Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1489/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO BARTOLO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- previa nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio, accertare la effettiva sussistenza delle infermità denunciate dall'istante e la misura della conseguente diminuzione della capacità lavorativa dello stesso in misura pari al 12% (o in quell'altra minore entità che sarà ritenuta più giusta e legittima, comunque superiore al 4% stimato dall ); CP_1
- per l'effetto condannare l , in persona del proprio legale rapp.te CP_1
p.t., a liquidare l'indennizzo in capitale per danno biologico pari al grado di inabilità al lavoro dello stesso risultante a seguito della consulenza tecnica, oltre interessi e con ogni ulteriore beneficio di legge;
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio occorso in data 14/01/2023- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico nella misura del 6%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza;
tuttavia l'incremento in sede giudiziaria nella misura di soli due punti percentuali ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 6%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-liquida le spese di lite nella misura Euro 1.200,00 per onorari, oltre IVA
e CAP come per legge, che pone a carico dell nella misura della metà, CP_1 con distrazione, e che compensa per la metà residua;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separata decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)