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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.10.2024 al n. 5128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al Corso Umberto I 381, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Uras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con la signora il 05.07.1998 a Marigliano (NA) (n.59 – Parte II – Serie B – Controparte_1
Volume 1 –anno 1998) e che dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il CP_2
28.03.1998, nato ad [...] il [...], e nata ad [...] il CP_3 CP_4
19.02.2008, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 04.02.20216, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Assumeva, altresì, il ricorrente che i figli ed erano divenuti maggiorenni ed CP_2 CP_3
economicamente autosufficienti.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento in favore i figli ed CP_2 CP_3
disposto in sede di separazione, disporsi, a proprio carico, l'obbligo al contribuito al mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno CP_4
unico ripartito al 50% tra le parti.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 28.04.2025, il ricorrente confermava la volontà di divorziare e, a parziale rettifica delle richieste formulate nel ricorso, dichiarava di essere disponibile alla integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' ed alla fruizione dei buoni CP_5 pasti, erogati dall'azienda presso cui lavora, da parte della resistente;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000). Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 04.02.2016.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va certamente confermato l'affido della minore ad entrambi i genitori. Invero, dalla relazione dei SS del Comune di Marigliano del 10.04.2025, risulta che la minore è ben accudita dalla madre, con cui vive, vede regolarmente il padre, con cui organizza liberamenti gli incontri anche presso l'abitazione della madre, oltre a mantenere i rapporti con la rete familiare sia materna che paterna;
è, altresì, emerso che il padre ha rapporti cordiali con la madre.
Tenuto conto della tranquillante relazione dei servizi sociali in merito ai rapporti genitori - figlia, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore CP_4
Pertanto, questo tribunale ritiene di confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori CP_4
con collocamento preferenziale presso la madre in Marigliano (NA) alla Via Collegiata 45.
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, considerato che ha 17 anni, si CP_4
prevede che il padre, previo accordo, possa vedere la figlia liberamente, compatibilmente con le sue esigenze ed impegni e rispettando la sua volontà.
Circa le questioni economiche, il ricorrente ha chiesto emettersi provvedimento di revoca del mantenimento per i figli ed previsto dal decreto di omologa di separazione CP_2 CP_3
personale dei coniugi sul presupposto che gli stessi sono divenuti maggiorenni ed hanno raggiunto l'indipendenza economica. In particolare, il signor ha dichiarato all'udienza di comparizione Pt_1
parti che il primogenito è un operaio della Fiat da circa quattro mentre lavora CP_2 CP_3
come operaio presso una fabbrica a Prato da circa tre anni. Inoltre, a sostegno di quanto assunto, il ricorrente ha versato in atti, allegati al ricorso, la copia delle buste paga dei figli da cui si evince che percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 mentre una retribuzione CP_2 CP_3 mensile di circa € 1.400,00. Alla stregua delle predette risultanze istruttorie ben può ritenersi che i figli abbiano raggiunto la propria indipendenza economica. Ne deriva che va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli ed con l'importo di euro 400,00 mensili, ciò a decorrere CP_2 CP_3
dal deposito della domanda giudiziale.
Quanto, invece, al mantenimento della figlia minorenne e convivente con la madre, CP_4
considerato che il ricorrente lavora come dipendente della De Vizia Transfer spa con una retribuzione annua di circa € 25.000,00, vive in un'abitazione condotta in locazione per cui versa un canone mensile di € 400,00, questo Tribunale stima congruo porre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla signora , CP_4 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
oltre il 50% delle spese straordinarie in favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Quanto, invece, all'assegno unico, erogato dall' per la figlia minore e ai buoni pasti riconosciuti CP_5
al ricorrente dal proprio datore di lavoro e fruiti dalla resistente, come previsto negli accordi di separazione omologati, considerata la disponibilità mostrata dal ricorrente in sede di comparizione in merito alla percezione delle predette somme da parte della resistente, si dispone che l'assegno unico per la minore sia percepito integralmente dalla signora e che i buoni pasto erogati in Controparte_1
favore del signor siano corrisposti alla resistente. Pt_1
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 05.07.1998 a Marigliano (NA) (n.59 – Parte II – Serie B – Volume 1 –anno Controparte_1
1998);
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
CP_4
d) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e CP_2
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
CP_3
f) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 CP_4 Controparte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la figlia richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale CP_4 di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
h) dispone che l'assegno unico erogato dall' ed i buoni pasto erogati in favore del signor CP_5 Pt_1
siano percepiti integralmente dalla resistente;
[...] Controparte_1
i) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.10.2024 al n. 5128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al Corso Umberto I 381, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Uras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con la signora il 05.07.1998 a Marigliano (NA) (n.59 – Parte II – Serie B – Controparte_1
Volume 1 –anno 1998) e che dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il CP_2
28.03.1998, nato ad [...] il [...], e nata ad [...] il CP_3 CP_4
19.02.2008, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 04.02.20216, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Assumeva, altresì, il ricorrente che i figli ed erano divenuti maggiorenni ed CP_2 CP_3
economicamente autosufficienti.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento in favore i figli ed CP_2 CP_3
disposto in sede di separazione, disporsi, a proprio carico, l'obbligo al contribuito al mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno CP_4
unico ripartito al 50% tra le parti.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 28.04.2025, il ricorrente confermava la volontà di divorziare e, a parziale rettifica delle richieste formulate nel ricorso, dichiarava di essere disponibile alla integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' ed alla fruizione dei buoni CP_5 pasti, erogati dall'azienda presso cui lavora, da parte della resistente;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000). Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 04.02.2016.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va certamente confermato l'affido della minore ad entrambi i genitori. Invero, dalla relazione dei SS del Comune di Marigliano del 10.04.2025, risulta che la minore è ben accudita dalla madre, con cui vive, vede regolarmente il padre, con cui organizza liberamenti gli incontri anche presso l'abitazione della madre, oltre a mantenere i rapporti con la rete familiare sia materna che paterna;
è, altresì, emerso che il padre ha rapporti cordiali con la madre.
Tenuto conto della tranquillante relazione dei servizi sociali in merito ai rapporti genitori - figlia, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore CP_4
Pertanto, questo tribunale ritiene di confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori CP_4
con collocamento preferenziale presso la madre in Marigliano (NA) alla Via Collegiata 45.
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, considerato che ha 17 anni, si CP_4
prevede che il padre, previo accordo, possa vedere la figlia liberamente, compatibilmente con le sue esigenze ed impegni e rispettando la sua volontà.
Circa le questioni economiche, il ricorrente ha chiesto emettersi provvedimento di revoca del mantenimento per i figli ed previsto dal decreto di omologa di separazione CP_2 CP_3
personale dei coniugi sul presupposto che gli stessi sono divenuti maggiorenni ed hanno raggiunto l'indipendenza economica. In particolare, il signor ha dichiarato all'udienza di comparizione Pt_1
parti che il primogenito è un operaio della Fiat da circa quattro mentre lavora CP_2 CP_3
come operaio presso una fabbrica a Prato da circa tre anni. Inoltre, a sostegno di quanto assunto, il ricorrente ha versato in atti, allegati al ricorso, la copia delle buste paga dei figli da cui si evince che percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 mentre una retribuzione CP_2 CP_3 mensile di circa € 1.400,00. Alla stregua delle predette risultanze istruttorie ben può ritenersi che i figli abbiano raggiunto la propria indipendenza economica. Ne deriva che va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli ed con l'importo di euro 400,00 mensili, ciò a decorrere CP_2 CP_3
dal deposito della domanda giudiziale.
Quanto, invece, al mantenimento della figlia minorenne e convivente con la madre, CP_4
considerato che il ricorrente lavora come dipendente della De Vizia Transfer spa con una retribuzione annua di circa € 25.000,00, vive in un'abitazione condotta in locazione per cui versa un canone mensile di € 400,00, questo Tribunale stima congruo porre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla signora , CP_4 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
oltre il 50% delle spese straordinarie in favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Quanto, invece, all'assegno unico, erogato dall' per la figlia minore e ai buoni pasti riconosciuti CP_5
al ricorrente dal proprio datore di lavoro e fruiti dalla resistente, come previsto negli accordi di separazione omologati, considerata la disponibilità mostrata dal ricorrente in sede di comparizione in merito alla percezione delle predette somme da parte della resistente, si dispone che l'assegno unico per la minore sia percepito integralmente dalla signora e che i buoni pasto erogati in Controparte_1
favore del signor siano corrisposti alla resistente. Pt_1
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 05.07.1998 a Marigliano (NA) (n.59 – Parte II – Serie B – Volume 1 –anno Controparte_1
1998);
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
CP_4
d) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e CP_2
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
CP_3
f) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 CP_4 Controparte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la figlia richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale CP_4 di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
h) dispone che l'assegno unico erogato dall' ed i buoni pasto erogati in favore del signor CP_5 Pt_1
siano percepiti integralmente dalla resistente;
[...] Controparte_1
i) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)