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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 666/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Stefano Clivio e Marco Moretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso di Francia 182, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Simonetta Nardi, che lo rappresenta e lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rodolfo Murra;
APPELLATA
Impugnazione della sentenza n. 13631/2019 emessa in data 24.06.2019 e pubblicata in data 27.06.2019, rigettava la domanda di Parte_1 così statuendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a)rigetta la domanda attorea;
b) condanna la Parte_2 alla refusione, in favore di delle spese di lite,
[...] CP_1 che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado
La citava in giudizio , Parte_2 CP_1 innanzi al Tribunale di Roma, instandone per la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento in proprio favore della somma di € 602.384,00 per la non corretta e non diligente manutenzione della segnaletica stradale, identificata quale causa del sinistro di seguito indicato.
A sostegno della pretesa l'attore rilevava quanto segue: era stata stipulata con una polizza per la Responsabilità Parte_3
Civile Automobilistica relativa all'autovettura Suzuki IS, di proprietà di
; in data 13/10/2008, intorno alle ore 16,30 , CP_2 Parte_4 alla guida della citata autovettura Suzuki IS, percorrendo via Salemi a giunto in prossimità dell'intersezione con via De Ferraris, non CP_1 accorgendosi tempestivamente del segnale di “dare la precedenza” ubicato su Via Salemi, poiché risultava coperto da fronde di alberi e cartelli di divieto di accesso, impegnava l'incrocio senza dare la precedenza ai veicoli percorrenti la Via Partanna, provenienti da sinistra;
nell'impegnare l'incrocio tra Via Salemi e Via Partanna la predetta autovettura collideva con l'autovettura LT NA proveniente da Via Partanna in direzione via De Ferraris, di proprietà e condotta da , con a Controparte_3 bordo, in qualità di passeggeri, e le minori Persona_1 Persona_2
e ; in seguito all'urto la LT NA andava
[...] Persona_3
a collidere con il veicolo Fiat Fiorino di proprietà della e condotto CP_4 da;
nell'ambito della procedura di liquidazione ex art. Persona_4
141 del D.L.vo n. 209/2005, la provvedeva, pertanto, a Controparte_5 corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di € 602.384,00; ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private e della Convenzione Terzi Trasportati (CTT) di cui alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), rimborsava a il Pt_1 Controparte_5
100% delle predette somme dalla stessa anticipate per il risarcimento dei danni fisici riportati dalle terze trasportate e Persona_1 Persona_3
[...]
Si è costituiva , rilevando l'infondatezza della pretesa CP_1 attorea ed istandone per la reiezione.
In particolare, il convenuto deduceva che i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, hanno l'obbligo di conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada ed a tutte le altre condizioni ambientali, al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. Precisava altresì il convenuto che nel rapporto di Polizia Municipale, in atti e dalle dichiarazioni dei conducenti dei mezzi coinvolti, emerge chiaramente, la negligente ed imprudente condotta di guida del SI. conducente Parte_4 della vettura Suzuki.
Ad esito del procedimento di primo grado veniva emessa la sentenza appellata, che riportava il seguente dispositivo:
“a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna la alla refusione, in Parte_2 favore di delle spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per CP_1 compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.”
In particolare, il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda attorea come segue:
“La domanda attorea può essere qualificata come una forma di surrogazione o di regresso dell'assicuratore, fondata sul presupposto di una responsabilità di nella causazione del sinistro, in CP_1 relazione al quale è stato corrisposto il risarcimento, in ragione del difetto di manutenzione della segnaletica stradale e, in particolare, della circostanza che il segnale di dare in precedenza in coincidenza dell'incrocio di via Salemi con via De Ferraris non fosse visibile a causa della presenza di fronde di alberi.
Il teste del guidatore , ha reso dichiarazioni del seguente Parte_4 tenore “Procedevo per via Salemi e, poiché non vi erano segnali visibili, non mi sono reso conto di un incrocio e non ho rallentato sicché sono entrato in collisione con un'autovettura che proveniva dalla mia sinistra. Dopo l'urto mi sono reso conto che sulla via che avevo percorso vi era un segnale di stop coperto dalle fronde di un albero” e ” Per quello che ricordo il segnale era coperto da fronde ma non vi erano altri cartelli”.
In merito il Giudice di prime cure ha dedotto quanto segue:
“Osserva il giudicante che, a prescindere dalla questione della visibilità della segnaletica orizzontale, sulla base di tali dichiarazione è possibile individuare una condotta gravemente colposa del che ha Parte_4 riconosciuto di aver ignorato la presenza di un incrocio: tale circostanza appare ingiustificabile, atteso che, pur ammettendo la copertura del segnale stradale, il conducente avrebbe potuto ignorare la disciplina della precedenza ma non certo l'esistenza di un incrocio, attese peraltro le dimensioni e le caratteristiche delle strade.” “Si deve pertanto individuare la responsabilità esclusiva del predetto nella causazione del sinistro per cui è causa”.
2.Il procedimento di secondo grado. Averso la citata sentenza presentava impugnazione la Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 13631/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, Giudice Unico Dott. Gianluca De Cristofaro
Sciarrotta, pubblicata in data 27/06/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 50754/2015, non notificata - accertare e dichiarare che la società
(già Milano — Sai Ass.ni Spa) ha corrisposto ex art. Controparte_6
141 Codice delle Assicurazioni Private ai GG.ri , Persona_1 Persona_3
e , a titolo di indennizzo per i danni patiti dai
[...] Controparte_3 medesimi a seguito del sinistro per cui è causa, la somma complessiva i €
602.384,00, comprensiva di spese legali e di consulenza, per i titoli analiticamente indicati in atto di citazione, già dedotto un concorso di responsabilità del 22% circa a carico della SI.ra ; - Persona_1 accertare e dichiarare che 1a Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza n. 689/2004/402102 per la Responsabilità Civile Automobilistica relativa all'autovettura Suzuki IS 1.3i 16 V CGL, targata CE529LV di proprietà del SI. , ha corrisposto alla società CP_2 CP_6
(già Milano — Sai Ass.ni Spa in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, a seguito di rivalsa da quest'ultima esercitata ex art. 141 Codice delle Assicurazioni private, la somma complessiva di € 602.384,00, da quest'ultima corrisposta ai GG.ri
, e , a titolo di Persona_1 Persona_3 Controparte_3 indennizzo per i danni patiti dai medesimi a seguito del sinistro per cui è causa, per i titoli analiticamente indicati in atto di citazione, già dedotto un concorso di responsabilità a1 22% circa a carico della SI.ra _1
;- accertare e dichiarare che la verificazione del sinistro per cui è
[...] causa è imputabile a fatto e responsabilità di in persona CP_1 del Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., responsabilità derivante dall'omessa manutenzione e custodia della strada
e, in particolare, dall'omessa apposizione della necessaria e prescritta segnaletica stradale, nonché dall'omessa e/o inidonea manutenzione della segnaletica esistente, e per l'effetto dichiarare tenuta, e quindi condannare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art.2043 c.c.,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro-tempore della somma di €602.384,00, o di altra inferiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
A sostegno dell'impugnazione l'appellante presentava i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: violazione del principio di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. e contraddittorietà, sul presupposto che “……La decisione del Giudice di prime cure si fonda infatti su di un'interpretazione errata, travisata e fuorviata della deposizione testimoniale del conducente dell'autovettura assicurata dall'attrice, SI. , avente il segue te tenore Parte_4 letterale, quale riportato in sentenza:" Procedevo per via Salemi e, poiché non vi erano segnali visibili, non mi sono reso conto di un incrocio e non ho rallentato sicchè sono entrato in collisione con un 'autovettura che proveniva dalla mia sinistra. Dopo l'urto mi sono reso conto che sulla via che avevo percorso vi era un segnale di stop coperto dalle fronde di un albero " e "Per quello che ricordo il segnale era coperto da fronde ma non vi erano altri cartelli". L'appellante sostiene pertanto che “Il Tribunale, sulla base di un'interpretazione meramente letterale di tale dichiarazione, ha attribuito alla medesima un significato differente rispetto a quello che verosimilmente intendeva attribuirgli il testimone e ha pertanto travisato completamente il senso e il significato.”.
Secondo motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 141 c.d.s. e 115 e 116 c.p.c nonché' degli artt. 145 c.d.s. e 116 c.p.c. Ritiene l'appellante che la circostanza di non aver rallentato non è di per sé indice del fatto che il abbia violato tale prescrizione, in quanto assume l'istante, non vi Parte_4 sarebbe prova della velocità in concreto tenuta dal conducente e il Giudice di prime cure, con prescrizione che impugna, ha valutato la situazione "a prescindere dalla questione della visibilità della segnaletica" Terzo motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art.2051 c.c.; errore di fatto e travisamento delle istanze istruttorie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo di sentenza "Peraltro, dall'entità dei danni riportati dai veicoli (come descritti nella relazione di sinistro stradale) e dalla posizione assunta dai veicoli coinvolti nel sinistro, è possibile desumere anche una velocità inadeguata alle circostanze concrete, in violazione dell'art. 141 C.d.S.".
L'appellante contesta la violazione dell'art. 116 c.p.c. e il non prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, nonché la violazione dell'art. 115 c. p.c. in tema di disponibilità delle prove, anche con riferimento al fatto che il Giudice abbia addebitato a il mancato Parte_4 rispetto dell'art. 141 del Cds. Ritenendo che entrambe le suddette violazioni processuali si riflettano sul mancato riconoscimento della responsabilità di cui all'art.2051 c.c.
Quarto motivo di appello: violazione dl legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art.79 d.p.r. 16/12/1992 n. 495 dell'art. 40 comma 6 c.d.s. e art. 148 d.p.r. 16/12/1992 n. 49.
Con questo motivo di appello la parte indica il punto di impugnazione laddove la sentenza indica testualmente: "Rispetto a tale situazione va aggiunto che la copertura della segnaletica non è risultata neppure integrale, stando alla dichiarazione del teste , a Persona_4 conoscenza della situazione all 'epoca dei fatti in quanto operatore dell
'AMA.”, ritenendo che “il Giudice ha omesso di valutare le prove secondo prudente apprezzamento, in violazione dell'art.116 c.p.c. ed è altresì incorso in un vero e proprio errore di fatto nella ricostruzione delle circostanze verbalizzate e risultanti dal materiale probatorio”. Ed ancora che “il Giudice ha frainteso e travisato una circostanza di fatto essenziale e conseguentemente, anche per tale motivo ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., pur sussistendone i presupposti”.
Quinto motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c.. In particolare l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “il SI. abbia tenuto una condotta Parte_4 gravemente colposa e abnorme, da cui sarebbe discesa la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, laddove la corretta osservanza degli artt. 141 e 145 Cds avrebbe consentito al medesimo di individuare la situazione di rischio e di evitarla senza conseguenze, ritenendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. , stante la dimostrata esistenza del caso fortuito, ravvisata nella condotta imprevedibile ed eccezionale del terzo. Sempre a giudizio dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe “errato nel ritenere sussistente il caso fortuito contestando il fatto che la condotta di guida del SI. possa essere considerata. Parte_4
Ed inoltre lo stesso appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui la sentenza ha omesso di considerare e di ritenere che tale condotta fosse rilevante ai sensi dell'art.1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
Si costituiva parte appellata contestando ciascun punto di appello e presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla società ai sensi e per gli effetti degli Parte_1 artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
b) nel merito, rigettare l'appello promosso dalla Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13631/2019, emessa in data 24.06.2019 e pubblicata in data 27.06.2019 che ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall' odierna appellata nei confronti di;
CP_1
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.”
3.La decisione della Corte di Appello.
L'appello non è suscettibile di accoglimento. In merito al primo motivo di ricorso va evidenziato che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che “sulla base di tali dichiarazioni ( del guidatore) è possibile individuare una condotta gravemente colposa del che ha riconosciuto di aver ignorato la presenza di un incrocio: Parte_4 tale circostanza appare ingiustificabile, atteso che, pur ammettendo la copertura del segnale stradale, il conducente avrebbe potuto ignorare la disciplina della precedenza ma non certo l'esistenza di un incrocio, attese peraltro le dimensioni e le caratteristiche delle strade".
Il guidatore ha confermato dette dichiarazioni anche in sede istruttoria, confermando di non avere rallentato per non avere visto l'incrocio.
Invero, a prescindere dalla sussistenza o meno del segnale di precedenza, in un incrocio sia l'art. 145 del Codice della Strada, che l'art. 2054 cc impongono massima prudenza e cautela, e quindi la necessità di mantenere una velocità consona, al contrario non solo il guidatore non ha rallentato, ma ha tenuto, come risulta in atti, una velocità sostenuta, con ciò idonea alla causazione del sinistro, alla luce anche della strada urbana e del continuo incrocio della stessa con altre vie.
Ciò posto va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, che è basato sul preteso mancato accertamento della velocità della vettura. Deve in merito dedursi che velocità sostenuta risulta comprovata anche dagli ingenti danni sinistro derivante dalla posizione assunta dai mezzi coinvolti, riportata dal Rapporto della Polizia Municipale intervenuta in occasione dell'incidente de quo. Tenendo anche presente che le dichiarazioni del
(autista) sono conformi a quelle rese dalla teste (terza Parte_4 Tes_1 trasportata sulla autovettura del e dal teste e non Parte_4 Per_4 sussiste alcun motivo per dubitare della loro veridicità, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni di sono confessorie rispetto alla sua Parte_4 condotta.
Correttamente, inoltre, il Giudice di prime cure precisa che “…atteso che la responsabilità da cose in custodia è esclusa quando la produzione del danno sia stata causalmente determinata dalla sola condotta del terzo che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale- non riconducibile perciò al dinamismo proprio della cosa – abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.”.
Nel caso che ci occupa, quindi, sicuramente la copertura del segnale di dare la precedenza, peraltro parziale, come risulta dalla testimonianza in atti, non potrebbe essere unica causa idonea a determinare l'evento, alla luce della condotta del guidatore sopra indicata.
In merito al terzo motivo, non può che ribadirsi che la vettura assicurata dall'appellante urtava la LT NA con violenza posteriormente sul lato destro. L'urto cagionato dal mezzo Suzuki condotto dal SI. Parte_4 era tale che l'autovettura LT NA condotta dal SI. , Per_3 travalicava la corsia di pertinenza invadendo la corsia opposta e subendo l'urto di altra autovettura Fiat Fiorino che sopraggiungeva. A conferma della condotta negligente ed imprudente del conducente della vettura
Suzuki nell'immettersi nell'intersezione, emerge sia dal suddetto Rapporto di Polizia Municipale che dalla perizia tecnica depositata dalla difesa di , unitamente alla memoria ex art.183 VI comma II CP_1 termine c.p.c.
Peraltro, il fatto che la Suzuki ha urtato la LT posteriormente sul lato destro rende assolutamente certa la circostanza che ha potuto Parte_4 vedere la vettura LT, dato era posizionata anteriormente rispetto alla
Suzuki, ma non ha affatto frenato poiché non vi erano tracce sull'asfalto in tal senso. È altresì significativa, sia per la velocità tenuta che per l'assoluta mancanza di frenata e quindi di cautela, la rototraslocazione, angolo superiore a 90°, che è intervenuta nella vettura Suzuki a seguito della collisione.
Sono in merito indicative le dichiarazioni del teste , sul capitolo di Per_4 prova a) articolato dalla difesa di : CP_1
“Vero che Ella in data 13.10.2008 ha reso al Corpo della Polizia Municipale di Capitale, VIII Gruppo, la dichiarazione che le viene mostrata e che CP_1 conferma quanto al contenuto allegata alla presente memoria?” così rispondeva “confermo di aver rilasciato le dichiarazioni che mi si leggono che ribadisco”. Laddove la dichiarazione resa ai vigili è la presente “Il conducente del veicolo “B”: “percorrevo via Raffaele De Ferraris con direzione via
Partanna, quando giunto all'intersezione con via Salemi, notavo una Suzuki IS tg CE529LV che, proveniente da via Salemi a forte velocità, non rispettava il segnale di “dare la precedenza” ed andava ad urtare contro una LT NA tg CX964BA che percorreva via Partanna con direzione via R. DE Ferraris. A causa dell'urto la LT NA veniva spinta sul mio veicolo urtandolo sulla parte anteriore sinistra”. Sentito ancora a controprova sul capitolo della terza memoria di parte convenuta rispondeva come segue: “per aver lavorato molti anni nella zona del sinistro, conoscevo bene via Salemi;
posso dire che provenendo da via
Salemi, nell'osservanza del senso unico di marcia, vi è prima un segnale di dare precedenza e poi un segnale di divieto di accesso;
tali cartelli sono posti sul lato sinistro”. Sentito a prova contraria sui capitoli articolati nella seconda memoria di parte attrice rispondeva come segue: Cap. da 1 a 7:
“quanto alla dinamica del sinistro ho già risposto, confermando la dichiarazione resa alla Polizia Municipale. Quanto alla visibilità del cartello posso dire che effettivamente vi erano degli arbusti che coprivano in parte il cartello mentre in altra parte era visibile. Nello specifico gli arbusti coprivano la parte alta del cartello. Preciso ulteriormente che era visibile parte della forma triangolare del cartello”.
Con ciò confermando la perfetta visibilità di un cartello di pericolo che imponeva attenzione e prudenza, fatto che supera anche il quarto motivo di ricorso.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente, e quantificate nella fascia minima alla luce della mancata complessità della causa e della pacifica giurisprudenza sui fatti di causa, ad esclusione della fase della trattazione non sussistente.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Stefano Clivio e Marco Moretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso di Francia 182, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Simonetta Nardi, che lo rappresenta e lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rodolfo Murra;
APPELLATA
Impugnazione della sentenza n. 13631/2019 emessa in data 24.06.2019 e pubblicata in data 27.06.2019, rigettava la domanda di Parte_1 così statuendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a)rigetta la domanda attorea;
b) condanna la Parte_2 alla refusione, in favore di delle spese di lite,
[...] CP_1 che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado
La citava in giudizio , Parte_2 CP_1 innanzi al Tribunale di Roma, instandone per la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento in proprio favore della somma di € 602.384,00 per la non corretta e non diligente manutenzione della segnaletica stradale, identificata quale causa del sinistro di seguito indicato.
A sostegno della pretesa l'attore rilevava quanto segue: era stata stipulata con una polizza per la Responsabilità Parte_3
Civile Automobilistica relativa all'autovettura Suzuki IS, di proprietà di
; in data 13/10/2008, intorno alle ore 16,30 , CP_2 Parte_4 alla guida della citata autovettura Suzuki IS, percorrendo via Salemi a giunto in prossimità dell'intersezione con via De Ferraris, non CP_1 accorgendosi tempestivamente del segnale di “dare la precedenza” ubicato su Via Salemi, poiché risultava coperto da fronde di alberi e cartelli di divieto di accesso, impegnava l'incrocio senza dare la precedenza ai veicoli percorrenti la Via Partanna, provenienti da sinistra;
nell'impegnare l'incrocio tra Via Salemi e Via Partanna la predetta autovettura collideva con l'autovettura LT NA proveniente da Via Partanna in direzione via De Ferraris, di proprietà e condotta da , con a Controparte_3 bordo, in qualità di passeggeri, e le minori Persona_1 Persona_2
e ; in seguito all'urto la LT NA andava
[...] Persona_3
a collidere con il veicolo Fiat Fiorino di proprietà della e condotto CP_4 da;
nell'ambito della procedura di liquidazione ex art. Persona_4
141 del D.L.vo n. 209/2005, la provvedeva, pertanto, a Controparte_5 corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di € 602.384,00; ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private e della Convenzione Terzi Trasportati (CTT) di cui alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), rimborsava a il Pt_1 Controparte_5
100% delle predette somme dalla stessa anticipate per il risarcimento dei danni fisici riportati dalle terze trasportate e Persona_1 Persona_3
[...]
Si è costituiva , rilevando l'infondatezza della pretesa CP_1 attorea ed istandone per la reiezione.
In particolare, il convenuto deduceva che i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, hanno l'obbligo di conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada ed a tutte le altre condizioni ambientali, al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. Precisava altresì il convenuto che nel rapporto di Polizia Municipale, in atti e dalle dichiarazioni dei conducenti dei mezzi coinvolti, emerge chiaramente, la negligente ed imprudente condotta di guida del SI. conducente Parte_4 della vettura Suzuki.
Ad esito del procedimento di primo grado veniva emessa la sentenza appellata, che riportava il seguente dispositivo:
“a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna la alla refusione, in Parte_2 favore di delle spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per CP_1 compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.”
In particolare, il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda attorea come segue:
“La domanda attorea può essere qualificata come una forma di surrogazione o di regresso dell'assicuratore, fondata sul presupposto di una responsabilità di nella causazione del sinistro, in CP_1 relazione al quale è stato corrisposto il risarcimento, in ragione del difetto di manutenzione della segnaletica stradale e, in particolare, della circostanza che il segnale di dare in precedenza in coincidenza dell'incrocio di via Salemi con via De Ferraris non fosse visibile a causa della presenza di fronde di alberi.
Il teste del guidatore , ha reso dichiarazioni del seguente Parte_4 tenore “Procedevo per via Salemi e, poiché non vi erano segnali visibili, non mi sono reso conto di un incrocio e non ho rallentato sicché sono entrato in collisione con un'autovettura che proveniva dalla mia sinistra. Dopo l'urto mi sono reso conto che sulla via che avevo percorso vi era un segnale di stop coperto dalle fronde di un albero” e ” Per quello che ricordo il segnale era coperto da fronde ma non vi erano altri cartelli”.
In merito il Giudice di prime cure ha dedotto quanto segue:
“Osserva il giudicante che, a prescindere dalla questione della visibilità della segnaletica orizzontale, sulla base di tali dichiarazione è possibile individuare una condotta gravemente colposa del che ha Parte_4 riconosciuto di aver ignorato la presenza di un incrocio: tale circostanza appare ingiustificabile, atteso che, pur ammettendo la copertura del segnale stradale, il conducente avrebbe potuto ignorare la disciplina della precedenza ma non certo l'esistenza di un incrocio, attese peraltro le dimensioni e le caratteristiche delle strade.” “Si deve pertanto individuare la responsabilità esclusiva del predetto nella causazione del sinistro per cui è causa”.
2.Il procedimento di secondo grado. Averso la citata sentenza presentava impugnazione la Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 13631/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, Giudice Unico Dott. Gianluca De Cristofaro
Sciarrotta, pubblicata in data 27/06/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 50754/2015, non notificata - accertare e dichiarare che la società
(già Milano — Sai Ass.ni Spa) ha corrisposto ex art. Controparte_6
141 Codice delle Assicurazioni Private ai GG.ri , Persona_1 Persona_3
e , a titolo di indennizzo per i danni patiti dai
[...] Controparte_3 medesimi a seguito del sinistro per cui è causa, la somma complessiva i €
602.384,00, comprensiva di spese legali e di consulenza, per i titoli analiticamente indicati in atto di citazione, già dedotto un concorso di responsabilità del 22% circa a carico della SI.ra ; - Persona_1 accertare e dichiarare che 1a Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza n. 689/2004/402102 per la Responsabilità Civile Automobilistica relativa all'autovettura Suzuki IS 1.3i 16 V CGL, targata CE529LV di proprietà del SI. , ha corrisposto alla società CP_2 CP_6
(già Milano — Sai Ass.ni Spa in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, a seguito di rivalsa da quest'ultima esercitata ex art. 141 Codice delle Assicurazioni private, la somma complessiva di € 602.384,00, da quest'ultima corrisposta ai GG.ri
, e , a titolo di Persona_1 Persona_3 Controparte_3 indennizzo per i danni patiti dai medesimi a seguito del sinistro per cui è causa, per i titoli analiticamente indicati in atto di citazione, già dedotto un concorso di responsabilità a1 22% circa a carico della SI.ra _1
;- accertare e dichiarare che la verificazione del sinistro per cui è
[...] causa è imputabile a fatto e responsabilità di in persona CP_1 del Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., responsabilità derivante dall'omessa manutenzione e custodia della strada
e, in particolare, dall'omessa apposizione della necessaria e prescritta segnaletica stradale, nonché dall'omessa e/o inidonea manutenzione della segnaletica esistente, e per l'effetto dichiarare tenuta, e quindi condannare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art.2043 c.c.,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro-tempore della somma di €602.384,00, o di altra inferiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
A sostegno dell'impugnazione l'appellante presentava i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: violazione del principio di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. e contraddittorietà, sul presupposto che “……La decisione del Giudice di prime cure si fonda infatti su di un'interpretazione errata, travisata e fuorviata della deposizione testimoniale del conducente dell'autovettura assicurata dall'attrice, SI. , avente il segue te tenore Parte_4 letterale, quale riportato in sentenza:" Procedevo per via Salemi e, poiché non vi erano segnali visibili, non mi sono reso conto di un incrocio e non ho rallentato sicchè sono entrato in collisione con un 'autovettura che proveniva dalla mia sinistra. Dopo l'urto mi sono reso conto che sulla via che avevo percorso vi era un segnale di stop coperto dalle fronde di un albero " e "Per quello che ricordo il segnale era coperto da fronde ma non vi erano altri cartelli". L'appellante sostiene pertanto che “Il Tribunale, sulla base di un'interpretazione meramente letterale di tale dichiarazione, ha attribuito alla medesima un significato differente rispetto a quello che verosimilmente intendeva attribuirgli il testimone e ha pertanto travisato completamente il senso e il significato.”.
Secondo motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 141 c.d.s. e 115 e 116 c.p.c nonché' degli artt. 145 c.d.s. e 116 c.p.c. Ritiene l'appellante che la circostanza di non aver rallentato non è di per sé indice del fatto che il abbia violato tale prescrizione, in quanto assume l'istante, non vi Parte_4 sarebbe prova della velocità in concreto tenuta dal conducente e il Giudice di prime cure, con prescrizione che impugna, ha valutato la situazione "a prescindere dalla questione della visibilità della segnaletica" Terzo motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art.2051 c.c.; errore di fatto e travisamento delle istanze istruttorie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo di sentenza "Peraltro, dall'entità dei danni riportati dai veicoli (come descritti nella relazione di sinistro stradale) e dalla posizione assunta dai veicoli coinvolti nel sinistro, è possibile desumere anche una velocità inadeguata alle circostanze concrete, in violazione dell'art. 141 C.d.S.".
L'appellante contesta la violazione dell'art. 116 c.p.c. e il non prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, nonché la violazione dell'art. 115 c. p.c. in tema di disponibilità delle prove, anche con riferimento al fatto che il Giudice abbia addebitato a il mancato Parte_4 rispetto dell'art. 141 del Cds. Ritenendo che entrambe le suddette violazioni processuali si riflettano sul mancato riconoscimento della responsabilità di cui all'art.2051 c.c.
Quarto motivo di appello: violazione dl legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art.79 d.p.r. 16/12/1992 n. 495 dell'art. 40 comma 6 c.d.s. e art. 148 d.p.r. 16/12/1992 n. 49.
Con questo motivo di appello la parte indica il punto di impugnazione laddove la sentenza indica testualmente: "Rispetto a tale situazione va aggiunto che la copertura della segnaletica non è risultata neppure integrale, stando alla dichiarazione del teste , a Persona_4 conoscenza della situazione all 'epoca dei fatti in quanto operatore dell
'AMA.”, ritenendo che “il Giudice ha omesso di valutare le prove secondo prudente apprezzamento, in violazione dell'art.116 c.p.c. ed è altresì incorso in un vero e proprio errore di fatto nella ricostruzione delle circostanze verbalizzate e risultanti dal materiale probatorio”. Ed ancora che “il Giudice ha frainteso e travisato una circostanza di fatto essenziale e conseguentemente, anche per tale motivo ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., pur sussistendone i presupposti”.
Quinto motivo di appello: violazione di legge per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c.. In particolare l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “il SI. abbia tenuto una condotta Parte_4 gravemente colposa e abnorme, da cui sarebbe discesa la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, laddove la corretta osservanza degli artt. 141 e 145 Cds avrebbe consentito al medesimo di individuare la situazione di rischio e di evitarla senza conseguenze, ritenendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. , stante la dimostrata esistenza del caso fortuito, ravvisata nella condotta imprevedibile ed eccezionale del terzo. Sempre a giudizio dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe “errato nel ritenere sussistente il caso fortuito contestando il fatto che la condotta di guida del SI. possa essere considerata. Parte_4
Ed inoltre lo stesso appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui la sentenza ha omesso di considerare e di ritenere che tale condotta fosse rilevante ai sensi dell'art.1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
Si costituiva parte appellata contestando ciascun punto di appello e presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla società ai sensi e per gli effetti degli Parte_1 artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
b) nel merito, rigettare l'appello promosso dalla Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13631/2019, emessa in data 24.06.2019 e pubblicata in data 27.06.2019 che ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall' odierna appellata nei confronti di;
CP_1
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.”
3.La decisione della Corte di Appello.
L'appello non è suscettibile di accoglimento. In merito al primo motivo di ricorso va evidenziato che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che “sulla base di tali dichiarazioni ( del guidatore) è possibile individuare una condotta gravemente colposa del che ha riconosciuto di aver ignorato la presenza di un incrocio: Parte_4 tale circostanza appare ingiustificabile, atteso che, pur ammettendo la copertura del segnale stradale, il conducente avrebbe potuto ignorare la disciplina della precedenza ma non certo l'esistenza di un incrocio, attese peraltro le dimensioni e le caratteristiche delle strade".
Il guidatore ha confermato dette dichiarazioni anche in sede istruttoria, confermando di non avere rallentato per non avere visto l'incrocio.
Invero, a prescindere dalla sussistenza o meno del segnale di precedenza, in un incrocio sia l'art. 145 del Codice della Strada, che l'art. 2054 cc impongono massima prudenza e cautela, e quindi la necessità di mantenere una velocità consona, al contrario non solo il guidatore non ha rallentato, ma ha tenuto, come risulta in atti, una velocità sostenuta, con ciò idonea alla causazione del sinistro, alla luce anche della strada urbana e del continuo incrocio della stessa con altre vie.
Ciò posto va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, che è basato sul preteso mancato accertamento della velocità della vettura. Deve in merito dedursi che velocità sostenuta risulta comprovata anche dagli ingenti danni sinistro derivante dalla posizione assunta dai mezzi coinvolti, riportata dal Rapporto della Polizia Municipale intervenuta in occasione dell'incidente de quo. Tenendo anche presente che le dichiarazioni del
(autista) sono conformi a quelle rese dalla teste (terza Parte_4 Tes_1 trasportata sulla autovettura del e dal teste e non Parte_4 Per_4 sussiste alcun motivo per dubitare della loro veridicità, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni di sono confessorie rispetto alla sua Parte_4 condotta.
Correttamente, inoltre, il Giudice di prime cure precisa che “…atteso che la responsabilità da cose in custodia è esclusa quando la produzione del danno sia stata causalmente determinata dalla sola condotta del terzo che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale- non riconducibile perciò al dinamismo proprio della cosa – abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.”.
Nel caso che ci occupa, quindi, sicuramente la copertura del segnale di dare la precedenza, peraltro parziale, come risulta dalla testimonianza in atti, non potrebbe essere unica causa idonea a determinare l'evento, alla luce della condotta del guidatore sopra indicata.
In merito al terzo motivo, non può che ribadirsi che la vettura assicurata dall'appellante urtava la LT NA con violenza posteriormente sul lato destro. L'urto cagionato dal mezzo Suzuki condotto dal SI. Parte_4 era tale che l'autovettura LT NA condotta dal SI. , Per_3 travalicava la corsia di pertinenza invadendo la corsia opposta e subendo l'urto di altra autovettura Fiat Fiorino che sopraggiungeva. A conferma della condotta negligente ed imprudente del conducente della vettura
Suzuki nell'immettersi nell'intersezione, emerge sia dal suddetto Rapporto di Polizia Municipale che dalla perizia tecnica depositata dalla difesa di , unitamente alla memoria ex art.183 VI comma II CP_1 termine c.p.c.
Peraltro, il fatto che la Suzuki ha urtato la LT posteriormente sul lato destro rende assolutamente certa la circostanza che ha potuto Parte_4 vedere la vettura LT, dato era posizionata anteriormente rispetto alla
Suzuki, ma non ha affatto frenato poiché non vi erano tracce sull'asfalto in tal senso. È altresì significativa, sia per la velocità tenuta che per l'assoluta mancanza di frenata e quindi di cautela, la rototraslocazione, angolo superiore a 90°, che è intervenuta nella vettura Suzuki a seguito della collisione.
Sono in merito indicative le dichiarazioni del teste , sul capitolo di Per_4 prova a) articolato dalla difesa di : CP_1
“Vero che Ella in data 13.10.2008 ha reso al Corpo della Polizia Municipale di Capitale, VIII Gruppo, la dichiarazione che le viene mostrata e che CP_1 conferma quanto al contenuto allegata alla presente memoria?” così rispondeva “confermo di aver rilasciato le dichiarazioni che mi si leggono che ribadisco”. Laddove la dichiarazione resa ai vigili è la presente “Il conducente del veicolo “B”: “percorrevo via Raffaele De Ferraris con direzione via
Partanna, quando giunto all'intersezione con via Salemi, notavo una Suzuki IS tg CE529LV che, proveniente da via Salemi a forte velocità, non rispettava il segnale di “dare la precedenza” ed andava ad urtare contro una LT NA tg CX964BA che percorreva via Partanna con direzione via R. DE Ferraris. A causa dell'urto la LT NA veniva spinta sul mio veicolo urtandolo sulla parte anteriore sinistra”. Sentito ancora a controprova sul capitolo della terza memoria di parte convenuta rispondeva come segue: “per aver lavorato molti anni nella zona del sinistro, conoscevo bene via Salemi;
posso dire che provenendo da via
Salemi, nell'osservanza del senso unico di marcia, vi è prima un segnale di dare precedenza e poi un segnale di divieto di accesso;
tali cartelli sono posti sul lato sinistro”. Sentito a prova contraria sui capitoli articolati nella seconda memoria di parte attrice rispondeva come segue: Cap. da 1 a 7:
“quanto alla dinamica del sinistro ho già risposto, confermando la dichiarazione resa alla Polizia Municipale. Quanto alla visibilità del cartello posso dire che effettivamente vi erano degli arbusti che coprivano in parte il cartello mentre in altra parte era visibile. Nello specifico gli arbusti coprivano la parte alta del cartello. Preciso ulteriormente che era visibile parte della forma triangolare del cartello”.
Con ciò confermando la perfetta visibilità di un cartello di pericolo che imponeva attenzione e prudenza, fatto che supera anche il quarto motivo di ricorso.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente, e quantificate nella fascia minima alla luce della mancata complessità della causa e della pacifica giurisprudenza sui fatti di causa, ad esclusione della fase della trattazione non sussistente.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta