CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
RI - P iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180010987U GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2334/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società RI impugnava l'avviso di accertamento n. M13180010987U, relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di obbligata solidale con il centro di trasmissione dati operante sul territorio nazionale.
La contribuente deduceva plurimi profili di illegittimità dell'atto, sostenendo, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti soggettivi e normativi dell'imposta, l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, nonché l'illegittimità della determinazione della base imponibile e delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza n. 2007/2024, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento e corretta l'applicazione della disciplina in materia di imposta unica sulle scommesse.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva nel grado, depositando controdeduzioni e successiva memoria integrativa, nelle quali ribadiva la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza dei motivi di appello.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti emerge che l'Ufficio dei Monopoli di Palermo, nell'ambito di un piano nazionale di controlli finalizzato al recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta per la raccolta di gioco in assenza di licenza ex art. 88 TULPS e di concessione ADM, ha effettuato in data 12 giugno 2019 un accesso presso il CTD denominato
“Stanleybet Airone 28”, sito in Palermo, gestito dall'impresa individuale SO . Nel corso dell'accesso sono stati rilevati plurimi elementi sintomatici dell'attività di raccolta scommesse al banco: presenza di pubblicità e palinsesti riferiti a RI Ltd, postazioni informatiche operative collegate a stampante termica per l'emissione dei ticket di gioco, rinvenimento e sequestro di coupon di scommesse, nonché riscontro dell'effettiva raccolta di puntate da parte di un collaboratore. Il gestore, intervenuto durante le operazioni, non ha esibito né licenza di P.S. né titoli concessori, limitandosi a produrre copia della richiesta presentata alla Questura e del relativo diniego, oltre a contratti di servizio con il bookmaker estero.
All'esito delle attività istruttorie l'Ufficio ha redatto il processo verbale di constatazione dell'11 settembre
2019, successivamente notificato, e ha invitato la parte verificata a produrre documentazione contabile ed extracontabile idonea alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica, nonché a dichiarare l'eventuale adesione a procedure di regolarizzazione, inviti ai quali non è stato dato riscontro, né sono pervenute osservazioni nel termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
La verifica ha quindi consentito di accertare che nel periodo d'imposta oggetto di accertamento (1.1.2018–
31.12.2018) il punto di raccolta operava quale centro di raccolta fisica di scommesse per conto dell'operatore estero RI , privo di concessione, utilizzando una organizzazione imprenditoriale autonoma e svolgendo attività riconducibile alla gestione di servizi di scommessa con vincite in denaro. È risultato, altresì, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale e l'assenza di versamenti dell'imposta unica, con conseguente impossibilità di determinare analiticamente la base imponibile, anche per la carenza di una contabilità conforme alle prescrizioni di settore.
In tali condizioni l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla determinazione induttiva della raccolta e della base imponibile facendo applicazione del criterio forfettario previsto dalla normativa vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale, parametrato alla raccolta media provinciale desunta dai dati del totalizzatore nazionale e maggiorata secondo legge, applicando l'aliquota massima in ragione dell'impossibilità di distinguere le diverse tipologie di scommessa offerte in assenza di tracciamento. Sulla base di tali risultanze sono stati quantificati imposta, interessi e sanzioni, ed è stato emesso l'avviso di accertamento per l'anno
2018.
Quanto alle censure relative alla pretesa discriminazione dell'operatore estero nell'accesso al sistema concessorio e alla regolarizzazione del 2014, esse non incidono sulla debenza dell'imposta unica, che grava sugli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e, in caso di raccolta per conto di terzi, coinvolge anche il bookmaker mandante in vincolo solidale. La disciplina nazionale in materia di imposta unica non risulta incompatibile con il diritto dell'Unione, essendo stata ritenuta conforme ai principi del TFUE dalla giurisprudenza costituzionale e unionale, e dovendosi, in ogni caso, distinguere i profili penali dell'attività di intermediazione da quelli tributari, governati dal principio del “doppio binario”.
Infondata è comunque la pretesa della ricorrente di operare legittimamente sul territorio nazionale in assenza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza. I soggetti appartenenti alla rete RI non possono ritenersi assimilabili ai concessionari statali, pretendendo di operare in condizioni di favore rispetto agli operatori autorizzati, senza versare l'imposta unica, senza sostenere oneri concessori e senza rispettare le prescrizioni normative.
Quanto alla determinazione della base imponibile, l'operato dell'Ufficio risulta conforme alla normativa vigente. In particolare, trova applicazione l'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, nonché l'art. 1, comma
644, lett. g), della L. n. 190/2014, che legittimano il ricorso al metodo induttivo nei confronti degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, prevedendo il calcolo dell'imposta sulla base del triplo della media provinciale della raccolta, con applicazione dell'aliquota massima.
Non può essere condivisa la tesi secondo cui, a partire dal 2015, sarebbe applicabile il regime di tassazione sul margine anche agli operatori non regolarizzati. La normativa sul margine riguarda esclusivamente la filiera legale della raccolta delle scommesse, caratterizzata dal collegamento al totalizzatore nazionale, presupposto indispensabile per la tracciabilità delle giocate. Per contro, nei confronti degli operatori non autorizzati continua a trovare applicazione il regime forfettario basato sulla raccolta.
La scelta legislativa di mantenere un doppio binario impositivo – differenziando tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati – risponde a rilevanti finalità pubbliche, quali il contrasto alla ludopatia, la tutela del consumatore e il controllo dell'ordine pubblico economico. In tale prospettiva, il criterio del “triplo della media” non ha natura sanzionatoria, ma costituisce uno strumento ragionevole di ricostruzione presuntiva della base imponibile, giustificato dalla maggiore capacità attrattiva e competitiva degli operatori irregolari, che non sopportano vincoli concessori e possono offrire un paniere di scommesse più ampio. Corretta risulta, pertanto, l'applicazione del metodo induttivo da parte dell'Ufficio, stante l'assenza di contabilità attendibile e il mancato collegamento al totalizzatore nazionale, che impedisce qualsiasi ricostruzione analitica della raccolta.
Infine, non sussistono i presupposti per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, atteso che per le annualità successive all'entrata in vigore della disciplina interpretativa e della responsabilità solidale tra CTD
e bookmaker, il quadro regolatorio risulta definito e idoneo a rendere conoscibile l'obbligo impositivo e sanzionatorio.
L'incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 può dirsi superata a partire dall'entrata in vigore della L. n. 220/2010. Conseguentemente, per l'annualità oggetto di causa (2018), il quadro normativo risulta chiaro e definito.
Pertanto, risultano provati il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta unica, la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile in mancanza di contabilità attendibile e collaborazione del soggetto verificato, nonché la correttezza dell'avviso di accertamento quanto a imposta, interessi e sanzioni.
In conclusione, sono infondati tutti i motivi di ricorso, dovendo ritenersi pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio sia sotto il profilo della soggettività passiva, sia con riferimento al metodo di determinazione della base imponibile.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.862,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
RI - P iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180010987U GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2334/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società RI impugnava l'avviso di accertamento n. M13180010987U, relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di obbligata solidale con il centro di trasmissione dati operante sul territorio nazionale.
La contribuente deduceva plurimi profili di illegittimità dell'atto, sostenendo, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti soggettivi e normativi dell'imposta, l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, nonché l'illegittimità della determinazione della base imponibile e delle sanzioni applicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza n. 2007/2024, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento e corretta l'applicazione della disciplina in materia di imposta unica sulle scommesse.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva nel grado, depositando controdeduzioni e successiva memoria integrativa, nelle quali ribadiva la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza dei motivi di appello.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti emerge che l'Ufficio dei Monopoli di Palermo, nell'ambito di un piano nazionale di controlli finalizzato al recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta per la raccolta di gioco in assenza di licenza ex art. 88 TULPS e di concessione ADM, ha effettuato in data 12 giugno 2019 un accesso presso il CTD denominato
“Stanleybet Airone 28”, sito in Palermo, gestito dall'impresa individuale SO . Nel corso dell'accesso sono stati rilevati plurimi elementi sintomatici dell'attività di raccolta scommesse al banco: presenza di pubblicità e palinsesti riferiti a RI Ltd, postazioni informatiche operative collegate a stampante termica per l'emissione dei ticket di gioco, rinvenimento e sequestro di coupon di scommesse, nonché riscontro dell'effettiva raccolta di puntate da parte di un collaboratore. Il gestore, intervenuto durante le operazioni, non ha esibito né licenza di P.S. né titoli concessori, limitandosi a produrre copia della richiesta presentata alla Questura e del relativo diniego, oltre a contratti di servizio con il bookmaker estero.
All'esito delle attività istruttorie l'Ufficio ha redatto il processo verbale di constatazione dell'11 settembre
2019, successivamente notificato, e ha invitato la parte verificata a produrre documentazione contabile ed extracontabile idonea alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica, nonché a dichiarare l'eventuale adesione a procedure di regolarizzazione, inviti ai quali non è stato dato riscontro, né sono pervenute osservazioni nel termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
La verifica ha quindi consentito di accertare che nel periodo d'imposta oggetto di accertamento (1.1.2018–
31.12.2018) il punto di raccolta operava quale centro di raccolta fisica di scommesse per conto dell'operatore estero RI , privo di concessione, utilizzando una organizzazione imprenditoriale autonoma e svolgendo attività riconducibile alla gestione di servizi di scommessa con vincite in denaro. È risultato, altresì, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale e l'assenza di versamenti dell'imposta unica, con conseguente impossibilità di determinare analiticamente la base imponibile, anche per la carenza di una contabilità conforme alle prescrizioni di settore.
In tali condizioni l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla determinazione induttiva della raccolta e della base imponibile facendo applicazione del criterio forfettario previsto dalla normativa vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale, parametrato alla raccolta media provinciale desunta dai dati del totalizzatore nazionale e maggiorata secondo legge, applicando l'aliquota massima in ragione dell'impossibilità di distinguere le diverse tipologie di scommessa offerte in assenza di tracciamento. Sulla base di tali risultanze sono stati quantificati imposta, interessi e sanzioni, ed è stato emesso l'avviso di accertamento per l'anno
2018.
Quanto alle censure relative alla pretesa discriminazione dell'operatore estero nell'accesso al sistema concessorio e alla regolarizzazione del 2014, esse non incidono sulla debenza dell'imposta unica, che grava sugli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e, in caso di raccolta per conto di terzi, coinvolge anche il bookmaker mandante in vincolo solidale. La disciplina nazionale in materia di imposta unica non risulta incompatibile con il diritto dell'Unione, essendo stata ritenuta conforme ai principi del TFUE dalla giurisprudenza costituzionale e unionale, e dovendosi, in ogni caso, distinguere i profili penali dell'attività di intermediazione da quelli tributari, governati dal principio del “doppio binario”.
Infondata è comunque la pretesa della ricorrente di operare legittimamente sul territorio nazionale in assenza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza. I soggetti appartenenti alla rete RI non possono ritenersi assimilabili ai concessionari statali, pretendendo di operare in condizioni di favore rispetto agli operatori autorizzati, senza versare l'imposta unica, senza sostenere oneri concessori e senza rispettare le prescrizioni normative.
Quanto alla determinazione della base imponibile, l'operato dell'Ufficio risulta conforme alla normativa vigente. In particolare, trova applicazione l'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, nonché l'art. 1, comma
644, lett. g), della L. n. 190/2014, che legittimano il ricorso al metodo induttivo nei confronti degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, prevedendo il calcolo dell'imposta sulla base del triplo della media provinciale della raccolta, con applicazione dell'aliquota massima.
Non può essere condivisa la tesi secondo cui, a partire dal 2015, sarebbe applicabile il regime di tassazione sul margine anche agli operatori non regolarizzati. La normativa sul margine riguarda esclusivamente la filiera legale della raccolta delle scommesse, caratterizzata dal collegamento al totalizzatore nazionale, presupposto indispensabile per la tracciabilità delle giocate. Per contro, nei confronti degli operatori non autorizzati continua a trovare applicazione il regime forfettario basato sulla raccolta.
La scelta legislativa di mantenere un doppio binario impositivo – differenziando tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati – risponde a rilevanti finalità pubbliche, quali il contrasto alla ludopatia, la tutela del consumatore e il controllo dell'ordine pubblico economico. In tale prospettiva, il criterio del “triplo della media” non ha natura sanzionatoria, ma costituisce uno strumento ragionevole di ricostruzione presuntiva della base imponibile, giustificato dalla maggiore capacità attrattiva e competitiva degli operatori irregolari, che non sopportano vincoli concessori e possono offrire un paniere di scommesse più ampio. Corretta risulta, pertanto, l'applicazione del metodo induttivo da parte dell'Ufficio, stante l'assenza di contabilità attendibile e il mancato collegamento al totalizzatore nazionale, che impedisce qualsiasi ricostruzione analitica della raccolta.
Infine, non sussistono i presupposti per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, atteso che per le annualità successive all'entrata in vigore della disciplina interpretativa e della responsabilità solidale tra CTD
e bookmaker, il quadro regolatorio risulta definito e idoneo a rendere conoscibile l'obbligo impositivo e sanzionatorio.
L'incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 può dirsi superata a partire dall'entrata in vigore della L. n. 220/2010. Conseguentemente, per l'annualità oggetto di causa (2018), il quadro normativo risulta chiaro e definito.
Pertanto, risultano provati il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta unica, la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile in mancanza di contabilità attendibile e collaborazione del soggetto verificato, nonché la correttezza dell'avviso di accertamento quanto a imposta, interessi e sanzioni.
In conclusione, sono infondati tutti i motivi di ricorso, dovendo ritenersi pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio sia sotto il profilo della soggettività passiva, sia con riferimento al metodo di determinazione della base imponibile.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.862,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente