Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/03/2026, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16024 del 2023, proposto da
AN Dessì, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.D. n. 787 del 9 ottobre 2023, con il quale il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale ha decretato l'apertura della procedura relativa alla selezione per la copertura di n. 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura di selezione ai soggetti con età inferiore ai quarantacinque anni,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AT EP AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. Dessì ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’amministrazione ha disposto l’avvio di una selezione per la copertura di n. 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contestandolo nella parte in cui prevedeva tra i requisiti di ammissione alla procedura « età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 »;
2. Considerato che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 26 gennaio 2024, n. 372 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, disponendo la sua ammissione “con riserva” alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, e ha contestualmente onerato l’amministrazione di relazionare sull’esito delle prove eseguite dal sig. Dessì;
3. Considerato che con note depositate in data 8 gennaio 2025 il ricorrente ha evidenziato di non aver superato le prove cui era stato sottoposto e ha tuttavia riferito di avere ancora interesse al giudizio (sottolineando la pendenza del termine per impugnare gli esiti negative delle prove);
4. Considerato che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 10 gennaio 2025, n. 544 questo Tribunale ha disposto un rinvio dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso al fine di « acquisire documentazione attestante l’esito negativo delle prove cui il ricorrente è stato sottoposto (da cui si evinca altresì la data in cui il ricorrente ha avuto notizia di non aver superato le predette prove e di essere stato quindi escluso dalla procedura) », nonché di « consentire a parte ricorrente, ove effettivamente in termini, di proporre motivi aggiunti o autonoma impugnazione avverso gli esiti delle prove (tenuto conto, peraltro, che la mancata tempestiva impugnazione degli esiti negativi delle prove potrebbe essere valutata dal Collegio come motivo di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse) »;
5. Rilevato che in data 6 febbraio 2025 l’amministrazione ha depositato documentazione al fine di comprovare il mancato superamento delle prove da parte del sig. Dessì;
6. Rilevato altresì che con memoria del 14 novembre 2025, parte ricorrente ha riferito di non aver ritenuto sussistenti « i presupposti per contestare i giudizi negativi proponendo motivi aggiunti» e ha tuttavia argomentato di avere ancora « l’interesse alla decisione nel merito perché vi è l’interesse (strumentale) ad accertare l’illegittimità della clausola di esclusione per meri limiti di età, al fine di non vedersi nuovamente escluso nelle prossime selezioni che dovessero essere avviate »;
7. Rilevato altresì che all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha rilevato a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a. la sussistenza del profilo di improcedibilità del ricorso già evidenziato con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 10 gennaio 2025, n. 544;
8. Ritenuto che la mancata impugnazione da parte del ricorrente dell’esito negativo delle prove di idoneità cui è stato sottoposto non possa che determinare l’improcedibilità del presente ricorso (avente oggetto gli atti di una procedura da cui il ricorrente è stato ormai definitivamente escluso sulla base di valutazioni di inidoneità non oggetto di contestazione) per sopravvenuto difetto di interesse, senza che rilevi in senso contrario quanto dichiarato dal ricorrente sul suo interesse a non essere escluso da successive selezioni che saranno eventualmente bandite dalla p.a., tenuto conto peraltro che la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’esistenza (e quindi anche la persistenza) dell’interesse al ricorso « presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica » (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3148 e Tar Lazio, I- quater , 6 giugno 2025, n. 11090);
9. Ritenuto che i profili di complessità e novità della questione sottesa al ricorso (sulla quale nelle more è intervenuta la pronuncia Tar Lazio, I- quater , 21 febbraio 2025, n. 3956) consentano a questo Tribunale di disporre in ogni caso la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RT, Presidente
AT EP AM, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT EP AM | IO RT |
IL SEGRETARIO