TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza Parte_1
di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci,
Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri
ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , esponendo: Controparte_1
1 Cont
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , nell'a.s. 2018/2019, in qualità di docente, in forza di contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria,
per complessivi gg. 142;
- di avere svolto, in forza del citato contratto a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non avere percepito, nell'a.s. 2018/2019, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. comparto scuola del 15 marzo 2001, emolumento corrisposto dal soltanto ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con CP_1
contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30
giugno e ciò in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Cont
- di avere successivamente prestato servizio alle dipendenze del , nell'a.s.
2019/2020, in qualità di assistente amministrativo, appartenente al personale ATA, in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi, per complessivi gg. 173;
- di avere svolto, in esecuzione del menzionato contratto a termine, mansioni identiche a quelle proprie dei colleghi assunti a tempo indeterminato o con contratti a termine per supplenze di maggior durata;
- di non aver percepito il c.d. “compenso individuale accessorio” (nel seguito, per brevità, anche solo “CIA”), disciplinato dall'art. 82 C.C.N.L. comparto scuola del 29
novembre 2007, emolumento corrisposto dal , in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla direttiva CE 70/99, soltanto al personale ATA di ruolo e assunto con contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno.
Il ricorrente ha pertanto chiesto:
2 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti e del compenso CIA in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.036,23 oltre alle somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Sulla base dell'estratto matricolare in atti, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto: CP_1
- nell'a.s. 2018/2019, in qualità di docente, in forza di un unico contratto dal 21 gennaio
2019 all'11 giugno 2019 per supplenza “breve e saltuaria”, per complessivi gg. 142;
- nell'a.s. 2019/2020, in qualità diassistente amministrativo, appartenente al personale
ATA, in forza di due di contratti a tempo determinato per supplenze brevi, per i periodi dal 15 ottobre 2019 al 6 novembre 2019 e dal 7 novembre 2019 al 4 aprile 2020,
per complessivi gg. 173.
Tanto premesso, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” (RPD) con riferimento all'a.s. 2018/2019 e dell'emolumento denominato “compenso individuale accessorio” (CIA) con riferimento all'a.s. 2019/2020.
3
3. Per quanto riguarda la RPD, ai sensi dell'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale
della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del
ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”…
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'importo della retribuzione professionale docenti è stato di 164,00 euro mensili fino al 28 febbraio 2018, di 174,50 euro mensili nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31 agosto
2022, di 184,50 euro mensili dal 1° settembre 2022.
La retribuzione professionale docenti non viene, tuttavia, corrisposta ai supplenti,
tranne che nel caso di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino 30 giugno)
ovvero di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Si tratta di una limitazione che introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.
Non può sostenersi che l'incarico del ricorrente si sia differenziato da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe,
alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Si tratta di fatti non allegati né tantomeno provati.
4 Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), il ricorrente abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
4. Deve allora rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di
Cassazione, che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive»;
la clausola 4 dell'Accordo quadro… è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in
termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo,
per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n.
5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
5 differenza di retribuzione» ( Del Cerro cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità Per_1
di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano
la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché
la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti
non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce
hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse
pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore
di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …
una volta escluse …significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata
clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle
clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella
che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si
deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al
personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
6 intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via
conclusiva … l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla
luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il
personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (Cass., 27 luglio
2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
5. Per quanto riguarda il CIA, l'attuale disciplina deve individuarsi nell'art. 82 CCNL
2007, ai cui sensi:
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto,
con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi
corrisposti ad personam.
[…]
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le
seguenti specificazioni:
- a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
dell'anno scolastico;
7 - b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.
[…]
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
[…]
11. Nei confronti del personale ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Si tratta, all'evidenza, di disciplina pressoché sovrapponibile a quella prevista per il personale docente ai fini dell'attribuzione della RPD e da interpretarsi come diretta ad assegnare il compenso accessorio (ovvero la “condizione d'impiego” de qua) a tutto il personale ATA, indipendentemente dall'assunzione a tempo determinato o indeterminato. Pena il contrasto delle previsioni contrattuali collettive con la richiamata clausola 4.
In effetti, l'interpretazione secondo cui il CIA sarebbe incompatibile con prestazioni lavorative di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione contrattuale collettiva, che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” (cfr.
Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020, cit.).
Pertanto, al ricorrente spettava, in relazione al periodo lavorato come assistente amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, per complessivi 173 giorni, la componente della retribuzione prevista per il personale ATA,
8 rappresentata dal “Compenso Individuale Accessorio”. E gliene compete, quindi, il pagamento.
Non può d'altra parte dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze (tipicamente) in sostituzione di altri assistenti amministrativi (di ruolo), i titolari di dette supplenze rendano una prestazione lavorativa in tutto corrispondente a quella del personale sostituito.
6. È quanto la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, (anche) con specifico riguardo al personale ATA, nei seguenti termini (seppure a diversi fini).
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale
stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero
giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle
pronunce richiamate…, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di
ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle
modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché,
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è CP_4
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare
segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati
conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica
sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo
determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
territoriale [come la è qui dal Tribunale] ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti
collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra
le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei
compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,
9 operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL
1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle
quali… è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove
riconosce integralmente [ai diversi fini della ricostruzione di carriera] l'anzianità per i primi
tre anni [mentre decurta quella successiva], periodo in cui, per le peculiarità del sistema di
reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato,
solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle
attività didattiche” (Cass. n. 31150/2019); con l'effetto di pienamente equiparare (a fini giuridici ed economici) i periodi di lavoro con contratti a termini di breve durata a quelli a tempo indeterminato.
Onde nella specie - come anticipato - non si delinea alcuna ragione obiettiva,
come sopra intesa, che possa giustificare la differenza di trattamento di cui il ricorrente a ragione si duole.
Né il ha allegato specifiche e pertinenti ragioni atte a smentire la piena CP_1
sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché assunto con contratto a termine, rispetto a quelle svolte dagli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato.
7. Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, le domande devono essere accolte.
Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la RPD CP_1
per l'a.s. 2018/2019, in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente con supplenza breve e temporanea, per complessivi 142 giorni, e il CIA per l'a.s. 2019/2020, in relazione ai periodi lavorati in qualità di assistente amministrativo con supplenza breve, per complessivi 173 giorni.
10 Per la quantificazione degli importi spettanti si rinvia al dettagliato conteggio di cui al ricorso, correttamente elaborato.
Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22,
comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la Retribuzione CP_1
Professionale Docenti per l'a.s. 2018/2019, nell'importo complessivo di euro 823,44,
nonché il Compenso Individuale Accessorio per l'a.s. 2019/2020, nell'importo complessivo di euro 212,79, il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 300,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza Parte_1
di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci,
Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri
ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , esponendo: Controparte_1
1 Cont
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , nell'a.s. 2018/2019, in qualità di docente, in forza di contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria,
per complessivi gg. 142;
- di avere svolto, in forza del citato contratto a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non avere percepito, nell'a.s. 2018/2019, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. comparto scuola del 15 marzo 2001, emolumento corrisposto dal soltanto ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con CP_1
contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30
giugno e ciò in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Cont
- di avere successivamente prestato servizio alle dipendenze del , nell'a.s.
2019/2020, in qualità di assistente amministrativo, appartenente al personale ATA, in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi, per complessivi gg. 173;
- di avere svolto, in esecuzione del menzionato contratto a termine, mansioni identiche a quelle proprie dei colleghi assunti a tempo indeterminato o con contratti a termine per supplenze di maggior durata;
- di non aver percepito il c.d. “compenso individuale accessorio” (nel seguito, per brevità, anche solo “CIA”), disciplinato dall'art. 82 C.C.N.L. comparto scuola del 29
novembre 2007, emolumento corrisposto dal , in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla direttiva CE 70/99, soltanto al personale ATA di ruolo e assunto con contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno.
Il ricorrente ha pertanto chiesto:
2 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti e del compenso CIA in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.036,23 oltre alle somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Sulla base dell'estratto matricolare in atti, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto: CP_1
- nell'a.s. 2018/2019, in qualità di docente, in forza di un unico contratto dal 21 gennaio
2019 all'11 giugno 2019 per supplenza “breve e saltuaria”, per complessivi gg. 142;
- nell'a.s. 2019/2020, in qualità diassistente amministrativo, appartenente al personale
ATA, in forza di due di contratti a tempo determinato per supplenze brevi, per i periodi dal 15 ottobre 2019 al 6 novembre 2019 e dal 7 novembre 2019 al 4 aprile 2020,
per complessivi gg. 173.
Tanto premesso, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” (RPD) con riferimento all'a.s. 2018/2019 e dell'emolumento denominato “compenso individuale accessorio” (CIA) con riferimento all'a.s. 2019/2020.
3
3. Per quanto riguarda la RPD, ai sensi dell'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale
della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del
ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”…
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'importo della retribuzione professionale docenti è stato di 164,00 euro mensili fino al 28 febbraio 2018, di 174,50 euro mensili nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31 agosto
2022, di 184,50 euro mensili dal 1° settembre 2022.
La retribuzione professionale docenti non viene, tuttavia, corrisposta ai supplenti,
tranne che nel caso di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino 30 giugno)
ovvero di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Si tratta di una limitazione che introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.
Non può sostenersi che l'incarico del ricorrente si sia differenziato da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe,
alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Si tratta di fatti non allegati né tantomeno provati.
4 Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), il ricorrente abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
4. Deve allora rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di
Cassazione, che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive»;
la clausola 4 dell'Accordo quadro… è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in
termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo,
per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n.
5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
5 differenza di retribuzione» ( Del Cerro cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità Per_1
di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano
la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché
la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti
non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce
hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse
pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore
di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …
una volta escluse …significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata
clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle
clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella
che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si
deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al
personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
6 intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via
conclusiva … l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla
luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il
personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (Cass., 27 luglio
2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
5. Per quanto riguarda il CIA, l'attuale disciplina deve individuarsi nell'art. 82 CCNL
2007, ai cui sensi:
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto,
con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi
corrisposti ad personam.
[…]
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le
seguenti specificazioni:
- a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
dell'anno scolastico;
7 - b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.
[…]
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
[…]
11. Nei confronti del personale ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Si tratta, all'evidenza, di disciplina pressoché sovrapponibile a quella prevista per il personale docente ai fini dell'attribuzione della RPD e da interpretarsi come diretta ad assegnare il compenso accessorio (ovvero la “condizione d'impiego” de qua) a tutto il personale ATA, indipendentemente dall'assunzione a tempo determinato o indeterminato. Pena il contrasto delle previsioni contrattuali collettive con la richiamata clausola 4.
In effetti, l'interpretazione secondo cui il CIA sarebbe incompatibile con prestazioni lavorative di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione contrattuale collettiva, che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” (cfr.
Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020, cit.).
Pertanto, al ricorrente spettava, in relazione al periodo lavorato come assistente amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, per complessivi 173 giorni, la componente della retribuzione prevista per il personale ATA,
8 rappresentata dal “Compenso Individuale Accessorio”. E gliene compete, quindi, il pagamento.
Non può d'altra parte dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze (tipicamente) in sostituzione di altri assistenti amministrativi (di ruolo), i titolari di dette supplenze rendano una prestazione lavorativa in tutto corrispondente a quella del personale sostituito.
6. È quanto la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, (anche) con specifico riguardo al personale ATA, nei seguenti termini (seppure a diversi fini).
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale
stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero
giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle
pronunce richiamate…, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di
ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle
modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché,
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è CP_4
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare
segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati
conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica
sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo
determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
territoriale [come la è qui dal Tribunale] ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti
collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra
le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei
compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,
9 operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL
1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle
quali… è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove
riconosce integralmente [ai diversi fini della ricostruzione di carriera] l'anzianità per i primi
tre anni [mentre decurta quella successiva], periodo in cui, per le peculiarità del sistema di
reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato,
solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle
attività didattiche” (Cass. n. 31150/2019); con l'effetto di pienamente equiparare (a fini giuridici ed economici) i periodi di lavoro con contratti a termini di breve durata a quelli a tempo indeterminato.
Onde nella specie - come anticipato - non si delinea alcuna ragione obiettiva,
come sopra intesa, che possa giustificare la differenza di trattamento di cui il ricorrente a ragione si duole.
Né il ha allegato specifiche e pertinenti ragioni atte a smentire la piena CP_1
sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché assunto con contratto a termine, rispetto a quelle svolte dagli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato.
7. Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, le domande devono essere accolte.
Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la RPD CP_1
per l'a.s. 2018/2019, in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente con supplenza breve e temporanea, per complessivi 142 giorni, e il CIA per l'a.s. 2019/2020, in relazione ai periodi lavorati in qualità di assistente amministrativo con supplenza breve, per complessivi 173 giorni.
10 Per la quantificazione degli importi spettanti si rinvia al dettagliato conteggio di cui al ricorso, correttamente elaborato.
Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22,
comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la Retribuzione CP_1
Professionale Docenti per l'a.s. 2018/2019, nell'importo complessivo di euro 823,44,
nonché il Compenso Individuale Accessorio per l'a.s. 2019/2020, nell'importo complessivo di euro 212,79, il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 300,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
11