Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2025, proposto da
AD ME EL SA HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Novara, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
TT CE e Ventitre s.a.s. di TT CE & C., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
Vista la memoria del 28 novembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla propria istanza volta all’ottenimento di un nulla osta al lavoro subordinato, richiesta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato che la resistente ha superato l’inerzia;
- che l’amministrazione procedente ha confermato di aver redatto il modello 209 e di aver trasmesso gli atti alla Questura territorialmente competente (Milano).
Ritenuto, pertanto:
- che, poiché l’inerzia dell’amministrazione è venuta meno, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OS, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | RA OS |
IL SEGRETARIO