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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 73/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa d'appello iscritta al n. 73/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha tempestivamente depositato le predette note in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 73/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 6 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), CP_1 C.F._1
Via Brooklyn n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi ed Emanuele Di Maula, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 24.1.2024, il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
64/2024 del 17.1.2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in pari data, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il verbale di CP_1
accertamento N.R.G. 4988/2023 - L4910/2023, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di il 23.4.2023, notificato il successivo 18.5.2023, per la violazione dell'art. 193, comma 2, Pt_1
C.d.S.. A fondamento del gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, eccependo che lo strumento in uso al Comando di Polizia
Locale, in linea generale, serve solo per la mera segnalazione della presenza di veicoli che potrebbero non essere in regola con la revisione o con la copertura assicurativa;
deduceva, quindi, che, nel caso specifico, lo strumento usato non aveva accertato alcuna infrazione ma era servito solo da supporto all'attività investigativa eseguita dall'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari, aveva emesso il verbale nel quale era specificato che la contestazione immediata non era applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S.. Chiedeva, pertanto, previa formulazione dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “L'appellante come rappresentato e difeso chiede che il Tribunale Civile adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 64/2024, depositata in data 17/01/2024, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 1050/2023, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del Parte_1 siccome formulata nel giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione amministrativa elevata e quindi il verbale n° 4988/2023; in via istruttoria si chiede ai
Pag. 2 a 6 sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo
d'Ufficio di primo grado;
Condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 12.4.2024, si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In particolare, riproponeva le censure relative all'insussistenza dei presupposti per elevare la sanzione contestata e gli ulteriori motivi di opposizione articolati nell'originario ricorso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri, in funzione di giudice d'appello, per tutte le causali di cui in premessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, respingere il gravame avversario, confermando la Sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Celebrata la prima udienza, nel corso della quale la parte appellante rinunciava espressamente all'istanza di sospensiva formulata in atti, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era da ultimo rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello, seppur tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova osservare che il giudizio verte sulla legittimità della sanzione amministrativa comminata nei confronti di con verbale di accertamento N. R.G. 4988/2023 - L4910/2023, elevato CP_1 dal Comando di Polizia Locale del Comune di il 23.4.2023 per la violazione dell'art. 193, Pt_1
comma 2, C.d.S. in quanto il veicolo “Renault JP0C05 Modus” tg. DH091AG, in data 5.4.2023, circolava nella strada provinciale SP80 del Comune di privo di copertura assicurativa. In Pt_1 particolare, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il contestava CP_1
la legittimità del predetto verbale eccependo: 1) l'inesistenza dell'infrazione contestata, atteso che il veicolo era in realtà coperto, alla data indicata, da idonea copertura assicurativa;
2) l'omessa contestazione immediata dell'infrazione; 3) l'inidoneità dello strumento usato ai fini della rilevazione e dell'accertamento dell'infrazione; 4) l'assenza di cartellonistica idonea a segnalare la presenza dell'apparecchiatura usata.
Pag. 3 a 6 Il Giudice di Pace di nella sentenza impugnata, aderendo alle ragioni di opposizione Pt_1 dell'originario ricorrente, ha: 1) preliminarmente accertato che “il ricorrente produceva il certificato di assicurazione rilasciato da valido dal 28.3.2023 al Controparte_2
28.3.2024 relativo al veicolo targato DH091AG che pertanto risultava coperto da assicurazione alla data del 5.4.2023 indicata nel verbale”; 2) “inoltre” rilevato l'illegittimità della contestazione differita dell'infrazione. Ha, dunque, accolto l'opposizione, annullando il provvedimento impugnato.
Stante il tenore delle doglianze originariamente formulate in giudizio dal e il correlato iter CP_1
motivazionale contenuto nella sentenza impugnata, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure, nonostante il generico riferimento all'assorbimento degli ulteriori motivi di censura contenuto nella parte conclusiva della pronuncia, abbia, in realtà, svolto due accertamenti di fatto da soli sufficienti a giustificare l'accoglimento dell'opposizione proposta, rendendo una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi: la prima, infatti, si fonda su un accertamento – quello relativo all'esistenza della copertura assicurativa del veicolo – che incide sullo stesso presupposto fattuale sotteso alla violazione contestata (193, comma 2, C.d.S.), escludendone la configurabilità; la seconda, invece, è basata sull'accertamento relativo all'illegittimità della contestazione differita della violazione di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S., dato l'indebito utilizzo di apparecchiature non omologate e l'omessa indicazione delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
L'appellante, tuttavia, nel presente giudizio d'appello, si è limitato a censurare esclusivamente la seconda delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, senza nulla addurre avverso il primo accertamento di fatto contenuto nella gravata sentenza.
Tanto basterebbe a rendere irrilevante l'esame del motivo di gravame formulato dal momento che la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire l'accertamento incentrato sull'esistenza della copertura assicurativa, in applicazione del condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione
Pag. 4 a 6 adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe”. (cfr. Cass., 18/04/2019,
n. 10815; Cass., 14/08/2020, n. 17182; Trib. Reggio Calabria n. 1211/2022).
A tutto voler concedere, pur immaginando che l'accertamento circa l'esistenza della copertura assicurativa sul veicolo non sia idoneo a costituire di per sé un'autonoma ratio decidendi, il
Tribunale ritiene che le argomentazioni della gravata sentenza sulla suddetta questione, riproposta dall'appellata nella presente fase di gravame, su cui l'appellante non ha mosso alcuna contestazione, sono, in ogni caso, immuni da censure (cfr. per analoghe argomentazioni, Trib.
Locri, n. 86/2024).
Invero, sul punto, è appena il caso di rilevare che, nel verbale opposto, si legge che CP_1 ha violato l'art. 193, comma 2, C.d.S., perché, in data 5.4.2023, “circolava con un veicolo privo di copertura assicurativa il cui termine è scaduto il 28.02.2023”. Tale ultima circostanza fattuale, accertata dai verbalizzanti mediante la consultazione di documenti esterni, di cui può, dunque, esserne sconfessata la veridicità con ogni mezzo di prova (cfr. Cass., 21/10/2022, n. 31107; Cass.,
4/12/2009, n. 25676; Trib. Milano n. 10832/2024), è smentita, oltre che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio dall'asserito trasgressore (cfr. certificato di assicurazione rilasciato da valido dal 28.3.2023 al 28.3.2024), anche da quella Controparte_2
prodotta dallo stesso appellante (cfr. “verifica copertura assicurativa”) da cui emerge che il veicolo, alla data dell'infrazione, era in realtà regolarmente assicurato.
Quanto emerge dagli atti di causa rende, dunque, evidente l'insussistenza della violazione contestata e superflua ogni valutazione in merito al motivo di gravame formulato dall'appellante e alle ulteriori questioni riproposte nel presente giudizio poiché idoneo ad assorbire ogni profilo di doglianza. Tanto basta a giustificare la statuizione di annullamento del verbale di contestazione
N.R.G. 4988/2023- L4910/2023 contenuta nella sentenza impugnata che va, dunque, confermata.
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello deve, pertanto, essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio della presente fase di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa, applicando i parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e la natura documentale della causa. Esse vanno distratte in favore degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele Di Maula, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Pag. 5 a 6 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € CP_1
337,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele di Maula, dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 26 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 6 a 6
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa d'appello iscritta al n. 73/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha tempestivamente depositato le predette note in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero 73/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 6 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), CP_1 C.F._1
Via Brooklyn n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi ed Emanuele Di Maula, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 24.1.2024, il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
64/2024 del 17.1.2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in pari data, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il verbale di CP_1
accertamento N.R.G. 4988/2023 - L4910/2023, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di il 23.4.2023, notificato il successivo 18.5.2023, per la violazione dell'art. 193, comma 2, Pt_1
C.d.S.. A fondamento del gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, eccependo che lo strumento in uso al Comando di Polizia
Locale, in linea generale, serve solo per la mera segnalazione della presenza di veicoli che potrebbero non essere in regola con la revisione o con la copertura assicurativa;
deduceva, quindi, che, nel caso specifico, lo strumento usato non aveva accertato alcuna infrazione ma era servito solo da supporto all'attività investigativa eseguita dall'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari, aveva emesso il verbale nel quale era specificato che la contestazione immediata non era applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S.. Chiedeva, pertanto, previa formulazione dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “L'appellante come rappresentato e difeso chiede che il Tribunale Civile adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 64/2024, depositata in data 17/01/2024, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 1050/2023, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del Parte_1 siccome formulata nel giudizio di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione amministrativa elevata e quindi il verbale n° 4988/2023; in via istruttoria si chiede ai
Pag. 2 a 6 sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo
d'Ufficio di primo grado;
Condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 12.4.2024, si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In particolare, riproponeva le censure relative all'insussistenza dei presupposti per elevare la sanzione contestata e gli ulteriori motivi di opposizione articolati nell'originario ricorso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri, in funzione di giudice d'appello, per tutte le causali di cui in premessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, respingere il gravame avversario, confermando la Sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Celebrata la prima udienza, nel corso della quale la parte appellante rinunciava espressamente all'istanza di sospensiva formulata in atti, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era da ultimo rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello, seppur tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova osservare che il giudizio verte sulla legittimità della sanzione amministrativa comminata nei confronti di con verbale di accertamento N. R.G. 4988/2023 - L4910/2023, elevato CP_1 dal Comando di Polizia Locale del Comune di il 23.4.2023 per la violazione dell'art. 193, Pt_1
comma 2, C.d.S. in quanto il veicolo “Renault JP0C05 Modus” tg. DH091AG, in data 5.4.2023, circolava nella strada provinciale SP80 del Comune di privo di copertura assicurativa. In Pt_1 particolare, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il contestava CP_1
la legittimità del predetto verbale eccependo: 1) l'inesistenza dell'infrazione contestata, atteso che il veicolo era in realtà coperto, alla data indicata, da idonea copertura assicurativa;
2) l'omessa contestazione immediata dell'infrazione; 3) l'inidoneità dello strumento usato ai fini della rilevazione e dell'accertamento dell'infrazione; 4) l'assenza di cartellonistica idonea a segnalare la presenza dell'apparecchiatura usata.
Pag. 3 a 6 Il Giudice di Pace di nella sentenza impugnata, aderendo alle ragioni di opposizione Pt_1 dell'originario ricorrente, ha: 1) preliminarmente accertato che “il ricorrente produceva il certificato di assicurazione rilasciato da valido dal 28.3.2023 al Controparte_2
28.3.2024 relativo al veicolo targato DH091AG che pertanto risultava coperto da assicurazione alla data del 5.4.2023 indicata nel verbale”; 2) “inoltre” rilevato l'illegittimità della contestazione differita dell'infrazione. Ha, dunque, accolto l'opposizione, annullando il provvedimento impugnato.
Stante il tenore delle doglianze originariamente formulate in giudizio dal e il correlato iter CP_1
motivazionale contenuto nella sentenza impugnata, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure, nonostante il generico riferimento all'assorbimento degli ulteriori motivi di censura contenuto nella parte conclusiva della pronuncia, abbia, in realtà, svolto due accertamenti di fatto da soli sufficienti a giustificare l'accoglimento dell'opposizione proposta, rendendo una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi: la prima, infatti, si fonda su un accertamento – quello relativo all'esistenza della copertura assicurativa del veicolo – che incide sullo stesso presupposto fattuale sotteso alla violazione contestata (193, comma 2, C.d.S.), escludendone la configurabilità; la seconda, invece, è basata sull'accertamento relativo all'illegittimità della contestazione differita della violazione di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S., dato l'indebito utilizzo di apparecchiature non omologate e l'omessa indicazione delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
L'appellante, tuttavia, nel presente giudizio d'appello, si è limitato a censurare esclusivamente la seconda delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, senza nulla addurre avverso il primo accertamento di fatto contenuto nella gravata sentenza.
Tanto basterebbe a rendere irrilevante l'esame del motivo di gravame formulato dal momento che la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire l'accertamento incentrato sull'esistenza della copertura assicurativa, in applicazione del condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione
Pag. 4 a 6 adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe”. (cfr. Cass., 18/04/2019,
n. 10815; Cass., 14/08/2020, n. 17182; Trib. Reggio Calabria n. 1211/2022).
A tutto voler concedere, pur immaginando che l'accertamento circa l'esistenza della copertura assicurativa sul veicolo non sia idoneo a costituire di per sé un'autonoma ratio decidendi, il
Tribunale ritiene che le argomentazioni della gravata sentenza sulla suddetta questione, riproposta dall'appellata nella presente fase di gravame, su cui l'appellante non ha mosso alcuna contestazione, sono, in ogni caso, immuni da censure (cfr. per analoghe argomentazioni, Trib.
Locri, n. 86/2024).
Invero, sul punto, è appena il caso di rilevare che, nel verbale opposto, si legge che CP_1 ha violato l'art. 193, comma 2, C.d.S., perché, in data 5.4.2023, “circolava con un veicolo privo di copertura assicurativa il cui termine è scaduto il 28.02.2023”. Tale ultima circostanza fattuale, accertata dai verbalizzanti mediante la consultazione di documenti esterni, di cui può, dunque, esserne sconfessata la veridicità con ogni mezzo di prova (cfr. Cass., 21/10/2022, n. 31107; Cass.,
4/12/2009, n. 25676; Trib. Milano n. 10832/2024), è smentita, oltre che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio dall'asserito trasgressore (cfr. certificato di assicurazione rilasciato da valido dal 28.3.2023 al 28.3.2024), anche da quella Controparte_2
prodotta dallo stesso appellante (cfr. “verifica copertura assicurativa”) da cui emerge che il veicolo, alla data dell'infrazione, era in realtà regolarmente assicurato.
Quanto emerge dagli atti di causa rende, dunque, evidente l'insussistenza della violazione contestata e superflua ogni valutazione in merito al motivo di gravame formulato dall'appellante e alle ulteriori questioni riproposte nel presente giudizio poiché idoneo ad assorbire ogni profilo di doglianza. Tanto basta a giustificare la statuizione di annullamento del verbale di contestazione
N.R.G. 4988/2023- L4910/2023 contenuta nella sentenza impugnata che va, dunque, confermata.
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello deve, pertanto, essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio della presente fase di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa, applicando i parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e la natura documentale della causa. Esse vanno distratte in favore degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele Di Maula, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Pag. 5 a 6 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi € CP_1
337,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele di Maula, dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 26 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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