CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
AN AB, EL
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 429/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Loc. Strozzacapponi 06100 Perugia PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000400930000
- AVV ADDEBITO n. 38020190003338120000
- AVV ADDEBITO n. 38020220003343422000
- AVV ADDEBITO n. 38020240001815190000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di cui sopra, eccependo:
- Intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi IVS;
- Prescrizione delle sanzioni civili e degli interessi di mora;
- Cessazione dell'obbligo contributivo con la chiusura della partita IVA;
- Invalidità delle sanzioni e degli interessi;
nei confronti di AdER ed INPS.
L'AdER si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione.
All'udienza del 13.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giusdizia Tributaria di I grado di Perugia ritiene vi sia difetto di giurisdizione, infatti, l'art.2 D.Lgs.
546/1992 individua, in modo tassativo, quali sono le controversie di competenza della giusdizia tributaria e tra queste non sono comprese quelle inerenti i contributi previdenziali, la cui competenza è del Giudice
Ordinario - Sezione Lavoro.
Si deve pertanto concludere dichiarando il difetto di giurisdizione di questa Corte. Non avendo trattato il merito si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
AN AB, EL
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 429/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Loc. Strozzacapponi 06100 Perugia PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000400930000
- AVV ADDEBITO n. 38020190003338120000
- AVV ADDEBITO n. 38020220003343422000
- AVV ADDEBITO n. 38020240001815190000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di cui sopra, eccependo:
- Intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi IVS;
- Prescrizione delle sanzioni civili e degli interessi di mora;
- Cessazione dell'obbligo contributivo con la chiusura della partita IVA;
- Invalidità delle sanzioni e degli interessi;
nei confronti di AdER ed INPS.
L'AdER si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione.
All'udienza del 13.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giusdizia Tributaria di I grado di Perugia ritiene vi sia difetto di giurisdizione, infatti, l'art.2 D.Lgs.
546/1992 individua, in modo tassativo, quali sono le controversie di competenza della giusdizia tributaria e tra queste non sono comprese quelle inerenti i contributi previdenziali, la cui competenza è del Giudice
Ordinario - Sezione Lavoro.
Si deve pertanto concludere dichiarando il difetto di giurisdizione di questa Corte. Non avendo trattato il merito si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Spese compensate.