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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Michela Rosato e Francesca Castellani
E
Controparte_1
Avv. Umberto Imbastaro
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Roma alla Via Pietro Paolo Trompeo, 22 interno 4, resterà nel godimento della moglie che continuerà ad abitarvi congiuntamente ai propri figli;
il marito se ne è già allontanato;
3) I figli minori Persona 1 e Persona 2 sono affidati
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale vivranno presso la casa coniugale;
4) La figlia maggiorenne Persona 3 continuerà a vivere con la madre non essendo ancora economicamente indipendente;
5) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni dei figli, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni. 6) I
Sigg.ri si impegnanoParte 1 e Controparte_1 espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto ai figli provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarli del loro affetto e della loro presenza nella loro vita, impegnandosi altresì a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad essi inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore dei minori sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei di loro bisogni emotivo-affettivi e materiali.
7) Il padre potrà vedere e frequentare i figli con le seguenti modalità:
a) il lunedì di ciascuna settimana, pernottando con loro, prelevandoli all'uscita di scuola e riaccompagnandoli il giorno successivo di martedì presso la stessa scuola in orario di entrata.
Tale regime verrà posto in essere dal momento in cui il sig. Controparte_1 avrà reperito una nuova, alternativa e diversa abitazione nella quale poter ospitare la prole.
Medio tempore, in via meramente temporanea, il padre frequenterà i figli il lunedì di ciascuna settimana, prelevando Persona 1 e Persona 2 all'uscita di scuola e riaccompagnandoli presso la dimora materna alle ore 21.30;
b) due sabato al mese e precisamente il primo ed il terzo, prelevando i bambini presso la casa familiare alle ore 10.00 e riaccompagnandoli presso la dimora materna alle ore 14.00, potendo così
pranzare con loro;
c) Nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi, concordati di anno in anno tra i coniugi entro il 15 maggio e da fissare comunque nel mese di agosto;
Nel caso di disaccordo circa la ripartizione dei periodi varrà il principio dell'alternanza.
d) Festività.
In aggiunta a quanto sopra stabilito, il padre potrà frequentare il figlio durante le principali festività, secondo le modalità di seguito indicate:
- Festività Natalizie:
Le vacanze di Natale saranno divise a metà:
1. dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 16.00 del 30 Dicembre;
2. dalle ore 16.00 del 30 dicembre alle ore 16.00 del 6 Gennaio;
Per il corrente anno i bambini trascorreranno con il padre il periodo di cui al n. 1 e con la madre il periodo di cui al n. 2.
I periodi di frequentazione di cui sopra verranno scambiati, invertiti ed alternati tra i genitori in ogni anno successivo;
- Festività Pasquali:
i figli trascorreranno le festività pasquali ad anni alterni con ciascuno dei due genitori e precisamente dalle ore 10.00 del sabato di pasqua alle ore 20.00 del lunedì dell'angelo
Per il prossimo anno i bambini trascorreranno tale periodo con la madre.
- Festività nazionali ed eventuali ponti ad esse collegati: tali festività sono ripartite a metà:
A. 1 novembre, 25 aprile, 1° maggio;
B. 8 dicembre, 2 giugno e 29 giugno;
Per il corrente anno i bambini trascorreranno con il padre il periodo di cui alla lettera A e con la madre il periodo di cui alla lettera B.
I periodi di frequentazione di cui sopra verranno scambiati, invertiti ed alternati tra i genitori in ogni anno successivo;
e) Il giorno del compleanno dei bambini: frequentazione congiunta con entrambi i genitori almeno dalle ore 15.00 alle ore 20.00, così da consentire ai minori di festeggiare con la mamma ed il papà;
f) I figli trascorreranno comunque il giorno del compleanno di ciascun genitore con il parente che compie gli anni;
g) feste familiari: i genitori cercheranno di garantire la partecipazione dei figli alle feste dei familiari di ciascun ramo di parentela (ad esempio, matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, compleanni ecc. di cugini, zii, nonni), fatto salvo il caso in cui gli stessi minori fossero materialmente e/o logisticamente impossibilitati, come ad esempio perché ubicati in luogo diverso dalla casa familiare per le vacanze.
Le modalità di frequentazione, così come sopra stabilite, saranno svolte ovvero potranno essere variate ed aumentate nei giorni e nei vari periodi, previo accordo tra i genitori ed in base alle esigenze di quotidianità dei minori ed alla manifestata diversa volontà e/o diverso desiderio dei figli stessi;
8) Durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, saranno garantiti i contatti con l'altro almeno una volta al giorno.
9) Ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della prole compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro. 10) Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi personalmente sull'andamento scolastico dei minori.
11) Entrambi i genitori s'impegnano ad accompagnare alternativamente e/o congiuntamente i figli alle visite mediche (dentista, oculista etc.) che costoro dovranno eventualmente effettuare nel corso degli anni, in accordo con l'altro genitore che dovrà essere sempre informato.
12) Il marito al fine di concorrere al mantenimento dei figli verserà mensilmente alla moglie entro il giorno 20, mediante bonifico bancario, l'importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di
Euro 200,00 (duecento/00) a titolo diPersona 1 contributo al mantenimento di
,
,nonché, fino alla permanenza della contributo al mantenimento di Persona 2
carenza di autonomina patrimoniale e della convivenza con la madre, Euro 200,00 (duecento/00) a
Persona 3 ciascun importo titolo di contributo al mantenimento di rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche,
d'istruzione, sportive, sanitarie, ricreative e delle altre spese straordinarie, così come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa del 17/12/2014 sottoscritto dal presidente del tribunale civile di Roma sezione I ed il presidente dell'ordine degli avvocati di Roma, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, che comunque le parti dovranno preventivamente concordare, salvo quelle necessarie ed urgenti;
in ogni caso, il genitore che eventualmente ne anticiperà la spesa dovrà fornire all'altra parte il relativo giustificativo.
La ratifica comune delle spese straordinarie da concordare in forza di quanto indicato comma precedente, avverrà secondo la seguente procedura: il genitore che ne ravvisi la necessità, formalizzerà una richiesta scritta all'altro che, entro e non oltre 10 giorni, dovrà a sua volta formalizzare, sempre in forma scritta, l'eventuale dissenso.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In coniugi espressamente convengono che, ai fini delle formalizzazioni di cui al comma precedente, sarà considerata valida la comunicazione inviata via e-mail agli indirizzi: Email_1
e Email 2
l'Assegno Unico Universale 13) Spetterà in via esclusiva alla sig.ra Parte 1 erogato dall'INPS e/o ogni altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare e dei figli minori.
Il sig. Controparte_1 si impegna a fornire alla sig.ra Parte_1
[...] ogni documentazione eventualmente necessaria.
14) L'autovettura di famiglia Ford Fiesta targata CF 342 EC, oggi intestata al marito, sarà trasferita in proprietà alla moglie. La formalizzazione del passaggio di proprietà dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle condizioni di separazione dinnanzi al Giudice adito, a totale cura e spese della sig.ra [...] Parte 1 che per l'effetto di tale acquisizione di proprietà esclusiva, assumerà ogni conseguente onere materiale, patrimoniale e fiscale, comunque riferibile alla titolarità del mezzo;
15) Il contratto di locazione relativo alla casa coniugale sita in Roma alla Via Pietro Paolo Trompeo
n. 22 interno 4 sarà oggetto di subentro nella qualità di conduttore della sig.ra Parte 1
[...] al Sig. Controparte_1
A tal fine, entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle condizioni di separazione, i coniugi presenteranno istanza congiunta al locatore per ottenere il necessario relativo consenso a formalizzare la nuova situazione di fatto ed il mutamento della parte conduttrice, concordando con lo stesso dante causa tempi e modalità di esecuzione di tale incombente;
16) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, pertanto provvederanno autonomamente e ognuno per proprio conto al rispettivo mantenimento;
I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del documento d'identità, del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé e per i figli minori."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
in Roma presso
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 21.9.2007 il Consolato Generale dell'Ecuador;
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Michela Rosato e Francesca Castellani
E
Controparte_1
Avv. Umberto Imbastaro
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Roma alla Via Pietro Paolo Trompeo, 22 interno 4, resterà nel godimento della moglie che continuerà ad abitarvi congiuntamente ai propri figli;
il marito se ne è già allontanato;
3) I figli minori Persona 1 e Persona 2 sono affidati
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale vivranno presso la casa coniugale;
4) La figlia maggiorenne Persona 3 continuerà a vivere con la madre non essendo ancora economicamente indipendente;
5) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni dei figli, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni. 6) I
Sigg.ri si impegnanoParte 1 e Controparte_1 espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto ai figli provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarli del loro affetto e della loro presenza nella loro vita, impegnandosi altresì a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad essi inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore dei minori sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei di loro bisogni emotivo-affettivi e materiali.
7) Il padre potrà vedere e frequentare i figli con le seguenti modalità:
a) il lunedì di ciascuna settimana, pernottando con loro, prelevandoli all'uscita di scuola e riaccompagnandoli il giorno successivo di martedì presso la stessa scuola in orario di entrata.
Tale regime verrà posto in essere dal momento in cui il sig. Controparte_1 avrà reperito una nuova, alternativa e diversa abitazione nella quale poter ospitare la prole.
Medio tempore, in via meramente temporanea, il padre frequenterà i figli il lunedì di ciascuna settimana, prelevando Persona 1 e Persona 2 all'uscita di scuola e riaccompagnandoli presso la dimora materna alle ore 21.30;
b) due sabato al mese e precisamente il primo ed il terzo, prelevando i bambini presso la casa familiare alle ore 10.00 e riaccompagnandoli presso la dimora materna alle ore 14.00, potendo così
pranzare con loro;
c) Nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi, concordati di anno in anno tra i coniugi entro il 15 maggio e da fissare comunque nel mese di agosto;
Nel caso di disaccordo circa la ripartizione dei periodi varrà il principio dell'alternanza.
d) Festività.
In aggiunta a quanto sopra stabilito, il padre potrà frequentare il figlio durante le principali festività, secondo le modalità di seguito indicate:
- Festività Natalizie:
Le vacanze di Natale saranno divise a metà:
1. dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 16.00 del 30 Dicembre;
2. dalle ore 16.00 del 30 dicembre alle ore 16.00 del 6 Gennaio;
Per il corrente anno i bambini trascorreranno con il padre il periodo di cui al n. 1 e con la madre il periodo di cui al n. 2.
I periodi di frequentazione di cui sopra verranno scambiati, invertiti ed alternati tra i genitori in ogni anno successivo;
- Festività Pasquali:
i figli trascorreranno le festività pasquali ad anni alterni con ciascuno dei due genitori e precisamente dalle ore 10.00 del sabato di pasqua alle ore 20.00 del lunedì dell'angelo
Per il prossimo anno i bambini trascorreranno tale periodo con la madre.
- Festività nazionali ed eventuali ponti ad esse collegati: tali festività sono ripartite a metà:
A. 1 novembre, 25 aprile, 1° maggio;
B. 8 dicembre, 2 giugno e 29 giugno;
Per il corrente anno i bambini trascorreranno con il padre il periodo di cui alla lettera A e con la madre il periodo di cui alla lettera B.
I periodi di frequentazione di cui sopra verranno scambiati, invertiti ed alternati tra i genitori in ogni anno successivo;
e) Il giorno del compleanno dei bambini: frequentazione congiunta con entrambi i genitori almeno dalle ore 15.00 alle ore 20.00, così da consentire ai minori di festeggiare con la mamma ed il papà;
f) I figli trascorreranno comunque il giorno del compleanno di ciascun genitore con il parente che compie gli anni;
g) feste familiari: i genitori cercheranno di garantire la partecipazione dei figli alle feste dei familiari di ciascun ramo di parentela (ad esempio, matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, compleanni ecc. di cugini, zii, nonni), fatto salvo il caso in cui gli stessi minori fossero materialmente e/o logisticamente impossibilitati, come ad esempio perché ubicati in luogo diverso dalla casa familiare per le vacanze.
Le modalità di frequentazione, così come sopra stabilite, saranno svolte ovvero potranno essere variate ed aumentate nei giorni e nei vari periodi, previo accordo tra i genitori ed in base alle esigenze di quotidianità dei minori ed alla manifestata diversa volontà e/o diverso desiderio dei figli stessi;
8) Durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, saranno garantiti i contatti con l'altro almeno una volta al giorno.
9) Ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della prole compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro. 10) Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi personalmente sull'andamento scolastico dei minori.
11) Entrambi i genitori s'impegnano ad accompagnare alternativamente e/o congiuntamente i figli alle visite mediche (dentista, oculista etc.) che costoro dovranno eventualmente effettuare nel corso degli anni, in accordo con l'altro genitore che dovrà essere sempre informato.
12) Il marito al fine di concorrere al mantenimento dei figli verserà mensilmente alla moglie entro il giorno 20, mediante bonifico bancario, l'importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di
Euro 200,00 (duecento/00) a titolo diPersona 1 contributo al mantenimento di
,
,nonché, fino alla permanenza della contributo al mantenimento di Persona 2
carenza di autonomina patrimoniale e della convivenza con la madre, Euro 200,00 (duecento/00) a
Persona 3 ciascun importo titolo di contributo al mantenimento di rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche,
d'istruzione, sportive, sanitarie, ricreative e delle altre spese straordinarie, così come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa del 17/12/2014 sottoscritto dal presidente del tribunale civile di Roma sezione I ed il presidente dell'ordine degli avvocati di Roma, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, che comunque le parti dovranno preventivamente concordare, salvo quelle necessarie ed urgenti;
in ogni caso, il genitore che eventualmente ne anticiperà la spesa dovrà fornire all'altra parte il relativo giustificativo.
La ratifica comune delle spese straordinarie da concordare in forza di quanto indicato comma precedente, avverrà secondo la seguente procedura: il genitore che ne ravvisi la necessità, formalizzerà una richiesta scritta all'altro che, entro e non oltre 10 giorni, dovrà a sua volta formalizzare, sempre in forma scritta, l'eventuale dissenso.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In coniugi espressamente convengono che, ai fini delle formalizzazioni di cui al comma precedente, sarà considerata valida la comunicazione inviata via e-mail agli indirizzi: Email_1
e Email 2
l'Assegno Unico Universale 13) Spetterà in via esclusiva alla sig.ra Parte 1 erogato dall'INPS e/o ogni altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare e dei figli minori.
Il sig. Controparte_1 si impegna a fornire alla sig.ra Parte_1
[...] ogni documentazione eventualmente necessaria.
14) L'autovettura di famiglia Ford Fiesta targata CF 342 EC, oggi intestata al marito, sarà trasferita in proprietà alla moglie. La formalizzazione del passaggio di proprietà dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle condizioni di separazione dinnanzi al Giudice adito, a totale cura e spese della sig.ra [...] Parte 1 che per l'effetto di tale acquisizione di proprietà esclusiva, assumerà ogni conseguente onere materiale, patrimoniale e fiscale, comunque riferibile alla titolarità del mezzo;
15) Il contratto di locazione relativo alla casa coniugale sita in Roma alla Via Pietro Paolo Trompeo
n. 22 interno 4 sarà oggetto di subentro nella qualità di conduttore della sig.ra Parte 1
[...] al Sig. Controparte_1
A tal fine, entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle condizioni di separazione, i coniugi presenteranno istanza congiunta al locatore per ottenere il necessario relativo consenso a formalizzare la nuova situazione di fatto ed il mutamento della parte conduttrice, concordando con lo stesso dante causa tempi e modalità di esecuzione di tale incombente;
16) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, pertanto provvederanno autonomamente e ognuno per proprio conto al rispettivo mantenimento;
I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del documento d'identità, del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé e per i figli minori."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
in Roma presso
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 21.9.2007 il Consolato Generale dell'Ecuador;
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi