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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 29040/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.08.2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Fantauzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Baroli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Magenta il 6.09.2016 (atto n. 23, parte I, anno 2016)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: a Busto Arsizio il 15.12.2012 e a Magenta il Persona_1 Persona_2
20.11.2018
FATTO
La sig.ra depositava ricorso per separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 s.s. Parte_1
c.p.c. in data 12.08.2024. I coniugi sopra indicati, all'udienza dell'11.02.2025, raggiungevano un accordo sommario e chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di verificare l'esito delle trattative. In data 28.03.2025 le parti depositavano un'istanza congiunta per la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo di separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Magenta (MI), via G. Leopardi n.25, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata con tutto quanto l'arreda e correda alla RA , che l'abiterà in via esclusiva Pt_1 con le figlie, pertanto, il sig. si impegna a lasciarla entro e non oltre il 25.2.25, previa Pt_2 asportazione dei propri effetti e beni personali;
3. le spese condominiali ordinarie nonché tutte le utenze domestiche della predetta casa saranno a carico esclusivo della moglie, con impegno di quest'ultima, che ha già provveduto ad eseguire tutte le volture delle utenze a proprio nome;
4. il mutuo, di cui è ancora gravata la ex casa coniugale, continuerà ad essere pagato al 50% dai coniugi, mediante versamento della propria quota sul c.c. cointestato, che rimarrà, quindi, aperto esclusivamente per tale scopo, per cui dovranno essere restituiti sia i libretti degli assegni sia le carte di credito e/o i bancomat;
5. le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, e con facoltà per ciascun dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro le minori, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso , i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita delle figlie, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al loro stato di salute;
6. il padre potrà vederle e tenerle con sé a week-end alternati, da intendersi dal Venerdì, dall'uscita da scuola e/o dalle 19,30 (ovvero al termine del proprio turno di lavoro), e fino alla Domenica sera
(dopo cena, ore 21,00 circa), nonché un pomeriggio, da stabilirsi di volta in volta in base ai propri turni lavorativi, nel caso di week-end di sua pertinenza, da intendersi dall'uscita da scuola e/o al termine del proprio turno di lavoro e sino a dopo cena, nonché due pomeriggi nel caso di week end non di sua pertinenza, da stabilirsi sempre di volta in volta in base ai propri turni lavorativi e da intendersi sempre dall'uscita da scuola e/o al termine del proprio turno di lavoro e fino al dopo cena del giorno successivo ergo con pernottamento;
7. la sig.ra si impegna a comunicare al sig. entro mercoledì di ciascuna settimana, i Pt_1 Pt_2 giorni della settimana successiva in cui in base ai propri turni di lavoro, è impossibilitata a stare con le figlie. Il sig. si impegna a sua volta, non appena riceve i propri turni di lavoro (giovedì o Pt_2 venerdì) e compatibilmente con essi, ad organizzarsi per tenere con sé le figlie nei giorni indicati dalla moglie, nel rispetto dell'alternanza concordata al precedente punto 7 ed a comunicarlo tempestivamente alla sig.ra , in ogni caso nonoltre la giornata di venerdì. Le parti concordano Pt_1 anche espressamente che ciascuno si farà carico delle spese per una eventuale baby sitter nei giorni di propria competenza. Ciò con la precisazione che, laddove la sig.ra o il sig. Pt_1 Pt_2 dovessero avere necessità di modificare gli accordi già raggiunti per la settimana, in caso di indisponibilità dell'altro genitore a stare con le figlie, ciascuno dovrà organizzarsi autonomamente per collocare le figlie presso una baby sitter o presso persona di fiducia. In generale, laddove un genitore sia tenuto a stare con le figlie anche in giornate di competenza non propria, per malattia o indisponibilità a qualsiasi titolo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare le spese per la baby sitter eventualmente sostenute, ferma in ogni caso la volontà di collaborazione e di aiuto reciproco, ove possibile, di cui i coniugi si danno espressamente atto;
8. verrà applicato il rito dell'alternanza di anno in anno per tutte le feste comandate, comprese le vacanze natalizie e pasquali, da suddividersi in egual periodo, con l'alternanza anche dei giorni 24 e
25.12, mentre ciascun genitore trascorrerà con le minori 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, che dovranno essere concordate entro il 31 Maggio di ogni anno, in base ai rispettivi piani ferie. Ciascun genitore, inoltre, si impegna a comunicare all'altro per iscritto (tramite mail, sms o whatsapp) l'eventuale luogo scelto per la villeggiatura entro almeno un mese dalla partenza;
9. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi e non di entrambi i genitori e delle figlie;
10. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire almeno un contatto telefonico quotidiano delle minori con il genitore assente;
11. il sig. corrisponderà alla RA , a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento delle figlie, un assegno mensile di €.300,00, che verrà versato entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi;
12. le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie minori saranno suddivise al 50% tra i due genitori, secondo le Linee Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail, sms o WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
13. l'assegno unico delle figlie sarà percepito al 50% tra i coniugi, così come le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno;
14. la macchina, modello Volkswagen Polo, già di proprietà della RA , rimarrà alla stessa Pt_1 assegnata, che diventerà l'esclusiva proprietaria, mentre il veicolo, modello BMW serie 2, intestato ad entrambi i coniugi, verrà ceduto al sig. che ne diventerà l'esclusivo proprietario, previo Pt_2 riconoscimento alla sig.ra della somma di €.4.000,00, mentre le spese di trasferimento Pt_1 resteranno a carico del sig. Pt_2
15. i coniugi si impegnano, infine, ad introdurre alle minori eventuali futuri nuovi rispettivi compagni con gradualità, impegnandosi, altresì, a non convivere con gli stessi e con le minori per 18 mesi dalla data di allontanamento del sig. dalla casa coniugale;
Pt_2
16. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
17. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di aver regolato tra loro l'aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
18. le spese di lite si intendono compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Magenta il 6.09.2016 (atto n. 23, parte I, anno 2016)
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG