Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 51/26
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. TA ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 30720 del registro di segreteria proposto ad istanza del Signor S. G., nato a [...], residente a OMISSIS in Via OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all’atto introduttivo, dagli Avv.ti Andrea Bava (avv.andreabava@certmail-cnf.it) e Leonardo Bava, entrambi del Foro di Genova, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre 14/12a, presso lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Bava,
avverso
L’INPS, Sede di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio dell’Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l’Avvocatura INPS di Milano.
Il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 23.7.2024;
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;
Tenuta l’udienza del 19.12.2025, presente, per la parte ricorrente, l’avv. Leonardo Bava, per l'Inps, su delega dell’Avv. Giulio Peco, l’Avv. Simone Schettino. Nessuno presente per il Ministero dell’Interno.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il Sig. S. G., Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, cessato per dispensa dal servizio con provvedimento del 29.1.2024 a far data dal 23.5.2023, ha contestato la comunicazione dell’INPS del 9.7.2024 con la quale è stata respinta la domanda di pensione di inabilità ai sensi della Legge n.335/1995 formulata in data 27.3.2024.
Il ricorrente ha riferito di aver sofferto da tempo della patologia invalidante “Maculopatia OS” in relazione alla quale avrebbe beneficiato di lunghi periodi di malattia durante il servizio.
In data 7.6.2023 la Commissione Medica Ospedaliera di Milano dichiarava il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio d’istituto, con la conseguenza che veniva attivata la procedura di dispensa che si concludeva con il richiamato provvedimento del 29.1.2024 (notificato il 12.3.2024).
La dispensa del servizio per inabilità veniva fatta decorrere dal 23.5.2023 (data di conclusione del periodo massimo di congedo per malattia beneficiato dal ricorrente), data anteriore rispetto a quella (7.6.2023) in cui l’accertamento dell’inabilità veniva formalizzato dalla CMO.
Sino al 31.3.2024 il ricorrente avrebbe beneficiato del trattamento stipendiale lavorativo. Successivamente alla dispensa, tuttavia, gli emolumenti percepiti dal 23.5.2023 sino al 31.3.2024 formavano oggetto di domanda di restituzione da parte dell’amministrazione di appartenenza del ricorrente, prontamente impugnata dal Sig. S. davanti al Giudice Amministrativo.
L’amministrazione decideva di sospendere il recupero dell’indebito oggettivo maturato a seguito della corresponsione dello stipendio.
Il ricorrente, a far data dall’1.4.2024, avrebbe comunque cessato di percepire il trattamento retributivo e a seguito del rigetto della domanda di pensione non beneficerebbe del trattamento previdenziale.
Fatte queste premesse e dato conto del fatto che il diniego della pensione sarebbe stato motivato dall’INPS in ragione del fatto che la dispensa era stata fissata dall’amministrazione datrice di lavoro in una data (23.5.2023) antecedente a quella dell’accertamento dell’inabilità (7.6.2023), il Sig. S. contestava la profonda ingiustizia della situazione venutasi a creare e dopo aver rimarcato di non aver concorso in alcun modo a generare l’asserita irregolarità rappresentata dall’INPS, domandava l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la pensione di inabilità ex art.2, comma 12, Legge n.335/1995 (pensione di inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa) ovvero, in subordine, la pensione di inabilità relativa per inabilità ai servizi d’istituto, con conseguente erogazione del trattamento previdenziale a far data dall’1.4.2024.
Il ricorrente rappresentava inoltre che la situazione risultava fonte di grave pregiudizio per la propria condizione economica (anche in considerazione di un mutuo con rata di euro 585,00 da dover onorare mensilmente) ed in ragione della presenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, domandava l’adozione di una misura cautelare che in attesa della definizione del merito del giudizio imponesse all’INPS di procedere quantomeno alla liquidazione del trattamento previdenziale normale per inabilità al servizio d’istituto.
Con Decreto di fissazione d’udienza del 29.7.2024, il giudizio cautelare veniva chiamato per l’odierna camera di consiglio.
Con memoria depositata il 13.9.2024 si è costituita l’INPS, rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.
Dopo aver riepilogato la vicenda correlata alla cessazione del servizio da parte del ricorrente ed aver rappresentato che la problematica relativa al mancato riconoscimento della pensione sarebbe derivato dal fatto che la cessazione dal servizio sarebbe decorsa da una data anteriore rispetto all’accertamento dell’infermità, l’ente previdenziale eccepiva che la situazione avrebbe necessitato di una sostanziale regolarizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, della quale veniva sollecitata la chiamata in giudizio per integrare il contraddittorio processuale.
Nell’ipotesi in cui la controversia dovesse essere istruita tramite acquisizione di CTU, l’INPS procedeva alla nomina dei consulenti tecnici di parte.
In conclusione, l’INPS domandava di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione ex datrice di lavoro, avendo il presente giudizio per oggetto principale anche il titolo e la decorrenza della cessazione dal servizio, in quanto presupposti pensionistici;
Nel merito chiedeva di respingere il ricorso.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Con memoria depositata il 16.9.2024, il Sig. S. contestava le difese dell’INPS e insisteva per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
Il Giudizio cautelare veniva discusso all’udienza camerale del 26.9.2024, a seguito della quale, con Ordinanza n.27/2024, l’istanza cautelare veniva accolta e per l’effetto veniva disposto che l’INPS provvedesse a liquidare il trattamento di pensione di inabilità al servizio di istituto in favore del Sig. S. G., con decorrenza 1.4.2024. Con la medesima ordinanza veniva inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore. La discussione del merito del giudizio veniva fissata per l’udienza di discussione del 27.3.2025.
Con memoria depositata il 19.3.2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Dopo aver ripercorso la vicenda sanitaria del ricorrente, il Ministero ha rappresentato in particolare che lo slittamento a ritroso della data di cessazione dell’attività lavorativa (23.5.2023) rispetto a quella (8.6.2023) di conclusione dell’accertamento sanitario (che statuiva in merito all’inabilità) si era resa necessaria poiché in data 23.5.2023 andava a terminare il periodo massimo di aspettativa per motivi di salute che il Sig. S. già beneficiava e che non poteva essere in alcun modo prorogato.
Con memoria depositata il 17.3.2025, l’INPS ha ribadito la posizione già manifestata in sede di costituzione.
A seguito dell’udienza del 27.3.2025, il Giudice Unico, ritenuta necessaria, per l’esatta definizione della controversia, l’acquisizione di valutazione medico – legale in relazione alla vicenda controversa, in particolare un parere motivato da parte di qualificato organo sanitario pubblico, disponeva, con Ordinanza n.24/2025, che il Collegio Medico Legale (C.M.L.) istituito presso il Ministero della Difesa in Roma, formulasse un parere medico - legale sul seguente quesito: “Se, sulla base della documentazione in atti e, se ritenuto necessario, previa visita diretta anche per delega ad un istituto sanitario pubblico della Lombardia, l’affezione di cui il Sig. S. G. è risultato affetto (“maculopatia cistoide”), risultasse, alla data del 23.5.2023, tale da impedire l’espletamento dei servizi d’istituto ovvero determinasse l’inabilità assoluta allo svolgimento di attività lavorative”. Il giudizio veniva quindi rinviato all’odierna udienza di discussione.
Il parere medico legale è pervenuto in data 18.11.2025. Secondo il C.M.L., la patologia sofferta dal Sig. S. “…risultava tale da impedire l’espletamento dei servizi d’istituto sin dalla data del 23.5.2023. La stessa infermità non concretizzava invece, i requisiti normativamente richiesti per il diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della legge 335/95”.
Con memoria depositata il 10.12.2025, la difesa del ricorrente ha preso atto delle risultanze della perizia medico – legale e ha insistito per l’accoglimento della domanda con il conseguente accertamento del diritto a pensione a far data dal congedo (maggio 2023) e il riconoscimento degli arretrati per il tardivo pagamento dei ratei.
All’odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.
Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Premesso che il ricorrente ha domandato in via principale l’accertamento del diritto al trattamento previdenziale conseguente all’accertamento dell’inabilità assoluta all’espletamento di qualsiasi attività lavorativa e, in via subordinata, l’accertamento dell’inabilità alla prestazione dell’attività d’istituto, il Giudice Unico ritiene, sulla base del rigoroso e convincente parere medico legale acquisito d’ufficio, che il Sig. S. abbia maturato una patologia all’organo della vista (“maculopatia cistoide”) tale da non consentire l’ordinaria attività d’istituto.
Dopo aver analiticamente descritto le tipologie patologiche derivanti dalla degenerazione visiva imputabile a teleangectasie maculari, in particolare la teleangectasia maculare di tipo 2 sofferta dal ricorrente, il C.M.L. ha evidenziato che “…il Sig. S. era riscontrato affetto in data 12.12.2016, presso la Casa di Cura Igea di Milano, da un edema maculare cistoide in occhio sinistro da teleangectasie maculari (teleangectasia maculare di tipo 2), con un visus di 2/10, trattato con iniezioni intravitreali di anti VEGF, e complicato, già all’epoca del superamento del periodo massimo di comporto, da lesioni neovascolari. La condizione descritta, sulla base della certificazione specialistica in atti nonché del normale decorso clinico lentamente progressivo della patologia sottesa, sussisteva ad analogo grado di espressività clinica e disfunzionale anche alla data del 23.05.2023. Per quanto attiene i requisiti utili ai fini della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge 335/95, la stessa compete ai soggetti che presentino, per infermità o difetto fisico o mentale, una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche tenuto conto dei temperamenti introdotti dalla copiosa giurisprudenza di merito, nel caso di specie il Sig. S. non presentava, quantomeno sino all’epoca della cessazione del rapporto di impiego, la richiamata condizione normativamente prescritta, atteso che la sua residua validità psicofisica risultava sicuramente spendibile in attività lavorative a carattere di non operatività e non richiedenti un particolare impegno psicofisico o comportanti specifiche sollecitazioni per l’apparato visivo”.
L’accertamento sanitario effettuato dall’organo peritale, da ritenere rigoroso e privo di vizi logici nella ricostruzione, come tale condivisibile, depone per l’accertamento dell’inabilità al servizio d’istituto – non già dell’impossibilità a svolgere in via assoluta qualsiasi attività lavorativa.
L’accertamento della patologia – sulla base delle risultanze della perizia medico – legale, deve essere fissato alla data del congedo (maggio 2023), ancorchè antecedente rispetto all’accertamento del C.M.O. (giugno 2023).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente nei confronti dell’INPS, con il riconoscimento del diritto del Sig. S. G. ad ottenere il trattamento previdenziale derivante dall’inabilità al servizio d’istituto, con decorrenza dalla data del 23.5.2023.
Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza nei confronti dell’INPS, la Sezione deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro 900,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, Accoglie parzialmente il ricorso.
Liquida e pone a carico dell’INPS le spese legali in misura pari ad euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
Fissa il termine per il deposito della sentenza in 60 giorni.
Dispone
In applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Unico Dott. TA ET Depositato in segreteria il 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)
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In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Milano, 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)