Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 3473
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezioni di decadenza e prescrizione

    I vizi si sono palesati nel momento in cui gli attori hanno iniziato a dimorare negli immobili nel 2018. La denuncia del 13/08/2018 è tempestiva. L'eccezione ex art. 1665, comma IV, cod. civ. è tardiva e priva di pregio in quanto i vizi erano occulti. L'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata in quanto la ditta subappaltatrice aveva eccepito la prescrizione. L'art. 1670 c.c. fa decorrere il termine del regresso nei confronti del subappaltatore dalla denuncia del committente, termine non rispettato.

  • Rigettato
    Concorso di colpa della committente

    Dall'escussione dei testi non è emersa l'ingerenza della ditta committente nella scelta dei materiali. L'appaltatrice non ha fatto presente alla committente l'essenzialità dell'apposizione dello strato di ghiaia al fine di contenere la rumorosità.

  • Rigettato
    Valutazione delle prove e CTU

    Il Tribunale ha ritenuto provate le responsabilità, considerando le contestazioni alla CTU e le precisazioni del CTU in merito ai vizi delle lavorazioni.

  • Rigettato
    Liquidazione danni patrimoniali

    Il Tribunale ha fatto propria la stima del CTU, liquidando i maggiori costi di energia elettrica tenendo conto della documentazione depositata dalla committente. Gli importi liquidati tengono conto delle spese effettivamente sostenute per eliminare i vizi.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Il danno non patrimoniale è emerso dalla deposizione dei testi e la quantificazione è avvenuta in via equitativa.

  • Rigettato
    Nullità CTU per errata applicazione art. 844 c.c.

    La consulenza tecnica è censurabile nel merito e non nulla. L'art. 844 c.c. è applicabile nei rapporti tra privati per la tutela del diritto all'integrità psicofisica. I rumori sono superiori al limite della normale tollerabilità.

  • Rigettato
    Condanna in solido per danni non patrimoniali

    La responsabilità dei convenuti è solidale in quanto hanno contribuito allo stesso pregiudizio. L'interesse comune di evitare l'accertamento della sussistenza dei vizi consente la condanna alle spese in via solidale.

  • Rigettato
    Liquidazione spese legali

    La liquidazione delle spese va effettuata applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00. Non vi è violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale

    Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che è fondata. Il credito del professionista viene compensato con il maggior credito della committente.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sull'applicazione delle condizioni di polizza

    La condanna alla manleva deve avvenire nei limiti del massimale contrattuale e con applicazione della franchigia contrattualmente prevista di euro 5.000.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento spese legali

    Vanno riconosciute le spese sostenute a titolo di contributo unificato e quelle per la trascrizione del sequestro conservativo e visure ipocatastali. Devono essere riconosciuti i compensi professionali per l'ATP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 3473
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 3473
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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