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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VICOLO DEI MULINI, 6 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. FERROZZI VALENTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA BARBERIA 14 40123
BOLOGNA;
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia Iall'Ecc.mo Tribunale le adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito e in via principale
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione delle sanzioni e/o degli oneri di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati a tale titolo ed a titolo di maggiorazione non indicata
Si chiede infine rimettersi alla Corte di Giustizia la seguente questione: << se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6
TUE, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che applichi sanzioni, non motivate, pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. >>
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale in ordine alla richiesta di sospensiva
1) dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso
Pag. 2 di 7 2)respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto nel merito
In via pregiudiziale preliminare
3) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti
5) i via subordinata Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege ovvero nel maggiore/minore importo ritenuto di giustizia
In ogni caso
6 condannare parte avversa anche ex art 96 cpc I e/o III comma In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : Controparte_3
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro:
- preliminarmente rigettare la domanda cautelare in quanto infondata e carente dei presupposti di Legge;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed analogamente dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia Europea per i motivi espressi nella parte narrativa delle presente memoria;
- Valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto anche delle molteplici opposizioni ( RG 553/2022 e 709/2024 solo per citare quelle pendenti avanti il
Tribunale del Lavoro) svolte dal sui medesimi argomenti nonostante le molteplici Pt_1 attivazioni positive ( leggasi rateizzazioni e rottamazioni sistematicamente mai pagate) che denotano la piena conoscenza dei debiti e la loro di fatto accettazione. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Pag. 3 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di dichiarare da sé non dovuti i crediti di riportati nell'intimazione di CP_2 pagamento n. 07820249004451800000, notificatagli da Controparte_3
.
[...]
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2
infondato in fatto e in diritto.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_3
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. All'udienza del 22.5.2025, la difesa di parte ricorrente aveva genericamente allegato l'adesione a nuove procedure di definizione agevolata;
è stato concesso un differimento fino al 17.7.2025 per documentare la circostanza, ma in tale periodo la parte non ha prodotto alcunché.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Il ricorrente non ha contestato l'esistenza o l'ammontare dei crediti, ma ne ha eccepito l'omessa notifica.
8. L'eccezione è confutata dalle produzioni documentali di che ha CP_2
puntualmente dimostrato la notificazione di tutti i 3 avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento. Più specificamente:
i. avviso di addebito n. 378 2022 00015529 58 000, intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dal febbraio al Pt_2 settembre 2022, notificato in data 26/01/2023 (doc. 1 ; CP_2
ii. avviso di addebito n. 378 2023 00001839 22 intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dall'ottobre al Pt_2 dicembre del 2022, notificato in data 26/06/2023 (doc. 2 ; CP_2
Pag. 4 di 7 iii. avviso di addebito n. 378 2023 00002227 38 000, intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dal gennaio al Pt_2 marzo del 2023, notificato in data 24/07/2023 (doc. 3 . CP_2
9. Come noto, i vizi inerenti al merito previsto della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
10. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
11. Poiché è stata documentata la regolare notifica di tutti gli atti impositivi contestati, il ricorrente è irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di fare valere qualsivoglia eventuale vizio di merito dell'atto.
12. Del tutto inconferenti sono poi le censure in merito alla presunta irregolarità della notifica effettuata mediante indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri, avendo documentato di avere notificato gli avvisi di addebito mediante CP_2 raccomandata con ricevuta di ritorno, come consentito dalla normativa applicabile.
13. È infine irrilevante la circostanza che alcuni degli avvisi di addebito fossero richiamati anche in precedenti intimazioni di pagamento, impugnate in altri giudizi innanzi a questo Tribunale. Non sussiste infatti alcun divieto di intraprendere più azioni esecutive sulla base dello stesso titolo, ferma ovviamente restando la possibilità per il debitore di dimostrare di avere già saldato il debito azionato;
circostanza neppure allegata nel caso di specie. Né è stato documentato
Pag. 5 di 7 che in alcun giudizio precedente sia stata dichiarata la non debenza di alcuno dei debiti oggi azionati, risultando anzi allo scrivente che uno di essi (n.r.g. 553-2022) si sia concluso con la dichiarazione di inammissibilità della domanda dell'odierno ricorrente.
14.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna parte, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 stante il valore della causa dichiarato in ricorso di € 11.495,28; si è tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
16. Infine, si ritengono sussistenti i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in capo al ricorrente. Non solo, infatti, il presente ricorso è stato proposto nei confronti di numerosi atti impositivi regolarmente notificati, onerando le controparti del laborioso reperimento di copiosa documentazione che era già in possesso del ricorrente, ma è stata addirittura allegata la mancata conoscenza di atti rispetto ai quali il ricorrente stesso aveva presentato, molto di recente, richiesta di adesione a procedure di definizione agevolata.
17. La presente azione giudiziale non può quindi che essere stigmatizzata per il suo carattere pretestuoso e dilatorio, in violazione dei doveri di buona fede processuale gravanti sulle parti del giudizio;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle controparti di una somma che si ritiene equo quantificare nella metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali.
18. Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., si dispone altresì la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce delle già ricordate circostanze del caso di specie, si ritiene congruo quantificare nell'importo di € 1.000,00.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
di € 1.250,00 per ciascuna parte ai sensi dell'art. 96 Controparte_3 co. 3 c.p.c.;
4. condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1 di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Così deciso in Parma, 17/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VICOLO DEI MULINI, 6 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. FERROZZI VALENTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA BARBERIA 14 40123
BOLOGNA;
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia Iall'Ecc.mo Tribunale le adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito e in via principale
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione delle sanzioni e/o degli oneri di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati a tale titolo ed a titolo di maggiorazione non indicata
Si chiede infine rimettersi alla Corte di Giustizia la seguente questione: << se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6
TUE, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che applichi sanzioni, non motivate, pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. >>
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale in ordine alla richiesta di sospensiva
1) dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso
Pag. 2 di 7 2)respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto nel merito
In via pregiudiziale preliminare
3) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti
5) i via subordinata Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege ovvero nel maggiore/minore importo ritenuto di giustizia
In ogni caso
6 condannare parte avversa anche ex art 96 cpc I e/o III comma In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : Controparte_3
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro:
- preliminarmente rigettare la domanda cautelare in quanto infondata e carente dei presupposti di Legge;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed analogamente dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia Europea per i motivi espressi nella parte narrativa delle presente memoria;
- Valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto anche delle molteplici opposizioni ( RG 553/2022 e 709/2024 solo per citare quelle pendenti avanti il
Tribunale del Lavoro) svolte dal sui medesimi argomenti nonostante le molteplici Pt_1 attivazioni positive ( leggasi rateizzazioni e rottamazioni sistematicamente mai pagate) che denotano la piena conoscenza dei debiti e la loro di fatto accettazione. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Pag. 3 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di dichiarare da sé non dovuti i crediti di riportati nell'intimazione di CP_2 pagamento n. 07820249004451800000, notificatagli da Controparte_3
.
[...]
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2
infondato in fatto e in diritto.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_3
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. All'udienza del 22.5.2025, la difesa di parte ricorrente aveva genericamente allegato l'adesione a nuove procedure di definizione agevolata;
è stato concesso un differimento fino al 17.7.2025 per documentare la circostanza, ma in tale periodo la parte non ha prodotto alcunché.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Il ricorrente non ha contestato l'esistenza o l'ammontare dei crediti, ma ne ha eccepito l'omessa notifica.
8. L'eccezione è confutata dalle produzioni documentali di che ha CP_2
puntualmente dimostrato la notificazione di tutti i 3 avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento. Più specificamente:
i. avviso di addebito n. 378 2022 00015529 58 000, intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dal febbraio al Pt_2 settembre 2022, notificato in data 26/01/2023 (doc. 1 ; CP_2
ii. avviso di addebito n. 378 2023 00001839 22 intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dall'ottobre al Pt_2 dicembre del 2022, notificato in data 26/06/2023 (doc. 2 ; CP_2
Pag. 4 di 7 iii. avviso di addebito n. 378 2023 00002227 38 000, intimante pagamento delle debenze contributive dichiarate con DM /E. dal gennaio al Pt_2 marzo del 2023, notificato in data 24/07/2023 (doc. 3 . CP_2
9. Come noto, i vizi inerenti al merito previsto della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
10. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
11. Poiché è stata documentata la regolare notifica di tutti gli atti impositivi contestati, il ricorrente è irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di fare valere qualsivoglia eventuale vizio di merito dell'atto.
12. Del tutto inconferenti sono poi le censure in merito alla presunta irregolarità della notifica effettuata mediante indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri, avendo documentato di avere notificato gli avvisi di addebito mediante CP_2 raccomandata con ricevuta di ritorno, come consentito dalla normativa applicabile.
13. È infine irrilevante la circostanza che alcuni degli avvisi di addebito fossero richiamati anche in precedenti intimazioni di pagamento, impugnate in altri giudizi innanzi a questo Tribunale. Non sussiste infatti alcun divieto di intraprendere più azioni esecutive sulla base dello stesso titolo, ferma ovviamente restando la possibilità per il debitore di dimostrare di avere già saldato il debito azionato;
circostanza neppure allegata nel caso di specie. Né è stato documentato
Pag. 5 di 7 che in alcun giudizio precedente sia stata dichiarata la non debenza di alcuno dei debiti oggi azionati, risultando anzi allo scrivente che uno di essi (n.r.g. 553-2022) si sia concluso con la dichiarazione di inammissibilità della domanda dell'odierno ricorrente.
14.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna parte, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 stante il valore della causa dichiarato in ricorso di € 11.495,28; si è tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
16. Infine, si ritengono sussistenti i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in capo al ricorrente. Non solo, infatti, il presente ricorso è stato proposto nei confronti di numerosi atti impositivi regolarmente notificati, onerando le controparti del laborioso reperimento di copiosa documentazione che era già in possesso del ricorrente, ma è stata addirittura allegata la mancata conoscenza di atti rispetto ai quali il ricorrente stesso aveva presentato, molto di recente, richiesta di adesione a procedure di definizione agevolata.
17. La presente azione giudiziale non può quindi che essere stigmatizzata per il suo carattere pretestuoso e dilatorio, in violazione dei doveri di buona fede processuale gravanti sulle parti del giudizio;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle controparti di una somma che si ritiene equo quantificare nella metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali.
18. Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., si dispone altresì la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce delle già ricordate circostanze del caso di specie, si ritiene congruo quantificare nell'importo di € 1.000,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
di € 1.250,00 per ciascuna parte ai sensi dell'art. 96 Controparte_3 co. 3 c.p.c.;
4. condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1 di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Così deciso in Parma, 17/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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