Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte Tributaria di primo grado dichiara il proprio difetto di giurisdizione, poiché le controversie inerenti i contributi previdenziali sono di competenza del Giudice Ordinario - Sezione Lavoro, come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 546/1992.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 62
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo