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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 538/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'8 ottobre 2025
All'udienza dell'8/10/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. TE ET il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 538/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. TE ET (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 112/2021 R.G.N.R. e n. 53/2021 R.G. GIP del
Tribunale di Palmi instaurato a carico del sig. , imputato del reato di cui Controparte_2 all'art. 73 comma 1 e comma 4 D.P.R. n. 309/1990, con provvedimento del 16/01/2021
l'avv. TE ET è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p..
In tale veste l'avv. TE ET ha partecipato all'udienza del 18/01/2021 di convalida dell'arresto (conclusasi con la convalida e l'applicazione di una misura cautelare) ed agli accertamenti tecnici irripetibili disposti con provvedimento del 3/02/2021; ha, altresì, presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 istanze di autorizzazione nonché istanze di revoca e modifica della misura cautelare (poi dichiarata inefficace con decreto del
6/10/2021).
In data 26/01/2023 l'avv. TE ET ha concluso il suo incarico d'ufficio atteso che l'imputato ha nominato un difensore di fiducia.
Con sentenza n. 8/2025 il Giudice di Pace di Palmi in accoglimento della domanda proposta dall'avv. TE ET ha condannato il sig. al pagamento Controparte_2 del compenso professionale determinato in € 4.538,40 (oltre spese gen. 15%, cpa e iva) nonché delle spese di lite a favore liquidate in € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
In esito alla notifica del precetto ed all'infruttuoso esperimento del tentativo di pignoramento mobiliare nonché di ricerca di beni (ACI e Agenzia del Territorio), l'avv.
TE ET in data 26/02/2025 ha depositato al GIP del Tribunale di Palmi istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia.
Con decreto dell'11/04/2025 – comunicato in data 16/04/2025 – il GIP ha riconosciuto al difensore per il giudizio di convalida dell'arresto la fase di studio (€ 378,00) e la fase decisionale (€ 709,00), per il precetto € 142,00, per la procedura esecutiva mobiliare la fase di studio (€ 126,00) e la fase istruttoria (€ 63,00), e così, applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia, l'importo complessivo di € 945,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva. Non è stata concretamente computato il compenso per la fase delle indagini preliminari (pur richiamata in parte motiva) e per il giudizio di accertamento del compenso in sede civilistica.
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 l'avv. TE ET ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
2 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
- non ha determinato il compenso per la fase delle indagini preliminari nella quale il difensore ha partecipato all'accertamento tecnico irripetibili ed ha presentato una serie di istanze e richieste di modifica e revoca della misura cautelare;
compenso richiesto per l'importo complessivo di € 2.553,00 al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis
TU spese di giustizia;
- non ha determinato il compenso per il giudizio civile di accertamento del credito resosi necessario per il rifiuto del sig. di Controparte_2 corrispondere spontaneamente l'onorario; compenso richiesto nella misura di € 457,00, oltre accessori, per come liquidato dal Giudice di
Pace di Palmi nella sentenza n. 8/2025;
- ha liquidato il compenso per la fase esecutiva mobiliare sulla base di uno scaglione di valore inferiore a quello effettivamente previsto in relazione al credito azionato (da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
A) L'opponente ha documentato di essere stato nominato difensore d'ufficio dell'imputato sig. nell'ambito del procedimento penale n. 112/2021 Controparte_2
R.G.N.R. e n. 53/2021 R.G. GIP del Tribunale di Palmi (provvedimento del 16/01/2021
– doc. 1) e di aver partecipato all'udienza del 18/01/2021 di convalida dell'arresto
(conclusasi con la convalida e l'applicazione di una misura cautelare- doc. 2 e 3) ed agli accertamenti tecnici irripetibili disposti con provvedimento del 3/02/2021 (doc. 4) nonché di aver presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 istanze di autorizzazione, istanze di revoca e modifica della misura cautelare (poi dichiarata inefficace con decreto del
6/10/2021 – doc. da 6 a 11).
Per tale attività defensoriale, preso atto del mancato pagamento da parte del cliente, l'avv.
TE ET ha documentato di aver intrapreso l'azione civile di recupero ottenendo dal Giudice di Pace di Palmi la sentenza di condanna n. 8/2025 (€ 4.538,40, oltre spese gen. 15%, cpa e iva, oltre spese di lite € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge – doc. 14).
Il difensore ha documentato, altresì, di aver proceduto alla notifica del precetto e successivamente al tentativo infruttuoso di pignoramento mobiliare ed alle ricerche di beni anche immobili o mobili registrati (doc. da 15 a 18).
3 E' noto che l'art. 116 TU spese di giustizia dispone che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (comma 1) e che “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio” (comma 2).
La norma, dunque, consente al difensore d'ufficio di avvalersi del beneficio del pagamento da parte dello Stato (così come avviene per il difensore delle pari ammesse al gratuito patrocinio) purchè abbia infruttuosamente tentato di recuperare il compenso dalla parte tenuta al pagamento.
La Suprema Corte nel chiarire i presupposti che legittimano il difensore al beneficio di cui alla citata norma ha evidenziato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso
l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass. n. 8359 del 29/04/2020).
Il diritto al compenso ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia sorge per il difensore solo all'esito del diligente tentativo di esecuzione (nella specie effettivamente espletato).
Dunque, per le attività defensoriali sopra dettagliate l'avv. TE ET ha diritto al compenso da liquidare con le medesime modalità tipiche del gratuito patrocinio.
B) Si è detto che nel decreto opposto il GIP ha riconosciuto il compenso per il giudizio di convalida dell'arresto nonché per il precetto ed il tentativo di esecuzione mobiliare, omettendo di liquidarlo per la fase delle indagini preliminari e per il giudizio civile di accertamento innanzi al Giudice di Pace.
La determinazione del GIP in parte qua non può essere condivisa atteso che in atti vi è oggettivo riscontro dell'attività espletata dal difensore in entrambe le predette fasi.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già sopra evidenziato e cioè che l'avv. TE
ET:
- ha partecipato agli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal P.M. con provvedimento del 3/02/2021 (doc. 4) ed ha altresì presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 alcune istanze di autorizzazione ed istanze di revoca e modifica della misura cautelare (doc. da 6 a 11);
4 - ha intrapreso l'azione civile di recupero innanzi al Giudice di Pace di Palmi conclusasi con la sentenza n. 8/2025 di determinazione del compenso in €
4.538,40 (oltre spese gen. 15%, cpa e iva), oltre spese di lite € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge (doc. 14).
L'opponente, dunque, ha diritto al compenso anche per tali due attività.
In ordine alla liquidazione va osservato che nella fase della liquidazione ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia il giudice penale non è vincolato alla misura determinata dal giudice civile nel procedimento propedeutico al tentativo di esecuzione, dovendo in ogni caso valutare il rispetto dei criteri di cui agli artt. 82 e 106 bis del citato TU.
La Suprema Corte al riguardo ha evidenziato che “La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo;
sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime” (Cass. n. 15006 del 28/05/2021).
E con riferimento alla riduzione di cui all'art. 106 bis ne ha ribadito anche di recente la piena operatività (Cass. n. 4048 del 14/02/2024: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”).
Pertanto, indipendentemente dalla liquidazione operata dal Giudice di Pace nella sentenza n. 8/2025, in questa sede il giudicante è tenuto alla determinazione nel rispetto dei tradizionali criteri utilizzati per il “gratuito patrocinio”.
Al difensore spetta, altresì, la liquidazione per gli esborsi resisi necessari in sede civile
(Cass. n. 5041 del 26/02/2024: “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato
l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché
5 l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”).
Anche tali compensi devono essere liquidati in coerenza con i criteri del c.d. gratuito patrocinio e ridotti ai sensi dell'art. 130 TU spese di giustizia.
C) In tema di concreta determinazione per le citate fasi delle “indagini preliminari” e del
“giudizio civile di accertamento” va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002
- norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M.) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di
6 imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione
“bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, in applicazione dei predetti criteri ed esaminati gli atti, all'opponente per il segmento relativo alle indagini preliminari può essere riconosciuto il seguente compenso:
- per la fase di studio, € 607,50 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase introduttiva, 472,50 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase istruttoria, € 495,00 (parametro “minimo”, essendosi limitata alla partecipazione al conferimento dell'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile).
E' opportuno evidenziare che il compenso è determinato con i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 poiché la specifica attività in fase di indagini preliminari si è conclusa
(6/10/2021) prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
L'importo di € 1.575,00 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.050,00, oltre accessori.
Invece, per il segmento relativo al giudizio civile di accertamento (liquidato con i parametri di cui al D.M. n. 147/2022) può essere riconosciuto il seguente compenso:
- per la fase di studio, € 177,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase introduttiva, 189,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase decisoria, € 319,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”).
L'importo di € 685,00 deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 319,50, oltre accessori.
D) L'opponente ha lamentato la violazione dei minimi in relazione alla liquidazione della fase dell'esecuzione mobiliare avendo il GIP liquidato € 126,00 per l'attività di studio ed
€ 63,00 per l'attività istruttoria concretamente prendendo quale base lo scaglione di valore
7 sino ad € 1.100,00 e non invece quello superiore coerente con il credito azionato in executivis.
La doglianza è fondata.
E' un dato oggettivo che nel procedimento esecutivo mobiliare in esame il credito azionato è stato quello di € 4.538,40 accertato con la sentenza del Giudice di Pace di
Palmi n. 8/2025, sicchè lo scaglione di valore da utilizzare avrebbe dovuto essere quello da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
La tabella 16 del D.M. n. 147/2022 per tale scaglione di valore prevede l'importo medio di € 368,00 per la fase di studio e di € 184,00 per la fase di trattazione con la conseguenza che anche volendo ipotizzare la riduzione sino al minimo avrebbero potuto essere riconosciuti non meno di € 184,00 per lo studio ed € 92,00 per la trattazione. Nel decreto opposto, invece, il compenso è stato indicato in misura inferiore.
L'opposizione anche in parte qua deve essere accolta.
Nel determinare il giusto compenso per tale attività può farsi riferimento al parametro c.d. medio ponderato (attesa la natura ordinaria della prestazione e la circostanza che il pignoramento è poi risultato negativo):
- fase di studio, € 276,00,
- fase di trattazione € 138,00.
L'importo di € 414,00 deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 207,00, oltre accessori.
Concludendo, il compenso spettante al difensore può essere così rideterminato (già decurtato di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis TU spese di giustizia per l'attività in sede penale, di ½ ai sensi dell'art. 130 TU spese di giustizia per l'attività in sede civile):
- giudizio di convalida di arresto, € 724,67
- indagini preliminari, € 1.050,00
- giudizio civile di accertamento, € 319,50
- precetto, € 71,00
- esecuzione mobiliare, € 207,00.
Il compenso complessivo risulta, pertanto, di € 2.372,17, oltre accessori.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
8 visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Palmi in data
11/04/2025 liquida in favore dell'avvocato TE ET, quale compenso per l'attività in difesa del sig.
imputato nel procedimento penale n. 112/2021 R.G.N.R. e n. 53/2021 Controparte_2
R.G. GIP del Tribunale di Palmi nonché quale compenso per il giudizio civile propedeutico alla procedura di cui all'art. 116 TU spese di giustizia, l'importo di €
2.372,17, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. TE ET Controparte_1 degli esborsi che liquida in € 125,00 per esborsi e del residuo compenso che liquida in €
851,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
9
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'8 ottobre 2025
All'udienza dell'8/10/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. TE ET il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 538/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. TE ET (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 112/2021 R.G.N.R. e n. 53/2021 R.G. GIP del
Tribunale di Palmi instaurato a carico del sig. , imputato del reato di cui Controparte_2 all'art. 73 comma 1 e comma 4 D.P.R. n. 309/1990, con provvedimento del 16/01/2021
l'avv. TE ET è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p..
In tale veste l'avv. TE ET ha partecipato all'udienza del 18/01/2021 di convalida dell'arresto (conclusasi con la convalida e l'applicazione di una misura cautelare) ed agli accertamenti tecnici irripetibili disposti con provvedimento del 3/02/2021; ha, altresì, presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 istanze di autorizzazione nonché istanze di revoca e modifica della misura cautelare (poi dichiarata inefficace con decreto del
6/10/2021).
In data 26/01/2023 l'avv. TE ET ha concluso il suo incarico d'ufficio atteso che l'imputato ha nominato un difensore di fiducia.
Con sentenza n. 8/2025 il Giudice di Pace di Palmi in accoglimento della domanda proposta dall'avv. TE ET ha condannato il sig. al pagamento Controparte_2 del compenso professionale determinato in € 4.538,40 (oltre spese gen. 15%, cpa e iva) nonché delle spese di lite a favore liquidate in € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
In esito alla notifica del precetto ed all'infruttuoso esperimento del tentativo di pignoramento mobiliare nonché di ricerca di beni (ACI e Agenzia del Territorio), l'avv.
TE ET in data 26/02/2025 ha depositato al GIP del Tribunale di Palmi istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia.
Con decreto dell'11/04/2025 – comunicato in data 16/04/2025 – il GIP ha riconosciuto al difensore per il giudizio di convalida dell'arresto la fase di studio (€ 378,00) e la fase decisionale (€ 709,00), per il precetto € 142,00, per la procedura esecutiva mobiliare la fase di studio (€ 126,00) e la fase istruttoria (€ 63,00), e così, applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia, l'importo complessivo di € 945,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva. Non è stata concretamente computato il compenso per la fase delle indagini preliminari (pur richiamata in parte motiva) e per il giudizio di accertamento del compenso in sede civilistica.
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 l'avv. TE ET ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
2 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
- non ha determinato il compenso per la fase delle indagini preliminari nella quale il difensore ha partecipato all'accertamento tecnico irripetibili ed ha presentato una serie di istanze e richieste di modifica e revoca della misura cautelare;
compenso richiesto per l'importo complessivo di € 2.553,00 al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis
TU spese di giustizia;
- non ha determinato il compenso per il giudizio civile di accertamento del credito resosi necessario per il rifiuto del sig. di Controparte_2 corrispondere spontaneamente l'onorario; compenso richiesto nella misura di € 457,00, oltre accessori, per come liquidato dal Giudice di
Pace di Palmi nella sentenza n. 8/2025;
- ha liquidato il compenso per la fase esecutiva mobiliare sulla base di uno scaglione di valore inferiore a quello effettivamente previsto in relazione al credito azionato (da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
A) L'opponente ha documentato di essere stato nominato difensore d'ufficio dell'imputato sig. nell'ambito del procedimento penale n. 112/2021 Controparte_2
R.G.N.R. e n. 53/2021 R.G. GIP del Tribunale di Palmi (provvedimento del 16/01/2021
– doc. 1) e di aver partecipato all'udienza del 18/01/2021 di convalida dell'arresto
(conclusasi con la convalida e l'applicazione di una misura cautelare- doc. 2 e 3) ed agli accertamenti tecnici irripetibili disposti con provvedimento del 3/02/2021 (doc. 4) nonché di aver presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 istanze di autorizzazione, istanze di revoca e modifica della misura cautelare (poi dichiarata inefficace con decreto del
6/10/2021 – doc. da 6 a 11).
Per tale attività defensoriale, preso atto del mancato pagamento da parte del cliente, l'avv.
TE ET ha documentato di aver intrapreso l'azione civile di recupero ottenendo dal Giudice di Pace di Palmi la sentenza di condanna n. 8/2025 (€ 4.538,40, oltre spese gen. 15%, cpa e iva, oltre spese di lite € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge – doc. 14).
Il difensore ha documentato, altresì, di aver proceduto alla notifica del precetto e successivamente al tentativo infruttuoso di pignoramento mobiliare ed alle ricerche di beni anche immobili o mobili registrati (doc. da 15 a 18).
3 E' noto che l'art. 116 TU spese di giustizia dispone che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (comma 1) e che “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio” (comma 2).
La norma, dunque, consente al difensore d'ufficio di avvalersi del beneficio del pagamento da parte dello Stato (così come avviene per il difensore delle pari ammesse al gratuito patrocinio) purchè abbia infruttuosamente tentato di recuperare il compenso dalla parte tenuta al pagamento.
La Suprema Corte nel chiarire i presupposti che legittimano il difensore al beneficio di cui alla citata norma ha evidenziato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso
l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass. n. 8359 del 29/04/2020).
Il diritto al compenso ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia sorge per il difensore solo all'esito del diligente tentativo di esecuzione (nella specie effettivamente espletato).
Dunque, per le attività defensoriali sopra dettagliate l'avv. TE ET ha diritto al compenso da liquidare con le medesime modalità tipiche del gratuito patrocinio.
B) Si è detto che nel decreto opposto il GIP ha riconosciuto il compenso per il giudizio di convalida dell'arresto nonché per il precetto ed il tentativo di esecuzione mobiliare, omettendo di liquidarlo per la fase delle indagini preliminari e per il giudizio civile di accertamento innanzi al Giudice di Pace.
La determinazione del GIP in parte qua non può essere condivisa atteso che in atti vi è oggettivo riscontro dell'attività espletata dal difensore in entrambe le predette fasi.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già sopra evidenziato e cioè che l'avv. TE
ET:
- ha partecipato agli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal P.M. con provvedimento del 3/02/2021 (doc. 4) ed ha altresì presentato nell'arco temporale sino al 6/10/2021 alcune istanze di autorizzazione ed istanze di revoca e modifica della misura cautelare (doc. da 6 a 11);
4 - ha intrapreso l'azione civile di recupero innanzi al Giudice di Pace di Palmi conclusasi con la sentenza n. 8/2025 di determinazione del compenso in €
4.538,40 (oltre spese gen. 15%, cpa e iva), oltre spese di lite € 457,00, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge (doc. 14).
L'opponente, dunque, ha diritto al compenso anche per tali due attività.
In ordine alla liquidazione va osservato che nella fase della liquidazione ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia il giudice penale non è vincolato alla misura determinata dal giudice civile nel procedimento propedeutico al tentativo di esecuzione, dovendo in ogni caso valutare il rispetto dei criteri di cui agli artt. 82 e 106 bis del citato TU.
La Suprema Corte al riguardo ha evidenziato che “La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo;
sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime” (Cass. n. 15006 del 28/05/2021).
E con riferimento alla riduzione di cui all'art. 106 bis ne ha ribadito anche di recente la piena operatività (Cass. n. 4048 del 14/02/2024: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”).
Pertanto, indipendentemente dalla liquidazione operata dal Giudice di Pace nella sentenza n. 8/2025, in questa sede il giudicante è tenuto alla determinazione nel rispetto dei tradizionali criteri utilizzati per il “gratuito patrocinio”.
Al difensore spetta, altresì, la liquidazione per gli esborsi resisi necessari in sede civile
(Cass. n. 5041 del 26/02/2024: “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato
l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché
5 l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”).
Anche tali compensi devono essere liquidati in coerenza con i criteri del c.d. gratuito patrocinio e ridotti ai sensi dell'art. 130 TU spese di giustizia.
C) In tema di concreta determinazione per le citate fasi delle “indagini preliminari” e del
“giudizio civile di accertamento” va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002
- norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M.) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di
6 imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione
“bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, in applicazione dei predetti criteri ed esaminati gli atti, all'opponente per il segmento relativo alle indagini preliminari può essere riconosciuto il seguente compenso:
- per la fase di studio, € 607,50 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase introduttiva, 472,50 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase istruttoria, € 495,00 (parametro “minimo”, essendosi limitata alla partecipazione al conferimento dell'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile).
E' opportuno evidenziare che il compenso è determinato con i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 poiché la specifica attività in fase di indagini preliminari si è conclusa
(6/10/2021) prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
L'importo di € 1.575,00 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.050,00, oltre accessori.
Invece, per il segmento relativo al giudizio civile di accertamento (liquidato con i parametri di cui al D.M. n. 147/2022) può essere riconosciuto il seguente compenso:
- per la fase di studio, € 177,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase introduttiva, 189,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”);
- per la fase decisoria, € 319,00 (parametro medio ponderato, cioè “ordinario”).
L'importo di € 685,00 deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 319,50, oltre accessori.
D) L'opponente ha lamentato la violazione dei minimi in relazione alla liquidazione della fase dell'esecuzione mobiliare avendo il GIP liquidato € 126,00 per l'attività di studio ed
€ 63,00 per l'attività istruttoria concretamente prendendo quale base lo scaglione di valore
7 sino ad € 1.100,00 e non invece quello superiore coerente con il credito azionato in executivis.
La doglianza è fondata.
E' un dato oggettivo che nel procedimento esecutivo mobiliare in esame il credito azionato è stato quello di € 4.538,40 accertato con la sentenza del Giudice di Pace di
Palmi n. 8/2025, sicchè lo scaglione di valore da utilizzare avrebbe dovuto essere quello da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
La tabella 16 del D.M. n. 147/2022 per tale scaglione di valore prevede l'importo medio di € 368,00 per la fase di studio e di € 184,00 per la fase di trattazione con la conseguenza che anche volendo ipotizzare la riduzione sino al minimo avrebbero potuto essere riconosciuti non meno di € 184,00 per lo studio ed € 92,00 per la trattazione. Nel decreto opposto, invece, il compenso è stato indicato in misura inferiore.
L'opposizione anche in parte qua deve essere accolta.
Nel determinare il giusto compenso per tale attività può farsi riferimento al parametro c.d. medio ponderato (attesa la natura ordinaria della prestazione e la circostanza che il pignoramento è poi risultato negativo):
- fase di studio, € 276,00,
- fase di trattazione € 138,00.
L'importo di € 414,00 deve essere decurtato di 1/2 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 207,00, oltre accessori.
Concludendo, il compenso spettante al difensore può essere così rideterminato (già decurtato di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis TU spese di giustizia per l'attività in sede penale, di ½ ai sensi dell'art. 130 TU spese di giustizia per l'attività in sede civile):
- giudizio di convalida di arresto, € 724,67
- indagini preliminari, € 1.050,00
- giudizio civile di accertamento, € 319,50
- precetto, € 71,00
- esecuzione mobiliare, € 207,00.
Il compenso complessivo risulta, pertanto, di € 2.372,17, oltre accessori.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
8 visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Palmi in data
11/04/2025 liquida in favore dell'avvocato TE ET, quale compenso per l'attività in difesa del sig.
imputato nel procedimento penale n. 112/2021 R.G.N.R. e n. 53/2021 Controparte_2
R.G. GIP del Tribunale di Palmi nonché quale compenso per il giudizio civile propedeutico alla procedura di cui all'art. 116 TU spese di giustizia, l'importo di €
2.372,17, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. TE ET Controparte_1 degli esborsi che liquida in € 125,00 per esborsi e del residuo compenso che liquida in €
851,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge se dovute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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