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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8759 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all'udienza di discussione del 26.11.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4338/25 R.G.A.C. tra c.f. nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Daniele e Paola Fraconte in forza di mandato in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano RESISTENTE
OGGETTO: benefici pensionistici
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.25 il ricorrente conveniva in giudizio l' , esponendo CP_1
di aver lavorato dall'1/4/1987 al 30/11/2023 alle dipendenze della IT IR
SpA. (già e IR Trasporti SpA.), società operante nel settore della CP_2
produzione di materiale rotabile ferroviario e di essere stato prolungatamente esposto alle polveri d'amianto. Ha esposto che in data 22/2/2018 aveva presentato all' CP_1
domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'13 comma 8 della L. 1992/257 e l' , con comunicazione del 21/11/2022, aveva accolto la CP_1
domanda dell'istante e precisava che i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si sarebbero perfezionati in data 30/06/2023, ma che il periodo di esposizione all'amianto era stato illegittimamente rivalutato solo ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso, rivalutando per il coefficiente 1.5, gli anni oggetto del beneficio, ma non anche i corrispondenti montanti contributivi. Tanto premesso ha chiesto che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione, per il coefficiente
1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente agli anni agosto
2006/maggio 2019, ovvero al diverso periodo ritenuto di legge, e ciò ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) in conseguenza di tanto, previo annullamento della comunicazione del CP_1
20.2.2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al ricalcolo della pensione n. 001- CP_1
510010130195 Cat. VO spettante al ricorrente, nonché al pagamento delle differenze sui ratei pensione già corrisposti a far data dal 1.12.2023.
3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio con CP_1
attribuzione ai costituiti difensori antistatari.
L' - costituitosi tempestivamente - ha concluso per il rigetto della domanda, CP_1
deducendo l'infondatezza sotto vari profili. Ha altresì eccepito la prescrizione e la decadenza dal diritto alla rivalutazione.
*****
Vi è interesse ad agire, posto che la base di calcolo della pensione dell'istante è contestata, non avendo l' riconosciuto il diritto alla rivalutazione di cui è causa. CP_1
La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dal L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recenti
Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017);… ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' (così da ult. Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini CP_1
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, - determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la decisione tardiva dell'ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017)… (così Cass. civile sez. lav.,
29/12/2021, n. 41886).
Dato atto della domanda del 22/2/2018 i 300 giorni di cui all'art 7 della L. n. 533 del
1973, ed art 46, commi 5 e 6 della L. n. 88 del 1989, sono decorsi il 20/12/2018 ed i tre anni il 20.12.21; si deve quindi aggiungere la sospensione dei termini di cui alla cd emergenza COVID 19 (dal 23.2.20 al 15.5.20 ex Dl 1/208 e 23/20) che sposta la decadenza al 10.4.22. Alle medesime conclusioni giunge la Corte di cassazione con la
Sentenza n. 4735/2024.
Ne deriva che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza.
La peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Napoli 26.11.25 Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all'udienza di discussione del 26.11.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4338/25 R.G.A.C. tra c.f. nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Daniele e Paola Fraconte in forza di mandato in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano RESISTENTE
OGGETTO: benefici pensionistici
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.25 il ricorrente conveniva in giudizio l' , esponendo CP_1
di aver lavorato dall'1/4/1987 al 30/11/2023 alle dipendenze della IT IR
SpA. (già e IR Trasporti SpA.), società operante nel settore della CP_2
produzione di materiale rotabile ferroviario e di essere stato prolungatamente esposto alle polveri d'amianto. Ha esposto che in data 22/2/2018 aveva presentato all' CP_1
domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'13 comma 8 della L. 1992/257 e l' , con comunicazione del 21/11/2022, aveva accolto la CP_1
domanda dell'istante e precisava che i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si sarebbero perfezionati in data 30/06/2023, ma che il periodo di esposizione all'amianto era stato illegittimamente rivalutato solo ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso, rivalutando per il coefficiente 1.5, gli anni oggetto del beneficio, ma non anche i corrispondenti montanti contributivi. Tanto premesso ha chiesto che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione, per il coefficiente
1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente agli anni agosto
2006/maggio 2019, ovvero al diverso periodo ritenuto di legge, e ciò ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) in conseguenza di tanto, previo annullamento della comunicazione del CP_1
20.2.2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al ricalcolo della pensione n. 001- CP_1
510010130195 Cat. VO spettante al ricorrente, nonché al pagamento delle differenze sui ratei pensione già corrisposti a far data dal 1.12.2023.
3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio con CP_1
attribuzione ai costituiti difensori antistatari.
L' - costituitosi tempestivamente - ha concluso per il rigetto della domanda, CP_1
deducendo l'infondatezza sotto vari profili. Ha altresì eccepito la prescrizione e la decadenza dal diritto alla rivalutazione.
*****
Vi è interesse ad agire, posto che la base di calcolo della pensione dell'istante è contestata, non avendo l' riconosciuto il diritto alla rivalutazione di cui è causa. CP_1
La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dal L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recenti
Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017);… ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' (così da ult. Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini CP_1
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, - determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la decisione tardiva dell'ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017)… (così Cass. civile sez. lav.,
29/12/2021, n. 41886).
Dato atto della domanda del 22/2/2018 i 300 giorni di cui all'art 7 della L. n. 533 del
1973, ed art 46, commi 5 e 6 della L. n. 88 del 1989, sono decorsi il 20/12/2018 ed i tre anni il 20.12.21; si deve quindi aggiungere la sospensione dei termini di cui alla cd emergenza COVID 19 (dal 23.2.20 al 15.5.20 ex Dl 1/208 e 23/20) che sposta la decadenza al 10.4.22. Alle medesime conclusioni giunge la Corte di cassazione con la
Sentenza n. 4735/2024.
Ne deriva che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza.
La peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Napoli 26.11.25 Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)