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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 8183/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8183/2024, promosso da: nato in [...] l'[...], c.f. Parte_1
, CUI 0640L5E; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea FERRARI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 11.5.2023, cittadino egiziano nato l'[...], ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 21.5.2024 (notificato all'istante in data CP_1
1.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 29.4.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia, così come pure di fonti significative di reddito. La sua zona di provenienza non sarebbe, inoltre, interessata da indicazioni di non rimpatrio a
Pag. 1 di 3 livello internazionale
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.7.2024 ricorso tardivo.
La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, in particolare: l'estratto conto previdenziale aggiornato al CP_2
6.6.2024; il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 13.6.2024-31.7.2024 con la con relativa comunicazione obbligatoria;
modello UNILAV Controparte_3 Pt_2 relativo al rapporto di lavoro a termine instaurato con la dal 12.2.2024 al 31.5.2024 con Controparte_4 relative buste paga;
modello UNILAV concernente il contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con la a decorrere dal 7.7.2023 e successivamente cessato;
ulteriori Controparte_5 prospetti paga relativi a precedenti rapporti di lavoro).
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 2.9.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e invocando, pertanto, il CP_1 rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. L'udienza di comparizione fissata in data 19.9.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 11.9.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla posizione lavorativa, tra cui il contratto a termine stipulato con la per il periodo 9.9.2024-30.9.2024, con relativa comunicazione , oltreché le ultime CP_6 Pt_2 buste paga emesse dalla con cui si è riportata al contenuto del ricorso, Controparte_3 insistendo per il suo accoglimento.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 31.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 24.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 8.10.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Lette le note scritte da ultimo depositate da parte ricorrente il 18.10.2024 (con annesse proroga dell'ultimo contratto sino al 31.10.2024 e busta paga di settembre 2024), la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso presentato da è tardivo e, perciò, inammissibile. Parte_1
2. L'atto introduttivo del presente giudizio è stato difatti depositato telematicamente in data 2.7.2024 (martedì), quando ormai era decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, decorrente nel caso di specie dal 1.6.2024, data in cui il provvedimento impugnato è stato notificato a mani del ricorrente (v. doc. 2 del fascicolo di parte), e scadente pertanto il 1.7.2024 (lunedì).
3. Non avendo il ricorrente mai formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., segue, pertanto, declaratoria di inammissibilità ai sensi della disposizione sopra citata.
Si precisa, peraltro, che – quand'anche presentata – un'eventuale istanza di rimessione in termini non avrebbe potuto fondatamente addurre, a giustificazione del deposito tardivo del ricorso, la circostanza che nel decreto di rigetto emesso dalla Questura di è stato erroneamente indicato quale termine per la CP_1 presentazione del ricorso quello di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
Tale indicazione errata avrebbe potuto, infatti, assumere un qualche rilievo “scusante”, qualora fosse stata
Pag. 2 di 3 fornita prova che lo straniero interessato (soggetto che si presume inesperto) avesse preso contatto con il difensore oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto, confidando nella correttezza di quanto riportato dall'amministrazione negli avvertimenti in calce al provvedimento.
Una siffatta prova non è stata fornita nel caso di specie, ove lo sforamento soltanto di qualche ora del termine per il deposito del ricorso (peraltro datato, significativamente, 1.7.2024) induce anzi a ritenere con certezza che lo straniero avesse preso contatti per tempo con il proprio legale.
La tardività del deposito del ricorso è, dunque, ascrivibile esclusivamente all'inescusabile negligenza del procuratore del ricorrente, che ben poteva accorgersi – alla luce della sua competenza tecnica – dell'erroneità dell'indicazione del termine di sessanta giorni contenuta nel decreto, tanto più che essa era corredata del riferimento ad una disposizione – l'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 – palesemente inconferente rispetto al contenuto dell'atto.
È destinato, dunque, a trovare applicazione nella vicenda in esame il principio di diritto costantemente affermato dalla S.C., secondo cui «la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica» (v., sul punto, Cass., sez. I, 10 febbraio 2021, n. 3340; v. anche Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia)
4. Ritiene, in ogni caso, il Collegio che le spese processuali possano essere compensate, alla luce del fatto che l'amministrazione resistente – nell'indicare un termine inesatto per proporre ricorso avverso il provvedimento impugnato – ha verosimilmente concorso all'errore colpevole della parte nell'individuazione del dies ad quem entro cui instaurare il giudizio. Tale circostanza, grave ed eccezionale, è senz'altro da valorizzare ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato da nato in Parte_1 Egitto l'8.8.1993, c.f. , CUI , siccome tardivo;
C.F._1 C.F._2 compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Christian Colombo
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