quindi, abbia diritto ad una restituzione;
infatti, ove anche si voglia ritenere dimostrato il pagamento della caparra da parte dell'attore, tale somma rientra, comunque, nella sua quota e, stante la mancata prova del pagamento esclusivo delle rate di mutuo, non può fondatamente sostenersi che egli abbia pagato più del dovuto.
Le considerazioni appena svolte in relazione ai rapporti tra le parti, alle obbligazioni gravanti su ciascuna di loro ed alle conseguenze in termini di diritto alla restituzione, determinano il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, poiché, anche in tal caso, pur essendo documentato il pagamento di alcune rate in via esclusiva da parte sua, non
Pagina 7 di 8 risulta, però, che le somme versate eccedano la quota parte di prezzo e/o di mutuo gravante sulla sig.ra , né è provato che ella abbia pagato ulteriori somme in eccesso. CP_1
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono compensate nella misura di un quinto
(1/5), tenuto conto della soccombenza reciproca e del diverso valore delle due domande e sono poste, per i restanti 4/5 (quattro quinti), a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
18.000,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per quella introduttiva, €
5.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 14.400,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 70098/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/5 (un quinto) del totale, condannando la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta Parte_1
dei restanti 4/5 (quattro quinti), che liquida in complessivi € 14.400,00, Controparte_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 7/08/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra l'altro, sia detto per inciso, la dichiarazione proviene dalla Credit Agricole, mentre risulta documentalmente che il mutuo era stato contratto con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e, sebbene l'attore abbia detto che questa sarebbe poi divenuta Credit Agricole, alcuna prova è stata fornita sul punto, non potendosi nemmeno la vicenda ritenere fatto notorio, non essendo dato sapere se si sia trattato di una fusione, trasformazione o acquisizione in altre forme;
anche se tale aspetto è secondario, e potrebbe ritenersi superato per la mancata contestazione della convenuta, in proposito.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 70098/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. LETIZIA LUCIANA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti ALTIERI Controparte_1 C.F._2
RG e VI LA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione - Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e/o richiesta, 1 in via principale e nel merito: previo accertamento che (a) l'attore ha saldato in via esclusiva le rate di mutuo cointestato dal 21 Febbraio 2009 al 12/6/2015, sostenendo il complessivo esborso di € 464.939,45 e che mai la parte convenuta ha pagato, relativamente anche ad una sola rata di mutuo, la quota parte di spettanza dell'attore); (b) le rate di mutuo successive al 12/6/2015 sono state saldate prelevando la provvista da un
c/c cointestato tra le parti, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.,
a versare all'attore, a titolo di regresso, la somma di € 232.469,72 (pari al 50% di €
464.939,45) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei versamenti in favore dell'istituto mutuante o, in subordine, con decorrenza
Pagina 1 di 8 dalla presente domanda sino al soddisfo;
2 sempre in via principale e nel merito: previo accertamento che tra le parti è intercorso un rapporto di mutuo e/o prestito – da parte dell'attore in favore della convenuta – relativamente all'esborso di € 300.000,00 sostenuto dall'attore per versare l'acconto per l'acquisto del più volte citato immobile, intestato al
50% pro indiviso tra le parti, in sede di sottoscrizione del relativo contratto preliminare, condannare la parte convenuta a restituire il 50% di tale importo, ovvero, a restituire/versare a mani dell'attore anche la ulteriore la somma di € 150.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'esborso sostenuto dall'attore o, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalla presente domanda, sino al soddisfo, a titolo di restituzione della somma medesima, ricevuta in prestito dal marito per far fronte al 50% delle spese dell'acconto relativo all'acquisto del noto immobile;
3 in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande svolte in via principale, o anche di una sola di esse, previo accertamento che (a)
l'attore ha saldato in via esclusiva le rate di mutuo cointestato dal 21 Febbraio 2009 al
12/6/2015, sostenendo il complessivo esborso di € 464.939,45 e che mai la parte convenuta ha pagato, relativamente anche ad una sola rata di mutuo, la quota parte di spettanza dell'attore); (b) le rate di mutuo successive al 12/6/2015 sono state saldate prelevando la provvista da un c/c cointestato tra le parti, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art.
2041 cod. civ., a versare all'attore, per ingiustificato arricchimento, la somma di €
232.469,72 (pari al 50% di € 464.939,45) o la diversa somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei versamenti eseguiti in favore dell'istituto mutuante o, in subordine, con decorrenza dalla presente domanda sino al soddisfo;
(c) l'attore ha sostenuto in via esclusiva l'esborso di €
300.000,00 per l'acconto per l'acquisto del più volte citato immobile, intestato al 50% pro indiviso tra le parti, in sede di sottoscrizione del relativo contratto preliminare, condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per ingiustificato arricchimento, a restituire il 50% di tale importo, ovvero, a restituire/versare a mani dell'attore, anche titolo di indennizzo, anche la ulteriore somma di € 150.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'esborso sostenuto dall'attore o, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalla presente
Pagina 2 di 8 domanda, sino al soddisfo;
4. Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e spese generali 15% che si chiede vengano distratti in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui ai propri scritti difensivi, salvo ulteriori:
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere integralmente le avverse domande, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertato il versamento, da parte della IG.ra , dell'intera CP_1 rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in Roma, Via Nicola Martelli n. 40 per i mesi settembre 2019-gennaio 2020 e febbraio 2022-dicembre 2024 per complessivi Euro
83.946,83, condannare il comproprietario IG. a versare alla odierna esponente la Pt_1
quota del 50% sul medesimo gravante pari a Euro 41.973,42, salvo altri in corso di maturazione e come accertati all'esito del presente giudizio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal IG. dichiarare la compensazione delle somme eventualmente Pt_1
dovute con la quota del 50% gravante sul IG. in relazione alle rate di mutuo Pt_1 versate in via esclusiva dalla IG.ra , come accertate all'esito del presente giudizio;
CP_1
- in ogni caso, accertato che l'instaurazione del presente giudizio configura un'ipotesi di condotta processuale contraria a buona fede, condannare l'attore al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto.
Il sig. ha agito in giudizio, chiedendo la condanna della sig.ra Parte_1 CP_1
alla restituzione, in suo favore, della complessiva somma di € 382.469,72, di cui:
[...]
- € 232.469,72, a titolo di restituzione pro quota delle rate di mutuo cointestato, acceso per l'acquisto di un immobile in comproprietà e pagate esclusivamente dall'attore, nel periodo
21 febbraio 2009-12 giugno 2015 per complessivi Euro 464.939,45;
Pagina 3 di 8 - € 150.000, a titolo di rimborso del 50% dei 300.000,00 euro versati sempre in via esclusiva dal a titolo di caparra per l'acquisto del medesimo immobile. Pt_1
La richiesta di restituzione è stata avanzata, in via principale, a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. -per avere adempiuto in via esclusiva ad un'obbligazione solidale- quanto alle rate di mutuo, ed a titolo di restituzione della somma prestata alla convenuta, quanto al resto;
in via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle medesime somme, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La convenuta, nel costituirsi, ha contestato i presupposti fattuali delle avverse domande, negando che l'attore avesse versato le somme indicate in citazione e, comunque, sostenendo che, laddove provati i versamenti, gli stessi avrebbero dovuto essere qualificati come adempimento all'obbligo ex art. 143 c.c. di contribuzione al mantenimento familiare da parte del coniuge, con esclusione di qualunque diritto alla ripetizione;
in via riconvenzionale, ha poi chiesto la condanna dell'attore al pagamento, in proprio favore, della somma di € 41.973,42, a titolo di restituzione pro quota delle rate del medesimo mutuo, per i mesi di settembre 2019-gennaio 2020 e febbraio 2022-dicembre 2024, pagate esclusivamente dalla . CP_1
L'accoglimento di tutte domande attrici, principali o subordinate, presuppone la prova che il sig. abbia effettivamente versato in via esclusiva le somme da lui indicate, Pt_1
trattandosi di requisito essenziale, sia per l'azione di regresso (che richiede, appunto, il pagamento di un'obbligazione solidale per l'intero, o, comunque, in misura superiore alla propria quota da parte di un solo debitore), sia per quella di restituzione della somma mutuata o anticipata (essendo il mutuo un contratto, che, per la sua valida conclusione, richiede la consegna della somma al mutuatario, o, laddove si qualifichi la richiesta come restituzione di una somma versata anche per conto altrui, la prova del pagamento del debito altrui), sia, infine, per l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. i cui elementi costitutivi sono, appunto, l'accrescimento patrimoniale di una parte, con correlativo depauperamento dell'altra.
Ebbene, nel presente giudizio non può dirsi validamente raggiunta tale prova.
In primo luogo, deve escludersi, come invece sostenuto dalla difesa attrice, che le circostanze del pagamento delle rate di mutuo e del versamento della caparra da parte dell'attore siano pacifiche, avendole la convenuta tempestivamente contestate sin dalla
Pagina 4 di 8 propria comparsa di costituzione, ed avendo, più specificamente, contestato l'assenza di prove o la valenza probatoria di quelle prodotte sul punto.
Con riferimento al pagamento esclusivo delle rate di mutuo, invero, l'attore ha prodotto esclusivamente l'attestazione della Credit Agricole di cui al doc. 10 allegato alla citazione, costituito da una dichiarazione della predetta banca, nella quale si dà atto che alcune rate del mutuo (prima del subentro di altra banca, la Intesa San Paolo), sarebbero state pagate mediante addebiti su due conti correnti intestati al sig. tale documento, si ripete, è Pt_1 stato immediatamente contestato dalla controparte, quanto alla sua valenza probatoria e, a fronte di tale contestazione, l'attore -pur dichiarandosi più volte disponibile a dare piena prova documentale dei pagamenti da lui effettuati- null'altro ha prodotto sul punto (ad esempio, gli estratti dei citati conti correnti, con gli addebiti delle rate di mutuo).
La prova è assolutamente inidonea -a fronte della specifica contestazione della controparte-
a dimostrare il pagamento, in via esclusiva, delle rate di mutuo da parte del sig. si Pt_1
tratta di uno scritto proveniente da un terzo, non pubblico ufficiale, privo di autenticazione e di qualunque altra attestazione di certa provenienza1; soprattutto, in assenza di qualunque documentazione di supporto, non è possibile riscontrare la veridicità di tale “attestazione”, in particolare con riferimento all'esistenza dei conti correnti indicati, alla loro intestazione esclusiva al sig. e, ovviamente, all'effettivo addebito delle rate di mutuo sugli Pt_1 stessi (tutte circostanze per le quali l'attore ben avrebbe potuto reperire la relativa documentazione, ex art. 119 TUB, essendo, in ipotesi, conti correnti a lui intestati).
Analogamente è a dirsi per la restituzione della metà degli euro 300.000,00, asseritamente versati a titolo di acconto, per la quale, peraltro, non è configurabile il titolo contrattuale invocato in citazione.
Sul punto, l'attore si è limitato a richiamare il preliminare di compravendita del 27.11.2008, nel quale i promittenti venditori rilasciavano quietanza per il versamento della predetta caparra (doc. 5 citazione), senza però precisare il metodo di pagamento e la provenienza del denaro.
Pagina 5 di 8 Né risultano sufficienti gli altri documenti prodotti: l'allegato 7 alla citazione contiene quattro assegni circolari che recano la medesima data del rogito definitivo, e che, per stessa indicazione dell'attore, sono stati versati in occasione della stipula, con provvista fornita da entrambi i coniugi;
gli altri due assegni bancari presenti nel documento (pag. 2 e 3), che hanno date compatibili con il preliminare (19 e 24 novembre 2008), recano la firma di traenza del sig. , ma non si sa se il conto corrente su cui sono tratti era Parte_1
intestato a lui in via esclusiva e, peraltro, sono per l'importo complessivo di soli 20.000,00 euro, ben lontano dai 300 mila dedotti e richiesti da parte attrice.
Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 6-3, n. 26908 del 26/11/2020, conf. Sez. 3, n. 19896 del 6/10/2015) va, difatti, evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio di controparte dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invochi abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico, compiendo una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto dall'onere di compiere una
(circostanziata) contestazione, poiché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass. 17/02/2016, n. 3023; Cass.
29/09/2020, n. 20525); in altre parole, tanto più è specifica l'allegazione di una parte, tanto più l'onere di contestazione dell'altra sarà gravoso, mentre, al contrario, a fronte di un'allegazione generica, la controparte potrà limitarsi ad una contestazione più vaga e meno precisa.
Sicché, in mancanza di allegazione specifica e di prova sulla modalità e provenienza della predetta somma, la contestazione sollevata dalla convenuta sul punto è sufficiente ad impedire di ritenere la circostanza provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In ogni caso, laddove si volesse ritenere provata la circostanza, ragionando in via presuntiva, sulla base del fatto che parte del contratto preliminare, quale promissario acquirente, era il solo sig. e, pertanto, era l'unico obbligato al pagamento Pt_1
dell'acconto (ma si tratta, come è evidente, di una presunzione “debole”, poiché le parti erano già coniugate, ed era noto che l'immobile sarebbe stato acquistato per essere adibito a casa familiare, essendo stata venduta la precedente), tuttavia non è configurabile una dazione a titolo di mutuo.
Il mutuo, infatti, è un vero e proprio contratto bilaterale, reale, che consiste nella consegna di una somma di denaro da una parte (mutuante) ad un'altra (mutuataria), con obbligo di
Pagina 6 di 8 quest'ultima di restituirla (artt. 1813 e ss. c.c.); nel caso di specie, è di palese evidenza come non sia configurabile un simile contratto tra le odierne parti in giudizio, atteso che il sig. non ha certo dato i 300 mila euro alla sig.ra , ma li ha (in ipotesi) versati Pt_1 CP_1
ai proprietari dell'immobile da acquistare, a titolo di acconto.
Alla luce della vicenda come emersa dalle allegazioni e dai documenti prodotti e come esposta dall'attore, la questione sarebbe più propriamente inquadrabile nell'ambito del regresso tra condebitori solidali, o nel diritto alla restituzione per il pagamento di un debito
(anche solo parzialmente) altrui.
Infatti, in sostanza, l'attore deduce che i due coniugi, e , acquistarono un Pt_1 CP_1 immobile in comproprietà al 50% ciascuno, pagando il prezzo totale di € 1.480.000,00; sicché -esclusa un'ipotesi donazione, anche indiretta, che non è stata nemmeno prospettata dalle parti- trattandosi di immobile cointestato in quote uguali, anche l'obbligazione di pagamento del prezzo gravava in pari misura sulle due parti, ciascuna delle quali era quindi tenuta a versare € 740.000,00; ne consegue che eventuali eccedenze rispetto a tale quota, pagate in più dall'uno o dall'altro, danno diritto alla restituzione della somma, in base ai principi sulle obbligazioni solidali o sulla ripetizione di indebito soggettivo (per aver pagato un debito altrui), ovvero, in via residuale, per arricchimento senza causa;
laddove, invece, i versamenti di una parte, pure dimostrati, rientrino nell'ambito della quota del 50%, essi non danno diritto ad alcuna restituzione, trovando causa nell'acquisto della corrispondente quota dell'immobile.
Ma se così è, è allora evidente che -fermo restando quanto detto sulla mancata prova del versamento dei 300 mila euro con denaro esclusivo del non risulta che l'attore Pt_1
abbia versato somme superiori alla quota su di lui gravante e che, quindi, abbia diritto ad una restituzione;
infatti, ove anche si voglia ritenere dimostrato il pagamento della caparra da parte dell'attore, tale somma rientra, comunque, nella sua quota e, stante la mancata prova del pagamento esclusivo delle rate di mutuo, non può fondatamente sostenersi che egli abbia pagato più del dovuto.
Le considerazioni appena svolte in relazione ai rapporti tra le parti, alle obbligazioni gravanti su ciascuna di loro ed alle conseguenze in termini di diritto alla restituzione, determinano il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, poiché, anche in tal caso, pur essendo documentato il pagamento di alcune rate in via esclusiva da parte sua, non
Pagina 7 di 8 risulta, però, che le somme versate eccedano la quota parte di prezzo e/o di mutuo gravante sulla sig.ra , né è provato che ella abbia pagato ulteriori somme in eccesso. CP_1
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono compensate nella misura di un quinto
(1/5), tenuto conto della soccombenza reciproca e del diverso valore delle due domande e sono poste, per i restanti 4/5 (quattro quinti), a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
18.000,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per quella introduttiva, €
5.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 14.400,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 70098/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/5 (un quinto) del totale, condannando la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta Parte_1
dei restanti 4/5 (quattro quinti), che liquida in complessivi € 14.400,00, Controparte_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 7/08/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra l'altro, sia detto per inciso, la dichiarazione proviene dalla Credit Agricole, mentre risulta documentalmente che il mutuo era stato contratto con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e, sebbene l'attore abbia detto che questa sarebbe poi divenuta Credit Agricole, alcuna prova è stata fornita sul punto, non potendosi nemmeno la vicenda ritenere fatto notorio, non essendo dato sapere se si sia trattato di una fusione, trasformazione o acquisizione in altre forme;
anche se tale aspetto è secondario, e potrebbe ritenersi superato per la mancata contestazione della convenuta, in proposito.