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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1276 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lavorato;
- attrice - contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Rina;
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Napoli;
- convenuti - nonché
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_5 P.IVA_3
- convenuto contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio - all'esito della fase cautelare Parte_1 celebrata in seno al giudizio di opposizione rubricato al n. 775/2018 R.G.E.M., dal medesimo proposto e definito con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione resa dal g.e. il 7.5. - ha introdotto la fase di merito ribadendo le censure mosse avverso la precedenza ordinanza datata
1.2.2021 nella parte in cui il giudice della procedura esecutiva aveva disposto l'assegnazione di somme in favore delle parti creditrici nonché Controparte_4 Controparte_1 [...]
e ponendo il relativo pagamento a carico della società odierna CP_2 Controparte_3 attrice, nella qualità di terza pignorata e debitor debitoris di Controparte_5
Al riguardo, ha eccepito l'erroneità di tale statuizione, lamentando che il g.e. avrebbe erroneamente accordato ai creditori procedenti somme ben superiori a quelle dalla medesima indicate nella dichiarazione di rito all'uopo resa, peraltro ignorando l'esistenza di un precedente pignoramento presso terzi azionato da . Controparte_6
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il
Giudice designando, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione agli atti esecutivi per come proposta e previa revoca dell'ordinanza d'assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 01.02.2021, nell'ambito del proc. esec. N.775/2018, ritenere che la somma di cui è debitrice l'opponente nei confronti della è solo pari ad € 34.413,70 e statuire puranche se il CP_5 pignoramento eseguito ad opera dell'Agenzia dell'Entrate possa o debba ritenersi privilegiata rispetto al pignoramento eseguito per cui è processo e se è incidente sulla disposizione di assegnazione. Il tutto col favore delle spese e competenze di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse depositata telematicamente si sono costituiti in giudizio nonché e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
i quali hanno impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, così concludendo
[...] per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di onorari di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 6.3.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale - sebbene ritualmente CP_5 evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Detto che l'introduzione della fase di merito dell'odierna opposizione esecutiva risulta tempestivamente operata nel rispetto del termine all'uopo accordato dal Giudice dell'Esecuzione nella sopra richiamata ordinanza del 25.3.2021, ritiene questo Tribunale infondata l'eccezione con cui parte attrice - terza pignorata in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi rubricata al n. 775/2018 R.G.E.M. - ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione resa dal g.e. in data
1.2.2021, laddove è stata ivi disposta l'attribuzione della somma di € 70.000,00 in favore dei e dell'ulteriore somma di € 40.000,00 in favore di a fronte di una CP_1 CP_4 originaria dichiarazione di terzo operata per la minor somma di € 1.160,00, poi modificata con successivo “atto di specificazione” del 10.12.2019 in € 34.421,70.
Detto che la predetta originaria dichiarazione del terzo fu contestata con memoria datata 25.9.2018 dalla debitrice esecutata ai sensi dell'art. 549 c.p.c., va osservato come l'ordinanza del CP_5
g.e. oggetto dell'odierna opposizione partecipi di una duplice natura: da un lato, infatti, essa - richiamando l'ordito motivazionale contenuto nell'ordinanza resa dal g.e. con pronuncia del
22.3.2019 ed in risposta alla contestazione operata dalla debitrice esecutata - ha determinato in €
110.000,00 la consistenza del credito vantato dal terzo pignorato nei riguardi della CP_5 dall'altro lato e per effetto di siffatto accertamento, ha proceduto alle consequenziali determinazioni in punto di assegnazione delle somme a beneficio dei creditori procedenti.
Ebbene, v'è da registrare che parte opponente, nel libello introduttivo del presente giudizio, alcuna specifica censura abbia mosso in ordine alla determinazione con cui il g.e. ebbe ad accertare in €
110.000,00 la consistenza del debito de quo, limitandosi - di converso - ad osservare che la propria dichiarazione fu resa per l'importo ben più inferiore pari ad € 1.160,00 (successivamente ampliato di ulteriori € 34.421,70), senza - tuttavia - in alcun modo prendere posizione sui motivi che fonderebbero la non condivisione della determinazione giudiziale di consistenza del debito, la quale risulta peraltro opportunamente supportata sotto il versante motivazione anche dal richiamo operato alla precedente statuizione resa dal g.e. in data 22.3.2019.
Quanto, poi, all'ulteriore profilo con cui l'opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in esame in quanto adottato senza tenere nella dovuta considerazione il diverso pignoramento azionato in executivis da per un credito di € 1.217.652,17 assistito da privilegio ex art. Controparte_6
2752 c.c., è da ritenere che detta doglianza sia inammissibile, traducendosi in una exceptio de iure tertii rispetto alla quale l'opponente difetta dell'interesse ad opporsi (potendosi di tanto eventualmente dolere la sola ). CP_7
3. Non meritevole di accoglimento, poi, è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa dei , costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il CP_1 principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attrice, né del danno in concreto subìto dai richiedenti, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1276/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) Rigetta l'opposizione proposta dalla società attrice.
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta.
4) Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di e - le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre accessori come per legge.
5) Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di - le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in Controparte_4 complessivi € 4.300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato