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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21290 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 21290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 09.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Alfredo Sagliocco (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._1 in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4
- altri appellati contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 09.07.2025 il procuratore di parte appellante discuteva sulle conclusioni già depositate in atti e sulla questione della tempestività dell'appello rilevata d'ufficio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 12077/2023 resa dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa Ida CP_4
Camera, in data 02.03.2023 e pubblicata il 07.03.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
30001/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Controparte_1
1 l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo portate dalla cartella esattoriale n. 07120200047754464000, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2014 e 2016, per un importo complessivo pari ad € 1.650,37.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella, notificata a in data 08.04.2022, l'istante deduceva l'omessa e/o irrituale notificazione degli Controparte_1 atti presupposti quale vizio della sequenza procedimentale, l'intervenuta decadenza per omessa notificazione entro due anni dalla consegna del ruolo, l'illegittimità del calcolo degli interessi e della notificazione eseguita da soggetti non abilitati, nonché la prescrizione del credito.
Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di nullità e/o inefficacia della cartella, con condanna di alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione. CP_5
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità della Parte_1 domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, ed in quanto tardiva stante la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi per i lamentati vizi di forma e di notifica;
deduceva, altresì, la regolarità delle notificazioni eseguite e la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Non si costituivano gli enti impositori citati in giudizio.
Con sentenza n. 12077/2023, pubblicata in data 07.03.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia degli enti impositori e qualificava la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. Ciò premesso, rilevato che dalla documentazione in atti i verbali prodromici dovevano ritenersi “verosimilmente notificati in data 09/09/14 e 30/12/16”, con conseguente intangibilità della pretesa vantata, il giudice accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, maturata anteriormente alla notificazione della cartella impugnata, attesa la non operatività della proroga dei termini per la emissione e notifica degli atti di accertamento e riscossione ex art. 157, Cont comma 1, D.L. 34/20 (Decreto Rilancio), in ragione dell'adozione tardiva da parte di del provvedimento n. 88314/2021 richiesto per legge;
dunque, annullava la cartella esattoriale e condannava al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione. CP_5
Con atto di citazione in appello, notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del
06.10.2023, l' ha impugnato la sentenza sopra indicata, Parte_1 individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee e ne ha chiesto l'integrale riforma, con rigetto dell'opposizione proposta da e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione. ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe CP_5 applicato l'art. 157, comma 1, D.L. 34/2020 in luogo dell'art. 68 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia),
2 deducendo erroneamente la prescrizione del credito, di fatto, non maturata in ragione della sospensione dei termini prevista dalla disciplina COVID-19.
Non si sono costituiti gli appellati convenuti in giudizio.
All'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione di un termine di 60 gg. e successivi 30 gg. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle sole comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c., in occasione delle quali l'appellante ha reiterato le proprie istanze e difese.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
Rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e sottoposta al contraddittorio la questione, all'udienza del 09.07.2025 l'appello è stato deciso al termine della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexsies c.p.c.
*******
§ 1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
§ 2. In via dirimente, rispetto a tutte le questioni di rito e di merito sollevate dall'appellante, trova conferma la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione formulata ex officio con ordinanza del 01.07.2025.
Dalla documentazione in atti risulta pacifico che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 07.03.2023 (v. copia sentenza munita di timbro di “depositato in cancelleria” a firma della cancelliera esperta dott.ssa e che l'atto di citazione in appello sia stato Persona_1 notificato dall a mezzo P.E.C. del 06.10.2023 (come confermato Parte_1 dalla stessa in atti), ossia allorquando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato. CP_5
La disposizione da ultimo richiamata, infatti, commina la decadenza dall'impugnazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dall'avvenuta notifica della stessa (funzionale alla sola decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.).
Nel nostro caso l'azione spiegata in I grado da è stata qualificata dal Controparte_1
Giudice di Pace come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
A tal riguardo, si ricorda che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte
(cfr. sul tema ex multis Cass. 3404/2004; Cass. 16379/2005; Cass. 4001/2006; Cass. 26294/2007;
Cass. 2261/2010; Cass. 3338/2012; Cass. 12872/2016; Cass. 13381/2017; Cass. 38587/2021; Cass.
32833/2021).
3 Tale granitico principio è stato ribadito dai giudici di legittimità anche in una recente pronuncia in base alla quale: “L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. n. 10509 del 22/04/2025).
Pertanto, dalla qualificazione prime cure della domanda attorea, discende la non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Ciò vale tanto nel primo grado del giudizio, quanto nelle eventuali e successive fasi di gravame, come confermato dall'unanime indirizzo ermeneutico della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
171/2012; Cass. n. 8137/2014; Cass. n. 21568/2017).
Infatti, premesso che nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479
c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica
(cfr. ex multis Cass. 3021/2018), ripetutamente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass. n. 22484/2014; conf., da ultimo,
Cass. n. 16869/2018).
Pertanto, alla luce dei principi appena richiamati, si rileva che, nel caso oggetto di esame, a fronte della sentenza pubblicata in data 07.03.2023, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 07.09.2023, mentre risulta notificato il 06.10.2023, ossia dopo circa 7 mesi.
La tardività, e conseguente inammissibilità, del gravame, impedisce a questo giudice qualsiasi esame del merito.
4 § 3. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della contumacia di tutti gli appellati e della necessità di un rilievo ex officio sulla tardività dell'appello, questo giudicante ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
§ 4. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
3. Condanna l'appellante al versamento di un importo pari Parte_1 al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 9.07.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 21290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 09.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Alfredo Sagliocco (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._1 in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4
- altri appellati contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 09.07.2025 il procuratore di parte appellante discuteva sulle conclusioni già depositate in atti e sulla questione della tempestività dell'appello rilevata d'ufficio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 12077/2023 resa dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa Ida CP_4
Camera, in data 02.03.2023 e pubblicata il 07.03.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
30001/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Controparte_1
1 l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo portate dalla cartella esattoriale n. 07120200047754464000, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2014 e 2016, per un importo complessivo pari ad € 1.650,37.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella, notificata a in data 08.04.2022, l'istante deduceva l'omessa e/o irrituale notificazione degli Controparte_1 atti presupposti quale vizio della sequenza procedimentale, l'intervenuta decadenza per omessa notificazione entro due anni dalla consegna del ruolo, l'illegittimità del calcolo degli interessi e della notificazione eseguita da soggetti non abilitati, nonché la prescrizione del credito.
Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di nullità e/o inefficacia della cartella, con condanna di alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione. CP_5
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità della Parte_1 domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, ed in quanto tardiva stante la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi per i lamentati vizi di forma e di notifica;
deduceva, altresì, la regolarità delle notificazioni eseguite e la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Non si costituivano gli enti impositori citati in giudizio.
Con sentenza n. 12077/2023, pubblicata in data 07.03.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia degli enti impositori e qualificava la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. Ciò premesso, rilevato che dalla documentazione in atti i verbali prodromici dovevano ritenersi “verosimilmente notificati in data 09/09/14 e 30/12/16”, con conseguente intangibilità della pretesa vantata, il giudice accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, maturata anteriormente alla notificazione della cartella impugnata, attesa la non operatività della proroga dei termini per la emissione e notifica degli atti di accertamento e riscossione ex art. 157, Cont comma 1, D.L. 34/20 (Decreto Rilancio), in ragione dell'adozione tardiva da parte di del provvedimento n. 88314/2021 richiesto per legge;
dunque, annullava la cartella esattoriale e condannava al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione. CP_5
Con atto di citazione in appello, notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del
06.10.2023, l' ha impugnato la sentenza sopra indicata, Parte_1 individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee e ne ha chiesto l'integrale riforma, con rigetto dell'opposizione proposta da e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione. ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe CP_5 applicato l'art. 157, comma 1, D.L. 34/2020 in luogo dell'art. 68 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia),
2 deducendo erroneamente la prescrizione del credito, di fatto, non maturata in ragione della sospensione dei termini prevista dalla disciplina COVID-19.
Non si sono costituiti gli appellati convenuti in giudizio.
All'udienza del 21.05.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione di un termine di 60 gg. e successivi 30 gg. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle sole comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c., in occasione delle quali l'appellante ha reiterato le proprie istanze e difese.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
Rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e sottoposta al contraddittorio la questione, all'udienza del 09.07.2025 l'appello è stato deciso al termine della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexsies c.p.c.
*******
§ 1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
§ 2. In via dirimente, rispetto a tutte le questioni di rito e di merito sollevate dall'appellante, trova conferma la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione formulata ex officio con ordinanza del 01.07.2025.
Dalla documentazione in atti risulta pacifico che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 07.03.2023 (v. copia sentenza munita di timbro di “depositato in cancelleria” a firma della cancelliera esperta dott.ssa e che l'atto di citazione in appello sia stato Persona_1 notificato dall a mezzo P.E.C. del 06.10.2023 (come confermato Parte_1 dalla stessa in atti), ossia allorquando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato. CP_5
La disposizione da ultimo richiamata, infatti, commina la decadenza dall'impugnazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dall'avvenuta notifica della stessa (funzionale alla sola decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.).
Nel nostro caso l'azione spiegata in I grado da è stata qualificata dal Controparte_1
Giudice di Pace come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
A tal riguardo, si ricorda che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte
(cfr. sul tema ex multis Cass. 3404/2004; Cass. 16379/2005; Cass. 4001/2006; Cass. 26294/2007;
Cass. 2261/2010; Cass. 3338/2012; Cass. 12872/2016; Cass. 13381/2017; Cass. 38587/2021; Cass.
32833/2021).
3 Tale granitico principio è stato ribadito dai giudici di legittimità anche in una recente pronuncia in base alla quale: “L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. n. 10509 del 22/04/2025).
Pertanto, dalla qualificazione prime cure della domanda attorea, discende la non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Ciò vale tanto nel primo grado del giudizio, quanto nelle eventuali e successive fasi di gravame, come confermato dall'unanime indirizzo ermeneutico della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
171/2012; Cass. n. 8137/2014; Cass. n. 21568/2017).
Infatti, premesso che nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479
c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica
(cfr. ex multis Cass. 3021/2018), ripetutamente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass. n. 22484/2014; conf., da ultimo,
Cass. n. 16869/2018).
Pertanto, alla luce dei principi appena richiamati, si rileva che, nel caso oggetto di esame, a fronte della sentenza pubblicata in data 07.03.2023, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 07.09.2023, mentre risulta notificato il 06.10.2023, ossia dopo circa 7 mesi.
La tardività, e conseguente inammissibilità, del gravame, impedisce a questo giudice qualsiasi esame del merito.
4 § 3. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della contumacia di tutti gli appellati e della necessità di un rilievo ex officio sulla tardività dell'appello, questo giudicante ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
§ 4. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
3. Condanna l'appellante al versamento di un importo pari Parte_1 al valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 9.07.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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