Art. 42.
Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:
a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;
b) la liquidazione delle indennita' di trasferimento e di prima sistemazione;
c) la liquidazione del trattamento di missione;
d) la, liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle Direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unita' della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonche' la liquidazione agli ufficiali dell'indennita' di reggenza prevista dal successivo articolo 61;
f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente articolo 9;
g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di riversibilita' nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.
I titoli di spesa, emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla Direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.
La Direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla Direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'Istituto poste-telegrafonici.
Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:
a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;
b) la liquidazione delle indennita' di trasferimento e di prima sistemazione;
c) la liquidazione del trattamento di missione;
d) la, liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle Direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unita' della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonche' la liquidazione agli ufficiali dell'indennita' di reggenza prevista dal successivo articolo 61;
f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente articolo 9;
g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di riversibilita' nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.
I titoli di spesa, emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla Direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.
La Direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla Direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'Istituto poste-telegrafonici.