TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 21 ottobre 2024, iscritta al n. 2580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Igino Garbini n. 51, presso lo stu- dio dell'Avv. Cipriana Contu che li rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il
26 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 3 luglio 2004 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte 2, serie
A, n. 20); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 15 Persona_1
gennaio 2006, maggiorenne che le parti dichiarano essere non ancora economica- mente autosufficiente;
che sono separati consensualmente in virtù della sentenza n.
34/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 29 gennaio 2025; che la separa- zione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti eco- nomici:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signor esterà assegnata alla Pt_2
stessa e vi vivrà insieme alla figli;
Persona_2
considerato che la figli seppur maggiorenne non è economicamente au- Per_1
tosufficiente, nonché, in considerazione dell'attuale situazione delle parti, si con- corda che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della stessa in ra- gione delle proprie possibilità; entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordi- narie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018;
i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mante- nimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavo- rativa per capacità, età e condizioni personali/sociali; le eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al
50% da ciascun genitore;
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in mo- Parte_1 Parte_2
tivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 21 ottobre 2024, iscritta al n. 2580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Igino Garbini n. 51, presso lo stu- dio dell'Avv. Cipriana Contu che li rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il
26 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 3 luglio 2004 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte 2, serie
A, n. 20); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 15 Persona_1
gennaio 2006, maggiorenne che le parti dichiarano essere non ancora economica- mente autosufficiente;
che sono separati consensualmente in virtù della sentenza n.
34/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 29 gennaio 2025; che la separa- zione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti eco- nomici:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signor esterà assegnata alla Pt_2
stessa e vi vivrà insieme alla figli;
Persona_2
considerato che la figli seppur maggiorenne non è economicamente au- Per_1
tosufficiente, nonché, in considerazione dell'attuale situazione delle parti, si con- corda che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della stessa in ra- gione delle proprie possibilità; entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordi- narie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018;
i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mante- nimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavo- rativa per capacità, età e condizioni personali/sociali; le eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al
50% da ciascun genitore;
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in mo- Parte_1 Parte_2
tivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 3 di 3