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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2727/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 04/06/2025, promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Parte_1 dall' avv. FILIBERTO NATALE
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di accertamento, notificato il 4.10.2023, a mezzo del quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di €. 11.715,67, a titolo di contributi e CP_2 somme aggiuntive, per il periodo dal 4/2018 al 2/2019, in merito alla posizione del lavoratore .; deduceva di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento Parte_2
Con della Direzione territoriale del lavoro del 7.8.2020, né dall' e né dall' e di aver avuto CP_2 contezza dei motivi della pretesa solo a seguito di accesso presso gli uffici dell' ;. CP_4 rappresentava di aver stipulato, per il periodo aprile del 2018-febbraio 2019, un contratto di appalto con la dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data Controparte_5 il 16.6.202; di aver versato, pertanto, quale obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 10.9.2003 n. 276, i soli contributi relativi al lavoratore e di non essere Pt_2 tenuta altesì al pagamento delle sanzioni.
Previa richiesta di esibizione della domanda dell' di insinuazione al passivo del CP_2 fallimento della così concludeva “accertare e dichiarare, per le ragioni Controparte_5 esposte, che è obbligata, ai sensi dell'art. 29 comma 2°, D Lgs 276/03 e smi dell'importo in Parte_1 sorte capitale per la sola quota contributiva omessa dalla nell'esecuzione Controparte_5 dell'appalto fra e stipulato in Crotone il 29.05.2018 e ciò Pt_3 Controparte_5 esclusivamente per i periodi in cui detto contratto ha avuto esecuzione fra le parti;
in conseguenza e per gli effetti, accertare e dichiarare che è obbligata a versare detta contribuzione al netto di Parte_1 quanto per le stesse ragioni versate da il ciò senza sanzioni aggiuntive e interessi Controparte_5 di mora;
preso atto che la allo stato, ha versato all' l'intero importo per sorte Parte_1 CP_2 capitale indicato nell'avviso impugnato;
determinare, previa istruttoria richiesta (deposito in atti della domanda di insinuazione al passivo fallimentare 338/2022 del Tribunale di Roma proposta dall' CP_2 per la posizione di l'importo effettivo dovuto per sorte capitale contributivo, ordinando Parte_2
Par all' quanto eventualmente incamerato in eccesso e accertando il diritto di surroga della CP_2 Pt_1 nelle ragioni esposte dall' in detto fallimento, per la posizione oggetto di causa (tanto applicando
[...] CP_2 il disposto di cui all'art. 29 comma 2°, D Lgs 276/03 e smi). Condannare l' alle spese e competenze CP_2 del giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 cpc.”.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto;
rappresentava che la sanzioni irrogate all'odierna opponente scaturivano dall'accertamento ispettivo avviato dal funzionario di vigilanza dell'INL, racchiuso nel verbale del 2.10.2019, notificato il 23.11.2019 ( cfr. all.1 e 2 fascicolo , CP_2 che aveva portato al disconoscimento del contratto di appalto stipulato l'1.3.2018 tra la
[...]
e la riqualificando il rapporto in una somministrazione Parte_1 Controparte_5 illecita di manodopera, con conseguente imputazione alla committente Parte_1
Contro
dei rapporti di lavoro instaurati dalla appaltatrice e inapplicabilità del regime di
[...] solidarietà previsto dall'art 29 comma 2, del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276( che esclude in capo al committente l'obbligo di versare le sanzioni civili).
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è fondato. Nel caso di specie, in linea giuridica, occorre verificare se ricorrano gli indici semantici della genuinità del contratto di appalto stipulato tra la e la Parte_1 Controparte_5 nell'ambito del complessivo sistema di terziarizzazione congegnato o se, di converso, ci si trovi al cospetto di una illecita somministrazione di manodopera (sotto le mentite spoglie di contratto di appalto di servizi) con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro in capo alla committente che, in forza dell'inapplicabilità del disposto dell'art. Parte_1
29 comma 2, del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, sarebbe tenuta altresì al pagamento della sanzione oggetto di causa.
Giova premettere che l'onere della prova, in merito all'illiceità dell'appalto, grava su CP_2 cfr. sul punto Cass. lav. n. 12108/2010, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del CP_2 credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.”
Sulla scorta di tali premesse, in merito alla distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, la Suprema Corte, cfr.Cass. lav n. 31127/2021, ha statuito che “Ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la "confezione del prodotto", eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. 10 giugno
2019, n. 15557) ed è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551).”
Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio d'impresa, con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, ad una organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al sevizio fornito
Orbene, sulla base dei riscontri probatori in atti, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non vi siano sufficienti elementi di valutazione dai quali inferire l'esistenza, in capo alla società opponente e relativamente al lavoratore interessato dall'accertamento, di assetti contrattuali ed economici non riconducibili ad un genuino appalto di servizi.
Ne consegue che, anticipando le conclusioni cui si perverrà, laddove la prova dell'insussistenza degli indici semantici di genuinità dell'appalto sia insufficiente, incongrua o contraddittoria, dovrà comunque addivenirsi all'annullamento della sanzione, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio da cui l'Ente è gravato.
In particolare, si rileva come l' non abbia articolato capitoli di prova né allegato il CP_2 contratto di appalto che assume illecito, limitandosi a depositare le risultanze dell'accertamento ispettivo(peraltro privo delle SIT assunte).
Ciò posto, si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un. n. 12545/1992, Cass. n. 17355/2009).
Invero, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998;
n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Tanto chiarito, esaminando lo scarno compendio probatorio in atti, è pacifico che il Contro contratto di appalto stipulato tra la committente e l'appaltatrice avesse Parte_1 ad oggetto l'esecuzione del servizio di logistica interna (in particolare, gestione della movimentazione merci in arrivo da parte dei fornitori, posizionamento nei magazzini di stivaggio, posizionamento scaffalature nei banchi del supermercato per la vendita al pubblico).
La (contestata) circostanza che la prestazione di servizi avvenisse all'interno dei locali
(supermercato) della committente e, quindi, con l'utilizzo, da parte dell'appaltatrice, di materiale e beni della in assenza peraltro di qualsivoglia verifica e dimostrazione Parte_1 in ordine all' esposizione economica dell'appaltatore –è di per sé neutra ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto e del necessario “rischio di impresa”, rispetto al quale assume carattere rilevante l'esercizio (o meno) da parte dell'appaltatrice del potere direttivo sui propri dipendenti, in quanto rivelatore della necessaria «organizzazione dei mezzi». Contro Contrariamente a quanto dedotto dall' è documentalmente provato che la pur CP_2 disponendo dei locali e dei mezzi della committente, esercitasse sui propri dipendenti il potere direttivo ed organizzativo proprio del datore di lavoro, per il tramite del soggetto Contro preposto, sig. (dipendente della incaricato quale soggetto preposto Persona_1 al punto 7 del disciplinare tecnico del contratto di appalto), che: “è risultato espletare attività di coordinamento delle presenze, orario di lavoro e dare direttive ai Controp dipendenti dell all'interno del supermercato” ( cfr. pag verbale ispettivo in atti).
Tanto è sufficiente a ritenere, al di là di ragionevoli dubbi e in assenza di elementi probatori Contro contrari, che i dipendenti della a prescindere dalla circostanza che “avessero lavorato dapprima per la società utilizzatrice fossero in carico all'effettivo datore di lavoro, Parte_1 escludendo che il potere direttivo fosse “interamente affidato al formale committente” sì da integrare una interposizione illecita di manodopera (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551).
Né, in assenza di specifici riscontri probatori, può condividersi la prospettazione operata dagli ispettori che ha portato ad escludere l'esercizio di un potere direttivo in capo all'appaltatrice sull'unico presupposto che il sig. , prima di essere assunto per la Per_1
Contro
avesse lavorato dal 22.10.2013 al 5.3.2017 alle dipendenze della il cui CP_6 amministratore era il sig. , attualmente amministratore unico della società Controparte_7
Parte_1
Invero, la mera circostanza che il sig. avesse, in passato, lavorato per il sig. Persona_1
e quindi avesse “interloquito con la parte datoriale della non può Controparte_7 Parte_1 ritenersi idonea a comprovare (in assenza di ulteriori e concreti indici) un'ingerenza della committente sull'appaltatrice, traducendosi piuttosto in una deduzione meramente valutativa.
In questo senso si veda altresì la pronuncia resa da Codesto Tribunale, n. 838/2024 del
28.11.2024, allegata da parte ricorrente, che benchè non dotata di efficacia vincolante tra le parti, può costituire prova atipica sulla scorta della quale il giudice può fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 840/2015).
Conseguentemente, appurata la genuinità del contratto di appalto stipulato tra le parti, deve ritenersi che l'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 29 comma 2°, D Lgs 276/03 e smi, sia tenuta unicamente al pagamento, in solido con la dell'importo dovuto Controparte_5
a titolo di contributi previdenziali omessi per il periodo 4/2018-2/2019, pari alla somma di euro 6.962,90, restando esonerata dal pagamento delle relative sanzioni civili, pari alla somma di € 4.752,77 ( cfr. verbale di accertamento impugnato, all. 1 fascicolo ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2727/2023, così provvede:
-previo accertamento della liceità del contratto di appalto intercorso tra la e Parte_1 la dichiara che la in applicazione dell'art. 29 comma 2°, Controparte_5 Parte_1
D Lgs 276/03 e smi, è tenuta unicamente al pagamento in favore dell' in via solidale CP_2 con la della somma di euro 6.962,90 a titolo di contributi dovuti per il Controparte_5 periodo 4/2018-2/2019 e che nulla dalla stessa è dovuto a titolo di sanzioni civili, per la somma di 4.752,77, richiesta con l'atto di accertamento impugnato;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma CP_2 di euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, CU se dovuto e versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Natale Filiberto.
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei