TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2079/2022 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Fabrizio Balloni, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci, n. 49 attrice
nei confronti di
Controparte_1 convenuto contumace
Controparte_2
convenuta contumace
E_
convenuto contumace
Controparte_4
convenuto contumace
Oggetto: azione di disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. foglio allegato alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa accertare e dichiarare il mancato vincolo di filiazione tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
l'odierna attrice e per l'effetto, dichiarando pertanto che il signor
[...]
non è il padre della signora , nata a [...]_1 CP_1
Massa il 24/07/1976, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di
2 disconoscimento di paternità. Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione.
In denegata ipotesi, ove la causa fosse rimessa in istruttoria, si insiste per
l'ammissione delle capitolazioni per testi con i testimoni nominativamente già indicati”.
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Parte_1
di Massa, nonché, in qualità di litisconsorti necessari, la Controparte_1
di lei madre ed i di lei fratelli e Controparte_2 E_
, proponendo azione di disconoscimento della paternità, Controparte_4 ex art. 243 bis e segg. c.c., volta all'accertamento dell'insussistenza del vincolo di filiazione tra la medesima attrice ed il predetto CP_1
con ogni conseguenza di legge.
[...]
A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere nata dalla relazione sentimentale intercorsa tra la madre e , di non essere stata riconosciuta da Controparte_2 Controparte_5 costui a causa della contrarietà della famiglia di quest'ultima, essendo stata invece riconosciuta e cresciuta dal marito della madre, il convenuto
. Controparte_1 di aver appreso dell'identità del padre naturale dalla zia paterna, PE
, all'età di circa vent'anni, e di avere, fino ad allora, incontrato
[...]
soltanto saltuariamente il CP_5
La causa, istruita in forma documentale nonché mediante C.T.U. ematologica e genetica, volta ad accertare il vincolo di sangue oggetto di
3 domanda, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
06.12.2024, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
§§§§§§§§§§§§
Delineate le ragioni della domanda nei termini sin qui sintetizzati, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_1
, e , i quali, Controparte_2 E_ Controparte_4
ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
La domanda di disconoscimento della paternità, all'esito dell'esperita istruttoria, risulta fondata e merita accoglimento.
La C.T.U. dott.ssa esaminati gli atti ed i documenti di Persona_2
causa, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, non a caso non espressamente contestata dalle parti, all'esito dell'esame comparativo del DNA effettuato presso l'U.O. di
Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, ha escluso, in termini di certezza, la paternità di nei Controparte_1 confronti dell'attrice (cfr. relazione dott.ssa Parte_1
pagg. 8 e segg.). Per_2
I risultati delle indagini biologiche hanno evidenziato, infatti, 10 distintine incompatibilità genetiche, che contrastano inequivocabilmente con l'ipotesi per cui possa aver generato . Controparte_1 Parte_1
A fronte dell'esito dell'espletata C.T.U., che ha escluso in chiave scientifica il vincolo di sangue, non si è dato sfogo alle prove testimoniali dedotte dall'attrice, inerenti alla dedotta relazione sentimentale intrattenuta dalla madre di quest'ultima con altro uomo in costanza di matrimonio, trattandosi di circostanza assorbita dal suindicato accertamento peritale
4 ed in cui specifico accertamento non risulta necessario ai fini dell'accoglimento della domanda, così come formulata.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia con la quale viene esclusa la sussistenza del vincolo di paternità e tenuto conto della mancata costituzione di e degli altri convenuti, non Controparte_1
ravvisandosi soccombenza a carico dei medesimi, le spese processuali sostenute dall'attrice vanno dichiarate non ripetibili nei confronti di questi ultimi. In conformità al medesimo principio, il pagamento del compenso del C.T.U. dott.ssa già provvisoriamente posto a carico Persona_2 esclusivo dell'attrice con decreto depositato il 30.03.2024, agli atti, viene definitivamente posto a carico della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento della domanda:
Dichiara che non è figlia di . Parte_1 Controparte_1
Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa di procedere alle conseguenti annotazioni prescritte ex lege.
Dichiara non ripetibili nei confronti dei convenuti le spese processuali sostenute dall'attrice.
Pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso in favore del C.T.U., quale provvisoriamente liquidato con decreto depositato il 30.03.2024, agli atti.
Così deciso in Massa, il 25.03.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5