TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Bollate (MI) il 23.09.1979 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mena Chironna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Gianluca Savino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cesate (Mi) in data 20.05.2006 pagina 1 di 5 (anno 2006 - atto n.
4 - reg. stato civile - parte I)
separati consensualmente con verbale in data 16.05.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 25.05.2022
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadinanza italiana Parte_3 nata a [...] il [...] cittadinanza italiana Parte_4
FATTO con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, il SI. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra nel Parte_2 comune di Cesate (Mi) in data 20.05.2006 alle condizioni ivi indicate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio la SI.ra Parte_2 chiedendo che il matrimonio venga sciolto a condizioni in parte differenti rispetto a quelle richieste dal SI. Parte_1
All'udienza di comparazione personale delle parti tenutasi in data 10 marzo 2025 al fine di procedere al tentativo di conciliazione, i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni di divorzio pertanto hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti per l'interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
2. La casa coniugale sita in Cesate (Mi), via Trento n.2, è assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3. La SI.ra si fa carico in via esclusiva delle spese relative all'uso e al godimento Parte_2 dell'abitazione della casa famigliare (gas, luce, acqua, spazzatura, imposte patrimoniali) mentre le spese straordinarie della casa famigliare sono a carico in via esclusiva del SI. Parte_1 fino a quando la SI.ra non avrà reperito una occupazione lavorativa in regola;
Parte_2
4. Con decorrenza dal mese di marzo 2025, il SI. corrisponderà, entro e non oltre il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento di entrambi i figli la complessiva somma di €
650,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5. L'assegno unico e universale per i figli a carico è percepito al 50% da ciascun genitore;
6. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo pagina 2 di 5 specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. La SI.ra rinuncia agli arretrati maturati per ISTAT non pagato sull'assegno di Parte_2 mantenimento dei figli minori ed il SI. accetta la rinuncia;
Parte_1
8. Il padre terrà con sé i figli il mercoledì e il venerdì, con pernottamento;
9. I figli trascorreranno weekend alternati con ciascun genitore con accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
10. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 pagina 3 di 5 dicembre con l'altro genitore ad anni alterni, così come il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni;
11. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
12. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordare preventivamente entro i primi giorni del mese di luglio;
13. Le altre feste/festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ai figli di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori;
14. Le parti concordano che l'autovettura Ford KA tg. EJ946BG, di proprietà del SI. Parte_1 resta in uso alla SI.ra , collocataria dei figli, e che le spese di rifornimento, Parte_2 manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali multe saranno direttamente pagate da quest'ultima mentre le spese per bollo ed assicurazione saranno rimborsate al SI. Parte_1
15. Le parti confermano le statuizioni patrimoniali concordate al punto 13 e 15 dell'accordo di separazione omologato relativamente al mutuo della casa famigliare e dei versamenti Inail relativi all'infortunio della SI.ra , che vengano qui richiamati e trascritti : punto 13) Parte_2
“Il marito si farà carico in via esclusiva del mutuo relativo all'abitazione sita in Cesate (MI), via Trento n.2, fino all'estinzione dello stesso anche per la quota spettante alla SI.ra senza nulla pretendere a titolo di restituzione del debito anche per le rate fino ad ora Parte_2 maturate e pagate dallo stesso” e punto 15) “il SI. continuerà a farsi carico di Parte_1 versare direttamente all'Inail l'importo mensile di €.20,00 relativo all'infortunio INAIL della moglie, sino alla sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla moglie a titolo di restituzione del debito anche per tutte le rate precedenti pagate dal marito per conto della moglie”; 16. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesate (Mi) il 20.05.2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Bollate (MI) il 23.09.1979 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mena Chironna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Gianluca Savino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cesate (Mi) in data 20.05.2006 pagina 1 di 5 (anno 2006 - atto n.
4 - reg. stato civile - parte I)
separati consensualmente con verbale in data 16.05.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 25.05.2022
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadinanza italiana Parte_3 nata a [...] il [...] cittadinanza italiana Parte_4
FATTO con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, il SI. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra nel Parte_2 comune di Cesate (Mi) in data 20.05.2006 alle condizioni ivi indicate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio la SI.ra Parte_2 chiedendo che il matrimonio venga sciolto a condizioni in parte differenti rispetto a quelle richieste dal SI. Parte_1
All'udienza di comparazione personale delle parti tenutasi in data 10 marzo 2025 al fine di procedere al tentativo di conciliazione, i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni di divorzio pertanto hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti per l'interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
2. La casa coniugale sita in Cesate (Mi), via Trento n.2, è assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3. La SI.ra si fa carico in via esclusiva delle spese relative all'uso e al godimento Parte_2 dell'abitazione della casa famigliare (gas, luce, acqua, spazzatura, imposte patrimoniali) mentre le spese straordinarie della casa famigliare sono a carico in via esclusiva del SI. Parte_1 fino a quando la SI.ra non avrà reperito una occupazione lavorativa in regola;
Parte_2
4. Con decorrenza dal mese di marzo 2025, il SI. corrisponderà, entro e non oltre il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento di entrambi i figli la complessiva somma di €
650,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5. L'assegno unico e universale per i figli a carico è percepito al 50% da ciascun genitore;
6. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo pagina 2 di 5 specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. La SI.ra rinuncia agli arretrati maturati per ISTAT non pagato sull'assegno di Parte_2 mantenimento dei figli minori ed il SI. accetta la rinuncia;
Parte_1
8. Il padre terrà con sé i figli il mercoledì e il venerdì, con pernottamento;
9. I figli trascorreranno weekend alternati con ciascun genitore con accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
10. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 pagina 3 di 5 dicembre con l'altro genitore ad anni alterni, così come il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni;
11. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
12. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordare preventivamente entro i primi giorni del mese di luglio;
13. Le altre feste/festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ai figli di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori;
14. Le parti concordano che l'autovettura Ford KA tg. EJ946BG, di proprietà del SI. Parte_1 resta in uso alla SI.ra , collocataria dei figli, e che le spese di rifornimento, Parte_2 manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali multe saranno direttamente pagate da quest'ultima mentre le spese per bollo ed assicurazione saranno rimborsate al SI. Parte_1
15. Le parti confermano le statuizioni patrimoniali concordate al punto 13 e 15 dell'accordo di separazione omologato relativamente al mutuo della casa famigliare e dei versamenti Inail relativi all'infortunio della SI.ra , che vengano qui richiamati e trascritti : punto 13) Parte_2
“Il marito si farà carico in via esclusiva del mutuo relativo all'abitazione sita in Cesate (MI), via Trento n.2, fino all'estinzione dello stesso anche per la quota spettante alla SI.ra senza nulla pretendere a titolo di restituzione del debito anche per le rate fino ad ora Parte_2 maturate e pagate dallo stesso” e punto 15) “il SI. continuerà a farsi carico di Parte_1 versare direttamente all'Inail l'importo mensile di €.20,00 relativo all'infortunio INAIL della moglie, sino alla sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla moglie a titolo di restituzione del debito anche per tutte le rate precedenti pagate dal marito per conto della moglie”; 16. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesate (Mi) il 20.05.2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5