Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2020 /575
Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 21.02.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 575/2020 R.G.C., avente ad oggetto: lesione personale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Corrado in virtù di Parte_1 mandato in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Attore
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Erika Villanova in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuta
E
Vito Cataldi in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Convenuta
E
CP_3
convenuto contumace
E
, Parte_2
convenuto contumace.
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
L'eccezione di improponibilità della domanda attorea sollevata dalle convenute assicurazioni, perché, a norma dell'art. 145 C.d.A., l'azione per il risarcimento non poteva essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza
(art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito alla compagnia assicuratrice di compiere le attività volte alla istruzione della pratica necessarie per la formulazione – ex art. 148 C.d.A. – di una eventuale offerta, è infondata e viene rigettata: l'attore ha provato con i documenti prodotti che entrambe le Compagnie sono state messe in mora con una nota contenente tutti i riferimenti e con diversi solleciti via e mail;
entrambe le Compagnie hanno rigettato la richiesta, dichiarando ciascuna la propria estraneità e denegando ogni istruttoria e risarcimento;
entrambe le Compagnie non hanno risposto all'invito per la negoziazione assistita.
La domanda attorea è fondata e viene accolta.
All'udienza del 27 febbraio 2024, veniva ascoltato il teste sig. , Testimone_1 appuntato dei Carabinieri effettivo presso la stazione di Spongano, che dichiarava “ sono intervenuto su chiamata della centrale di Tricase in occasione del sinistro stradale per cui è causa ed ho redatto il rapporto che la S.V. mi esibisce e che confermo in ogni sua parte. Con me ha svolto lo stesso intervento ed accertamento l'app.to Pt_3
Abbiamo anche raccolto le dichiarazioni rese dai testi e ricordo bene
[...]
l'incidente. Confermo che la LK SO (Mercedes) aveva invaso la corsia di marcia opposta, superando la linea continua di mezzeria in un tratto curvilineo. Vi era un moto ape Piaggio parcheggiato, come si rileva dalla planimetria e nelle foto del rapporto da me redatto. il moto ape era parcheggiata strettamente a destra, a cavallo tra la banchina e la sede stradale, così come ritratto in foto e in planimetria, la posizione della Mercedes da me rilevata al nostro arrivo e ritratta nelle fotografie è quella che – a nostro avviso – la vettura ha assunto sterzando a destra dopo l'impatto con la moto e dunque quella di quiete post urto. Preciso che il punto d'urto tra i mezzi
è stato da me localizzato nella corsia di pertinenza del motociclo, più o meno al centro della corsia di destra. È indicato con il numero 5) nella planimetria.”
Alla medesima udienza veniva ascoltata la teste, sig.ra la quale Tes_2 affermava: “in occasione dei fatti per cui è causa io ero seduta sul sedile anteriore destro della Mercedes condotta da . Confermo le dichiarazioni rese CP_3 nella immediatezza ai Carabinieri intervenuti e confermo altresì le fotografie e la posizione dei mezzi dopo l'urto. L'ape era parcheggiata nella posizione ritratta nelle foto e noi abbiamo superato ed in quel momento è successo l'impatto con la moto che veniva dalla opposta direzione di marcia. Preciso che ci siamo leggermente allargati perché l'Ape era parcheggiata e ha dovuto per forza invadere l'altra corsia. Non CP_3 ho subito lesioni.”
Il teste, ha riferito: “ è vero che il sig. percorreva il 20.04.201 la Tes_3 Pt_1
SP 358 alla guida della sua moto in Marina di Andrano. Io ero una cinquantina di metri dietro, forse un po' meno, alla guida della mia moto. Preciso che non eravamo insieme, perché io esco da solo in moto. Andavamo entrambi pianissimo, a velocità di circa trenta km/h e posso dirlo perché andavo alla stessa velocità dell' , Pt_1 mantenendo la stessa distanza. Ho visto una Mercedes di colore grigio che invadeva in curva, venendo dalla direzione opposta, la corsia di marcia del sig. e lo Pt_1 urtava. Il sig. , dopo l'urto, è caduto per terra ed ha subito lesioni. L'urto è Pt_1 successo nella corsia di marcia dell' , avendo la Mercedes invaso la corsia e Pt_1 superato la linea continua. Sulla destra rispetto alla Mercedes vi era un moto ape che si vede nelle fotografie e che era parcheggiata occupando una piccola parte della corsia della Mercedes. La Mercedes ha invaso la corsia opposta e, dopo l'urto, è rientrata a destra per qualche metro fino a fermarsi nella posizione che si vede nelle foto allegate al rapporto. La Mercedes ha proprio invaso con la sua sagoma la corsia opposta al suo senso di marcia, allargandosi eccessivamente anche rispetto alla moto ape parcheggiata. Non ho parlato col sig. . Ero presente quando sono CP_3 intervenuti i Carabinieri ed ho reso le dichiarazioni raccolte nel rapporto. L'urto è avvenuto come si vede nelle foto, tra il parafango anteriore sinistro della vettura e la fiancata sinistra della stessa moto.”.
Dalle predette risultanze istruttorie e dall'esame delle produzioni documentali emerge l'esclusiva responsabilità del convenuto conducente dell'auto CP_3
Mercedes nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa che ha invaso l'opposta corsia di corsia percorsa dall'attore invece di fermarsi ed attendere il suo transito, il quale viene pertanto condannato, in solido con la propria compagnia di assicurazioni “ “ che lo garantiva per la RCA, al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dall'attore. In ordine al quantum l'attore ha provato a mezzo della documentazione medica e della espletata ctu CTU del dott. , di avere riportato , a seguito Persona_1 dell'incidente stradale occorsogli in data 20.04.20219, trauma toracico con fratture costali multiple, frattura della falange prossimale del I° dito della mano destra, frattura della base del V° osso metacarpale della mano sinistra, frattura dei piatti tibiali del ginocchio sinistro ed un trauma distrattivo del gemello mediale della gamba sinistra.
Dette alterazioni necessitarono di un periodo di stabilizzazione clinica stimata dal ctu in
128 giorni circa: “cioè a dire gg.38 di I.T.T. seguiti da un periodo di giorni 90 di I.T.P. di cui gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% ed i restanti gg.30 al 25%. Residuano, come già detto, alterazioni tali da poter essere identificate quali postumi a carattere di permanenza in grado di configurare quindi la sussistenza di un danno biologico quantificabile in misura del 10%. Infine, sono certamente da ritenersi congrue la spese mediche documentate (euro 2.539,06)” ( relazione di ctu).
Riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve precisarsi che, alla luce del recente arresto della Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11/11/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere "unitaria", nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui all'innanzi citata decisione.
Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Punto fondamentale delle considerazioni innanzi descritte deve essere il superamento della considerazione del danno esistenziale e del danno morale come danno "in re ipsa", liquidabili in ragione del solo accertamento della lesione al bene - sia pure costituzionalmente garantito - dell'integrità psicofisica. La loro considerazione e liquidazione ai fini della determinazione del danno non patrimoniale presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle specifiche circostanze che ne hanno legittimato la richiesta e che, intanto possono avere incidenza autonoma rispetto al danno biologico, in quanto l'istante abbia fornito la rigorosa prova dei pregiudizi ulteriori e diversi che il leso in conseguenza delle lesioni ha patito.
Perché il ristoro sia integrale il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Nel caso di specie, può ritenersi in re ipsa solo il cosiddetto danno morale ovvero il danno derivante dal patema d'animo e dalle sofferenze fisio-psichiche connesse alla ingiusta lesione di un bene costituzionalmente protetto qual è quello della salute e della integrità fisiopsichica;
mentre alcuna altra componente del danno non patrimoniale appare liquidabile, non essendo stata neanche dedotta la compromissione di peculiari attività o la limitazione in particolari settori dell'agire umano.
All'evidenza, dunque, la finalità che ha indotto il Supremo Collegio all'assunzione della decisione innanzi commentata e che deve individuarsi oltre che in quella di evitare abnormi duplicazioni di voci di danno, con creazione di ipotesi di danno esistenziale anche laddove non sia ravvisabile alcuna situazione giuridica che assurga a diritto soggettivo ex lege previsto, in quella di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale che deve tenere conto delle lesioni dei diritti fondamentali in concreto subite dal soggetto istante, in ragione delle sue specifiche esigenze, abitudini di vita pregresse, aspettative.
Ne deriva, dunque, che avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 48 anni, il danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, morale ed esistenziale, secondo la tabella in vigore presso il Tribunale di Milano, aggiornata, deve essere liquidato nella complessiva misura di €. 29.901,56 di cui €.17.195,00 per danno biologico del 10%, €.10.167,50 per danno da invalidità temporanea ed €.2.539,06 per spese mediche ritenute congruee.
L'attore ha depositato altresì il preventivo di riparazione dei danni subiti dal suo motociclo redatto da concessionario ufficiale, sostanzialmente non contestato dai convenuti, per un importo di €. 10.159,56 somma che viene liquidata quale risarcimento dei danni subiti dopo aver confrontato la corrispondenza dei costi riportati in preventivo, i listini ufficiali dei ricambi ed il valore del motociclo.
Complessivamente all'attore è dovuta la somma di €.40.061,12, che viene posta a carico dei convenuti soccombenti.
Sulla somma predetta liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo sono poste a carico dei convenuti soccombenti, mentre le spese legali della convenuta sono Controparte_4 compensate interamente stante il comportamento extraprocessuale della stessa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda per le ragioni esposte,
2) Dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del CP_3 sinistro;
3) Conseguentemente condanna e la compagnia CP_3 Controparte_1
[...
, in solido, al pronto pagamento in favore di della complessiva Parte_1 somma di €.40.061,12 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4) Condanna i convenuti e in solido al CP_3 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €.4.759,00 di cui €.759,00 per spese oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, oltre iva e cap come per legge;
4) Compensa interamente le spese del giudizio della Controparte_4
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti e CP_3 Controparte_1 le spese di ctu.
Così deciso in Lecce il 21 febbraio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta