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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1070/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di Controparte_1
(P. IVA ), rappresentati e difesi in causa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Mirco Mestre, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Cesare Battisti n. 33, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellanti pagina 1 di 62 nei confronti di
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loris Nadalin e
Mara EL Bianco, del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Codroipo (UD), Piazza Garibaldi n.19, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
e di
, (C.F. ) E Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F.: ), quali soci illimitatamente responsabili di C.F._3 [...]
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Telesi, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Teso, in
San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Bianco, 2 come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellati
nonché contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_6 C.F._4
dall'avv. Luca Pavanetto, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellato/appellante incidentale
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_7
pagina 2 di 62 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monia Gambarotto, del foro di
Venezia, con domicilio eletto nel presso lo studio della stessa, in San Donà di
Piave (VE), Via Stefani n. 34, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata/appellante incidentale
e nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pusateri, del foro di Venezia,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dello stesso:
come da mandato allegato all'atto di Email_1
citazione di primo grado;
appellata/appellante incidentale
e di
, (P.IVA ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Simeoni, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in
Verona, Via Scalzi n.20, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata
nonché di
, (C.F. ) e , CP_10 C.F._5 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv.ti Matteo C.F._6
RO e RL CH, del foro di Venezia, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso, 5/10, come da pagina 3 di 62 mandato allegato all'atto di citazione di primo grado;
appellati
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
IN DIRITTO Contestati i fatti e le eccezioni di inammissibilità e/o
improponibilità del proposto appello, rigettate tutte le altre istanze e conclusioni
formulate dalle parti costituite s'insiste, in riforma dell'impugnata sentenza,
affinché siano accolte le conclusioni di cui al libello introduttivo e che di seguito
riproduciamo:
NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 1119/2024 emessa all'esito del
procedimento R.G. n. 6604/20 del Tribunale di Venezia, Giudice Dott.ssa Diletta
Maria Grisanti, datata 04.04.24, notificata a mezzo agli esponenti in data
23.05.24, accogliersi, reiectis contrariis, le conclusioni tutte formulate nel
precedente grado di giudizio e quivi ritrascritte:
In via preliminare di merito: Accertata e dichiarata la decadenza e prescrizione
del diritto degli attori, rigettarsi l'azione proposta, per le ragioni esposte in
narrativa;
Nel merito, in via pregiudiziale: Accertata e dichiarata l'inutilizzabilità della
CTU quanto ai possibili vizi di natura acustica ex art. 844 c.c., rigettarsi
l'azione proposta, per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via
principale: Rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti del sig. e Parte_1
pagina 4 di 62 della , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: Accertarsi e dichiararsi, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, di
essere manlevati dalla P. I.V.A. , con Controparte_11 P.IVA_2
sede legale in 33055 Muzzana del Turgnano (UD), via Castions n. 5 e dalla
[...]
P. I.V.A. , con sede legale in Controparte_12 P.IVA_5
31010 Cimadolmo (TV), via Madorbo n. 16, di tenere indenne l'odierna parte
convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea
e, per l'effetto, condannare i terzi chiamati al pagamento di quelle somme che
verranno accertate e liquidate in corso di causa, con estensione della domanda
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
, soci illimitatamente responsabili di , e della
[...] CP_5 [...]
, Compagnia di Assicurazione della Controparte_9 [...]
Controparte_13
, Controparte_14
Nel merito: in via principale:
- In accoglimento delle motivazioni tutte, esposte dalla scrivente difesa, in
primo ed in secondo grado, rigettare l'appello proposto dall'appellante, avverso
la sentenza n.1119/2024 del Tribunale di Venezia, di data 04/04/2024, in quanto
infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in toto la sentenza
impugnata.
in via subordinata:
pagina 5 di 62 Nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello non
ritenga di confermare la sentenza, qui oggetto di gravame, si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e qui di seguito
riproposte:
- Si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
( ), in relazione alla chiamata in causa della
[...] P.IVA_1 [...]
( , atteso che la stessa, in ragione della CP_2 P.IVA_2
documentazione dimessa, non risulta essere la committente delle
opere/lavorazioni svolte da quest'ultima ed oggetto delle contestazioni sollevate
da parte attrice.
Si eccepisce e si contesta, tanto, l'intervenuta decadenza avversaria (tanto della
già impresa individuale ( ) quanto, nella Parte_1 C.F._1
denegata ipotesi della ( )) dalla facoltà Controparte_1 P.IVA_1
di denunziare i vizi, i difetti e le difformità asseritamente, inficianti le opere e
lavorazioni svolte dalla ( ) e, quindi, la Controparte_2 P.IVA_2
prescrizione del diritto di evocare in giudizio quest'ultima, atteso l'infruttuoso
decorso dei termini, rispettivamente, previsti dalla norma;
un tanto con ogni
conseguente statuizione anche ai fini della rifusione delle spese e competenze del
procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa, come per legge).
NEL MERITO:
In via principale di merito:
- Per le ragioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda formulata dalla
( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) nei confronti della ( , in P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 6 di 62 quanto assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
un tanto con ogni
conseguente statuizione, anche ai fini della rifusione delle spese e competenze
del procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa, come per legge).
In via gradata: - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
domande, supra formulate, e del conseguente riconoscimento di una
responsabilità, anche parziale, della ( ) Controparte_2 P.IVA_2
nei confronti della ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) per i fatti oggetto di causa, Voglia l'Ill.mo sig. Controparte_1 P.IVA_1
Giudice, accertato quanto esposto nelle atti di causa di primo e secondo grado
disporre la riduzione delle somme richieste dalla Parte_1
( ) e ( ) nei C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
confronti della ( - se dovute -, sino alla Controparte_2 P.IVA_2
misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
il tutto con
integrale rifusione delle spese e competenze di lite (oltre alle spese generali, Iva
e cpa, come per legge) del presente procedimento. In ogni caso:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande supra
formulate, e del conseguente riconoscimento di una responsabilità, anche
parziale, della ( ) nei confronti della Controparte_2 P.IVA_2
( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, accertato quanto esposto nella P.IVA_1
narrativa del presente atto, e quanto emergerà dall'istruttoria, gradare
l'eventuale responsabilità della ( ), Controparte_2 P.IVA_2
tenendo in considerazione l'effettiva e concreta attività/responsabilità, per le
singole conclusioni svolte, e, quindi, limitatamente all'apporto causale nel
pagina 7 di 62 concreto accertato in relazione ai pretesi fatti e/o comportamenti riferiti alla
Controparte_2
In ogni caso
- Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello condannare l'appellante, alla
rifusione integrale, in favore degli appellati, degli esborsi e competenze di lite -
oltre spese generali, Iva e cpa, come per Legge – del secondo grado di giudizio.
Per e : Controparte_3 CP_4
Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione reietta.
NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
IN VIA PRINCIPALE: Respingere, per i motivi esposti nella presente comparsa
e nei precedenti scritti difensivi, le domande svolte dall'appellante Pt_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] [...]
, nei confronti di e , soci Controparte_1 Controparte_3 CP_4
illimitatamente responsabili della già cessata in quanto Controparte_15
del tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
1119/2024 pubblicata il 04.04.2024 del Tribunale di Venezia.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati,
accertare e dichiarare che la ora Controparte_16 [...]
è tenuta a manlevare e tenere indenni Controparte_9 [...]
e conseguentemente i soci Controparte_17
illimitatamente responsabili sig.ri e contro gli Controparte_3 CP_4
effetti dell'eventuale accoglimento delle domande spiegate nei loro confronti e,
pagina 8 di 62 per l'effetto, condannare la terza chiamata Controparte_9
al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso
[...]
di causa. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio.
Per CP_6
“si insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
in via principale: accogliere il presente appello incidentale e, a riforma della
sentenza del Tribunale di Venezia qui impugnata, voglia accogliere le domande
formulate in primo grado dall'Arch. siccome di seguito CP_6
ritrascritte:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni di cui in narrativa,
considerarsi la domanda giudiziale formulata dagli attori Sig.ri CP_10
e nei confronti dell'odierno convenuto Arch.
[...] Parte_2 [...]
estesa anche nei confronti della responsabile CP_6 Controparte_8
in qualità di soggetto cui incombevano le opere di completamento della
copertura per cui è causa
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa
(ed in particolare per i motivi di cui al punto 9) che l'ARCH. CP_6
(codice fiscale ) è creditore nei confronti di C.F._4 [...]
(partita iva ), (codice fiscale CP_8 P.IVA_3 CP_10
, (codice fiscale C.F._5 Parte_2
), anche in solido tra loro, dell'importo di euro 8.564,40 C.F._7
pagina 9 di 62 (come da proposta di parcella allegata), o comunque della maggior o minor
somma che sarà dimostrata in corso di causa;
per l'effetto condannarsi
[...]
(partita iva ), (codice fiscale CP_8 P.IVA_3 CP_10
, (codice fiscale C.F._5 Parte_2
), anche in solido tra loro, a corrispondere all'ARCH. C.F._7
(codice fiscale ) l'importo di euro CP_6 C.F._4
8.564,40 o comunque della maggior o minor somma che sarà dimostrata in
corso di causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze. In subordine, voglia
accogliere il ricorso principale formulato da Con vittoria di spese Parte_1
e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_7
NEL MERITO.
• Accogliersi i motivi d'appello avversari A), con riferimento alla intervenuta
decadenza e prescrizione dell'azione promossa da Controparte_8 CP_10
e e B) con riferimento alla sussistenza di un concorso di
[...] Parte_2
colpa in capo ai committenti ex art. 1227 c.c.;
• Ci si rimette alla decisione dell'intestata Corte d'Appello con riferimento ai
motivi d'appello avversari C), D) ed E);
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale e dunque in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1119/2024, datata 04.04.2024
e pubblicata il 18.04.2024:
• laddove fosse confermata la responsabilità dell'Arch e previa CP_6
individuazione della responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte, compresi
pagina 10 di 62 gli attori ex art. 1227 c.c., condannarsi a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato di quanto dovesse essere condannato a pagare all'attore
secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale, di operatività,
solidarietà e quindi per la quota di responsabilità direttamente e personalmente
a lui imputabile e con l'applicazione degli scoperti e secondo la franchigia
prevista dal contratto di assicurazione.
• spese, diritti e onorari, compresi accessori di legge (spese generali, IVA e
CPA), eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tassa di
registrazione di sentenza interamente rifusi.
Per Controparte_8
IN VIA PRELIMINARE, GRADATAMENTE:
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai
sensi degli artt. 342 c.p.c.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come
formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
respingersi, per tutte le ragioni di cui in narrativa, l'appello confermandosi la
sentenza impugnata. NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE:
in parziale riforma della sentenza, disporsi la liquidazione delle spese del primo
grado di giudizio, compreso il procedimento di accertamento tecnico preventivo
e di sequestro conservativo, come da nota spese e relativi allegati prodotta in
primo grado.
pagina 11 di 62 IN OGNI CASO respingersi l'appello incidentale promosso dall'Arch. CP_6
per le deduzioni ed eccezioni, anche ex art. 1460 c.c., già formulate già
formulate in primo grado come esposto nelle note di udienza depositate il 30
ottobre 2024, nonché quello formulato da Controparte_18
Con vittoria di compensi in entrambi i gradi di giudizio, spese e rimborso
forfettario nella misura del 15 %.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non
ammesse di cui alla memoria 183 n. 2 cpc depositata in data 2 marzo 2022
Per : Controparte_9
In via principale
- Respingersi l'appello proposto da e e Parte_3 Parte_4
confermarsi integralmente la sentenza n. 1119/2024 del Tribunale di Venezia.
- Respingersi gli appelli incidentali di e Arch. CP_7 Controparte_8
e confermarsi integralmente la sentenza n. 1119/2024 del Tribunale di CP_6
Venezia.
- Respingersi le domande proposte nei confronti di CP_9
- Respingersi le domande proposte nei confronti di la Controparte_5
e .
[...] Controparte_3 CP_4
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti
dell'assicurata e dei suoi soci e della domanda da questi proposta nei confronti
di , limitarsi l'accoglimento della domanda attorea Controparte_9
in ragione del danno effettivamente imputabile all'opera di e Controparte_5
conseguentemente, quanto a dichiararsi la stessa tenuta a prestare CP_9
pagina 12 di 62 la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di
polizza.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario di entrambi i
gradi di giudizio.
Per e CP_10 Parte_2
IN VIA PRELIMINARE, GRADATAMENTE: dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come
formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c.; Avv. Matteo RO Avv. RL CH Galleria
Progresso n. 5/10 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel. fax. P.IVA_6
Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Email_2 CP_19
CodiceFiscale_8
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi, per tutte le ragioni di cui in
narrativa ed esposte con note d'udienza, l'appello principale e gli appelli
incidentali formulati da Arch. e confermandosi la CP_6 Controparte_7
sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi in entrambi i gradi di giudizio, spese e rimborso
forfettario nella misura del 15 %.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non
ammesse di cui alla memoria 183 n. 2 cpc depositata in data 2 marzo 2022.
Svolgimento processo
pagina 13 di 62 1. Con atto di citazione notificato in data 01/09/2020 Controparte_8 Pt_2
e Matteo RO convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
[...]
Venezia, e l'arch. Parte_1 Controparte_1 CP_6
per ottenere:
- in via principale, la condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad euro 65.704,92 o della minore o maggiore somma, ritenuta di giustizia, in favore di oltre alla corresponsione dei costi Controparte_8
sostenuti nel precedente giudizio di ATP, nonché la condanna dei medesimi al pagamento, in solido ed a favore di e , della somma CP_10 Parte_2
di € 25.000,00 ciascuno, o della diversa somma determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento danni causati dai gravi vizi e difetti riscontrati negli immobili di rispettiva proprietà;
- in via subordinata, la condanna di e Parte_1 Controparte_1
dell'architetto in solido tra loro, al pagamento della somma pari CP_6
ad euro 65.704,92 (di cui 7.339,92 a titolo di mancata produzione di energia elettrica) o della diversa maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP.
Le parti attrici, a sostegno delle proposte domande, deducevano che:
1) in data 28/08/2014, aveva acquistato l'immobile sito in Controparte_8
Ceggia (VE), in Via Trieste, catastalmente identificato al foglio 15, mappale
968, subb. 2 e 3, al fine di realizzarvi un locale ad uso commerciale con relativo magazzino e due appartamenti;
2) aveva affidato, con contratto stipulato in data 26/11/2014, Controparte_8
all'impresa individuale TT ON (di TT UI) l'esecuzione dei pagina 14 di 62 lavori per la riqualificazione artigianale e residenziale di immobili dismessi,
ubicati nel Comune di Ceggia (VE) su progetto e direzione dell'Arch.
[...]
CP_6
3) nel capitolato d'appalto, era stata prevista la realizzazione del tetto dell'edificio con applicazione di isolamento e guaina sulla copertura;
4) riservandosi la proprietà del piano terra dell'immobile, Controparte_8
aveva trasferito, con separati atti di compravendita, le due unità poste al primo piano ad ed a , allo scopo di realizzare due CP_10 Parte_2
appartamenti, sempre sotto la direzione dell'Arch. CP_6
5) in data 27/07/2016, aveva conferito l'azienda a Parte_1 [...]
cessando la propria attività il 3 agosto dello stesso anno;
Controparte_1
6) l'opera era stata consegnata, al “grezzo avanzato”, in data 11/10/2016, con emissione del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori;
7) in data 08/11/2017 l'Arch. aveva certificato, per conto di ed CP_6 Pt_2
, l'agibilità degli appartamenti di rispettiva proprietà; CP_10
8) e avevano iniziato a dimorare, presso le due CP_10 Parte_2
unità, nei primi mesi del 2018;
9) i suddetti, durante la permanenza negli immobili acquistati, avevano percepito scricchiolii e crepitii provenienti dal tetto, di intensità tale da non riuscire né a soggiornare né a dormire all'interno delle rispettive abitazioni;
10) né l'appaltatore né il direttore dei lavori avevano chiarito quali fossero le cause di tali rumori, né avevano proposto soluzioni per risolvere il problema;
pagina 15 di 62 11) a seguito di sopralluogo effettuato ad agosto 2018, con l'ausilio di un proprio consulente tecnico, era stato appurato come i rumori provenienti dal tetto dipendessero da un gravissimo vizio progettuale/esecutivo della copertura.
Deducevano altresì:
12) di aver tempestivamente inviato, in data 13/08/2018, la denuncia di vizi e difetti a ed a nonché all'Arch. Parte_1 Controparte_1 [...]
in qualità di direttore dei lavori;
CP_6
13) di essersi visti costretti, dunque, ad instaurare un procedimento per ATP al termine del quale il consulente nominato aveva riconosciuto la sussistenza e la gravità dei vizi e difformità lamentati, consistenti nel non corretto posizionamento della guaina impermeabilizzante, nell'assenza di doppio tavolato strutturale, nella difformità del sistema di listelli sovrapposti rispetto al progetto depositato, nell'inidoneità del materiale del tavolato superiore e nella realizzazione di un pacchetto di copertura privo di materiali aventi caratteristiche specifiche d'isolamento acustico, non conforme ai requisiti di legge, chiedendo che venissero accertate le eventuali responsabilità delle imprese appaltatrici succedutesi, del direttore dei lavori nonché, in percentuale ridotta, dei sub appaltatori e terzi Controparte_2 Controparte_20
chiamati nel menzionato giudizio di accertamento tecnico;
14) che, in particolare, il CTU aveva quantificato i costi per il ripristino della copertura in euro 57.555,00 oltre IVA, i danni subiti per mancata produzione di energia fotovoltaica in euro 5.500,00 ed il danno per mancata utilizzabilità dei locali duranti i lavori di ripristino in euro 4.200,00 per i due residenti ed in euro
750,00 per le società;
pagina 16 di 62 15) l'impossibilità di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico fino all'esito della CTU, con conseguente danno da mancata produzione di energia elettrica;
16) la sussistenza di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ, in capo ai convenuti;
17) che il dies a quo di decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione, in tema di appalto, avrebbe dovuto essere individuato dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo;
18) la mancata corrispondenza tra l'eseguito ed il progetto depositato in Comune
ed il relativo collaudo.
VA altresì:
21) l'aumento dell'ammontare del danno da mancata produzione di energia elettrica, per tenere conto delle perdite subite successivamente all'espletamento dell' riconoscendo a tale titolo la somma di euro 7.399,92; CP_21
22) il risarcimento del danno non patrimoniale subito da e CP_10 Pt_2
, consistente nel peggioramento delle condizioni di abitabilità delle due
[...]
unità in ragione delle immissioni sonore ricondotte, dall'ausiliario del CTU, ai vizi e difformità dell'opera riscontrati in sede di ATP;
1.2 Si costituivano in giudizio CP_22 Controparte_1
, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di
[...] CP_2
e di Inoltre: CP_2 Controparte_5
- eccepivano in via pregiudiziale, di rito, l'inutilizzabilità della CTU quanto a possibili vizi di natura acustica, ai sensi dell'art. 844 c.c.;
pagina 17 di 62 - in via preliminare, di merito, sollecitavano l'accertamento della decadenza e della prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, con conseguente rigetto delle domande formulate dai predetti;
- nel merito, in via principale, chiedevano, anche in ragione della rilevata inutilizzabilità dell'incombente istruttorio, il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, chiedevano di essere manlevati da
[...]
e da CP_2 CP_5 Parte_5
A sostegno delle proprie richieste, le parti convenute più nel dettaglio deducevano che:
a) aveva accettato l'incarico proposto da Controparte_1 Controparte_8
che l'aveva rassicurata sulla realizzazione a proprie cure e spese delle opere stralciate dal contratto di appalto, con particolare riferimento della posa dello strato di ghiaietto al di sopra della guaina bituminosa di copertura. Quest'ultima era un'opera prevista nel progetto che, se fosse stata realmente eseguita, non avrebbe creato i lamentati problemi;
b) il contratto era stato sottoscritto in assenza di disegni architettonici esecutivi delle opere da eseguire;
c) l'appaltatrice in data 12/06/2015 era stata resa edotta, dal direttore dei lavori,
della sussistenza di un grave vizio progettuale ed esecutivo, di cui CP_8
non poteva non esserne a conoscenza, con conseguente decadenza della
[...]
medesima dai termini previsti dall'art. 1669 c.c, avendo dovuto essere effettuata la relativa denuncia entro il 12/06/2016;
pagina 18 di 62 d) aveva affidato l'incarico per la realizzazione della Controparte_1
fornitura e posa di copertura a ed a Controparte_2 [...]
la realizzazione di lavori di impermeabilizzazione ed Controparte_23
isolamento termico;
e) gli attori dovevano esser considerati decaduti dall'azione anche prendendo come riferimento la data di consegna dell'immobile;
f) la perizia depositata nel procedimento per ATP era inutilizzabile, attesa l'inapplicabilità dell'art. 844 c.c. all'ipotesi in esame, riguardante rumori provenienti dall'interno della stessa abitazione;
g) la completa realizzazione del tetto era stata subappaltata a Controparte_2
che si era accordata direttamente con il direttore dei lavori;
h) aveva rifiutato ogni tentativo di miglioramento del pacchetto Controparte_8
copertura, stante la propria indisponibilità ad affrontare nuove spese, nonché
l'intenzione di eseguirne altre in proprio;
i) la responsabilità per l'errata posa della guaina bituminosa andava attribuita alla subappaltatrice CP_5
l) ad ogni, modo la guaina posata avrebbe necessitato dello strato di ghiaietto,
opera stralciata e mai realizzata, tuttavia indispensabile ai fini della corretta esecuzione dell'opera;
m) il progetto esecutivo non corrispondeva al contratto d'appalto;
n) gli attori non avevano provato il danno non patrimoniale asseritamente subito.
1.3 Si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo, previa autorizzazione CP_6
alla chiamata in causa di : Controparte_18
pagina 19 di 62 - nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via riconvenzionale, previo accertamento del credito vantato nei confronti di e , pari ad euro Controparte_8 CP_10 Parte_2
8.564,40, la condanna dei predetti, anche in solido tra loro, al pagamento della citata somma o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- in via subordinata, l'estensione della domanda svolta da e CP_10
anche nei confronti della sul quale incombevano le Parte_2 CP_8
opere di completamento della copertura di causa.
A sostegno delle proprie richieste, l'Arch. eccepiva: CP_6
aa) che stante la situazione economica in cui versava, gli aveva Controparte_8
chiesto la revisione del progetto iniziale in modo da ridurre i costi e tentare di mettere in sicurezza il fabbricato apprestando una copertura essenziale, benché
difforme da quella prevista dal progetto originario;
bb) che l'impresa appaltatrice non aveva provveduto alla posa dello strato di ghiaia drenante nonché all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
cc) che non aveva provveduto a svolgere le lavorazioni che si Controparte_8
era impegnata a svolgere in autonomia, con conseguenti ripercussioni negative sul completamento della copertura;
dd) la nullità degli atti processuali stante il conflitto di interessi tra CP_8
ed e la mancata nomina di un curatore
[...] Parte_2 CP_10
speciale;
ee) la carenza di legittimazione attiva in capo a ed , Parte_2 CP_10
essendo stata la sola a conferire l'incarico; CP_8
pagina 20 di 62 ff) la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla Controparte_8
richiesta di risarcimento danni non patrimoniali lamentati da ed Parte_2
; CP_10
gg) l'assenza di vizi dell'opera, realizzata consapevolmente “a risparmio” ed al solo fine di mettere in sicurezza l'immobile;
hh) la decadenza dall'esercizio di qualsivoglia azione, essendo la società a conoscenza delle conseguenze delle suddette scelte fin dall'inizio, così come lo erano ed al momento dell'acquisto delle due unità Parte_2 CP_10
abitative;
ii) di non avere alcuna responsabilità e di aver condiviso con la committenza ogni scelta progettuale ed esecutiva fornendo ogni informazione utile;
ll) di non condividere le risultanze della perizia resa nel giudizio di ATP;
mm) la necessità di estendere la domanda di risarcimento danni formulata da ed nei confronti di Parte_2 CP_10 Controparte_8
nn) l'assenza del danno da mancata produzione di energia elettrica e del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento del saldo dell'opera professionale prestata, per importo pari ad euro 8.564,40 oltre interessi.
1.4 Si costituivano in giudizio e , quali soci Controparte_3 CP_4
illimitatamente responsabili della , società cancellata dal registro CP_5
delle Imprese, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa della società, (già Controparte_9 [...]
): CP_24
pagina 21 di 62 - in via preliminare di merito, accertarsi la decadenza della denuncia e la prescrizione del diritto degli attori, ex articolo 1669 c.c., nonché la decadenza di e della ex articolo 1670 c.c. della relativa Parte_1 Pt_1 Controparte_1
CP_ denuncia nei confronti della ed il rigetto Controparte_5 Controparte_3
delle domande formulate nei propri confronti;
- nel merito, in via subordinata, la condanna di a Controparte_9
manlevarli.
e , quali soci della società terza chiamata ormai Controparte_3 CP_4
estinta, eccepivano in particolare:
i) che nessuna denuncia di vizi era pervenuta prima della notifica dell'atto di citazione con chiamata in causa del terzo;
ii) la decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice, in quanto consapevole dei vizi fin dal 12/06/2015, denunciati alla solo Controparte_1
in data 13/08/2018;
iii) la decadenza in cui era incorsa l'impresa subappaltante nei confronti della
[...]
non avendo quest'ultima ricevuto alcuna Controparte_23
denuncia;
iv) l'operatività della polizza assicurativa n. 1101191 stipulata con CP_24
ora
[...] Controparte_9
v) la nullità della CTU espletata nel procedimento di ATP, non avendo il consulente nominato provveduto ad inviare la bozza alla predetta;
vi) che la società estinta si era limitata alla fornitura e posa delle membrane bituminose secondo le disposizioni della committenza e del direttore dei lavori, i pagina 22 di 62 quali non avevano mosso contestazioni in ordine alla corretta esecuzione delle opere;
vii) che, ferma restando l'inopponibilità della perizia resa in sede di ATP, il consulente nominato, pur avendo riconosciuto che la guaina posata soddisfaceva le disposizioni contrattuali, aveva addebitato, incomprensibilmente, una quota di responsabilità del 70% alla quantificata Controparte_23
in euro 10.057,50;
viii) l'assenza di prova circa il danno non patrimoniale patito dagli attori;
1.5 Si costituiva anche chiedendo: Controparte_2
- in via pregiudiziale, di rito, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo alla non essendo quest'ultima la Controparte_1
committente dei lavori eseguiti;
- in via preliminare, di merito, la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dalla predetta nei propri confronti;
- nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte da Pt_1
dalla nonché da parte attrice, in quanto infondate in
[...] Controparte_1
fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste da Pt_1
, dalla e, in caso di estensione della domanda, degli
[...] Controparte_1
attori nella misura accertata in corso di causa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, la graduazione della responsabilità
ad essa eventualmente riconosciuta secondo il proprio apporto causale.
A sostegno delle proprie eccezioni, deduceva: Controparte_2
pagina 23 di 62 A) di aver terminato la realizzazione della copertura lignea già nella prima metà
del mese di giugno 2015 e che l'appaltatrice ed il direttore dei lavori, una volta verificata la conformità alle previsioni di cui al contratto si subappalto, l'avevano autorizzata ad emettere fattura a saldo, puntualmente pagata;
B) di non avere avuto informazioni sul cantiere dopo la conclusione dei lavori;
C) che alcuna contestazione, a far data dal completamento dei lavori, le era mai pervenuta fino all'instaurazione del procedimento per ATP, sicché tardive erano le doglianze mosse dalla che era decaduta dall'azione; Controparte_1
D) di aver eseguito le lavorazioni conformemente alle previsioni del contratto di subappalto ed alle indicazioni ricevute dalla società subappaltante e dal direttore dei lavori;
1.6 Si costituiva, altresì, , chiedendo: Controparte_7
- in via principale, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate ovvero la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, l'accertamento di inoperatività della polizza stipulata con l'Arch. CP_6
- in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di operatività della polizza, la propria condanna a tenere manlevato l'assicurato secondo le condizioni di polizza per la quota di responsabilità ascrivibile al predetto.
1.7 Si costituiva in giudizio, altresì, insistendo, nel Controparte_9
merito, in via principale, per il rigetto della domanda svolta nei propri confronti,
nonché di quelle svolte nei confronti della Controparte_23
di e di e, in via subordinata, per la limitazione
[...] Controparte_3 CP_4
della richiesta attorea, in ragione del danno effettivamente imputabile pagina 24 di 62 all'assicurata, con conseguente condanna, nei propri confronti, a tenere indenne quest'ultima alle condizioni e nei limiti della polizza stipulata.
A sostegno delle proprie richieste, eccepiva: Controparte_9
AA) l'inoperatività della polizza assicurativa sulla scorta di quanto riscontrato dal CTU in sede di A.T.P.;
BB) l'infondatezza dell'azione di responsabilità proposta, anche in via di regresso, contro la propria assicurata;
CC) l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dall'attrice per vizi ex art. 1669 c.c., nonché la decadenza dall'esercizio dell'azione di regresso, da parte di nei confronti della Controparte_1 Controparte_23
ex art. 1670 c.c.;
DD) l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, in capo alla propria assicurata, avendo quest'ultima operato quale nudus minister;
2. Istruita la causa mediante l'assunzione di alcuni dei testi indicati dalle parti e la convocazione a chiarimenti del CTU del procedimento per atp, il Tribunale di
Venezia, con sentenza n. 1119/2024, pubblicata il 04/04/24 definiva il giudizio così statuendo:
- condannava al Controparte_25
pagamento in favore di della somma di euro 25.243,10 oltre CP_8
accessori,
- condannava l'arch. sempre in favore della società attrice, al CP_6
pagamento della somma di euro 40.461,62 oltre accessori;
- condannava tutte le predette parti convenute, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e - € 2.000,00 ciascuno - CP_10 Parte_2
pagina 25 di 62 nonché al rimborso dei costi sostenuti dagli attori in sede di a.t.p. pari ad euro
3.101,20 oltre iva, per compenso del c.t.p. ed ausiliario;
- condannava la a manlevare l'arch. della somma CP_7 CP_6
pari a euro 40.461,62 oltre rivalutazione e interessi, come da domanda di cui sopra, nonché dei costi di a.t.p. per la parte quota parte al suddetto addebitata e nei limiti del massimale contrattuale;
- compensava le spese di lite tra e il proprio assicurato;
CP_7
- condannava alla Controparte_25
rifusione, in favore delle imprese subappaltatrici terze chiamate e della della somma pari ad € 6.164,00 ciascuna per compensi, Controparte_26
oltre le spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
- condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore di entrambe le parti attrici, liquidate in euro 286,00 per anticipazioni ed euro
9.069,00 per compensi ciascuna, oltre le spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
*****
3.1 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
censurando la sentenza impugnata: Controparte_1
- per l'erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dall'azione degli attori, oltre che per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dai subappaltatori;
- per l'errata valutazione delle prove acquisite, in particolare della CTU, che ritengono comunque affetta da nullità per violazione dell'art. 844 c.c. e degli artt.
pagina 26 di 62 - per non aver rilevato il concorso di colpa delle parti attrici in ragione della
Cont mancata posa della ghiaia che si era impegnata a realizzare in economia
(tale omissione, anche secondo il C.T.U., ha inciso sulle prestazioni acustiche dell'edificio);
- per avere erroneamente disposto la condanna in solido dei convenuti principali al risarcimento del danno non patrimoniale ed alle spese degli attori in spregio all'art. 2055 c.c. ed all'art. 97 c.p.c.
Hanno, quindi, chiesto che sia esclusa ogni responsabilità o che in subordine sia ridotta la misura della condanna alle spese e, nel caso di condanna, che venga accolta la domanda di manleva formulata nei confronti delle imprese subappaltatrici.
3.2. Si sono costituiti anche in appello e Controparte_2 Controparte_3
, nonché e CP_4 Controparte_9 CP_10 Pt_2
sollecitando il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3.3 Si è costituito, proponendo altresì impugnazione in via incidentale, anche che ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla CP_6
domanda di pagamento del saldo delle prestazioni svolte e sulle eccezioni dal medesimo sollevate inerenti il denunciato conflitto di interessi tra CP_8
ed i suoi soci, e , che ha denunciato l'erronea Controparte_7
condanna alla manleva in quanto priva del riconoscimento della franchigia di polizza, nonché che ha censurato in via incidentale la sentenza Controparte_8
oggetto di gravame per aver operato un'erronea liquidazione delle spese di lite
(mancato riconoscimento degli esborsi, delle spese del procedimento per A.T.P.
pagina 27 di 62 e di quello per sequestro conservativo, immotivato scostamento dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014).
*****
4.1 Con ordinanza del 5.11.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza di inibitoria formulata dall'arch. e con ordinanza del 18.12.2024 è stata CP_6
dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria formulata da e Parte_1
. Controparte_1
4.2 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
13.11.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza collegiale del
5.11.2024.
Motivi della decisione
5. Eccezioni di inammissibilità
Superate le eccezioni di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., essendo stata la causa rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sono tutte infondate, posto che gli appellanti principali hanno dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Impugnazione principale
Primo motivo pagina 28 di 62 6. Gli appellanti hanno innanzitutto contestato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi dell'immobile effettuata dalla committente con la comunicazione del
13/08/2018 in quanto in data 12/06/2015 era stata informata dal CP_8
direttore dei lavori della presenza di un grave vizio progettuale e, pertanto,
avrebbe dovuto denunciare il vizio entro il 12/06/2016. Inoltre, le opere sono state accettate come da certificato di regolare esecuzione dell'11.10.2016
sottoscritto anche da con ogni preclusione in base al disposto CP_8
dell'art. 1665, comma IV, c.c.
Hanno, altresì, lamentato l'erronea individuazione del dies a quo per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti della subappaltatrice.
Hanno, infine, eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c rispetto alle richieste di che non aveva eccepito il decorso del termine di cui all'art. Controparte_27
1670 cod. civ.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2.1. E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669
c.c., in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel
tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma
attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e
non anche all'esercizio della suddetta azione, la quale può essere iniziata anche
dopo la scadenza del suddetto termine, purchè entro un anno dalla denunzia dei
vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta
dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un
pagina 29 di 62 apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione casuale dell'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo
sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di
segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni
indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2023, n.
13707).
Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo per la denuncia dei vizi e per la proposizione dell'azione giudiziale da parte dell'acquirente, è richiesta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, la percepibilità delle condizioni di fatto che rendono evidenti la responsabilità del costruttore il pericolo di rovina o i gravi difetti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, così che "nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le
cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere
che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare
un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a
quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione tale da
fare supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la
decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti
dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e
imputazione delle loro cause" (Ordinanza Cassazione, 17 Luglio 2024, n.19713).
Nel caso di specie i vizi si sono palesati nel momento in cui ed Pt_2 CP_10
hanno iniziato a dimorare, nel 2018, presso le rispettive abitazioni: la
[...]
pagina 30 di 62 frequenza e l'intensità dei rumori (scricchiolii, schiocchi e crepiti provenienti dal tetto), confermati dai testi escussi, potevano essere percepiti solo abitando nell'immobile (ciò con particolare riferimento ai suoni che venivano uditi nelle ore notturne e che impedivano agli acquirenti di dormire).
ha, pertanto, tempestivamente denunciato i vizi: la denuncia è, CP_8
infatti, avvenuta il 13/08/2018, ossia dopo l'espletamento dei primi accertamenti tecnici, che le hanno consentito di poter apprezzare la consistenza dei difetti e la loro riconducibilità causale (dovendo semmai evidenziarsi che una piena cognizione di quanto accaduto è stata possibile per la committente solo con l'espletamento dell'A.T.P.).
L'eccezione ex art. 1665, comma IV, cod. civ. è stata tardivamente proposta in appello e comunque è priva di pregio in quanto come (contraddittoriamente)
riconosciuto dagli appellanti a pagina 17 dell'atto introduttivo di questo giudizio i vizi di cui è causa sono “occulti e non palesi” tanto che “per il loro
accertamento gli stessi attori hanno dovuto valersi di un CTP”, sicché
l'accettazione delle opere non poteva esonerare l'appaltatore dalle sue responsabilità.
6.2.2. Risulta, altresì, infondata l'eccezione di violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
formulata sul presupposto che la ditta subappaltatrice non Controparte_27
avrebbe eccepito la decadenza dell'appaltatore ex articolo 1670 c.c.. Essa, infatti,
a pag. 12 della comparsa di costituzione del primo grado aveva eccepito: “si
solleva e si contesta, quale eccezione pregiudiziale ed assorbente rispetto ogni
altra motivazione di merito, l'avvenuta prescrizione del diritto e, quindi, la
decadenza della (così come di chiunque altro) ad azionarsi nei Pt_1
pagina 31 di 62 confronti della essendo infruttuosamente spirati i termini di legge CP_2
previsti dal codice. Tale eccezione era stata ripresa in altri punti della comparsa ed era esplicitata nelle rassegnate conclusioni con le quali la terza chiamata, tra l'altro, aveva così dedotto: “Si eccepisce e si contesta, tanto, l'intervenuta
decadenza avversaria dalla facoltà di denunziare i vizi, i difetti e le difformità
asseritamente, inficianti le opere e lavorazioni svolte dalla Controparte_2
( ) e, quindi, la prescrizione del diritto di evocare in giudizio
[...] P.IVA_2
la stessa, atteso l'infruttuoso decorso dei termini, rispettivamente, previsti dalla
norma; un tanto con ogni conseguente statuizione anche ai fini della rifusione
delle spese e competenze del procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa,
come per legge”.
6.2.3. Pure l'ulteriore doglianza formulata con il motivo è priva di pregio in quanto l'art. 1670 c.c. fa decorrere il termine del regresso nei confronti del subappaltatore dalla denuncia del committente. Trattasi di termine di decadenza,
che è interrotto solo dal compimento dell'atto richiesto dal Codice Civile, sicché
il termine non è stato rispettato, pacifica essendo l'omessa comunicazione entro
60 giorni alle ditte subappaltatrici dalla lettera inviata in data 13.8.2018 dalla società attrice.
Va sul punto evidenziato che la decorrenza del termine di cui all'art. 1670 c.c. ,
al contrario di quanto ritenuto dagli appellanti principali, non coincide necessariamente con quella del termine di cui all'art. 1669 cod. civ., essendo sufficiente per la prima una circostanziata denuncia dell'operato dell'impresa con l'intenzione di volersi rivalere sulla medesima (come è stato con la lettera inviata nel 2018), mentre, per tutelare la parte pregiudicata dai difetti ed evitare pagina 32 di 62 la proposizione di azioni giudiziarie che poi si rivelino infondate, si onera il committente/danneggiato di attivarsi solo dopo avere acquisito la conoscenza sulla reale entità e sulle cause del vizio manifestatosi.
Gli appellanti sono comunque privi di interesse a sollevare la questione in quanto nell'atto d'appello non hanno in alcun modo argomentato sulla responsabilità
delle ditte subappaltatrici.
Il motivo è respinto.
Secondo motivo
7. Secondo gli appellanti il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare fatti e prove acquisite nel processo, trascurando dati e rilievi riportanti dal CTU,
dai quali emergerebbe un evidente concorso di colpa della ditta committente nell'individuazione e nella scelta di materiale di scarsa qualità, nella fase progettuale ed in quella realizzativa, stante la deficitaria situazione finanziaria in cui si trovava. Tale circostanza sarebbe stata confermata dall'istruttoria testimoniale (in particolar modo dalla deposizione di , ritenuta Testimone_1
non veritiera dal Tribunale). Inoltre, la TT TT si sarebbe limitata ad eseguire gli ordini impartiti dalla committente, difformi rispetto alle condizioni contrattuali originariamente pattuite.
Hanno pure lamentato l'erroneo scostamento dalla stima dei danni effettuata dal
CTU (euro 57.555,00), avendo il primo giudice accolto la domanda degli appellati, liquidando il danno patito nella maggiore somma di euro 65.704,92.
Infine, quanto ai danni non patrimoniali chiesti dai consorti , hanno Pt_2
censurato l'omessa indicazione del criterio utilizzato per la liquidazione del danno.
pagina 33 di 62 7.1. Il motivo, che si articola in una serie eterogenea di doglianze, è infondato.
7.2.1. Quanto al concorso di colpa della ditta – che secondo gli CP_8
appellanti non avrebbe impartito le opportune direttive per posizionare uno strato di ghiaia sopra al tetto - il Tribunale ha condivisibilmente osservato che “Sulla
base delle risultanze di cui alla prova orale richiesta da tutte le parti, non risulta
comprovato quanto affermato dalle appaltatrici e dal direttore dei lavori in
merito alle modifiche imposte dalla committenza con riferimento specifico al
tetto ed alle problematiche connesse (si vedano, in particolare, le dichiarazioni
dei testi [….], ET GI […..], AN ZA […]. Tes_2
Confermando, nel prosieguo, comunque la rispondenza alle prescrizioni
normative delle soluzioni asseritamente concordate con la committenza per
garantire gli interventi in economia cfr. verbali delle udienze cit.) da cui
l'impossibilità di ritenere raggiunta la dimostrazione in termini di anche solo
concorso della società attrice nella causazione del danno”. Infatti,
dall'escussione dei testi non è emersa l'ingerenza della ditta committente nella scelta dei materiali.
Si osserva poi che il documento cui e si sono Parte_1 Controparte_1
riferiti a pagina 24 dell'atto d'appello (dichiarazione di che avrebbe CP_8
provveduto a realizzare in economia, tra gli altri, “ghiaia e agganci copertura”)
è inconferente in quanto si tratta di comunicazione relativa al preventivo di spesa inviato da un'altra ditta interpellata due mesi prima (la AC ON di
Mestre) sicché le dichiarazioni ivi rese non possono di certo essere prese come riferimento per l'accertamento delle pattuizioni intercorse tra le odierne parti in causa.
pagina 34 di 62 In ogni caso, l'appaltatrice non ha fatto presente alla committente l'essenzialità
dell'apposizione dello strato di ghiaia al fine di contenere la rumorosità, sicché,
quand'anche si trattasse di cautela effettivamente idonea ad impedire i vizi di competenza di la responsabilità della ditta e del suo socio CP_8 Pt_1
non verrebbe meno.
7.2.2. Non colgono nel segno neanche le ulteriori contestazioni mosse dagli appellanti sull'omesso esame delle risultanze della CTU da parte del Giudice di primo grado, che ha esaustivamente osservato: “Né valgono a porre in dubbio
rispetto al riparto di responsabilità sopra indicato le contestazioni alla c.t.u.
svolte in sede di a.t.p. dalle appaltatrici, tenuto conto di quanto precisato nello
specifico dal c.t.u in merito ai vizi delle lavorazioni con riferimento alla scelta
dei materiali ed alla posa. […..] Relativamente all'assunzione di una quota di
responsabilità (minima) attribuita alla ditta questa deriva Controparte_1
dalla corresponsabilità tipologica dei materiali e finiture su cui lo strato finale è
stato applicato nonché le altre considerazioni del consulente in termini di errori
nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto), dovendosi evidenziare,
peraltro, come le contestazioni di cui al doc. 3 depositato dalle appaltatrici
attengano agli oneri della sicurezza e all'interferenza di ditte terze senza,
dunque, potersene ricavare l'imputabilità esclusiva della responsabilità anche
sotto il profilo esecutivo al progettista e direttore dei lavori.
7.2.3.1 Non sono condivisibili neppure le censure sull'omessa indicazione dei criteri adottati per la quantificazione dei danni patiti dagli appellati pur se va integrata la motivazione in quanto il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni che lo hanno portato all'accoglimento delle richieste di CP_8
pagina 35 di 62 Quanto al danno patrimoniale, osserva il Collegio che il primo giudice ha fatto sostanzialmente propria la stima effettuata dal C.T.U. ed ha liquidato i maggiori costi di energia elettrica, tenendo conto anche della documentazione depositata dalla committente nel corso del giudizio di primo grado. Tale scelta è corretta in quanto si tratta di pregiudizio patito anche in un periodo successivo all'espletamento della consulenza tecnica.
Inoltre, gli importi liquidati tengono conto delle spese effettivamente sostenute da per eliminare i vizi, che sono risultate di poco superiori alle CP_8
quantificazioni operate dal C.T.U.: la loro congruità non è, però, stata contestata in primo grado dalle parti responsabili;
inoltre, è pacifico che la società abbia effettivamente sostenuto detti esborsi e che le fatture dimesse si riferiscano ai lavori di ripristino suggeriti dall'ausiliario.
7.2.3.2. L'eccezione di compensatio lucri cum damno è stata formulata per la prima volta in appello sicché tutte le deduzioni sul punto effettuate dagli appellanti sono tardive. In ogni caso le obiezioni degli appellanti non colgono nel segno dal momento che la consulenza tecnica ha decurtato dall'ammontare del danno risarcibile le spese riferite ad opere diverse da quelle contrattualizzate.
7.2.3.3. Il danno non patrimoniale subito dai proprietari degli appartamenti posti al primo piano emerge non solo dalla deposizione della teste ma Tes_3
anche da quelle di e : tutti e tre i testi hanno udito gli Tes_4 Tes_5
insopportabili rumori che hanno determinato il temporaneo abbandono dalle abitazioni da parte dei soci di Ulteriormente, non era necessario il CP_8
deposito di documentazione medica, non trattandosi di danno alla salute, e la quantificazione del pregiudizio, peraltro effettuata in misura alquanto ridotta (a pagina 36 di 62 tutto vantaggio delle parti responsabili) non poteva che avvenire in via equitativa.
7.2.4 Le contestazioni mosse dagli odierni appellanti vanno, pertanto, respinte.
Terzo motivo
8. Hanno eccepito la nullità della CTU svolta, stante l'errata applicazione dell'art. 844 c.c., in quanto si sarebbe dovuta applicare la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e non la norma codicistica che disciplina le immissioni provenienti da altro fondo. Hanno altresì eccepito la mancanza del requisito della strumentalità, ex artt. 693 e 696 c.p.c. del ricorso per accertamento tecnico preventivo, fondato sulla disposizione codicistica e la
CP_2 nullità dell'
8.1. Il motivo è infondato.
Premesso che la consulenza tecnica sarebbe al più censurabile nel merito e non già nulla, non avendo il C.T.U. violato alcuna norma procedimentale ed avendo risposto ai quesiti gli erano stati posti dal Tribunale, che con ordinanza assunta nel corso del procedimento per A.T.P. aveva oltretutto ribadito la necessità di fare riferimento all'art. 844 c.c., osserva il Collegio che la norma sulle immissioni rappresenta uno strumento di tutela del diritto costituzionale all'integrità psicofisica dell'individuo, che garantisce una tutela più incisiva rispetto alla disciplina della legge speciale. Occorre, infatti, rimarcare una sostanziale differenza tra la normativa “pubblicistica” (L. 447/95) e quella di natura “privatistica” (art. 844 c.c.):
- la prima disciplina i rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione
nel valutare (ammissibilità) i livelli di inquinamento acustico ai danni pagina 37 di 62 dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attività produttive, infrastrutture di trasporto, attività sportive e di intrattenimento musicale all'aperto;
- la seconda regolamenta i rapporti tra privati e contempera le ragioni della proprietà con quelle della produzione, imponendo di fare riferimento per la valutazione delle immissioni (tollerabilità) alla concreta situazione che deve essere valutata;
- la norma pubblicistica si ispira al principio dell'ammissibilità; quella privatistica alla normale tollerabilità: l'ammissibilità indica quel livello di immissione rumorosa, considerata in relazione ad un ambiente esterno o abitativo che, prescindendo dalle esigenze del suo fruitore, sia compresa entro un limite minimo ed uno massimo prefissati ex lege; la tollerabilità
indica quel livello massimo di immissione rumorosa, considerata in relazione allo specifico fruitore di un bene immesso, che sia tale da non attentare alla sua integrità psicofisica.
I criteri dettati dall'articolo 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, nell'ambito della
Legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo (Cass. Sez. II, n. 28386/2011). Nei rapporti tra privati vige,
invece, la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla pagina 38 di 62 tollerabilità delle stesse (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2319 del 01/02/2011).
Nei rapporti tra privati, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicchè la valutazione da compiersi ai sensi dell'art.844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1606).
La sentenza oggetto di gravame ha applicato correttamente i principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte (cfr. Cass. n. 20198/2016)
rilevato che in tema di immissioni, nella specie acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 ter- del d.l. n. 208 del 2008, conv., con mod.,
dalla L. n. 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità,
dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
pagina 39 di 62 Consegue che l'accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM n. 1675900/97 può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione,
la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 21479/2024).
Si osserva altresì che l'articolo 2 del menzionato DPCM richiama la nozione di ambienti abitativi fissata dall'art. 2, comma 1, lettera b), della suddetta legge n.
447/1995. Su tale nozione Cass. ord. n. 1961/2023 ha osservato che “lo scopo
del quadro normativo settoriale di riferimento attinente all'inquinamento
acustico deve intendersi preordinato ad evitare, per quel che riguarda le
abitazioni, “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo” (come sancisce la
lett. a) dell'art. 1 della legge n. 447/1995, quando definisce la nozione di
“inquinamento acustico”), espressione – come già rimarcato – che non può che
sottendere un'immissione dall'esterno rispetto a ciascuna unità immobiliare, che
sia idonea a provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, oltre
che pericolo per la salute umana. Ne consegue – e a tale principio dovrà
uniformarsi il giudice di rinvio - che i valori e le prescrizioni di cui alla più volte
citata legge n. 447/1995 ed al connesso DPCM 5.12.1997 non possono essere
ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente
interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere
fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio
(parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia
posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel
mentre l'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei
pagina 40 di 62 locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice
di rumore di calpestio dei solai)”. Tali principi sono estendibili a caso di specie nel quale i rumori provengono dal tetto che è parte comune dell'edificio e,
quindi, appartenente (anche) ai proprietari dei piani inferiori e non già da un'unità immobiliare distinta rispetto al condominio di proprietà delle parti attrici.
Infine, anche volendo escludere l'applicazione in via diretta dell'art. 844 cod.
civ., tale disposizione codicistica sarebbe comunque applicabile in via analogica attesa l'evidente vicinanza con le fattispecie da essa regolamentate.
Nel caso che qui occupa, il CTU, in ossequio ai menzionati principi, ha evidenziato che “Dai risultati delle misure fonometriche effettuate si può
concludere che le immissioni sonore propagate all'interno degli ambienti
abitativi dai diversi strati che compongono la copertura piana dell'immobile
risultano:
a) molto superiori al rumore di fondo, così da superare ampiamente il limite
della normale tollerabilità” inteso come criterio comparativo dei 3dB
rispetto al rumore di fondo;
b) quasi ininterrotte per tutto il periodo diurno e notturno.
Si può pertanto affermare che le immissioni sonore trasmesse dagli strati della
copertura dell'edificio sito in Via Trieste n. 933 a Ceggia verso gli ambienti
abitativi sottostanti sono da considerarsi disturbanti sia per quanto riguarda
l'intensità relativa rispetto al rumore di fondo che per la loro estensione
temporale.
pagina 41 di 62 Le doglianze di parte appellante sull'asserita nullità della CTU svolta non hanno,
pertanto, pregio.
Quarto motivo
9. È stato censurato il capo della sentenza di primo grado che ha condannato entrambe le parti convenute in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e , ciascuno per la somma pari a 2.000,00 euro. CP_10 Parte_2
Gli appellanti hanno altresì dedotto la violazione dell'art. 97 c.p.c, per difetto di motivazione in quanto appaltatore e progettista/direttore dei lavori rispondono per titoli e ragioni differenti “non essendo comprese in un rapporto indivisibile o
solidale.”
9.1 Osserva il Collegio che la responsabilità dei convenuti non poteva che essere solidale posto che si tratta del medesimo pregiudizio alla cui causazione hanno contribuito sia le errate scelte esecutive dell'appaltatore sia l'omessa vigilanza del direttore dei lavori e, inoltre, le parti convenute in primo grado avevano l'interesse comune di evitare l'accertamento della sussistenza e dell'imputabilità
a loro dei vizi denunciati (ciò che consente ai sensi dell'art. 97 c.p.c. la condanna alle spese in via solidale). Si deve semmai osservare per completezza che risulta poco comprensibile, alla luce di quanto prevede l'art. 2055 c.c., la decisione di condannare per quote di responsabilità le parti convenute al risarcimento dei pregiudizi di natura patrimoniale (la questione è, tuttavia, priva di rilievo in mancanza di appello incidentale della committente).
Anche tale motivo è respinto.
Quinto motivo pagina 42 di 62 10. Lamentano, con riferimento alle spese liquidate alla committente, la violazione dell'art. 5 D.M. 55/14 nella liquidazione delle competenze professionali. Evidenziano che il Giudice avrebbe dovuto considerare il decisum
e non il disputandum atteso che la nota spese degli attori in primo grado risultava, erroneamente, redatta sullo scaglione compreso tra 52.000,00 e
260.000, euro. Deducono che la ditta committente nel Controparte_8
procedimento per a.t.p. e nel giudizio di merito era assistita dagli avvocati
CH e , salvo poi procedere alla nomina di nuovi procuratori, i quali Pt_2
avrebbero, erroneamente, computato le fasi di studio ed introduttiva già
considerate dai primi difensori.
Rilevano, inoltre, l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla mancata adesione dei predetti appellati alla proposta conciliativa formulata dal CTU che sarebbe stata accettata da parte appellante, disponibile ad emendare i vizi e difetti riscontrati, intervenendo, direttamente, a proprio onere.
10.1. Si osserva innanzitutto che la liquidazione delle spese di CP_8
andava effettuata applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra
Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, dovendo a tal fine tenersi conto del complesso delle somme riconosciute all'attrice, che concretizza il decisum..
Altra cosa è, invece, la suddivisione interna delle spese tra parti soccombenti sulla base delle rispettive quote di responsabilità, che, però, non è stata sollecitata dall'appaltatrice.
10.2 Quanto alla censura afferente allo scorporo delle spese del difensore subentrato della si osserva che l'articolo 4, co 5 bis del D.M. CP_8
55/2014, prevede che “Il Giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso
pagina 43 di 62 previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che
subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase
introduttiva”.
Nella fattispecie in esame, va riconosciuta in favore di anche la CP_8
fase di studio poiché richiesta nella nota spesa depositata dal difensore subentrato, ma non quella introduttiva (la questione è, tuttavia, meramente teorica per quanto si va ora a dire).
10.3 Ciò posto non è chiaro in quale modo il Tribunale sia pervenuto alla liquidazione contestata, ma ad ogni modo non vi è alcuna violazione delle disposizioni del citato D.M. Invero l'importo delle spese liquidato in favore di
Cont
è ampiamente inferiore ai parametri medi delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.00,00 (esclusa la fase introduttiva) ed anzi la regolamentazione delle spese è stata di indubbio favore per le parti soccombenti considerato che l'importo di Euro 9.069,00 liquidato dal Tribunale in favore della società committente a titolo di compenso riguarda anche il sub-
procedimento per sequestro conservativo.
Gli appellanti non avrebbero motivo di lamentarsi della liquidazione delle spese
Cont di neppure se si dovesse fare riferimento ai parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, posto che riconoscendo i valori medi si dovrebbero liquidare Euro 6.412,00 per il giudizio di merito (esclusa la fase istruttoria) ed Euro 5.213,00 per il procedimento di sequestro conservativo,
vale a dire somme superiori a quelle riconosciute dal Tribunale.
Non risulta in ogni caso possibile l'applicazione di parametri inferiori a quelli appena evidenziati, posto che la quota di danni imputata all'appaltatrice è pari ad pagina 44 di 62 Euro 25.242,10 cui dovrebbe aggiungersi, qualora si volesse per ipotesi escludere la natura solidale della responsabilità per i danni non patrimoniali, la metà di quanto riconosciuto dal Tribunale, sicché il valore di causa effettivo,
anche nella prospettiva più favorevole a ed alla sua società, sarebbe Pt_1
comunque superiore ad Euro 26.000,00.
Il gravame sul punto è, pertanto, privo di pregio.
10.4. L'omessa considerazione della proposta conciliativa formulata dal CTU è
irrilevante in quanto il Tribunale non ha ritenuto di farla propria ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Solo in tal caso e sempre che la somma attribuita alle parti vittoriose fosse stata pari a quella della proposta (ciò che non è avvenuto)
avrebbero potuto essere poste a carico dei e le spese Pt_2 CP_8
successivamente maturate. In ogni caso, non è rimessa alla parte danneggiante la scelta tra il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica.
10.5. Il quinto motivo è, pertanto, interamente da respingere.
*****
Impugnazione incidentale di CP_6
Primo motivo
11. Il direttore lavori ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità degli atti processuali quale conseguenza della mancata nomina di un curatore speciale cui si sarebbe dovuto procedere per l'esistenza di un conflitto di interessi tra nella sua veste di persona fisica e CP_10
acquirente, e la società dal medesimo rappresentata, persona Controparte_8
giuridica e venditrice, dal momento che i vizi ed i difetti lamentati dagli acquirenti troverebbero la loro naturale collocazione nell'alveo della pagina 45 di 62 responsabilità contrattuale in capo alla veditrice, Ne Controparte_8
deriverebbe la nullità degli atti processuali presentati per conto di CP_8
[...
11.1. Il motivo è infondato in quanto il conflitto di interessi sussiste solo nell'ipotesi in cui i rappresentanti perseguano una finalità inconciliabile con quella della società rappresentata, tale che all'utilità conseguita o conseguibile dagli stessi, per sé medesimi, o per conto di terzi, segua o possa seguire un danno della società rappresentata (cfr. Cass.25317/21: 'Questa Corte ha già chiarito
(Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889) che l'art. 78 c.p.c. richiede la nomina del
curatore speciale all'incapace o all'ente collettivo, nei casi di conflitto di
interessi fra rappresentato o rappresentante. Si è ivi già osservato che il
conflitto di interessi di cui alla norma in discorso - similmente che in altre
fattispecie (cfr. artt. 320, 347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e 2475-ter c.c., ed
altre) - presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non essendo
integrata la nozione per la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: ed
esiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi
interessi siano anche solo potenzialmente antitetici. Ciò avviene ogni qualvolta
vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal
rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo
portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello
vantaggioso per il secondo (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre).')
Nel caso di specie alcun conflitto di interessi sussiste tra la posizione dei Pt_2
e quella della società dal momento che i soci non perseguivano Controparte_8
interessi antitetici e contrapposti rispetto a quelli della società, non hanno svolto pagina 46 di 62 alcuna domanda nei confronti di e le domande di condanna non CP_8
sono state estese alla società stante l'espressa rinuncia dei soci (né tale estensione può conseguire dalle sollecitazioni del progettista/direttore dei lavori,
del tutto privo di legittimazione al riguardo). Invece, nel caso di specie, società e soci hanno agito per un obiettivo comune: ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. Vi è anzi un'evidente comunanza di posizioni tra tali parti anche in ragione della condizione di condominialità che si è creata tra la società ed i consorti , titolari degli immobili siti Pt_2
rispettivamente al piano terra ed al piano primo del medesimo edificio, tutti e tre interessati ad emendare i vizi del tetto (parte comune dell'immobile). Si osserva poi che gli interventi riparativi sono stati curati dalla società che, dopo aver sostenuto i costi di ripristino, al termine del processo ha giustamente chiesto ed ottenuto che il Tribunale risarcisse il danno patrimoniale in suo favore (ed anche tale vicenda dimostra l'assoluta infondatezza delle doglianze del professionista dal momento che, seguendo le sue argomentazioni, sarebbero stati semmai i soci a vedersi sottratte in favore della società delle somme a loro spettanti).
11.2. In ogni caso, come chiarito dalla costante giurisprudenza, “legittimato a
dolersi della nullità derivante – in tesi – dalla mancata nomina del curatore di
cui all'articolo 78 c.p.c. è infatti il rappresentato, non la sua controparte
processuale. L'esistenza d'un conflitto di interessi fra rappresentante e
rappresentato, infatti, può legittimare la controparte che vi abbia interesse
unicamente a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai
sensi dell'articolo 79 cpv. cpc. Il conflitto d'interessi, per contro, non può essere
dedotto dalla controparte processuale del rappresentato per farne derivare
pagina 47 di 62 l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, “in quanto
l'interesse tutelato dall'articolo 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della
parte rappresentata, e non anche quello delle altre parti” (così Sez. 1, Sentenza
n. 1808 del 29/03/1979, Rv. 398172)'. (Cass. 19149/2014)”.
Pertanto, anche nel caso di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 87 c.p.c.,
l'appellante non sarebbe stato legittimato a far valere l'invalidità degli atti processuali.
11.3 Il motivo è respinto.
Secondo motivo
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccepita nullità per conflitto di interessi sotto il profilo dello jus postulandi. Invero, il giudizio di prime cure sarebbe stato introdotto con il patrocinio dei medesimi difensori sia nell'interesse dalla ditta venditrice,
[...]
che nell'interesse dei soggetti acquirenti e la confusione fra le CP_8
posizioni delle parti emergerebbe dall'articolazione delle stesse domande attoree,
dal momento che la venditrice, pur non essendo soggetto direttamente danneggiato (avendo venduto gli immobili al giusto prezzo in data 12.05.2016,
ovvero antecedentemente l'emersione degli asseriti problemi, essendo semmai soggetto legittimato passivo, in relazione alla responsabilità per i vizi della cosa venduta, delle domande degli acquirenti e ), CP_10 Parte_2
avrebbe nonostante ciò avanzato la propria richiesta risarcitoria (antitetica rispetto a quella degli acquirenti) in via principale, nel proprio esclusivo interesse, mentre la richiesta di risarcimento degli acquirenti sarebbe stata formulata solo in via subordinata pur in assenza di qualsivoglia solidarietà
pagina 48 di 62 attiva. Inoltre, “Già nella scelta dell'articolazione delle domande, fra principale
e subordinata, si appalesa dunque una situazione di conflitto di interessi del
difensore, posto che si va a gradare l'ordine di valutazione di domande
funzionali alla tutela di interessi di soggetti che si affermano tutti parimenti
legittimati attivi rispetto alla pretesa dedotta in lite. Non si è tuttavia al cospetto
di un unico centro di interessi (per cui è indifferente che sia pagata la società o
direttamente il suo legale rappresentante persona fisica, tanto rimante tutto
all'interno della medesima famiglia) ma si è invece di fronte a posizioni
giuridiche soggettive formalmente differenziate, portatrici in astratto di
specifiche sfere di interesse.”
12.1 Le deduzioni sul punto formulate dall'appellante incidentale non sono assolutamente chiare, dilungandosi il direttore dei lavori in considerazioni sulla graduazione delle domande che appaiono ictu oculi estranee alla tematica del conflitto di interessi. E' sufficiente, pertanto, richiamare le considerazioni svolte in precedenza, ribadendo che i vizi e i difetti riscontrati riguardano l'intera copertura dell'immobile oggetto di causa dove insiste non solo la proprietà dei sig.ri , ma anche di con la conseguenza che, diversamente Pt_2 CP_8
da quanto sostenuto dal professionista, anche la società è stata danneggiata (e,
come comprovato dalla documentazione dimessa nel giudizio di primo grado, ha pure sostenuto il costo delle lavorazioni necessarie all'eliminazione di tutti i vizi riscontrati, chiedendone conseguentemente il rimborso).
Terzo motivo
13. Lamenta l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva di
[...]
in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali CP_8
pagina 49 di 62 avanzata da e . Il giudice, infatti, dopo aver Parte_2 CP_10
riconosciuto l'esperibilità dell'azione extracontrattuale di cui all'art.1669 cc da parte degli acquirenti, avrebbe erroneamente accolto la domanda della società
venditrice, soggetto giuridico diverso, attribuendo a quest'ultima il risarcimento
Cont richiesto, peraltro senza neppure considerare che aveva giustificato la propria richiesta risarcitoria enunciando una cessione di credito di cui non aveva dato prova alcuna.
13.1 Anche tale motivo è infondato.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non sussiste il denunciato difetto di legittimazione attiva dal momento che il danno non patrimoniale è stato richiesto e riconosciuto esclusivamente in favore degli attori persone fisiche.
Quanto invece al pregiudizio patrimoniale, il risarcimento è stato correttamente riconosciuto in favore della società atteso che i costi per la regolarizzazione delle lavorazioni viziate erano stati sostenuti anticipatamente da Controparte_8
che ne aveva chiesto il rimborso.
Irrilevante, infine, è la circostanza che gli attori persone fisiche abbiano formulato, in subordine, richiesta risarcitoria ex art. 1669 c.c.: tale risarcimento non è stato disposto in loro favore ed i non hanno proposto sul punto Pt_2
appello incidentale, sicché alcun pregiudizio è derivato all'appellante incidentale.
Quarto motivo
14. Con il quarto motivo si duole dell'omessa considerazione degli effetti dell'accordo sulla riduzione dei costi oggetto della dichiarazione di CP_8
pagina 50 di 62 del 15.9.14, dal quale emergerebbe che alcune lavorazioni - poi non eseguite- tra cui la posa della ghiaia drenante, giudicata dal CTU molto utile alla protezione della guaina impermeabilizzante, avrebbero dovuto essere realizzate direttamente dalla committente rilevato che la committente, pur non Pt_6
disconoscendone la firma, avrebbe eccepito il riempimento abusivo di fogli firmati in bianco, senza tuttavia promuovere alcuna querela di falso.
14.1. Occorre preliminarmente osservare che il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata. Invero, la selezione degli elementi probatori e la
valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il
quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte
dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie – sempreché la o le
risultanza/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad
una diversa decisione – dovendo solo fornire un'adeguata motivazione sulla
base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass.3232/24).
Nel caso in esame, il documento citato dall'appellante non è stato ritenuto rilevante: la decisione è corretta in quanto, come precedentemente osservato, la dichiarazione in esame, attribuita alla fa riferimento ad un CP_8
preventivo, peraltro mai documentato, predisposto dalla società AC ON,
interpellata prima della ditta TT per la realizzazione dell'edificio.
Il documento risulta privo di rilievo anche perché le mancanze progettuali ed esecutive rilevanti riscontrate sull'opera da parte del CTU sono di ben più ampio pagina 51 di 62 respiro di quelle che secondo l'appellante incidentale emergerebbero da tale scritto, relativo alla mancanza dello strato di ghiaia.
Non vi è allora alcuna concorrente responsabilità di ed il motivo è CP_8
respinto.
Quinto motivo
15 Con il quinto motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.
15.1 Il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda, che è
fondata in quanto il progettista e direttore dei lavori, anche in caso di difetti d'opera causati da suoi inadempimenti, ha diritto al compenso professionale (cfr.
Cass.28614/22). Nel caso di specie, l'arch. ha effettivamente svolto, CP_6
nell'interesse degli attori, prestazioni d'opera professionale sia quale progettista,
che come direttore dei lavori, riguardando i vizi e i difetti dell'opera solo una parte delle lavorazioni affidategli, per le quali peraltro lo stesso è già stato chiamato a risarcire i danni: l'importo residuo richiesto dal professionista a titolo di compensi professionali, pari ad euro 8.564,40, oltre interessi, la cui debenza non è stata contestata dalla committente, deve essere riconosciuto e posto in compensazione con il maggior credito di riconosciuto con la CP_8
sentenza di primo grado, pari ad euro 40.461,64 oltre rivalutazione e interessi.
Tardivo, oltre che indimostrato, è il rilievo effettuato nella comparsa
Cont conclusionale del presente grado di in ordine all'inutilità delle prestazioni eseguite dall'arch. che hanno riguardato nel complesso opere di valore CP_6
pari ad Euro 290.652,57, sicché si deve ribadire che i lavori relativi al pagina 52 di 62 rifacimento del tetto inerivano ad una parte del tutto minoritaria della prestazione richiesta dal professionista. Trova allora applicazione il consolidato orientamento (cfr. Cass. sez. 2 , sentenza n. 29331 del 13/11/2024) secondo cui in tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
15.2. Il credito del professionista che così si riconosce viene compensato con il maggior credito della committente.
Sesto motivo
16. Con l'ultimo motivo di gravame è stata censurata la sentenza impugnata per erronea ed iniqua pronuncia in merito alle spese di lite, sia nella parte in cui non ha considerato che la fase introduttiva era stata patrocinata da unico difensore per e i sig.ri , sia nella parte in cui ha riconosciuto, a titolo di CP_8 Pt_2
spese processuali, il medesimo importo ad entrambe le parti attrici, sebbene le persone fisiche acquirenti avessero visto notevolmente ridimensionata la loro pretesa. Per queste ultime, infatti, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate sulla base del decisum di soli complessivi euro 4.000.
16.1 Il motivo va parzialmente accolto.
Le spese dei consorti vanno riconosciute per tutte le fasi, avendo il loro Pt_2
difensore depositato l'atto introduttivo del giudizio, ma, però, vanno liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
pagina 53 di 62 1.100,01 ed Euro 5.200,00 in quanto il loro interesse sostanziale, anche per effetto della sistemazione dei vizi da parte di avvenuta in corso di CP_8
causa, era solo quello di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale,
mentre delle repliche sulle questioni di portata più generale evidenziate dagli appellati si può tenere conto nella quantificazione del dovuto, risultando per l'effetto giustificato il riconoscimento dei valori medi.
Non convincente è il paragone fatto dagli appellati con interveniente adesivo sia perché è legittima la scelta – seguita anche da questo ufficio – di liquidare le spese complessivamente sostenute da colui che interviene e dalla parte in cui favore l'intervento viene posto in essere, che assumono una posizione convergente, sia perché in ogni caso, come detto in precedenza, i criteri sulla liquidazione delle spese sono improntati anche alla necessità di evitare liquidazioni delle spese sproporzionate rispetto agli effettivi interessi in gioco.
*****
Impugnazione incidentale di Controparte_7
17. Con l'unico motivo di impugnazione incidentale la compagnia del direttore lavori lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla propria richiesta, per l'ipotesi di condanna di a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato, di applicazione delle condizioni di polizza, in particolare della franchigia prevista dal contratto di assicurazione. Deduce, invero,
l'appellante incidentale che il giudice avrebbe dovuto condannare
[...]
a manlevare l'arch. della somma ritenuta lui Controparte_7 CP_6
imputabile nei limiti del massimale contrattuale, ma anche al netto della franchigia di euro 5.000,00.
pagina 54 di 62 17.1 Il motivo è fondato. Nelle condizioni di polizza, all'art.3.4, nella sezione rubricata 'Massimale – Scoperto / Minimo non indennizzabile • Difetti riscontrati
dopo l'ultimazione dei lavori' è espressamente previsto che 'La presente
garanzia si intende prestata, nell'ambito del massimale previsto all'articolo 3.14
della presente Sezione per la garanzia Perdite Patrimoniali, fino alla
concorrenza di un importo pari al 50% del medesimo e comunque con un
massimo di € 350.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e prevede
l'applicazione di uno scoperto del 20% di ogni sinistro, con il minimo non
indennizzabile di € 5.000,00.' La compagnia, fin dalla propria costituzione in giudizio chiedeva che 'Nel caso di ritenuta operatività della polizza, laddove
fosse accertata la responsabilità dell'Arch e previa CP_6
individuazione della responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte, compresi
gli attori ex art. 1227 c.c., condannarsi a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato di quanto dovesse essere condannato a pagare all'attore
secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale, di operatività,
solidarietà e quindi per la quota di responsabilità direttamente e personalmente
a lui imputabile e con l'applicazione degli scoperti e secondo la franchigia
prevista dal contratto di assicurazione.'
Ne deriva che la condanna di alla manleva del proprio del proprio CP_7
assicurato, arch. deve avvenire non solo nei limiti del massimale CP_6
contrattuale, ma anche con applicazione della franchigia contrattualmente prevista di euro 5.000.
17.2. Precisa la Corte che, per il resto, l'importo che l'assicurazione è tenuta a manlevare non muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale, posto che l'obbligo pagina 55 di 62 per la compagnia di manlevare l'assicurato dell'intero danno di cui è stato ritento responsabile non subisce modificazioni per effetto della disposta compensazione del credito di con il residuo compenso per le CP_8
prestazioni svolte dovuto all'arch. CP_6
*****
Impugnazione incidentale di Controparte_8
18. Con l'unico motivo di gravame ha censurato la sentenza Controparte_8
impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto delle anticipazioni sostenute dall'attrice, a titolo di contributo unificato e spese forfetizzate,
nell'accertamento tecnico preventivo, nel giudizio ordinario e nel sequestro in corso di causa, debitamente indicate nelle note spese, le quali, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle parti soccombenti, per complessivi euro 1.814,40.
Inoltre, secondo tale appellante, sono stati erroneamente liquidati anche i compensi professionali dal momento che:
- non è stato liquidato il compenso, comprovato da fatture, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, di cui si chiedeva la liquidazione sin dall'atto introduttivo;
- la liquidazione non è avvenuta secondo i parametri tariffari medi, come richiesto, e nessuna motivazione sarebbe stata resa circa lo scostamento da tali valori;
- non sono state liquidate, nonostante specifica richiesta, le spese legali per l'attività svolta nel procedimento per sequestro conservativo.
18.1 Il motivo risulta fondato nei termini di seguito esposti.
pagina 56 di 62 18.2.1 Con riguardo alle spese sostenute a titolo di contributo unificato risultano documentate quelle, relative al procedimento per ATP, per euro 286,00 e quelle relative al procedimento di primo grado, per euro 786,00, che vanno pertanto riconosciute difformemente da quanto deciso dal Tribunale, mentre nessun esborso è stato documentato quanto al sequestro conservativo. Si precisa al riguardo, quindi, che per il giudizio di merito non sono dovuti a CP_8
Euro 286,00 indicati nel dispositivo della sentenza impugnata, ma la maggior somma di Euro 786,00.
Deve poi essere eliminata la liquidazione dei “secondi” Euro 286,00 riconosciuti nel dispositivo della sentenza impugnata per esborsi in favore dei , Pt_2
all'evidenza frutto di un errore materiale cui si pone rimedio in ragione della liquidazione sulle spese anche di tali parti che il Collegio deve compiere in accoglimento del gravame del progettista e direttore dei lavori.
18.2.2 Devono altresì essere riconosciute le spese non imponibili per la trascrizione del sequestro conservativo e per le visure ipocatastali, per complessivi euro 335,9, portati dalle fatture allegate da alla Controparte_8
nota spese depositata all'esito del primo grado di giudizio.
18.2.3 Con riferimento ai compensi professionali, come già osservato nell'esposizione dei motivi sulle spese degli appellanti principali, lo scaglione è
quello delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 in quanto, in ragione dell'interesse comune al rigetto dell'impugnazione, si tiene conto di tutte le somme che l'appaltatrice, il suo socio ed il direttore dei lavori sono stati condannati a pagare.
18.2.4. Ciò posto:
pagina 57 di 62 - i compensi relativi al procedimento per ATP devono essere riconosciuti
Cont (secondo parametri medi) in quanto il loro rimborso era stato richiesto da fin dall'atto introduttivo;
- la somma liquidata nel dispositivo della sentenza impugnata riguarda, secondo quanto specificato in motivazione, anche il procedimento cautelare, sicché risulta infondata l'unica censura al riguardo mossa dall'appellante incidentale (altra cosa è, invece, l'eventuale violazione dei parametri del D.M. n. 55/14 che potrebbe determinarsi sulla base del valore di causa di cui sopra che non ha formato oggetto di gravame);
- il Tribunale non doveva motivare lo scostamento dai valori medi per la liquidazione della fase di merito, anche se oggetto di richiesta presentata con apposita notula, potendo discrezionalmente liquidare un importo compreso tra i valori minimi e quelli massimi (si ribadisce che l'appellante incidentale non ha dedotto la violazione dei minimi tariffari e si osserva, per completezza, che un contenimento del compenso liquidabile era giustificato dal fatto che il giudizio di primo grado si è incentrato per buona parte su questioni che erano già state oggetto di discussione nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam).
-*****
LE SPESE DI LITE
19.1 Gli appellanti principali e l'arch. rimangono integralmente CP_6
soccombenti nei confronti di in quanto l'accoglimento dell'appello CP_8
incidentale del progettista/direttore dei lavori ha avuto effetti assai contenuti in ragione dell'accoglimento del gravame incidentale della committente. Inoltre,
pagina 58 di 62 si è associato all'accoglimento di alcuni motivi (respinti) dell'appello CP_6
principale.
19.2 Le spese del grado d'appello dei vengono compensate nei confronti Pt_2
di tutte le parti in ragione del parziale accoglimento del gravame, che ha comportato una riduzione delle spese del primo grado di cui beneficia ex art. 336
c.p.c. anche l'appaltatore.
19.3. Le spese di vanno compensate nei rapporti con Controparte_7
l'arch. in mancanza di opposizione di quest'ultimo al gravame. CP_6
19.4. e risultano soccombenti anche in appello Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e dei sigg. e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
soci della cessata . Le spese dei subappaltatori del grado vanno CP_5
liquidate facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, tenuto a tal fine conto degli importi di cui ciascuna di tali parti avrebbe dovuto tenere indenne l'appaltatore nel caso di fondatezza della domanda di manleva. In relazione all'attività svolta ed alle questioni dibattute, le prime due fasi vengono liquidate secondo valori medi e le ultime due secondo valori minimi.
19.5. Le spese del presente grado della compagnia che assicurava CP_5
liquidate facendo applicazione dei medesimi parametri Controparte_9
indicati al paragrafo che precede, vanno poste per metà a carico degli appellanti principali, che ne hanno sollecitato la condanna pur in assenza di rapporto contrattuale, e per metà dei consorti e che hanno chiesto la CP_3 CP_4
manleva invocando una polizza che palesemente non copre i vizi di cui è lite
(risultano, infatti, coperti solo i danni da bagnamento del c.d. pacchetto di pagina 59 di 62 impermeabilizzazione o comunque i danni che rendano le opere inidonee alle prestazioni cui sono destinate, vale a dire la copertura e l'impermeabilizzazione).
20.. Stante il rigetto dell'appello principale, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e della sua società di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
Definitivamente decidendo sull'appello principale promosso da e Parte_1
contro Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , quali soci della cessata
[...] CP_4 Controparte_23
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
nonché contro e e sugli appelli incidentali
[...] CP_10 Parte_2
promossi da e , CP_6 Controparte_8 Controparte_7
rigetta il primo, accoglie gli altri per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1119/2024, pubblicata il
18.4.24, che nel resto conferma:
1) Accertato il credito di Euro 8.564,40 dell'arch. quale residuo CP_6
compenso professionale, lo dichiara interamente compensato con il maggior credito di Controparte_8
2) ON a manlevare l'arch. della Controparte_7 CP_6
somma pari ad euro 40.461,62, oltre accessori come già liquidati dal Tribunale,
ed a rimborsare i costi di atp delle parti attrici per la quota a suo carico nei limiti del massimale contrattuale e con applicazione della franchigia contrattualmente prevista di euro 5.000,00;
pagina 60 di 62 3) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da CP_6 CP_8
nel procedimento per A.T.P. n. 4079/2019 R.G. Tribunale di Venezia, che
[...]
liquida in Euro 3.827,00 per compenso ed Euro 286,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento degli esborsi sostenuti da per l'iscrizione a ruolo della causa di Controparte_8
primo grado, che liquida nella maggior di Euro 786,00, ed al pagamento di
Euro 335,90 a titolo di spese per la trascrizione del sequestro conservativo e per le visure ipocatastali sostenute dalla medesima appellata.
4) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese di e del CP_28 CP_10 Parte_2
primo grado, che liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e Cpa;
5) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di CP_6 [...]
che liquida in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 355,50 per CP_8
esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Compensa le spese di lite del presente grado nei rapporti tra
[...]
e e quelle degli appellati nei confronti Controparte_7 CP_6 Pt_2
di tutte le altre parti in causa.
7) ON a rifondere, Controparte_25 Controparte_1
in solido, le spese del grado d'appello di nonché di Controparte_2 CP_3
e , anche quali soci della cessata
[...] CP_4 CP_6 CP_5
pagina 61 di 62 di che liquida per ciascuna parte in euro 3.933,00 per Controparte_23
compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa.
8) ON a rifondere Pt_1 CP_25 Controparte_1
metà delle spese del grado di che liquida Controparte_9
nell'intero in euro 3.933,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
Cpa, e condanna e al pagamento della residua Controparte_3 CP_4
frazione.
9) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo Controparte_25
di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 62 di 62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
696 e 696 bis cpc;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1070/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di Controparte_1
(P. IVA ), rappresentati e difesi in causa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Mirco Mestre, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Cesare Battisti n. 33, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellanti pagina 1 di 62 nei confronti di
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loris Nadalin e
Mara EL Bianco, del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Codroipo (UD), Piazza Garibaldi n.19, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
e di
, (C.F. ) E Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F.: ), quali soci illimitatamente responsabili di C.F._3 [...]
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Telesi, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Teso, in
San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Bianco, 2 come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellati
nonché contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_6 C.F._4
dall'avv. Luca Pavanetto, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellato/appellante incidentale
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_7
pagina 2 di 62 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monia Gambarotto, del foro di
Venezia, con domicilio eletto nel presso lo studio della stessa, in San Donà di
Piave (VE), Via Stefani n. 34, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata/appellante incidentale
e nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pusateri, del foro di Venezia,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dello stesso:
come da mandato allegato all'atto di Email_1
citazione di primo grado;
appellata/appellante incidentale
e di
, (P.IVA ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Simeoni, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in
Verona, Via Scalzi n.20, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata
nonché di
, (C.F. ) e , CP_10 C.F._5 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv.ti Matteo C.F._6
RO e RL CH, del foro di Venezia, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso, 5/10, come da pagina 3 di 62 mandato allegato all'atto di citazione di primo grado;
appellati
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
IN DIRITTO Contestati i fatti e le eccezioni di inammissibilità e/o
improponibilità del proposto appello, rigettate tutte le altre istanze e conclusioni
formulate dalle parti costituite s'insiste, in riforma dell'impugnata sentenza,
affinché siano accolte le conclusioni di cui al libello introduttivo e che di seguito
riproduciamo:
NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 1119/2024 emessa all'esito del
procedimento R.G. n. 6604/20 del Tribunale di Venezia, Giudice Dott.ssa Diletta
Maria Grisanti, datata 04.04.24, notificata a mezzo agli esponenti in data
23.05.24, accogliersi, reiectis contrariis, le conclusioni tutte formulate nel
precedente grado di giudizio e quivi ritrascritte:
In via preliminare di merito: Accertata e dichiarata la decadenza e prescrizione
del diritto degli attori, rigettarsi l'azione proposta, per le ragioni esposte in
narrativa;
Nel merito, in via pregiudiziale: Accertata e dichiarata l'inutilizzabilità della
CTU quanto ai possibili vizi di natura acustica ex art. 844 c.c., rigettarsi
l'azione proposta, per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via
principale: Rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti del sig. e Parte_1
pagina 4 di 62 della , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: Accertarsi e dichiararsi, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, di
essere manlevati dalla P. I.V.A. , con Controparte_11 P.IVA_2
sede legale in 33055 Muzzana del Turgnano (UD), via Castions n. 5 e dalla
[...]
P. I.V.A. , con sede legale in Controparte_12 P.IVA_5
31010 Cimadolmo (TV), via Madorbo n. 16, di tenere indenne l'odierna parte
convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea
e, per l'effetto, condannare i terzi chiamati al pagamento di quelle somme che
verranno accertate e liquidate in corso di causa, con estensione della domanda
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_4
, soci illimitatamente responsabili di , e della
[...] CP_5 [...]
, Compagnia di Assicurazione della Controparte_9 [...]
Controparte_13
, Controparte_14
Nel merito: in via principale:
- In accoglimento delle motivazioni tutte, esposte dalla scrivente difesa, in
primo ed in secondo grado, rigettare l'appello proposto dall'appellante, avverso
la sentenza n.1119/2024 del Tribunale di Venezia, di data 04/04/2024, in quanto
infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in toto la sentenza
impugnata.
in via subordinata:
pagina 5 di 62 Nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello non
ritenga di confermare la sentenza, qui oggetto di gravame, si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e qui di seguito
riproposte:
- Si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
( ), in relazione alla chiamata in causa della
[...] P.IVA_1 [...]
( , atteso che la stessa, in ragione della CP_2 P.IVA_2
documentazione dimessa, non risulta essere la committente delle
opere/lavorazioni svolte da quest'ultima ed oggetto delle contestazioni sollevate
da parte attrice.
Si eccepisce e si contesta, tanto, l'intervenuta decadenza avversaria (tanto della
già impresa individuale ( ) quanto, nella Parte_1 C.F._1
denegata ipotesi della ( )) dalla facoltà Controparte_1 P.IVA_1
di denunziare i vizi, i difetti e le difformità asseritamente, inficianti le opere e
lavorazioni svolte dalla ( ) e, quindi, la Controparte_2 P.IVA_2
prescrizione del diritto di evocare in giudizio quest'ultima, atteso l'infruttuoso
decorso dei termini, rispettivamente, previsti dalla norma;
un tanto con ogni
conseguente statuizione anche ai fini della rifusione delle spese e competenze del
procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa, come per legge).
NEL MERITO:
In via principale di merito:
- Per le ragioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda formulata dalla
( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) nei confronti della ( , in P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 6 di 62 quanto assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
un tanto con ogni
conseguente statuizione, anche ai fini della rifusione delle spese e competenze
del procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa, come per legge).
In via gradata: - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
domande, supra formulate, e del conseguente riconoscimento di una
responsabilità, anche parziale, della ( ) Controparte_2 P.IVA_2
nei confronti della ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) per i fatti oggetto di causa, Voglia l'Ill.mo sig. Controparte_1 P.IVA_1
Giudice, accertato quanto esposto nelle atti di causa di primo e secondo grado
disporre la riduzione delle somme richieste dalla Parte_1
( ) e ( ) nei C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
confronti della ( - se dovute -, sino alla Controparte_2 P.IVA_2
misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
il tutto con
integrale rifusione delle spese e competenze di lite (oltre alle spese generali, Iva
e cpa, come per legge) del presente procedimento. In ogni caso:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande supra
formulate, e del conseguente riconoscimento di una responsabilità, anche
parziale, della ( ) nei confronti della Controparte_2 P.IVA_2
( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, accertato quanto esposto nella P.IVA_1
narrativa del presente atto, e quanto emergerà dall'istruttoria, gradare
l'eventuale responsabilità della ( ), Controparte_2 P.IVA_2
tenendo in considerazione l'effettiva e concreta attività/responsabilità, per le
singole conclusioni svolte, e, quindi, limitatamente all'apporto causale nel
pagina 7 di 62 concreto accertato in relazione ai pretesi fatti e/o comportamenti riferiti alla
Controparte_2
In ogni caso
- Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello condannare l'appellante, alla
rifusione integrale, in favore degli appellati, degli esborsi e competenze di lite -
oltre spese generali, Iva e cpa, come per Legge – del secondo grado di giudizio.
Per e : Controparte_3 CP_4
Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione reietta.
NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
IN VIA PRINCIPALE: Respingere, per i motivi esposti nella presente comparsa
e nei precedenti scritti difensivi, le domande svolte dall'appellante Pt_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] [...]
, nei confronti di e , soci Controparte_1 Controparte_3 CP_4
illimitatamente responsabili della già cessata in quanto Controparte_15
del tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
1119/2024 pubblicata il 04.04.2024 del Tribunale di Venezia.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati,
accertare e dichiarare che la ora Controparte_16 [...]
è tenuta a manlevare e tenere indenni Controparte_9 [...]
e conseguentemente i soci Controparte_17
illimitatamente responsabili sig.ri e contro gli Controparte_3 CP_4
effetti dell'eventuale accoglimento delle domande spiegate nei loro confronti e,
pagina 8 di 62 per l'effetto, condannare la terza chiamata Controparte_9
al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso
[...]
di causa. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio.
Per CP_6
“si insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
in via principale: accogliere il presente appello incidentale e, a riforma della
sentenza del Tribunale di Venezia qui impugnata, voglia accogliere le domande
formulate in primo grado dall'Arch. siccome di seguito CP_6
ritrascritte:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni di cui in narrativa,
considerarsi la domanda giudiziale formulata dagli attori Sig.ri CP_10
e nei confronti dell'odierno convenuto Arch.
[...] Parte_2 [...]
estesa anche nei confronti della responsabile CP_6 Controparte_8
in qualità di soggetto cui incombevano le opere di completamento della
copertura per cui è causa
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa
(ed in particolare per i motivi di cui al punto 9) che l'ARCH. CP_6
(codice fiscale ) è creditore nei confronti di C.F._4 [...]
(partita iva ), (codice fiscale CP_8 P.IVA_3 CP_10
, (codice fiscale C.F._5 Parte_2
), anche in solido tra loro, dell'importo di euro 8.564,40 C.F._7
pagina 9 di 62 (come da proposta di parcella allegata), o comunque della maggior o minor
somma che sarà dimostrata in corso di causa;
per l'effetto condannarsi
[...]
(partita iva ), (codice fiscale CP_8 P.IVA_3 CP_10
, (codice fiscale C.F._5 Parte_2
), anche in solido tra loro, a corrispondere all'ARCH. C.F._7
(codice fiscale ) l'importo di euro CP_6 C.F._4
8.564,40 o comunque della maggior o minor somma che sarà dimostrata in
corso di causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze. In subordine, voglia
accogliere il ricorso principale formulato da Con vittoria di spese Parte_1
e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_7
NEL MERITO.
• Accogliersi i motivi d'appello avversari A), con riferimento alla intervenuta
decadenza e prescrizione dell'azione promossa da Controparte_8 CP_10
e e B) con riferimento alla sussistenza di un concorso di
[...] Parte_2
colpa in capo ai committenti ex art. 1227 c.c.;
• Ci si rimette alla decisione dell'intestata Corte d'Appello con riferimento ai
motivi d'appello avversari C), D) ed E);
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale e dunque in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1119/2024, datata 04.04.2024
e pubblicata il 18.04.2024:
• laddove fosse confermata la responsabilità dell'Arch e previa CP_6
individuazione della responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte, compresi
pagina 10 di 62 gli attori ex art. 1227 c.c., condannarsi a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato di quanto dovesse essere condannato a pagare all'attore
secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale, di operatività,
solidarietà e quindi per la quota di responsabilità direttamente e personalmente
a lui imputabile e con l'applicazione degli scoperti e secondo la franchigia
prevista dal contratto di assicurazione.
• spese, diritti e onorari, compresi accessori di legge (spese generali, IVA e
CPA), eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tassa di
registrazione di sentenza interamente rifusi.
Per Controparte_8
IN VIA PRELIMINARE, GRADATAMENTE:
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai
sensi degli artt. 342 c.p.c.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come
formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
respingersi, per tutte le ragioni di cui in narrativa, l'appello confermandosi la
sentenza impugnata. NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE:
in parziale riforma della sentenza, disporsi la liquidazione delle spese del primo
grado di giudizio, compreso il procedimento di accertamento tecnico preventivo
e di sequestro conservativo, come da nota spese e relativi allegati prodotta in
primo grado.
pagina 11 di 62 IN OGNI CASO respingersi l'appello incidentale promosso dall'Arch. CP_6
per le deduzioni ed eccezioni, anche ex art. 1460 c.c., già formulate già
formulate in primo grado come esposto nelle note di udienza depositate il 30
ottobre 2024, nonché quello formulato da Controparte_18
Con vittoria di compensi in entrambi i gradi di giudizio, spese e rimborso
forfettario nella misura del 15 %.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non
ammesse di cui alla memoria 183 n. 2 cpc depositata in data 2 marzo 2022
Per : Controparte_9
In via principale
- Respingersi l'appello proposto da e e Parte_3 Parte_4
confermarsi integralmente la sentenza n. 1119/2024 del Tribunale di Venezia.
- Respingersi gli appelli incidentali di e Arch. CP_7 Controparte_8
e confermarsi integralmente la sentenza n. 1119/2024 del Tribunale di CP_6
Venezia.
- Respingersi le domande proposte nei confronti di CP_9
- Respingersi le domande proposte nei confronti di la Controparte_5
e .
[...] Controparte_3 CP_4
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti
dell'assicurata e dei suoi soci e della domanda da questi proposta nei confronti
di , limitarsi l'accoglimento della domanda attorea Controparte_9
in ragione del danno effettivamente imputabile all'opera di e Controparte_5
conseguentemente, quanto a dichiararsi la stessa tenuta a prestare CP_9
pagina 12 di 62 la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di
polizza.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario di entrambi i
gradi di giudizio.
Per e CP_10 Parte_2
IN VIA PRELIMINARE, GRADATAMENTE: dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come
formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c.; Avv. Matteo RO Avv. RL CH Galleria
Progresso n. 5/10 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel. fax. P.IVA_6
Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Email_2 CP_19
CodiceFiscale_8
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi, per tutte le ragioni di cui in
narrativa ed esposte con note d'udienza, l'appello principale e gli appelli
incidentali formulati da Arch. e confermandosi la CP_6 Controparte_7
sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi in entrambi i gradi di giudizio, spese e rimborso
forfettario nella misura del 15 %.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non
ammesse di cui alla memoria 183 n. 2 cpc depositata in data 2 marzo 2022.
Svolgimento processo
pagina 13 di 62 1. Con atto di citazione notificato in data 01/09/2020 Controparte_8 Pt_2
e Matteo RO convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
[...]
Venezia, e l'arch. Parte_1 Controparte_1 CP_6
per ottenere:
- in via principale, la condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad euro 65.704,92 o della minore o maggiore somma, ritenuta di giustizia, in favore di oltre alla corresponsione dei costi Controparte_8
sostenuti nel precedente giudizio di ATP, nonché la condanna dei medesimi al pagamento, in solido ed a favore di e , della somma CP_10 Parte_2
di € 25.000,00 ciascuno, o della diversa somma determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento danni causati dai gravi vizi e difetti riscontrati negli immobili di rispettiva proprietà;
- in via subordinata, la condanna di e Parte_1 Controparte_1
dell'architetto in solido tra loro, al pagamento della somma pari CP_6
ad euro 65.704,92 (di cui 7.339,92 a titolo di mancata produzione di energia elettrica) o della diversa maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP.
Le parti attrici, a sostegno delle proposte domande, deducevano che:
1) in data 28/08/2014, aveva acquistato l'immobile sito in Controparte_8
Ceggia (VE), in Via Trieste, catastalmente identificato al foglio 15, mappale
968, subb. 2 e 3, al fine di realizzarvi un locale ad uso commerciale con relativo magazzino e due appartamenti;
2) aveva affidato, con contratto stipulato in data 26/11/2014, Controparte_8
all'impresa individuale TT ON (di TT UI) l'esecuzione dei pagina 14 di 62 lavori per la riqualificazione artigianale e residenziale di immobili dismessi,
ubicati nel Comune di Ceggia (VE) su progetto e direzione dell'Arch.
[...]
CP_6
3) nel capitolato d'appalto, era stata prevista la realizzazione del tetto dell'edificio con applicazione di isolamento e guaina sulla copertura;
4) riservandosi la proprietà del piano terra dell'immobile, Controparte_8
aveva trasferito, con separati atti di compravendita, le due unità poste al primo piano ad ed a , allo scopo di realizzare due CP_10 Parte_2
appartamenti, sempre sotto la direzione dell'Arch. CP_6
5) in data 27/07/2016, aveva conferito l'azienda a Parte_1 [...]
cessando la propria attività il 3 agosto dello stesso anno;
Controparte_1
6) l'opera era stata consegnata, al “grezzo avanzato”, in data 11/10/2016, con emissione del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori;
7) in data 08/11/2017 l'Arch. aveva certificato, per conto di ed CP_6 Pt_2
, l'agibilità degli appartamenti di rispettiva proprietà; CP_10
8) e avevano iniziato a dimorare, presso le due CP_10 Parte_2
unità, nei primi mesi del 2018;
9) i suddetti, durante la permanenza negli immobili acquistati, avevano percepito scricchiolii e crepitii provenienti dal tetto, di intensità tale da non riuscire né a soggiornare né a dormire all'interno delle rispettive abitazioni;
10) né l'appaltatore né il direttore dei lavori avevano chiarito quali fossero le cause di tali rumori, né avevano proposto soluzioni per risolvere il problema;
pagina 15 di 62 11) a seguito di sopralluogo effettuato ad agosto 2018, con l'ausilio di un proprio consulente tecnico, era stato appurato come i rumori provenienti dal tetto dipendessero da un gravissimo vizio progettuale/esecutivo della copertura.
Deducevano altresì:
12) di aver tempestivamente inviato, in data 13/08/2018, la denuncia di vizi e difetti a ed a nonché all'Arch. Parte_1 Controparte_1 [...]
in qualità di direttore dei lavori;
CP_6
13) di essersi visti costretti, dunque, ad instaurare un procedimento per ATP al termine del quale il consulente nominato aveva riconosciuto la sussistenza e la gravità dei vizi e difformità lamentati, consistenti nel non corretto posizionamento della guaina impermeabilizzante, nell'assenza di doppio tavolato strutturale, nella difformità del sistema di listelli sovrapposti rispetto al progetto depositato, nell'inidoneità del materiale del tavolato superiore e nella realizzazione di un pacchetto di copertura privo di materiali aventi caratteristiche specifiche d'isolamento acustico, non conforme ai requisiti di legge, chiedendo che venissero accertate le eventuali responsabilità delle imprese appaltatrici succedutesi, del direttore dei lavori nonché, in percentuale ridotta, dei sub appaltatori e terzi Controparte_2 Controparte_20
chiamati nel menzionato giudizio di accertamento tecnico;
14) che, in particolare, il CTU aveva quantificato i costi per il ripristino della copertura in euro 57.555,00 oltre IVA, i danni subiti per mancata produzione di energia fotovoltaica in euro 5.500,00 ed il danno per mancata utilizzabilità dei locali duranti i lavori di ripristino in euro 4.200,00 per i due residenti ed in euro
750,00 per le società;
pagina 16 di 62 15) l'impossibilità di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico fino all'esito della CTU, con conseguente danno da mancata produzione di energia elettrica;
16) la sussistenza di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ, in capo ai convenuti;
17) che il dies a quo di decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione, in tema di appalto, avrebbe dovuto essere individuato dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo;
18) la mancata corrispondenza tra l'eseguito ed il progetto depositato in Comune
ed il relativo collaudo.
VA altresì:
21) l'aumento dell'ammontare del danno da mancata produzione di energia elettrica, per tenere conto delle perdite subite successivamente all'espletamento dell' riconoscendo a tale titolo la somma di euro 7.399,92; CP_21
22) il risarcimento del danno non patrimoniale subito da e CP_10 Pt_2
, consistente nel peggioramento delle condizioni di abitabilità delle due
[...]
unità in ragione delle immissioni sonore ricondotte, dall'ausiliario del CTU, ai vizi e difformità dell'opera riscontrati in sede di ATP;
1.2 Si costituivano in giudizio CP_22 Controparte_1
, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di
[...] CP_2
e di Inoltre: CP_2 Controparte_5
- eccepivano in via pregiudiziale, di rito, l'inutilizzabilità della CTU quanto a possibili vizi di natura acustica, ai sensi dell'art. 844 c.c.;
pagina 17 di 62 - in via preliminare, di merito, sollecitavano l'accertamento della decadenza e della prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, con conseguente rigetto delle domande formulate dai predetti;
- nel merito, in via principale, chiedevano, anche in ragione della rilevata inutilizzabilità dell'incombente istruttorio, il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, chiedevano di essere manlevati da
[...]
e da CP_2 CP_5 Parte_5
A sostegno delle proprie richieste, le parti convenute più nel dettaglio deducevano che:
a) aveva accettato l'incarico proposto da Controparte_1 Controparte_8
che l'aveva rassicurata sulla realizzazione a proprie cure e spese delle opere stralciate dal contratto di appalto, con particolare riferimento della posa dello strato di ghiaietto al di sopra della guaina bituminosa di copertura. Quest'ultima era un'opera prevista nel progetto che, se fosse stata realmente eseguita, non avrebbe creato i lamentati problemi;
b) il contratto era stato sottoscritto in assenza di disegni architettonici esecutivi delle opere da eseguire;
c) l'appaltatrice in data 12/06/2015 era stata resa edotta, dal direttore dei lavori,
della sussistenza di un grave vizio progettuale ed esecutivo, di cui CP_8
non poteva non esserne a conoscenza, con conseguente decadenza della
[...]
medesima dai termini previsti dall'art. 1669 c.c, avendo dovuto essere effettuata la relativa denuncia entro il 12/06/2016;
pagina 18 di 62 d) aveva affidato l'incarico per la realizzazione della Controparte_1
fornitura e posa di copertura a ed a Controparte_2 [...]
la realizzazione di lavori di impermeabilizzazione ed Controparte_23
isolamento termico;
e) gli attori dovevano esser considerati decaduti dall'azione anche prendendo come riferimento la data di consegna dell'immobile;
f) la perizia depositata nel procedimento per ATP era inutilizzabile, attesa l'inapplicabilità dell'art. 844 c.c. all'ipotesi in esame, riguardante rumori provenienti dall'interno della stessa abitazione;
g) la completa realizzazione del tetto era stata subappaltata a Controparte_2
che si era accordata direttamente con il direttore dei lavori;
h) aveva rifiutato ogni tentativo di miglioramento del pacchetto Controparte_8
copertura, stante la propria indisponibilità ad affrontare nuove spese, nonché
l'intenzione di eseguirne altre in proprio;
i) la responsabilità per l'errata posa della guaina bituminosa andava attribuita alla subappaltatrice CP_5
l) ad ogni, modo la guaina posata avrebbe necessitato dello strato di ghiaietto,
opera stralciata e mai realizzata, tuttavia indispensabile ai fini della corretta esecuzione dell'opera;
m) il progetto esecutivo non corrispondeva al contratto d'appalto;
n) gli attori non avevano provato il danno non patrimoniale asseritamente subito.
1.3 Si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo, previa autorizzazione CP_6
alla chiamata in causa di : Controparte_18
pagina 19 di 62 - nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via riconvenzionale, previo accertamento del credito vantato nei confronti di e , pari ad euro Controparte_8 CP_10 Parte_2
8.564,40, la condanna dei predetti, anche in solido tra loro, al pagamento della citata somma o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- in via subordinata, l'estensione della domanda svolta da e CP_10
anche nei confronti della sul quale incombevano le Parte_2 CP_8
opere di completamento della copertura di causa.
A sostegno delle proprie richieste, l'Arch. eccepiva: CP_6
aa) che stante la situazione economica in cui versava, gli aveva Controparte_8
chiesto la revisione del progetto iniziale in modo da ridurre i costi e tentare di mettere in sicurezza il fabbricato apprestando una copertura essenziale, benché
difforme da quella prevista dal progetto originario;
bb) che l'impresa appaltatrice non aveva provveduto alla posa dello strato di ghiaia drenante nonché all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
cc) che non aveva provveduto a svolgere le lavorazioni che si Controparte_8
era impegnata a svolgere in autonomia, con conseguenti ripercussioni negative sul completamento della copertura;
dd) la nullità degli atti processuali stante il conflitto di interessi tra CP_8
ed e la mancata nomina di un curatore
[...] Parte_2 CP_10
speciale;
ee) la carenza di legittimazione attiva in capo a ed , Parte_2 CP_10
essendo stata la sola a conferire l'incarico; CP_8
pagina 20 di 62 ff) la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla Controparte_8
richiesta di risarcimento danni non patrimoniali lamentati da ed Parte_2
; CP_10
gg) l'assenza di vizi dell'opera, realizzata consapevolmente “a risparmio” ed al solo fine di mettere in sicurezza l'immobile;
hh) la decadenza dall'esercizio di qualsivoglia azione, essendo la società a conoscenza delle conseguenze delle suddette scelte fin dall'inizio, così come lo erano ed al momento dell'acquisto delle due unità Parte_2 CP_10
abitative;
ii) di non avere alcuna responsabilità e di aver condiviso con la committenza ogni scelta progettuale ed esecutiva fornendo ogni informazione utile;
ll) di non condividere le risultanze della perizia resa nel giudizio di ATP;
mm) la necessità di estendere la domanda di risarcimento danni formulata da ed nei confronti di Parte_2 CP_10 Controparte_8
nn) l'assenza del danno da mancata produzione di energia elettrica e del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento del saldo dell'opera professionale prestata, per importo pari ad euro 8.564,40 oltre interessi.
1.4 Si costituivano in giudizio e , quali soci Controparte_3 CP_4
illimitatamente responsabili della , società cancellata dal registro CP_5
delle Imprese, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa della società, (già Controparte_9 [...]
): CP_24
pagina 21 di 62 - in via preliminare di merito, accertarsi la decadenza della denuncia e la prescrizione del diritto degli attori, ex articolo 1669 c.c., nonché la decadenza di e della ex articolo 1670 c.c. della relativa Parte_1 Pt_1 Controparte_1
CP_ denuncia nei confronti della ed il rigetto Controparte_5 Controparte_3
delle domande formulate nei propri confronti;
- nel merito, in via subordinata, la condanna di a Controparte_9
manlevarli.
e , quali soci della società terza chiamata ormai Controparte_3 CP_4
estinta, eccepivano in particolare:
i) che nessuna denuncia di vizi era pervenuta prima della notifica dell'atto di citazione con chiamata in causa del terzo;
ii) la decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice, in quanto consapevole dei vizi fin dal 12/06/2015, denunciati alla solo Controparte_1
in data 13/08/2018;
iii) la decadenza in cui era incorsa l'impresa subappaltante nei confronti della
[...]
non avendo quest'ultima ricevuto alcuna Controparte_23
denuncia;
iv) l'operatività della polizza assicurativa n. 1101191 stipulata con CP_24
ora
[...] Controparte_9
v) la nullità della CTU espletata nel procedimento di ATP, non avendo il consulente nominato provveduto ad inviare la bozza alla predetta;
vi) che la società estinta si era limitata alla fornitura e posa delle membrane bituminose secondo le disposizioni della committenza e del direttore dei lavori, i pagina 22 di 62 quali non avevano mosso contestazioni in ordine alla corretta esecuzione delle opere;
vii) che, ferma restando l'inopponibilità della perizia resa in sede di ATP, il consulente nominato, pur avendo riconosciuto che la guaina posata soddisfaceva le disposizioni contrattuali, aveva addebitato, incomprensibilmente, una quota di responsabilità del 70% alla quantificata Controparte_23
in euro 10.057,50;
viii) l'assenza di prova circa il danno non patrimoniale patito dagli attori;
1.5 Si costituiva anche chiedendo: Controparte_2
- in via pregiudiziale, di rito, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo alla non essendo quest'ultima la Controparte_1
committente dei lavori eseguiti;
- in via preliminare, di merito, la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dalla predetta nei propri confronti;
- nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte da Pt_1
dalla nonché da parte attrice, in quanto infondate in
[...] Controparte_1
fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata, la riduzione delle somme richieste da Pt_1
, dalla e, in caso di estensione della domanda, degli
[...] Controparte_1
attori nella misura accertata in corso di causa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, la graduazione della responsabilità
ad essa eventualmente riconosciuta secondo il proprio apporto causale.
A sostegno delle proprie eccezioni, deduceva: Controparte_2
pagina 23 di 62 A) di aver terminato la realizzazione della copertura lignea già nella prima metà
del mese di giugno 2015 e che l'appaltatrice ed il direttore dei lavori, una volta verificata la conformità alle previsioni di cui al contratto si subappalto, l'avevano autorizzata ad emettere fattura a saldo, puntualmente pagata;
B) di non avere avuto informazioni sul cantiere dopo la conclusione dei lavori;
C) che alcuna contestazione, a far data dal completamento dei lavori, le era mai pervenuta fino all'instaurazione del procedimento per ATP, sicché tardive erano le doglianze mosse dalla che era decaduta dall'azione; Controparte_1
D) di aver eseguito le lavorazioni conformemente alle previsioni del contratto di subappalto ed alle indicazioni ricevute dalla società subappaltante e dal direttore dei lavori;
1.6 Si costituiva, altresì, , chiedendo: Controparte_7
- in via principale, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate ovvero la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, l'accertamento di inoperatività della polizza stipulata con l'Arch. CP_6
- in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di operatività della polizza, la propria condanna a tenere manlevato l'assicurato secondo le condizioni di polizza per la quota di responsabilità ascrivibile al predetto.
1.7 Si costituiva in giudizio, altresì, insistendo, nel Controparte_9
merito, in via principale, per il rigetto della domanda svolta nei propri confronti,
nonché di quelle svolte nei confronti della Controparte_23
di e di e, in via subordinata, per la limitazione
[...] Controparte_3 CP_4
della richiesta attorea, in ragione del danno effettivamente imputabile pagina 24 di 62 all'assicurata, con conseguente condanna, nei propri confronti, a tenere indenne quest'ultima alle condizioni e nei limiti della polizza stipulata.
A sostegno delle proprie richieste, eccepiva: Controparte_9
AA) l'inoperatività della polizza assicurativa sulla scorta di quanto riscontrato dal CTU in sede di A.T.P.;
BB) l'infondatezza dell'azione di responsabilità proposta, anche in via di regresso, contro la propria assicurata;
CC) l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dall'attrice per vizi ex art. 1669 c.c., nonché la decadenza dall'esercizio dell'azione di regresso, da parte di nei confronti della Controparte_1 Controparte_23
ex art. 1670 c.c.;
DD) l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, in capo alla propria assicurata, avendo quest'ultima operato quale nudus minister;
2. Istruita la causa mediante l'assunzione di alcuni dei testi indicati dalle parti e la convocazione a chiarimenti del CTU del procedimento per atp, il Tribunale di
Venezia, con sentenza n. 1119/2024, pubblicata il 04/04/24 definiva il giudizio così statuendo:
- condannava al Controparte_25
pagamento in favore di della somma di euro 25.243,10 oltre CP_8
accessori,
- condannava l'arch. sempre in favore della società attrice, al CP_6
pagamento della somma di euro 40.461,62 oltre accessori;
- condannava tutte le predette parti convenute, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e - € 2.000,00 ciascuno - CP_10 Parte_2
pagina 25 di 62 nonché al rimborso dei costi sostenuti dagli attori in sede di a.t.p. pari ad euro
3.101,20 oltre iva, per compenso del c.t.p. ed ausiliario;
- condannava la a manlevare l'arch. della somma CP_7 CP_6
pari a euro 40.461,62 oltre rivalutazione e interessi, come da domanda di cui sopra, nonché dei costi di a.t.p. per la parte quota parte al suddetto addebitata e nei limiti del massimale contrattuale;
- compensava le spese di lite tra e il proprio assicurato;
CP_7
- condannava alla Controparte_25
rifusione, in favore delle imprese subappaltatrici terze chiamate e della della somma pari ad € 6.164,00 ciascuna per compensi, Controparte_26
oltre le spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
- condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore di entrambe le parti attrici, liquidate in euro 286,00 per anticipazioni ed euro
9.069,00 per compensi ciascuna, oltre le spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
*****
3.1 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
censurando la sentenza impugnata: Controparte_1
- per l'erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dall'azione degli attori, oltre che per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dai subappaltatori;
- per l'errata valutazione delle prove acquisite, in particolare della CTU, che ritengono comunque affetta da nullità per violazione dell'art. 844 c.c. e degli artt.
pagina 26 di 62 - per non aver rilevato il concorso di colpa delle parti attrici in ragione della
Cont mancata posa della ghiaia che si era impegnata a realizzare in economia
(tale omissione, anche secondo il C.T.U., ha inciso sulle prestazioni acustiche dell'edificio);
- per avere erroneamente disposto la condanna in solido dei convenuti principali al risarcimento del danno non patrimoniale ed alle spese degli attori in spregio all'art. 2055 c.c. ed all'art. 97 c.p.c.
Hanno, quindi, chiesto che sia esclusa ogni responsabilità o che in subordine sia ridotta la misura della condanna alle spese e, nel caso di condanna, che venga accolta la domanda di manleva formulata nei confronti delle imprese subappaltatrici.
3.2. Si sono costituiti anche in appello e Controparte_2 Controparte_3
, nonché e CP_4 Controparte_9 CP_10 Pt_2
sollecitando il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3.3 Si è costituito, proponendo altresì impugnazione in via incidentale, anche che ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla CP_6
domanda di pagamento del saldo delle prestazioni svolte e sulle eccezioni dal medesimo sollevate inerenti il denunciato conflitto di interessi tra CP_8
ed i suoi soci, e , che ha denunciato l'erronea Controparte_7
condanna alla manleva in quanto priva del riconoscimento della franchigia di polizza, nonché che ha censurato in via incidentale la sentenza Controparte_8
oggetto di gravame per aver operato un'erronea liquidazione delle spese di lite
(mancato riconoscimento degli esborsi, delle spese del procedimento per A.T.P.
pagina 27 di 62 e di quello per sequestro conservativo, immotivato scostamento dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014).
*****
4.1 Con ordinanza del 5.11.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza di inibitoria formulata dall'arch. e con ordinanza del 18.12.2024 è stata CP_6
dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria formulata da e Parte_1
. Controparte_1
4.2 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
13.11.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza collegiale del
5.11.2024.
Motivi della decisione
5. Eccezioni di inammissibilità
Superate le eccezioni di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., essendo stata la causa rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sono tutte infondate, posto che gli appellanti principali hanno dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Impugnazione principale
Primo motivo pagina 28 di 62 6. Gli appellanti hanno innanzitutto contestato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi dell'immobile effettuata dalla committente con la comunicazione del
13/08/2018 in quanto in data 12/06/2015 era stata informata dal CP_8
direttore dei lavori della presenza di un grave vizio progettuale e, pertanto,
avrebbe dovuto denunciare il vizio entro il 12/06/2016. Inoltre, le opere sono state accettate come da certificato di regolare esecuzione dell'11.10.2016
sottoscritto anche da con ogni preclusione in base al disposto CP_8
dell'art. 1665, comma IV, c.c.
Hanno, altresì, lamentato l'erronea individuazione del dies a quo per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti della subappaltatrice.
Hanno, infine, eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c rispetto alle richieste di che non aveva eccepito il decorso del termine di cui all'art. Controparte_27
1670 cod. civ.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2.1. E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669
c.c., in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel
tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma
attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e
non anche all'esercizio della suddetta azione, la quale può essere iniziata anche
dopo la scadenza del suddetto termine, purchè entro un anno dalla denunzia dei
vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta
dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un
pagina 29 di 62 apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione casuale dell'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo
sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di
segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni
indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2023, n.
13707).
Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo per la denuncia dei vizi e per la proposizione dell'azione giudiziale da parte dell'acquirente, è richiesta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, la percepibilità delle condizioni di fatto che rendono evidenti la responsabilità del costruttore il pericolo di rovina o i gravi difetti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, così che "nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le
cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere
che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare
un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a
quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione tale da
fare supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la
decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti
dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e
imputazione delle loro cause" (Ordinanza Cassazione, 17 Luglio 2024, n.19713).
Nel caso di specie i vizi si sono palesati nel momento in cui ed Pt_2 CP_10
hanno iniziato a dimorare, nel 2018, presso le rispettive abitazioni: la
[...]
pagina 30 di 62 frequenza e l'intensità dei rumori (scricchiolii, schiocchi e crepiti provenienti dal tetto), confermati dai testi escussi, potevano essere percepiti solo abitando nell'immobile (ciò con particolare riferimento ai suoni che venivano uditi nelle ore notturne e che impedivano agli acquirenti di dormire).
ha, pertanto, tempestivamente denunciato i vizi: la denuncia è, CP_8
infatti, avvenuta il 13/08/2018, ossia dopo l'espletamento dei primi accertamenti tecnici, che le hanno consentito di poter apprezzare la consistenza dei difetti e la loro riconducibilità causale (dovendo semmai evidenziarsi che una piena cognizione di quanto accaduto è stata possibile per la committente solo con l'espletamento dell'A.T.P.).
L'eccezione ex art. 1665, comma IV, cod. civ. è stata tardivamente proposta in appello e comunque è priva di pregio in quanto come (contraddittoriamente)
riconosciuto dagli appellanti a pagina 17 dell'atto introduttivo di questo giudizio i vizi di cui è causa sono “occulti e non palesi” tanto che “per il loro
accertamento gli stessi attori hanno dovuto valersi di un CTP”, sicché
l'accettazione delle opere non poteva esonerare l'appaltatore dalle sue responsabilità.
6.2.2. Risulta, altresì, infondata l'eccezione di violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
formulata sul presupposto che la ditta subappaltatrice non Controparte_27
avrebbe eccepito la decadenza dell'appaltatore ex articolo 1670 c.c.. Essa, infatti,
a pag. 12 della comparsa di costituzione del primo grado aveva eccepito: “si
solleva e si contesta, quale eccezione pregiudiziale ed assorbente rispetto ogni
altra motivazione di merito, l'avvenuta prescrizione del diritto e, quindi, la
decadenza della (così come di chiunque altro) ad azionarsi nei Pt_1
pagina 31 di 62 confronti della essendo infruttuosamente spirati i termini di legge CP_2
previsti dal codice. Tale eccezione era stata ripresa in altri punti della comparsa ed era esplicitata nelle rassegnate conclusioni con le quali la terza chiamata, tra l'altro, aveva così dedotto: “Si eccepisce e si contesta, tanto, l'intervenuta
decadenza avversaria dalla facoltà di denunziare i vizi, i difetti e le difformità
asseritamente, inficianti le opere e lavorazioni svolte dalla Controparte_2
( ) e, quindi, la prescrizione del diritto di evocare in giudizio
[...] P.IVA_2
la stessa, atteso l'infruttuoso decorso dei termini, rispettivamente, previsti dalla
norma; un tanto con ogni conseguente statuizione anche ai fini della rifusione
delle spese e competenze del procedimento (oltre alle spese generali, Iva e cpa,
come per legge”.
6.2.3. Pure l'ulteriore doglianza formulata con il motivo è priva di pregio in quanto l'art. 1670 c.c. fa decorrere il termine del regresso nei confronti del subappaltatore dalla denuncia del committente. Trattasi di termine di decadenza,
che è interrotto solo dal compimento dell'atto richiesto dal Codice Civile, sicché
il termine non è stato rispettato, pacifica essendo l'omessa comunicazione entro
60 giorni alle ditte subappaltatrici dalla lettera inviata in data 13.8.2018 dalla società attrice.
Va sul punto evidenziato che la decorrenza del termine di cui all'art. 1670 c.c. ,
al contrario di quanto ritenuto dagli appellanti principali, non coincide necessariamente con quella del termine di cui all'art. 1669 cod. civ., essendo sufficiente per la prima una circostanziata denuncia dell'operato dell'impresa con l'intenzione di volersi rivalere sulla medesima (come è stato con la lettera inviata nel 2018), mentre, per tutelare la parte pregiudicata dai difetti ed evitare pagina 32 di 62 la proposizione di azioni giudiziarie che poi si rivelino infondate, si onera il committente/danneggiato di attivarsi solo dopo avere acquisito la conoscenza sulla reale entità e sulle cause del vizio manifestatosi.
Gli appellanti sono comunque privi di interesse a sollevare la questione in quanto nell'atto d'appello non hanno in alcun modo argomentato sulla responsabilità
delle ditte subappaltatrici.
Il motivo è respinto.
Secondo motivo
7. Secondo gli appellanti il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare fatti e prove acquisite nel processo, trascurando dati e rilievi riportanti dal CTU,
dai quali emergerebbe un evidente concorso di colpa della ditta committente nell'individuazione e nella scelta di materiale di scarsa qualità, nella fase progettuale ed in quella realizzativa, stante la deficitaria situazione finanziaria in cui si trovava. Tale circostanza sarebbe stata confermata dall'istruttoria testimoniale (in particolar modo dalla deposizione di , ritenuta Testimone_1
non veritiera dal Tribunale). Inoltre, la TT TT si sarebbe limitata ad eseguire gli ordini impartiti dalla committente, difformi rispetto alle condizioni contrattuali originariamente pattuite.
Hanno pure lamentato l'erroneo scostamento dalla stima dei danni effettuata dal
CTU (euro 57.555,00), avendo il primo giudice accolto la domanda degli appellati, liquidando il danno patito nella maggiore somma di euro 65.704,92.
Infine, quanto ai danni non patrimoniali chiesti dai consorti , hanno Pt_2
censurato l'omessa indicazione del criterio utilizzato per la liquidazione del danno.
pagina 33 di 62 7.1. Il motivo, che si articola in una serie eterogenea di doglianze, è infondato.
7.2.1. Quanto al concorso di colpa della ditta – che secondo gli CP_8
appellanti non avrebbe impartito le opportune direttive per posizionare uno strato di ghiaia sopra al tetto - il Tribunale ha condivisibilmente osservato che “Sulla
base delle risultanze di cui alla prova orale richiesta da tutte le parti, non risulta
comprovato quanto affermato dalle appaltatrici e dal direttore dei lavori in
merito alle modifiche imposte dalla committenza con riferimento specifico al
tetto ed alle problematiche connesse (si vedano, in particolare, le dichiarazioni
dei testi [….], ET GI […..], AN ZA […]. Tes_2
Confermando, nel prosieguo, comunque la rispondenza alle prescrizioni
normative delle soluzioni asseritamente concordate con la committenza per
garantire gli interventi in economia cfr. verbali delle udienze cit.) da cui
l'impossibilità di ritenere raggiunta la dimostrazione in termini di anche solo
concorso della società attrice nella causazione del danno”. Infatti,
dall'escussione dei testi non è emersa l'ingerenza della ditta committente nella scelta dei materiali.
Si osserva poi che il documento cui e si sono Parte_1 Controparte_1
riferiti a pagina 24 dell'atto d'appello (dichiarazione di che avrebbe CP_8
provveduto a realizzare in economia, tra gli altri, “ghiaia e agganci copertura”)
è inconferente in quanto si tratta di comunicazione relativa al preventivo di spesa inviato da un'altra ditta interpellata due mesi prima (la AC ON di
Mestre) sicché le dichiarazioni ivi rese non possono di certo essere prese come riferimento per l'accertamento delle pattuizioni intercorse tra le odierne parti in causa.
pagina 34 di 62 In ogni caso, l'appaltatrice non ha fatto presente alla committente l'essenzialità
dell'apposizione dello strato di ghiaia al fine di contenere la rumorosità, sicché,
quand'anche si trattasse di cautela effettivamente idonea ad impedire i vizi di competenza di la responsabilità della ditta e del suo socio CP_8 Pt_1
non verrebbe meno.
7.2.2. Non colgono nel segno neanche le ulteriori contestazioni mosse dagli appellanti sull'omesso esame delle risultanze della CTU da parte del Giudice di primo grado, che ha esaustivamente osservato: “Né valgono a porre in dubbio
rispetto al riparto di responsabilità sopra indicato le contestazioni alla c.t.u.
svolte in sede di a.t.p. dalle appaltatrici, tenuto conto di quanto precisato nello
specifico dal c.t.u in merito ai vizi delle lavorazioni con riferimento alla scelta
dei materiali ed alla posa. […..] Relativamente all'assunzione di una quota di
responsabilità (minima) attribuita alla ditta questa deriva Controparte_1
dalla corresponsabilità tipologica dei materiali e finiture su cui lo strato finale è
stato applicato nonché le altre considerazioni del consulente in termini di errori
nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto), dovendosi evidenziare,
peraltro, come le contestazioni di cui al doc. 3 depositato dalle appaltatrici
attengano agli oneri della sicurezza e all'interferenza di ditte terze senza,
dunque, potersene ricavare l'imputabilità esclusiva della responsabilità anche
sotto il profilo esecutivo al progettista e direttore dei lavori.
7.2.3.1 Non sono condivisibili neppure le censure sull'omessa indicazione dei criteri adottati per la quantificazione dei danni patiti dagli appellati pur se va integrata la motivazione in quanto il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni che lo hanno portato all'accoglimento delle richieste di CP_8
pagina 35 di 62 Quanto al danno patrimoniale, osserva il Collegio che il primo giudice ha fatto sostanzialmente propria la stima effettuata dal C.T.U. ed ha liquidato i maggiori costi di energia elettrica, tenendo conto anche della documentazione depositata dalla committente nel corso del giudizio di primo grado. Tale scelta è corretta in quanto si tratta di pregiudizio patito anche in un periodo successivo all'espletamento della consulenza tecnica.
Inoltre, gli importi liquidati tengono conto delle spese effettivamente sostenute da per eliminare i vizi, che sono risultate di poco superiori alle CP_8
quantificazioni operate dal C.T.U.: la loro congruità non è, però, stata contestata in primo grado dalle parti responsabili;
inoltre, è pacifico che la società abbia effettivamente sostenuto detti esborsi e che le fatture dimesse si riferiscano ai lavori di ripristino suggeriti dall'ausiliario.
7.2.3.2. L'eccezione di compensatio lucri cum damno è stata formulata per la prima volta in appello sicché tutte le deduzioni sul punto effettuate dagli appellanti sono tardive. In ogni caso le obiezioni degli appellanti non colgono nel segno dal momento che la consulenza tecnica ha decurtato dall'ammontare del danno risarcibile le spese riferite ad opere diverse da quelle contrattualizzate.
7.2.3.3. Il danno non patrimoniale subito dai proprietari degli appartamenti posti al primo piano emerge non solo dalla deposizione della teste ma Tes_3
anche da quelle di e : tutti e tre i testi hanno udito gli Tes_4 Tes_5
insopportabili rumori che hanno determinato il temporaneo abbandono dalle abitazioni da parte dei soci di Ulteriormente, non era necessario il CP_8
deposito di documentazione medica, non trattandosi di danno alla salute, e la quantificazione del pregiudizio, peraltro effettuata in misura alquanto ridotta (a pagina 36 di 62 tutto vantaggio delle parti responsabili) non poteva che avvenire in via equitativa.
7.2.4 Le contestazioni mosse dagli odierni appellanti vanno, pertanto, respinte.
Terzo motivo
8. Hanno eccepito la nullità della CTU svolta, stante l'errata applicazione dell'art. 844 c.c., in quanto si sarebbe dovuta applicare la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e non la norma codicistica che disciplina le immissioni provenienti da altro fondo. Hanno altresì eccepito la mancanza del requisito della strumentalità, ex artt. 693 e 696 c.p.c. del ricorso per accertamento tecnico preventivo, fondato sulla disposizione codicistica e la
CP_2 nullità dell'
8.1. Il motivo è infondato.
Premesso che la consulenza tecnica sarebbe al più censurabile nel merito e non già nulla, non avendo il C.T.U. violato alcuna norma procedimentale ed avendo risposto ai quesiti gli erano stati posti dal Tribunale, che con ordinanza assunta nel corso del procedimento per A.T.P. aveva oltretutto ribadito la necessità di fare riferimento all'art. 844 c.c., osserva il Collegio che la norma sulle immissioni rappresenta uno strumento di tutela del diritto costituzionale all'integrità psicofisica dell'individuo, che garantisce una tutela più incisiva rispetto alla disciplina della legge speciale. Occorre, infatti, rimarcare una sostanziale differenza tra la normativa “pubblicistica” (L. 447/95) e quella di natura “privatistica” (art. 844 c.c.):
- la prima disciplina i rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione
nel valutare (ammissibilità) i livelli di inquinamento acustico ai danni pagina 37 di 62 dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attività produttive, infrastrutture di trasporto, attività sportive e di intrattenimento musicale all'aperto;
- la seconda regolamenta i rapporti tra privati e contempera le ragioni della proprietà con quelle della produzione, imponendo di fare riferimento per la valutazione delle immissioni (tollerabilità) alla concreta situazione che deve essere valutata;
- la norma pubblicistica si ispira al principio dell'ammissibilità; quella privatistica alla normale tollerabilità: l'ammissibilità indica quel livello di immissione rumorosa, considerata in relazione ad un ambiente esterno o abitativo che, prescindendo dalle esigenze del suo fruitore, sia compresa entro un limite minimo ed uno massimo prefissati ex lege; la tollerabilità
indica quel livello massimo di immissione rumorosa, considerata in relazione allo specifico fruitore di un bene immesso, che sia tale da non attentare alla sua integrità psicofisica.
I criteri dettati dall'articolo 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, nell'ambito della
Legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo (Cass. Sez. II, n. 28386/2011). Nei rapporti tra privati vige,
invece, la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla pagina 38 di 62 tollerabilità delle stesse (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2319 del 01/02/2011).
Nei rapporti tra privati, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicchè la valutazione da compiersi ai sensi dell'art.844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1606).
La sentenza oggetto di gravame ha applicato correttamente i principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte (cfr. Cass. n. 20198/2016)
rilevato che in tema di immissioni, nella specie acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 ter- del d.l. n. 208 del 2008, conv., con mod.,
dalla L. n. 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità,
dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
pagina 39 di 62 Consegue che l'accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM n. 1675900/97 può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione,
la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 21479/2024).
Si osserva altresì che l'articolo 2 del menzionato DPCM richiama la nozione di ambienti abitativi fissata dall'art. 2, comma 1, lettera b), della suddetta legge n.
447/1995. Su tale nozione Cass. ord. n. 1961/2023 ha osservato che “lo scopo
del quadro normativo settoriale di riferimento attinente all'inquinamento
acustico deve intendersi preordinato ad evitare, per quel che riguarda le
abitazioni, “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo” (come sancisce la
lett. a) dell'art. 1 della legge n. 447/1995, quando definisce la nozione di
“inquinamento acustico”), espressione – come già rimarcato – che non può che
sottendere un'immissione dall'esterno rispetto a ciascuna unità immobiliare, che
sia idonea a provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, oltre
che pericolo per la salute umana. Ne consegue – e a tale principio dovrà
uniformarsi il giudice di rinvio - che i valori e le prescrizioni di cui alla più volte
citata legge n. 447/1995 ed al connesso DPCM 5.12.1997 non possono essere
ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente
interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere
fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio
(parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia
posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel
mentre l'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei
pagina 40 di 62 locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice
di rumore di calpestio dei solai)”. Tali principi sono estendibili a caso di specie nel quale i rumori provengono dal tetto che è parte comune dell'edificio e,
quindi, appartenente (anche) ai proprietari dei piani inferiori e non già da un'unità immobiliare distinta rispetto al condominio di proprietà delle parti attrici.
Infine, anche volendo escludere l'applicazione in via diretta dell'art. 844 cod.
civ., tale disposizione codicistica sarebbe comunque applicabile in via analogica attesa l'evidente vicinanza con le fattispecie da essa regolamentate.
Nel caso che qui occupa, il CTU, in ossequio ai menzionati principi, ha evidenziato che “Dai risultati delle misure fonometriche effettuate si può
concludere che le immissioni sonore propagate all'interno degli ambienti
abitativi dai diversi strati che compongono la copertura piana dell'immobile
risultano:
a) molto superiori al rumore di fondo, così da superare ampiamente il limite
della normale tollerabilità” inteso come criterio comparativo dei 3dB
rispetto al rumore di fondo;
b) quasi ininterrotte per tutto il periodo diurno e notturno.
Si può pertanto affermare che le immissioni sonore trasmesse dagli strati della
copertura dell'edificio sito in Via Trieste n. 933 a Ceggia verso gli ambienti
abitativi sottostanti sono da considerarsi disturbanti sia per quanto riguarda
l'intensità relativa rispetto al rumore di fondo che per la loro estensione
temporale.
pagina 41 di 62 Le doglianze di parte appellante sull'asserita nullità della CTU svolta non hanno,
pertanto, pregio.
Quarto motivo
9. È stato censurato il capo della sentenza di primo grado che ha condannato entrambe le parti convenute in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e , ciascuno per la somma pari a 2.000,00 euro. CP_10 Parte_2
Gli appellanti hanno altresì dedotto la violazione dell'art. 97 c.p.c, per difetto di motivazione in quanto appaltatore e progettista/direttore dei lavori rispondono per titoli e ragioni differenti “non essendo comprese in un rapporto indivisibile o
solidale.”
9.1 Osserva il Collegio che la responsabilità dei convenuti non poteva che essere solidale posto che si tratta del medesimo pregiudizio alla cui causazione hanno contribuito sia le errate scelte esecutive dell'appaltatore sia l'omessa vigilanza del direttore dei lavori e, inoltre, le parti convenute in primo grado avevano l'interesse comune di evitare l'accertamento della sussistenza e dell'imputabilità
a loro dei vizi denunciati (ciò che consente ai sensi dell'art. 97 c.p.c. la condanna alle spese in via solidale). Si deve semmai osservare per completezza che risulta poco comprensibile, alla luce di quanto prevede l'art. 2055 c.c., la decisione di condannare per quote di responsabilità le parti convenute al risarcimento dei pregiudizi di natura patrimoniale (la questione è, tuttavia, priva di rilievo in mancanza di appello incidentale della committente).
Anche tale motivo è respinto.
Quinto motivo pagina 42 di 62 10. Lamentano, con riferimento alle spese liquidate alla committente, la violazione dell'art. 5 D.M. 55/14 nella liquidazione delle competenze professionali. Evidenziano che il Giudice avrebbe dovuto considerare il decisum
e non il disputandum atteso che la nota spese degli attori in primo grado risultava, erroneamente, redatta sullo scaglione compreso tra 52.000,00 e
260.000, euro. Deducono che la ditta committente nel Controparte_8
procedimento per a.t.p. e nel giudizio di merito era assistita dagli avvocati
CH e , salvo poi procedere alla nomina di nuovi procuratori, i quali Pt_2
avrebbero, erroneamente, computato le fasi di studio ed introduttiva già
considerate dai primi difensori.
Rilevano, inoltre, l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla mancata adesione dei predetti appellati alla proposta conciliativa formulata dal CTU che sarebbe stata accettata da parte appellante, disponibile ad emendare i vizi e difetti riscontrati, intervenendo, direttamente, a proprio onere.
10.1. Si osserva innanzitutto che la liquidazione delle spese di CP_8
andava effettuata applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra
Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, dovendo a tal fine tenersi conto del complesso delle somme riconosciute all'attrice, che concretizza il decisum..
Altra cosa è, invece, la suddivisione interna delle spese tra parti soccombenti sulla base delle rispettive quote di responsabilità, che, però, non è stata sollecitata dall'appaltatrice.
10.2 Quanto alla censura afferente allo scorporo delle spese del difensore subentrato della si osserva che l'articolo 4, co 5 bis del D.M. CP_8
55/2014, prevede che “Il Giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso
pagina 43 di 62 previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che
subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase
introduttiva”.
Nella fattispecie in esame, va riconosciuta in favore di anche la CP_8
fase di studio poiché richiesta nella nota spesa depositata dal difensore subentrato, ma non quella introduttiva (la questione è, tuttavia, meramente teorica per quanto si va ora a dire).
10.3 Ciò posto non è chiaro in quale modo il Tribunale sia pervenuto alla liquidazione contestata, ma ad ogni modo non vi è alcuna violazione delle disposizioni del citato D.M. Invero l'importo delle spese liquidato in favore di
Cont
è ampiamente inferiore ai parametri medi delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.00,00 (esclusa la fase introduttiva) ed anzi la regolamentazione delle spese è stata di indubbio favore per le parti soccombenti considerato che l'importo di Euro 9.069,00 liquidato dal Tribunale in favore della società committente a titolo di compenso riguarda anche il sub-
procedimento per sequestro conservativo.
Gli appellanti non avrebbero motivo di lamentarsi della liquidazione delle spese
Cont di neppure se si dovesse fare riferimento ai parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, posto che riconoscendo i valori medi si dovrebbero liquidare Euro 6.412,00 per il giudizio di merito (esclusa la fase istruttoria) ed Euro 5.213,00 per il procedimento di sequestro conservativo,
vale a dire somme superiori a quelle riconosciute dal Tribunale.
Non risulta in ogni caso possibile l'applicazione di parametri inferiori a quelli appena evidenziati, posto che la quota di danni imputata all'appaltatrice è pari ad pagina 44 di 62 Euro 25.242,10 cui dovrebbe aggiungersi, qualora si volesse per ipotesi escludere la natura solidale della responsabilità per i danni non patrimoniali, la metà di quanto riconosciuto dal Tribunale, sicché il valore di causa effettivo,
anche nella prospettiva più favorevole a ed alla sua società, sarebbe Pt_1
comunque superiore ad Euro 26.000,00.
Il gravame sul punto è, pertanto, privo di pregio.
10.4. L'omessa considerazione della proposta conciliativa formulata dal CTU è
irrilevante in quanto il Tribunale non ha ritenuto di farla propria ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Solo in tal caso e sempre che la somma attribuita alle parti vittoriose fosse stata pari a quella della proposta (ciò che non è avvenuto)
avrebbero potuto essere poste a carico dei e le spese Pt_2 CP_8
successivamente maturate. In ogni caso, non è rimessa alla parte danneggiante la scelta tra il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica.
10.5. Il quinto motivo è, pertanto, interamente da respingere.
*****
Impugnazione incidentale di CP_6
Primo motivo
11. Il direttore lavori ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità degli atti processuali quale conseguenza della mancata nomina di un curatore speciale cui si sarebbe dovuto procedere per l'esistenza di un conflitto di interessi tra nella sua veste di persona fisica e CP_10
acquirente, e la società dal medesimo rappresentata, persona Controparte_8
giuridica e venditrice, dal momento che i vizi ed i difetti lamentati dagli acquirenti troverebbero la loro naturale collocazione nell'alveo della pagina 45 di 62 responsabilità contrattuale in capo alla veditrice, Ne Controparte_8
deriverebbe la nullità degli atti processuali presentati per conto di CP_8
[...
11.1. Il motivo è infondato in quanto il conflitto di interessi sussiste solo nell'ipotesi in cui i rappresentanti perseguano una finalità inconciliabile con quella della società rappresentata, tale che all'utilità conseguita o conseguibile dagli stessi, per sé medesimi, o per conto di terzi, segua o possa seguire un danno della società rappresentata (cfr. Cass.25317/21: 'Questa Corte ha già chiarito
(Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889) che l'art. 78 c.p.c. richiede la nomina del
curatore speciale all'incapace o all'ente collettivo, nei casi di conflitto di
interessi fra rappresentato o rappresentante. Si è ivi già osservato che il
conflitto di interessi di cui alla norma in discorso - similmente che in altre
fattispecie (cfr. artt. 320, 347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e 2475-ter c.c., ed
altre) - presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non essendo
integrata la nozione per la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: ed
esiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi
interessi siano anche solo potenzialmente antitetici. Ciò avviene ogni qualvolta
vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal
rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo
portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello
vantaggioso per il secondo (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre).')
Nel caso di specie alcun conflitto di interessi sussiste tra la posizione dei Pt_2
e quella della società dal momento che i soci non perseguivano Controparte_8
interessi antitetici e contrapposti rispetto a quelli della società, non hanno svolto pagina 46 di 62 alcuna domanda nei confronti di e le domande di condanna non CP_8
sono state estese alla società stante l'espressa rinuncia dei soci (né tale estensione può conseguire dalle sollecitazioni del progettista/direttore dei lavori,
del tutto privo di legittimazione al riguardo). Invece, nel caso di specie, società e soci hanno agito per un obiettivo comune: ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. Vi è anzi un'evidente comunanza di posizioni tra tali parti anche in ragione della condizione di condominialità che si è creata tra la società ed i consorti , titolari degli immobili siti Pt_2
rispettivamente al piano terra ed al piano primo del medesimo edificio, tutti e tre interessati ad emendare i vizi del tetto (parte comune dell'immobile). Si osserva poi che gli interventi riparativi sono stati curati dalla società che, dopo aver sostenuto i costi di ripristino, al termine del processo ha giustamente chiesto ed ottenuto che il Tribunale risarcisse il danno patrimoniale in suo favore (ed anche tale vicenda dimostra l'assoluta infondatezza delle doglianze del professionista dal momento che, seguendo le sue argomentazioni, sarebbero stati semmai i soci a vedersi sottratte in favore della società delle somme a loro spettanti).
11.2. In ogni caso, come chiarito dalla costante giurisprudenza, “legittimato a
dolersi della nullità derivante – in tesi – dalla mancata nomina del curatore di
cui all'articolo 78 c.p.c. è infatti il rappresentato, non la sua controparte
processuale. L'esistenza d'un conflitto di interessi fra rappresentante e
rappresentato, infatti, può legittimare la controparte che vi abbia interesse
unicamente a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai
sensi dell'articolo 79 cpv. cpc. Il conflitto d'interessi, per contro, non può essere
dedotto dalla controparte processuale del rappresentato per farne derivare
pagina 47 di 62 l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, “in quanto
l'interesse tutelato dall'articolo 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della
parte rappresentata, e non anche quello delle altre parti” (così Sez. 1, Sentenza
n. 1808 del 29/03/1979, Rv. 398172)'. (Cass. 19149/2014)”.
Pertanto, anche nel caso di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 87 c.p.c.,
l'appellante non sarebbe stato legittimato a far valere l'invalidità degli atti processuali.
11.3 Il motivo è respinto.
Secondo motivo
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccepita nullità per conflitto di interessi sotto il profilo dello jus postulandi. Invero, il giudizio di prime cure sarebbe stato introdotto con il patrocinio dei medesimi difensori sia nell'interesse dalla ditta venditrice,
[...]
che nell'interesse dei soggetti acquirenti e la confusione fra le CP_8
posizioni delle parti emergerebbe dall'articolazione delle stesse domande attoree,
dal momento che la venditrice, pur non essendo soggetto direttamente danneggiato (avendo venduto gli immobili al giusto prezzo in data 12.05.2016,
ovvero antecedentemente l'emersione degli asseriti problemi, essendo semmai soggetto legittimato passivo, in relazione alla responsabilità per i vizi della cosa venduta, delle domande degli acquirenti e ), CP_10 Parte_2
avrebbe nonostante ciò avanzato la propria richiesta risarcitoria (antitetica rispetto a quella degli acquirenti) in via principale, nel proprio esclusivo interesse, mentre la richiesta di risarcimento degli acquirenti sarebbe stata formulata solo in via subordinata pur in assenza di qualsivoglia solidarietà
pagina 48 di 62 attiva. Inoltre, “Già nella scelta dell'articolazione delle domande, fra principale
e subordinata, si appalesa dunque una situazione di conflitto di interessi del
difensore, posto che si va a gradare l'ordine di valutazione di domande
funzionali alla tutela di interessi di soggetti che si affermano tutti parimenti
legittimati attivi rispetto alla pretesa dedotta in lite. Non si è tuttavia al cospetto
di un unico centro di interessi (per cui è indifferente che sia pagata la società o
direttamente il suo legale rappresentante persona fisica, tanto rimante tutto
all'interno della medesima famiglia) ma si è invece di fronte a posizioni
giuridiche soggettive formalmente differenziate, portatrici in astratto di
specifiche sfere di interesse.”
12.1 Le deduzioni sul punto formulate dall'appellante incidentale non sono assolutamente chiare, dilungandosi il direttore dei lavori in considerazioni sulla graduazione delle domande che appaiono ictu oculi estranee alla tematica del conflitto di interessi. E' sufficiente, pertanto, richiamare le considerazioni svolte in precedenza, ribadendo che i vizi e i difetti riscontrati riguardano l'intera copertura dell'immobile oggetto di causa dove insiste non solo la proprietà dei sig.ri , ma anche di con la conseguenza che, diversamente Pt_2 CP_8
da quanto sostenuto dal professionista, anche la società è stata danneggiata (e,
come comprovato dalla documentazione dimessa nel giudizio di primo grado, ha pure sostenuto il costo delle lavorazioni necessarie all'eliminazione di tutti i vizi riscontrati, chiedendone conseguentemente il rimborso).
Terzo motivo
13. Lamenta l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva di
[...]
in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali CP_8
pagina 49 di 62 avanzata da e . Il giudice, infatti, dopo aver Parte_2 CP_10
riconosciuto l'esperibilità dell'azione extracontrattuale di cui all'art.1669 cc da parte degli acquirenti, avrebbe erroneamente accolto la domanda della società
venditrice, soggetto giuridico diverso, attribuendo a quest'ultima il risarcimento
Cont richiesto, peraltro senza neppure considerare che aveva giustificato la propria richiesta risarcitoria enunciando una cessione di credito di cui non aveva dato prova alcuna.
13.1 Anche tale motivo è infondato.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non sussiste il denunciato difetto di legittimazione attiva dal momento che il danno non patrimoniale è stato richiesto e riconosciuto esclusivamente in favore degli attori persone fisiche.
Quanto invece al pregiudizio patrimoniale, il risarcimento è stato correttamente riconosciuto in favore della società atteso che i costi per la regolarizzazione delle lavorazioni viziate erano stati sostenuti anticipatamente da Controparte_8
che ne aveva chiesto il rimborso.
Irrilevante, infine, è la circostanza che gli attori persone fisiche abbiano formulato, in subordine, richiesta risarcitoria ex art. 1669 c.c.: tale risarcimento non è stato disposto in loro favore ed i non hanno proposto sul punto Pt_2
appello incidentale, sicché alcun pregiudizio è derivato all'appellante incidentale.
Quarto motivo
14. Con il quarto motivo si duole dell'omessa considerazione degli effetti dell'accordo sulla riduzione dei costi oggetto della dichiarazione di CP_8
pagina 50 di 62 del 15.9.14, dal quale emergerebbe che alcune lavorazioni - poi non eseguite- tra cui la posa della ghiaia drenante, giudicata dal CTU molto utile alla protezione della guaina impermeabilizzante, avrebbero dovuto essere realizzate direttamente dalla committente rilevato che la committente, pur non Pt_6
disconoscendone la firma, avrebbe eccepito il riempimento abusivo di fogli firmati in bianco, senza tuttavia promuovere alcuna querela di falso.
14.1. Occorre preliminarmente osservare che il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata. Invero, la selezione degli elementi probatori e la
valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il
quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte
dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie – sempreché la o le
risultanza/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad
una diversa decisione – dovendo solo fornire un'adeguata motivazione sulla
base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass.3232/24).
Nel caso in esame, il documento citato dall'appellante non è stato ritenuto rilevante: la decisione è corretta in quanto, come precedentemente osservato, la dichiarazione in esame, attribuita alla fa riferimento ad un CP_8
preventivo, peraltro mai documentato, predisposto dalla società AC ON,
interpellata prima della ditta TT per la realizzazione dell'edificio.
Il documento risulta privo di rilievo anche perché le mancanze progettuali ed esecutive rilevanti riscontrate sull'opera da parte del CTU sono di ben più ampio pagina 51 di 62 respiro di quelle che secondo l'appellante incidentale emergerebbero da tale scritto, relativo alla mancanza dello strato di ghiaia.
Non vi è allora alcuna concorrente responsabilità di ed il motivo è CP_8
respinto.
Quinto motivo
15 Con il quinto motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.
15.1 Il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda, che è
fondata in quanto il progettista e direttore dei lavori, anche in caso di difetti d'opera causati da suoi inadempimenti, ha diritto al compenso professionale (cfr.
Cass.28614/22). Nel caso di specie, l'arch. ha effettivamente svolto, CP_6
nell'interesse degli attori, prestazioni d'opera professionale sia quale progettista,
che come direttore dei lavori, riguardando i vizi e i difetti dell'opera solo una parte delle lavorazioni affidategli, per le quali peraltro lo stesso è già stato chiamato a risarcire i danni: l'importo residuo richiesto dal professionista a titolo di compensi professionali, pari ad euro 8.564,40, oltre interessi, la cui debenza non è stata contestata dalla committente, deve essere riconosciuto e posto in compensazione con il maggior credito di riconosciuto con la CP_8
sentenza di primo grado, pari ad euro 40.461,64 oltre rivalutazione e interessi.
Tardivo, oltre che indimostrato, è il rilievo effettuato nella comparsa
Cont conclusionale del presente grado di in ordine all'inutilità delle prestazioni eseguite dall'arch. che hanno riguardato nel complesso opere di valore CP_6
pari ad Euro 290.652,57, sicché si deve ribadire che i lavori relativi al pagina 52 di 62 rifacimento del tetto inerivano ad una parte del tutto minoritaria della prestazione richiesta dal professionista. Trova allora applicazione il consolidato orientamento (cfr. Cass. sez. 2 , sentenza n. 29331 del 13/11/2024) secondo cui in tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
15.2. Il credito del professionista che così si riconosce viene compensato con il maggior credito della committente.
Sesto motivo
16. Con l'ultimo motivo di gravame è stata censurata la sentenza impugnata per erronea ed iniqua pronuncia in merito alle spese di lite, sia nella parte in cui non ha considerato che la fase introduttiva era stata patrocinata da unico difensore per e i sig.ri , sia nella parte in cui ha riconosciuto, a titolo di CP_8 Pt_2
spese processuali, il medesimo importo ad entrambe le parti attrici, sebbene le persone fisiche acquirenti avessero visto notevolmente ridimensionata la loro pretesa. Per queste ultime, infatti, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate sulla base del decisum di soli complessivi euro 4.000.
16.1 Il motivo va parzialmente accolto.
Le spese dei consorti vanno riconosciute per tutte le fasi, avendo il loro Pt_2
difensore depositato l'atto introduttivo del giudizio, ma, però, vanno liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
pagina 53 di 62 1.100,01 ed Euro 5.200,00 in quanto il loro interesse sostanziale, anche per effetto della sistemazione dei vizi da parte di avvenuta in corso di CP_8
causa, era solo quello di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale,
mentre delle repliche sulle questioni di portata più generale evidenziate dagli appellati si può tenere conto nella quantificazione del dovuto, risultando per l'effetto giustificato il riconoscimento dei valori medi.
Non convincente è il paragone fatto dagli appellati con interveniente adesivo sia perché è legittima la scelta – seguita anche da questo ufficio – di liquidare le spese complessivamente sostenute da colui che interviene e dalla parte in cui favore l'intervento viene posto in essere, che assumono una posizione convergente, sia perché in ogni caso, come detto in precedenza, i criteri sulla liquidazione delle spese sono improntati anche alla necessità di evitare liquidazioni delle spese sproporzionate rispetto agli effettivi interessi in gioco.
*****
Impugnazione incidentale di Controparte_7
17. Con l'unico motivo di impugnazione incidentale la compagnia del direttore lavori lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla propria richiesta, per l'ipotesi di condanna di a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato, di applicazione delle condizioni di polizza, in particolare della franchigia prevista dal contratto di assicurazione. Deduce, invero,
l'appellante incidentale che il giudice avrebbe dovuto condannare
[...]
a manlevare l'arch. della somma ritenuta lui Controparte_7 CP_6
imputabile nei limiti del massimale contrattuale, ma anche al netto della franchigia di euro 5.000,00.
pagina 54 di 62 17.1 Il motivo è fondato. Nelle condizioni di polizza, all'art.3.4, nella sezione rubricata 'Massimale – Scoperto / Minimo non indennizzabile • Difetti riscontrati
dopo l'ultimazione dei lavori' è espressamente previsto che 'La presente
garanzia si intende prestata, nell'ambito del massimale previsto all'articolo 3.14
della presente Sezione per la garanzia Perdite Patrimoniali, fino alla
concorrenza di un importo pari al 50% del medesimo e comunque con un
massimo di € 350.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e prevede
l'applicazione di uno scoperto del 20% di ogni sinistro, con il minimo non
indennizzabile di € 5.000,00.' La compagnia, fin dalla propria costituzione in giudizio chiedeva che 'Nel caso di ritenuta operatività della polizza, laddove
fosse accertata la responsabilità dell'Arch e previa CP_6
individuazione della responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte, compresi
gli attori ex art. 1227 c.c., condannarsi a tenere Controparte_7
indenne l'assicurato di quanto dovesse essere condannato a pagare all'attore
secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale, di operatività,
solidarietà e quindi per la quota di responsabilità direttamente e personalmente
a lui imputabile e con l'applicazione degli scoperti e secondo la franchigia
prevista dal contratto di assicurazione.'
Ne deriva che la condanna di alla manleva del proprio del proprio CP_7
assicurato, arch. deve avvenire non solo nei limiti del massimale CP_6
contrattuale, ma anche con applicazione della franchigia contrattualmente prevista di euro 5.000.
17.2. Precisa la Corte che, per il resto, l'importo che l'assicurazione è tenuta a manlevare non muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale, posto che l'obbligo pagina 55 di 62 per la compagnia di manlevare l'assicurato dell'intero danno di cui è stato ritento responsabile non subisce modificazioni per effetto della disposta compensazione del credito di con il residuo compenso per le CP_8
prestazioni svolte dovuto all'arch. CP_6
*****
Impugnazione incidentale di Controparte_8
18. Con l'unico motivo di gravame ha censurato la sentenza Controparte_8
impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto delle anticipazioni sostenute dall'attrice, a titolo di contributo unificato e spese forfetizzate,
nell'accertamento tecnico preventivo, nel giudizio ordinario e nel sequestro in corso di causa, debitamente indicate nelle note spese, le quali, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle parti soccombenti, per complessivi euro 1.814,40.
Inoltre, secondo tale appellante, sono stati erroneamente liquidati anche i compensi professionali dal momento che:
- non è stato liquidato il compenso, comprovato da fatture, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, di cui si chiedeva la liquidazione sin dall'atto introduttivo;
- la liquidazione non è avvenuta secondo i parametri tariffari medi, come richiesto, e nessuna motivazione sarebbe stata resa circa lo scostamento da tali valori;
- non sono state liquidate, nonostante specifica richiesta, le spese legali per l'attività svolta nel procedimento per sequestro conservativo.
18.1 Il motivo risulta fondato nei termini di seguito esposti.
pagina 56 di 62 18.2.1 Con riguardo alle spese sostenute a titolo di contributo unificato risultano documentate quelle, relative al procedimento per ATP, per euro 286,00 e quelle relative al procedimento di primo grado, per euro 786,00, che vanno pertanto riconosciute difformemente da quanto deciso dal Tribunale, mentre nessun esborso è stato documentato quanto al sequestro conservativo. Si precisa al riguardo, quindi, che per il giudizio di merito non sono dovuti a CP_8
Euro 286,00 indicati nel dispositivo della sentenza impugnata, ma la maggior somma di Euro 786,00.
Deve poi essere eliminata la liquidazione dei “secondi” Euro 286,00 riconosciuti nel dispositivo della sentenza impugnata per esborsi in favore dei , Pt_2
all'evidenza frutto di un errore materiale cui si pone rimedio in ragione della liquidazione sulle spese anche di tali parti che il Collegio deve compiere in accoglimento del gravame del progettista e direttore dei lavori.
18.2.2 Devono altresì essere riconosciute le spese non imponibili per la trascrizione del sequestro conservativo e per le visure ipocatastali, per complessivi euro 335,9, portati dalle fatture allegate da alla Controparte_8
nota spese depositata all'esito del primo grado di giudizio.
18.2.3 Con riferimento ai compensi professionali, come già osservato nell'esposizione dei motivi sulle spese degli appellanti principali, lo scaglione è
quello delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 in quanto, in ragione dell'interesse comune al rigetto dell'impugnazione, si tiene conto di tutte le somme che l'appaltatrice, il suo socio ed il direttore dei lavori sono stati condannati a pagare.
18.2.4. Ciò posto:
pagina 57 di 62 - i compensi relativi al procedimento per ATP devono essere riconosciuti
Cont (secondo parametri medi) in quanto il loro rimborso era stato richiesto da fin dall'atto introduttivo;
- la somma liquidata nel dispositivo della sentenza impugnata riguarda, secondo quanto specificato in motivazione, anche il procedimento cautelare, sicché risulta infondata l'unica censura al riguardo mossa dall'appellante incidentale (altra cosa è, invece, l'eventuale violazione dei parametri del D.M. n. 55/14 che potrebbe determinarsi sulla base del valore di causa di cui sopra che non ha formato oggetto di gravame);
- il Tribunale non doveva motivare lo scostamento dai valori medi per la liquidazione della fase di merito, anche se oggetto di richiesta presentata con apposita notula, potendo discrezionalmente liquidare un importo compreso tra i valori minimi e quelli massimi (si ribadisce che l'appellante incidentale non ha dedotto la violazione dei minimi tariffari e si osserva, per completezza, che un contenimento del compenso liquidabile era giustificato dal fatto che il giudizio di primo grado si è incentrato per buona parte su questioni che erano già state oggetto di discussione nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam).
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LE SPESE DI LITE
19.1 Gli appellanti principali e l'arch. rimangono integralmente CP_6
soccombenti nei confronti di in quanto l'accoglimento dell'appello CP_8
incidentale del progettista/direttore dei lavori ha avuto effetti assai contenuti in ragione dell'accoglimento del gravame incidentale della committente. Inoltre,
pagina 58 di 62 si è associato all'accoglimento di alcuni motivi (respinti) dell'appello CP_6
principale.
19.2 Le spese del grado d'appello dei vengono compensate nei confronti Pt_2
di tutte le parti in ragione del parziale accoglimento del gravame, che ha comportato una riduzione delle spese del primo grado di cui beneficia ex art. 336
c.p.c. anche l'appaltatore.
19.3. Le spese di vanno compensate nei rapporti con Controparte_7
l'arch. in mancanza di opposizione di quest'ultimo al gravame. CP_6
19.4. e risultano soccombenti anche in appello Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e dei sigg. e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
soci della cessata . Le spese dei subappaltatori del grado vanno CP_5
liquidate facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, tenuto a tal fine conto degli importi di cui ciascuna di tali parti avrebbe dovuto tenere indenne l'appaltatore nel caso di fondatezza della domanda di manleva. In relazione all'attività svolta ed alle questioni dibattute, le prime due fasi vengono liquidate secondo valori medi e le ultime due secondo valori minimi.
19.5. Le spese del presente grado della compagnia che assicurava CP_5
liquidate facendo applicazione dei medesimi parametri Controparte_9
indicati al paragrafo che precede, vanno poste per metà a carico degli appellanti principali, che ne hanno sollecitato la condanna pur in assenza di rapporto contrattuale, e per metà dei consorti e che hanno chiesto la CP_3 CP_4
manleva invocando una polizza che palesemente non copre i vizi di cui è lite
(risultano, infatti, coperti solo i danni da bagnamento del c.d. pacchetto di pagina 59 di 62 impermeabilizzazione o comunque i danni che rendano le opere inidonee alle prestazioni cui sono destinate, vale a dire la copertura e l'impermeabilizzazione).
20.. Stante il rigetto dell'appello principale, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e della sua società di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
Definitivamente decidendo sull'appello principale promosso da e Parte_1
contro Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , quali soci della cessata
[...] CP_4 Controparte_23
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
nonché contro e e sugli appelli incidentali
[...] CP_10 Parte_2
promossi da e , CP_6 Controparte_8 Controparte_7
rigetta il primo, accoglie gli altri per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1119/2024, pubblicata il
18.4.24, che nel resto conferma:
1) Accertato il credito di Euro 8.564,40 dell'arch. quale residuo CP_6
compenso professionale, lo dichiara interamente compensato con il maggior credito di Controparte_8
2) ON a manlevare l'arch. della Controparte_7 CP_6
somma pari ad euro 40.461,62, oltre accessori come già liquidati dal Tribunale,
ed a rimborsare i costi di atp delle parti attrici per la quota a suo carico nei limiti del massimale contrattuale e con applicazione della franchigia contrattualmente prevista di euro 5.000,00;
pagina 60 di 62 3) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da CP_6 CP_8
nel procedimento per A.T.P. n. 4079/2019 R.G. Tribunale di Venezia, che
[...]
liquida in Euro 3.827,00 per compenso ed Euro 286,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento degli esborsi sostenuti da per l'iscrizione a ruolo della causa di Controparte_8
primo grado, che liquida nella maggior di Euro 786,00, ed al pagamento di
Euro 335,90 a titolo di spese per la trascrizione del sequestro conservativo e per le visure ipocatastali sostenute dalla medesima appellata.
4) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese di e del CP_28 CP_10 Parte_2
primo grado, che liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e Cpa;
5) ON , e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di CP_6 [...]
che liquida in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 355,50 per CP_8
esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Compensa le spese di lite del presente grado nei rapporti tra
[...]
e e quelle degli appellati nei confronti Controparte_7 CP_6 Pt_2
di tutte le altre parti in causa.
7) ON a rifondere, Controparte_25 Controparte_1
in solido, le spese del grado d'appello di nonché di Controparte_2 CP_3
e , anche quali soci della cessata
[...] CP_4 CP_6 CP_5
pagina 61 di 62 di che liquida per ciascuna parte in euro 3.933,00 per Controparte_23
compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa.
8) ON a rifondere Pt_1 CP_25 Controparte_1
metà delle spese del grado di che liquida Controparte_9
nell'intero in euro 3.933,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
Cpa, e condanna e al pagamento della residua Controparte_3 CP_4
frazione.
9) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo Controparte_25
di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 62 di 62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
696 e 696 bis cpc;