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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3188/19, promossa con atto di citazione notificato in data
6 giugno 2019, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
25.03.25 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via 37°, Fondo Fucile, Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Zanghì, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
C.F. C.F._1
opponente
CONTRO
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti del
29.11.18, in atti, C.F. P.IVA_1
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 06.06.19 il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 362/19, emesso dal Tribunale di Messina il
22.02.19, dell'importo di euro 7.582,40, oltre interessi e spese, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, lamentando l'insussistenza della prova del credito che non poteva essere costituito da semplici fatture, l'irragionevolezza dei consumi ricostruiti e l'inammissibilità dei consumi presuntivi essendo decorsi cinque anni, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.11.19 si costituiva il quale contestava l'opposizione, espletata Controparte_1 la procedura di mediazione, con ordinanza del 19.05.21, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.02.22 veniva ammessa la prova testimoniale dedotta da parte opposta, ma in assenza del teste e previa rinuncia allo stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.05.24 e, dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
Pag. 2 di 5 La pretesa creditoria avanzata da basata sulla fattura n. Controparte_1
83741045010193A del 05.01.2018, alla luce della documentazione versata in atti dalla società opposta, risulta fondata;
giova a tal uopo osservare che secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, “il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”.
Nel caso di specie, dalle risultanze degli accertamenti e dalle operazioni di verifica eseguite in data 16.05.17 dal tecnico di E-Distribuzione s.p.a. incaricato di pubblico servizio è emersa una situazione irregolare afferente la fornitura intestata a e Parte_1 dal medesimo utilizzata, risultando “un prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 17.05.2012 al 15.05.2017 effettuato attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore elettrico, attuata con due conduttori in rame di sezione da 10 mm…tale allaccio alimenta in modo inequivocabile lo stabile in Via Fucile 37A…”.
Individuata la data di inizio del prelievo irregolare dal 17.05.2012, lo stesso è continuato fino al 15.05.2017, attraverso l'allaccio abusivo.
Va, altresì detto che il verbale dei dipendenti di è dotato di Controparte_1
fede privilegiata e, quindi, avverso lo stesso, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per disconoscerlo.
Di fronte alla contestazione dell'opponente, è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica fatta nel caso di specie.
Dal canto suo ha depositato, oltre all'estratto autentico Controparte_1
notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura n. 83741045010193A del 05.01.2018, dell'importo di euro 7.582,40, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti, relativi al periodo dal 17.05.12 al 15.05.17, durante il quale ha avuto luogo il prelievo irregolare per un allaccio diretto alla rete.
Pag. 3 di 5 La ricostruzione delle misure veniva, quindi, operata in relazione al periodo indicato, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era associato al contratto e veniva effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile rilevata in sede di verifica.
La pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta con il presente giudizio non si fonda, quindi, soltanto sulla fattura, bensì anche sul rapporto di verifica n. 493042703 del 16.05.17, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di CP_1
Nazionale, addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
[...]
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dall'opposta atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n.7566/2020).
Al rapporto di verifica del 16.05.17 deve, dunque, attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio e i verbali redatti dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur.
Avendo parte opposta fornito esauriente prova del credito vantato ed apparendo infondati i motivi di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 362/19, emesso dal Tribunale di Messina il
22.02.19, dell'importo di euro 7.582,40, oltre interessi e spese, liquidate in euro
145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 3 luglio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3188/19, promossa con atto di citazione notificato in data
6 giugno 2019, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
25.03.25 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via 37°, Fondo Fucile, Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Zanghì, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
C.F. C.F._1
opponente
CONTRO
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti del
29.11.18, in atti, C.F. P.IVA_1
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 06.06.19 il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 362/19, emesso dal Tribunale di Messina il
22.02.19, dell'importo di euro 7.582,40, oltre interessi e spese, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, lamentando l'insussistenza della prova del credito che non poteva essere costituito da semplici fatture, l'irragionevolezza dei consumi ricostruiti e l'inammissibilità dei consumi presuntivi essendo decorsi cinque anni, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.11.19 si costituiva il quale contestava l'opposizione, espletata Controparte_1 la procedura di mediazione, con ordinanza del 19.05.21, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.02.22 veniva ammessa la prova testimoniale dedotta da parte opposta, ma in assenza del teste e previa rinuncia allo stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.05.24 e, dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
Pag. 2 di 5 La pretesa creditoria avanzata da basata sulla fattura n. Controparte_1
83741045010193A del 05.01.2018, alla luce della documentazione versata in atti dalla società opposta, risulta fondata;
giova a tal uopo osservare che secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, “il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”.
Nel caso di specie, dalle risultanze degli accertamenti e dalle operazioni di verifica eseguite in data 16.05.17 dal tecnico di E-Distribuzione s.p.a. incaricato di pubblico servizio è emersa una situazione irregolare afferente la fornitura intestata a e Parte_1 dal medesimo utilizzata, risultando “un prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 17.05.2012 al 15.05.2017 effettuato attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore elettrico, attuata con due conduttori in rame di sezione da 10 mm…tale allaccio alimenta in modo inequivocabile lo stabile in Via Fucile 37A…”.
Individuata la data di inizio del prelievo irregolare dal 17.05.2012, lo stesso è continuato fino al 15.05.2017, attraverso l'allaccio abusivo.
Va, altresì detto che il verbale dei dipendenti di è dotato di Controparte_1
fede privilegiata e, quindi, avverso lo stesso, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per disconoscerlo.
Di fronte alla contestazione dell'opponente, è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica fatta nel caso di specie.
Dal canto suo ha depositato, oltre all'estratto autentico Controparte_1
notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura n. 83741045010193A del 05.01.2018, dell'importo di euro 7.582,40, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti, relativi al periodo dal 17.05.12 al 15.05.17, durante il quale ha avuto luogo il prelievo irregolare per un allaccio diretto alla rete.
Pag. 3 di 5 La ricostruzione delle misure veniva, quindi, operata in relazione al periodo indicato, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era associato al contratto e veniva effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile rilevata in sede di verifica.
La pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta con il presente giudizio non si fonda, quindi, soltanto sulla fattura, bensì anche sul rapporto di verifica n. 493042703 del 16.05.17, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di CP_1
Nazionale, addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
[...]
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dall'opposta atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n.7566/2020).
Al rapporto di verifica del 16.05.17 deve, dunque, attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio e i verbali redatti dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur.
Avendo parte opposta fornito esauriente prova del credito vantato ed apparendo infondati i motivi di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 362/19, emesso dal Tribunale di Messina il
22.02.19, dell'importo di euro 7.582,40, oltre interessi e spese, liquidate in euro
145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 3 luglio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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