TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 526/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. D'Alò Claudia e (C.F.: CP_1
), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Di C.F._2
EF IA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare le figlie minori e Persona_1 Per_2 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabile inerenti alla salute (per esempio: interventi urgenti) saranno assunte da genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Vasto alla via San
Rocco numero 120/ c a con tutti gli arredi e le suppellettili, quale genitore collocatario CP_1 delle figlie minori;
4. prevedere che le figlie minori e siano collocate presso la casa Per_1 Per_2 coniugale nella residenza già familiare nella quale lei stesse resteranno insieme alla madre di CP_1 e che il padre possa vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro
[...] genitore, nel rispetto delle loro esigenze di salute, di studio e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - compatibilmente con gli impegni di salute scolastici e sportivi delle minori e sulla base dei reciproci impegni di lavoro dei genitori, le bambine trascorreranno due weekend al mese con la madre e due con il padre in maniera alternata dalle 09:00 del sabato alle 21:00 della domenica;
le bambine trascorreranno con il padre il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18:00 e verranno riaccompagnate dalla madre alle 21:00 dopo aver cenato;
durante le festività natalizie le bambine resteranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26/ 12 al 31/ 12 con un genitore o dall'1/1 al 6/ 1 con l'altro; durante le festività pasquali le bambine sempre ad anni alterni resteranno tre giorni consecutivi con un genitore o dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo le bambine trascorreranno 7 giorni con il padre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiati di comune accordo dei genitori;
5. nel periodo scolastico il padre salvo impedimenti di carattere personale o lavorativo che saranno tempestivamente comunicati alla , si impegna a portare le bambine a CP_1 scuola tutte le mattine prelevandole dalla casa coniugale;
6. disporre a carico di un Parte_1 contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori di euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da versarsi in favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente i IBAN [...] acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
Istat;
7. disporre che le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato in data 07/11/2019 tra il Presidente del Tribunale di Vasto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto siano ripartite tra i coniugi in ragione della metà, eccezion fatta per le spese per le quali la ha diritto al rimborso da parte della propria datrice di lavoro di ragione nei benefit CP_1 ed altre misure di welfare aziendale e saranno sopportate via esclusiva dalla , salvo poi per CP_1
ottenerne il rimborso( a titolo meramente esemplificativo, rimborso spese percorso di inglese rimborso costi babysitter); resta inteso che nel caso in cui la spesa sia superiore del rimborso ottenuto la somma in eccesso essere oggetto di ripartizione alla metà;
8. disporre che nessun contributo economico di mantenimento sia disposto a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9. i coniugi concordano che le residue rate di mutuo ipotecario gravanti sulla casa coniugale continueranno ad essere pagate via esclusiva dalla fino alla estinzione;
la CP_1 CP_1 con la sottoscrizione del presente accordo rinuncia formalmente a ripetere dal coniuge Parte_2 il 50% delle rate di mutuo versate in via esclusiva a decorrere dal mese di giugno 2025 e fino ad estensione;
10. i coniugi concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito in via esclusiva dalla 11. i beni e di preziosi di proprietà delle figlie minori di cui i coniugi CP_1 hanno redatto un inventario continueranno ad essere custoditi dalla 12. le autovetture CP_1 resteranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari;
13. i coniugi stabiliscono che presenti accordo abbia effetto a decorrere dal mese di giugno 2025; 14. spese processuali compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono CP_1 Parte_1
sposati a Vasto il 09/09/2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle stesse, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio a Vasto il 09/09/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 35, parte I, serie_ dell'anno2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 526/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. D'Alò Claudia e (C.F.: CP_1
), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Di C.F._2
EF IA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare le figlie minori e Persona_1 Per_2 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabile inerenti alla salute (per esempio: interventi urgenti) saranno assunte da genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Vasto alla via San
Rocco numero 120/ c a con tutti gli arredi e le suppellettili, quale genitore collocatario CP_1 delle figlie minori;
4. prevedere che le figlie minori e siano collocate presso la casa Per_1 Per_2 coniugale nella residenza già familiare nella quale lei stesse resteranno insieme alla madre di CP_1 e che il padre possa vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro
[...] genitore, nel rispetto delle loro esigenze di salute, di studio e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - compatibilmente con gli impegni di salute scolastici e sportivi delle minori e sulla base dei reciproci impegni di lavoro dei genitori, le bambine trascorreranno due weekend al mese con la madre e due con il padre in maniera alternata dalle 09:00 del sabato alle 21:00 della domenica;
le bambine trascorreranno con il padre il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18:00 e verranno riaccompagnate dalla madre alle 21:00 dopo aver cenato;
durante le festività natalizie le bambine resteranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26/ 12 al 31/ 12 con un genitore o dall'1/1 al 6/ 1 con l'altro; durante le festività pasquali le bambine sempre ad anni alterni resteranno tre giorni consecutivi con un genitore o dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo le bambine trascorreranno 7 giorni con il padre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiati di comune accordo dei genitori;
5. nel periodo scolastico il padre salvo impedimenti di carattere personale o lavorativo che saranno tempestivamente comunicati alla , si impegna a portare le bambine a CP_1 scuola tutte le mattine prelevandole dalla casa coniugale;
6. disporre a carico di un Parte_1 contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori di euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da versarsi in favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente i IBAN [...] acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
Istat;
7. disporre che le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato in data 07/11/2019 tra il Presidente del Tribunale di Vasto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto siano ripartite tra i coniugi in ragione della metà, eccezion fatta per le spese per le quali la ha diritto al rimborso da parte della propria datrice di lavoro di ragione nei benefit CP_1 ed altre misure di welfare aziendale e saranno sopportate via esclusiva dalla , salvo poi per CP_1
ottenerne il rimborso( a titolo meramente esemplificativo, rimborso spese percorso di inglese rimborso costi babysitter); resta inteso che nel caso in cui la spesa sia superiore del rimborso ottenuto la somma in eccesso essere oggetto di ripartizione alla metà;
8. disporre che nessun contributo economico di mantenimento sia disposto a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9. i coniugi concordano che le residue rate di mutuo ipotecario gravanti sulla casa coniugale continueranno ad essere pagate via esclusiva dalla fino alla estinzione;
la CP_1 CP_1 con la sottoscrizione del presente accordo rinuncia formalmente a ripetere dal coniuge Parte_2 il 50% delle rate di mutuo versate in via esclusiva a decorrere dal mese di giugno 2025 e fino ad estensione;
10. i coniugi concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito in via esclusiva dalla 11. i beni e di preziosi di proprietà delle figlie minori di cui i coniugi CP_1 hanno redatto un inventario continueranno ad essere custoditi dalla 12. le autovetture CP_1 resteranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari;
13. i coniugi stabiliscono che presenti accordo abbia effetto a decorrere dal mese di giugno 2025; 14. spese processuali compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono CP_1 Parte_1
sposati a Vasto il 09/09/2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle stesse, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio a Vasto il 09/09/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto al n. 35, parte I, serie_ dell'anno2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi