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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1434/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2025, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'1.
12.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Iaiunese (C. F.: ), con studio alla Via De C.F._2
Filippo n. 26 Casal di Principe, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 20 NONCHE' quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_2
Regione Campania, rapp. e difesa dall'avv. Francesco Malatesta (C.F.
[...]
), presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 24 elettivamente C.F._4
domicilia
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la in qualità di CP_1 Controparte_3
impresa designata per la Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., dinanzi a questo Tribunale, deducendo che in data 19.12.2019 in pagina 2 di 20 Salerno, alle ore 13:30 circa, alla Via L. Angrisani, nei pressi del civico 34, volendo salire a bordo dell'auto Opel RI tg. CV962AE, passava dietro alla stessa proprio mentre questa veniva messa in moto dal suo conducente ed effettuava una repentina manovra di retromarcia. Deduceva ancora che, così facendo, veniva scaraventato al suolo, riportando gravi lesioni fisiche per cui veniva trasportato presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio di Salerno, scontando un successivo periodo di convalescenza,
con postumi incidenti anche sulla capacità lavorativa da valutare.
Si costituiva la spa convenuta che eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, nonché la proponibilità,
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda.
Non si costituiva , pur essendo stato ritualmente citato, di cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di cui risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 c.p.c. e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima,
sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della
“editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto,
non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado
- come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito. pagina 3 di 20 In via ulteriormente preliminare, va verificata la procedibilità e proponibilità
della domanda: agli atti risultano depositate le richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni, inviate dalla parte attrice ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento dei fatti. In esse si riscontra la presenza di tutti gli elementi necessari ai fini dovuti (quali la documentazione medica necessaria ad individuare il tipo di lesione subita dall'attrice, attestazione ex art. 142 c. 2 d.lgs. n. 209/05, certificazione della compiuta guarigione), può ritenersi -nel caso di specie- nel novero delle condizioni preliminare alla proposizione dell'istanza giudiziale.
Giusta il consolidato orientamento della S.C., la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile -pena l'improponibilità della domanda giudiziale-, è idonea a produrre il suo effetto allorquando contiene gli elementi necessari e sufficienti affinché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 CdA, si palesa superflua per la formulazione dell'offerta risarcitoria e diventa irrilevante ai fini della proponibilità
della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, le richieste prodotte da parte attrice risultano idonee allo scopo, giacché contengono tutti gli elementi necessari al fine richiesto, a fronte delle quali non risulta documentata, da parte della , alcuna contestazione Controparte_2
stragiudiziale e/o pregiudiziale circa la loro regolarità formale.
Sul punto dell'asserita violazione dell'art. 281 decies, c. 1, si richiama l'art. 281- pagina 4 di 20 duodecies, comma 4, c.p.c., che consente espressamente alle parti di chiedere al giudice un termine per produrre documenti, replicare e rispondere alle deduzioni avversarie nelle udienze successive, rendendo evidente che il legislatore non preclude la produzione documentale entro la prima udienza di comparizione.
Va, perciò, rigettata l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità e
Con l'improcedibilità della domanda, avanzata dalla convenuta.
Sempre preliminarmente, va dato atto della sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, che si desume dagli elementi emersi nel giudizio de quo.
Infatti, l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. La
legittimazione passiva delle parti convenute risulta provata dalla documentazione acquisita, nonché dall'istruttoria espletata. Il ricorrente ha prodotto in atti il certificato
Consap da cui risulta la mancata copertura assicurativa del veicolo Opel RI targa
CV962AE al momento del sinistro. Si evidenzia che la Consap – in quanto ente gestore del Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – è l'organismo istituzionalmente deputato a certificare la sussistenza o meno della copertura assicurativa RCA dei veicoli coinvolti in sinistri stradali.
Il documento prodotto ha dunque valore probatorio qualificato, idoneo a dimostrare la mancanza di garanzia Rca sul veicolo del resistente , non CP_1
potendo la opporre contestazioni generiche o riferimenti a Controparte_2
potenziali coperture non risultanti dalle banche dati ufficiali. Ne consegue che la pagina 5 di 20 legittimazione passiva della quale FGVS è pienamente integrata. Controparte_2
L'attore ha fornito la prova del fatto storico al cui onere era soggetto ex art. 2697 c.c.
Il teste , escusso in istruttoria e sulla cui attendibilità non sono Testimone_1
emersi dubbi, attesa la sua estraneità ai fatti di causa, ha confermato la dinamica dei fatti esposta in ricorso, confermandone le circostanze di tempo e di luogo, avendo riferito di aver assistito personalmente all'evento dedotto in lite. Il teste, tra l'altro,
confermava anche la circostanza che il conducente della Opel RI, CP_1
, stava manovrando per ripartire da una sosta in retromarcia, investendo il
[...]
ricorrente che, non rendendosi conto della manovra in atto, passava ugualmente sul retro del veicolo e che, nonostante tentasse di evitare l'impatto, ma senza esito positivo, appoggiandosi all'auto con entrambe le mani nel tentativo di proteggersi,
venne urtato dalla parte posteriore destra della Opel cadendo a terra con la schiena sul cordolo di un marciapiedi ivi esistente sul lato destro della carreggiata. Il teste affermava che, accusando dolori alla schiena e ginocchio destro, il venne Pt_1
subito trasportato in ospedale, non il giorno successivo come dedotto dalla controparte, confermando che il soccorso fu immediato. Il teste, inoltre, riferiva che il non lavorava più con lui da poco tempo, ma che per il periodo in cui si erano Pt_1
frequentati sul lavoro, spesso si allontanava senza avvisare e giustificava l'assenza affermando di essere depresso. Il teste riferiva infine che, essendo amici, vi Tes_1
era ancora una frequentazione che, però, non era più abituale come prima, in quanto pagina 6 di 20 molto spesso pur invitato e, quindi, sollecitato ad uscire per trascorrere le serate in compagnia, rifiutava l'invito rimanendo a casa, assumendo così un atteggiamento che, prima del sinistro, il non aveva mai avuto. Pt_1
Così ricostruiti fatti di causa ed in particolare la loro dinamica, emerge che la manovra di retromarcia sia stata la causa principale dell'investimento, confermata dall'obiettiva compatibilità tra la stessa e le conseguenze riportate dall'attore (cfr. la documentazione medica in atti, nonché le conclusioni rassegnate sul punto dal CTU
dott. ; sul tema, v. ex multis Cass. 15881/2013), non avendo, del Persona_1
resto, la compagnia assicurativa convenuta, offerto elementi sufficienti a ingenerare il convincimento che il sinistro si sia verificato con modalità e conseguenze diverse
(Cass. n. 6149/05). A tal riguardo, infatti, va precisato in punto di diritto che ai sensi degli artt. 140 e 141, comma 2 e 4, del D. L.vo n. 285 del 1992, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, in special modo l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
inoltre, il conducente deve ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza. Ne consegue che l'avvenuto investimento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto da inosservanza del codice della strada, rimanendo esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui il conducente resta gravato dall'onere di pagina 7 di 20 fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 18708/2021 e precedenti conformi).
Alla luce delle superiori argomentazioni, però, non si ritiene superata la presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 c.c., seppur avendo apparentemente parte attrice fornito la prova di aver tenuto una condotta corretta e diligente in relazione alle circostanze del caso concreto.
Eppur risultando provato il nesso di causalità evento-lesioni, come evincibile dalla documentazione medico-sanitaria in atti e dalla relazione CTU medico-legale redatta dal Dott. , va considerato il comportamento del in Persona_1 Pt_1
ordine alla fase di approccio al veicolo investitore.
Dalla prova testimoniale assunta in istruttoria è emerso che il ricorrente veniva investito mentre si trovava nella parte retrostante del veicolo, nell'atto di accedervi,
fatto che evidenzia un profilo di concorso di responsabilità in capo al danneggiato nella determinazione del sinistro de quo.
Se è vero che in caso di investimento di pedone opera la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., superabile solo con la dimostrazione di aver adottato ogni cautela idonea a evitare l'evento dannoso, deve anche osservarsi che, qualora tale prova liberatoria non risulti raggiunta, il giudice può comunque accertare, sulla base degli atti, l'eventuale concorso di colpa del pedone, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., qualora la condotta di quest'ultimo pagina 8 di 20 risulti imprudente o pericolosa (Cass. nn. 2127/2006; 11873/2007; 17397/2007;
5399/2013). Quindi, anche il pedone è tenuto al rispetto delle prescrizioni del Codice
della strada, per cui deve essere valutata anche la sua condotta che può concorrere causalmente alla produzione dell'evento se caratterizzata da imprudenza o anomalia tali da rendere difficoltosa la tempestiva percezione da parte del conducente (Cass.,
ord. n. 12576/2018), con la conseguenza che, in caso di concorso, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto (Cass. 6514/2021; Cass. 5624/2020).
Nel caso in esame, dalla comparazione delle condotte delle parti emersa in base alla deposizione del teste , quella del pedone-ricorrente non appare del tutto Tes_1
consona ai dettati del Codice della strada, dovendosi presumere dal contesto dei fatti,
cioè che dopo aver pranzato insieme tra colleghi, essi stavano risalendo sull'auto del per far ritorno al lavoro, che il imprudentemente passava sul retro CP_1 Pt_1
della Opel RI pur essendosi accorto -e/o cosciente- che tale veicolo stava manovrando in retromarcia per rimettersi nel flusso veicolare. L'esame di tale circostanza non può sfuggire al Tribunale nella valutazione della responsabilità dei fatti, cui consegue una dichiarazione di concorso nella produzione dell'evento da parte del pedone nella misura del 20%, ricadendo per la residua misura dell'80% sul conducente dell'Opel RI tg. CV962AE.
Così definita la responsabilità del sinistro, in merito alla richiesta di risarcimento del danno fisico subito del ricorrente, le conseguenze negative delle lesioni subite,
come accertate nella relazione di CTU agli atti, hanno generato senza ombra di pagina 9 di 20 dubbio, un risarcimento del danno in favore del ricorrente.
Il CTU incaricato, dott. medico legale, nella sua relazione Persona_1
accertava a carico del ricorrente che in conseguenza del sinistro questi aveva subito un “…trauma contusivo del rachide dorso-lombare con frattura disco-somatica di l2
e successiva cuneizzazione. trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con
lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore. Grave disturbo
dell'adattamento complicato con ansia ed umore depresso…”.
Sulla scorta dell'analisi delle lesioni subite dal ricorrente, il CTU quantificava un danno biologico pari al 40%, il CTU.
Inoltre, il CTU accertava che la menomazione subita dall'attore incide sulla capacità lavorativa specifica con percentuale valutata del 30%, accertando altresì
l'esistenza di una sofferenza morale/interiore, lesione-correlata temporanea di grado elevato nonché una sofferenza morale/interiore menomazione-correlata permanente di grado medio.
Le conclusioni cui giunge il CTU vanno recepite e condivise da questo giudice,
essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico, anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema
Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie pagina 10 di 20 allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
2/2/2015).
La liquidazione del danno così accertato va operata sulla base dei valori espressi dalla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - edizione
2024 e dei seguenti criteri, con la precisazione che gli importi relativi devono intendersi rivalutati secondo indice ISTAT al 31/12/2023; - il danno non patrimoniale va liquidato con il sistema del valore-punto decrescente in ragione dell'aumentare dell'età del danneggiato in maniera da pervenire ad un ristoro comprensivo di tutti i singoli aspetti dell'unica voce di “danno non patrimoniale”;
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al ricorrente devono essere riconosciute le seguenti somme, per il danno biologico temporaneo in via equitativa: - €. 3.450,00 di cui € 2.300,00 per ITT (€ 115,00 x 20 giorni); - € 1.150,00
per ITP al 50% (€ 115,00 x 20 giorni x 50%); - € 199.783,00, quale danno non patrimoniale per postumi permanenti nella misura del 40%, così determinato: €
6.204,45 (valore medio del punto-base) x 0,805 (coefficiente di demoltiplicazione rapportato all'età di di 40 anni al momento dell'incidente) x 40 Parte_1
(punti di invalidità permanente); €. 59.935,00 riferita alla sofferenza morale/interiore pagina 11 di 20 correlata sia alla fase temporanea che permanente.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, occorre premettere che, per la sua dimensione eminentemente personale e non oggettivamente misurabile, esso risulta di difficile prova da parte del danneggiato. Ne discende che la relativa valutazione può essere effettuata discrezionalmente dal giudice, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, le quali consentono di riconoscere come esistente un determinato pregiudizio in tutti i casi in cui sia accertata una lesione dell'integrità
psicofisica idonea, per sua natura, a generarlo. Tale strumento probatorio evita che la parte sia costretta, nell'impossibilità di provare direttamente il pregiudizio dell'essere
– ovvero la condizione di afflizione fisica e psicologica determinata dalla lesione –,
ad articolare capitoli di prova particolarmente gravosi, relativi al mutamento dei propri stati d'animo, dai quali desumere indirettamente il danno patito (Cass. n.
25164/2020).
Ne consegue che il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere dimostrato anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva,
la quale può essere valorizzata d'ufficio qualora la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, mediante un ragionamento logico-deduttivo, possa risalire al fatto ignoto (Cass. n. 1758/2017). Inoltre, nella fase di quantificazione, il giudice di merito può – ove lo ritenga opportuno – fare ricorso al criterio percentuale rispetto al danno non patrimoniale già determinato. La Suprema Corte ha infatti chiarito che costituisce criterio logico-presuntivo attendibile quello fondato sulla pagina 12 di 20 proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'intensità della sofferenza soggettiva: tanto più seria è la compromissione della salute, tanto più il giudizio inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore morfologicamente distinta dal pregiudizio dinamico-
relazionale (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, compete al ricorrente anche il ristoro del danno da sofferenza interiore c.d. danno morale ex art. 2059 c.c., in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente patiti — ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” o di “spavento” — come apprezzabili e valutabili sia in sede di CTU, sia in base alle presunzioni, tenuto conto della gravità e della pluralità delle lesioni accertate. Il danno morale è stato pertanto liquidato mediante il criterio del c.d.
“punto appesantito”, applicando una maggiorazione pari al 30% del punto base.
La somma totale per il danno non patrimoniale ammonta a €. 263.168,00, con la precisazione che tale importo deve intendersi rivalutato secondo indice ISTAT al
31/12/2023 e, quindi, andrà ulteriormente rivalutato secondo l'indice FOI dall'1/1/
2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di pagina 13 di 20 specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/1/2019, n. 2788).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
rispetto a quelle forfettizzate tabellari, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sent. nn. 23778/2014 e 24471/2014).
Nel caso di specie, non sussistono tutti i presupposti per una personalizzazione del danno. Pertanto, non andrà applicato alcun incremento dell'importo risarcitorio per effetto della cd. personalizzazione del danno, in quanto l'aspetto dinamico-
relazionale del soggetto non risulta particolarmente leso.
Compete a , invece, il risarcimento del danno da c.d. “lucro Parte_1
cessante” per la dedotta perdita parziale della capacità lavorativa specifica, mediante liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò sul presupposto che un soggetto con un reddito mensile inferiore all'importo della pensione sociale è, di fatto,
equiparabile ad un disoccupato privo di redditi. In tale prospettiva, mentre è certa l'esistenza del danno — rappresentato dalla menomazione dell'integrità psicofisica con effetti sulla capacità di lavoro — risulta, invece, impossibile procedere ad una pagina 14 di 20 stima puntuale dello stesso proprio in ragione della sostanziale equiparazione della vittima ad un soggetto disoccupato (Cass., Ord. n. 22584/2025).
Dalla deposizione del teste emerge come l'attività lavorativa svolta dal Tes_1
ricorrente fosse di natura saltuaria e non continuativa, essendo egli impiegato come operaio edile. Ne consegue che la riduzione del reddito risulta dimostrata, e che l'evento dannoso per cui è causa ha inciso causalmente, in misura apprezzabile, sulla capacità del ricorrente di reperire e svolgere attività lavorativa specifica alle proprie attitudini.
Inoltre, appare pertinente, nel caso di specie, il disposto dell'art. 137, comma 3,
del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”). Dalla lettura coordinata di tale norma con i commi 1 e 2 dello stesso articolo emerge che il criterio del “triplo della pensione sociale” assume rilievo solo in via sussidiaria — come chiarito dall'espressione normativa «In tutti gli altri casi» — e, dunque,
esclusivamente nelle ipotesi di c.d. “reddito figurativo”, quali quelle riguardanti, ad esempio, la casalinga, il soggetto in cerca di prima occupazione, il disoccupato privo di redditi ovvero il minore che, a seguito del sinistro, subisca una seria compromissione della futura capacità di produrre reddito.
Recentemente, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha trasmesso con nota del 25-5-2023 i nuovi criteri per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita -
Milano 2023”, elaborate dal Gruppo 11 (Danno patrimoniale per perdita di capacità
lavorativa). pagina 15 di 20 Le tabelle che vengono proposte trattano, in sostanza, di una formula che consente di determinare l'attualizzazione di una rendita vitalizia futura
Si legge, in particolare, a pag. 11 della relazione illustrativa, che “Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra (ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la
DURATA; 3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto
2; 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito,
con terminologia finanziaria, come RENDITA).
Applicando tali criteri si procederà al calcolo per la quantificazione del danno di
. Parte_1
Questo Tribunale ritiene equo, pertanto, di accordo con il CTU, fissare la perdita della capacità lavorativa in una percentuale del 30%.
Applicando i criteri sopra enunciati, si ha che, nel caso di specie, l'età del danneggiato che viene presa in considerazione è pari a 40 anni alla data del sinistro (a partire dalla quale si realizzerà la mancata percezione del reddito) e la durata è pari a
27 anni (corrispondente, cioè, alla vita lavorativa). pagina 16 di 20 Si ottiene, quindi, il coefficiente di capitalizzazione pari a 29,88, che andrà
moltiplicato per € 6.302,67 (21.008,91- triplo della pensione sociale - 30%), valore della perdita del reddito annuo.
In definitiva, va liquidata a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da perdita parziale della capacità lavorativa la somma di € 188.323,78
(€. 6.302,67 x 29,88). La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità.
Vanno, inoltre, riconosciute, quale danno emergente sia le spese mediche come documentate dall'attore e ritenute congrue per un totale di €. 240,00.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti
[...]
in qualità di impresa designata per la Campania alla gestione e Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. e vanno condannati, in CP_1
favore del ricorrente, per i titoli risarcitori innanzi illustrati, gli Parte_1
importi di: €. 263.168,00 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI),
calcolato dall'1/1/2024 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, €.
188.323,78 per il danno da lucro cessante, €. 240,00 per il danno emergente documentato ritenuto congruo. Agli importi innanzi indicati va applicata la decurtazione del concorso di colpa del 20% accertato in capo all'attore per tutto quanto già illustrato in merito all'an debatur.
Vanno, poi, attribuiti all'attore gli interessi compensativi al tasso fisso del 1,5% pagina 17 di 20 dalla data del fatto lesivo (19/12/2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi di cui supra svalutati in base agli indici FOI fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale, in quanto dalla pronuncia della sentenza con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., (Cass. 13463/1999 e 4030/1998).
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta da va Parte_1
parzialmente accolta ed i resistenti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento,
in favore di del complessivo importo di € 361.385,42 (somma già Parte_1
decurtata del 20% per la concorsualità ex art. 1227 c.c.) oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo,
in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data, come è stato nel caso di specie),
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 co. 1 e co. 1bis (processo celebratosi pagina 18 di 20 telematicamente) e al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro
260.000,01 ad euro 520.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum, Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto,
dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU esse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), a carico di parti convenute nella quota dei 2/3 restando compensata per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio tra , FGVS e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, dichiara la corresponsabilità del conducente del veicolo Opel RI tg. CV962AE e dello stesso ricorrente, nella misura del 80% per il primo e del 20% per il secondo, nella produzione causale del sinistro stradale dedotto in domanda;
2. condanna, per l'effetto, i resistenti quale FGVS e Controparte_2 CP_1
pagina 19 di 20 , in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
della somma complessiva di € 361.385,42, per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già decurtata della quota del 20%, pari alla dichiarata corresponsabilità
accertata a carico dell'attore, con interessi come sopra determinati, il tutto oltre agli interessi compensativi, al tasso fisso del 1,5% e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione.
4. condanna i convenuti quale FGVS e , in Controparte_2 CP_1
solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, da decurtarsi nella misura di 1/5 quale compensazione per la dichiarata quota di corresponsabilità a carico del ricorrente, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
5. Pone nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti per 4/5 e del ricorrente per la restante parte, le spese di CTU come liquidate da separato decreto,
ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2025, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'1.
12.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Iaiunese (C. F.: ), con studio alla Via De C.F._2
Filippo n. 26 Casal di Principe, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 20 NONCHE' quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_2
Regione Campania, rapp. e difesa dall'avv. Francesco Malatesta (C.F.
[...]
), presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 24 elettivamente C.F._4
domicilia
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la in qualità di CP_1 Controparte_3
impresa designata per la Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., dinanzi a questo Tribunale, deducendo che in data 19.12.2019 in pagina 2 di 20 Salerno, alle ore 13:30 circa, alla Via L. Angrisani, nei pressi del civico 34, volendo salire a bordo dell'auto Opel RI tg. CV962AE, passava dietro alla stessa proprio mentre questa veniva messa in moto dal suo conducente ed effettuava una repentina manovra di retromarcia. Deduceva ancora che, così facendo, veniva scaraventato al suolo, riportando gravi lesioni fisiche per cui veniva trasportato presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio di Salerno, scontando un successivo periodo di convalescenza,
con postumi incidenti anche sulla capacità lavorativa da valutare.
Si costituiva la spa convenuta che eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, nonché la proponibilità,
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda.
Non si costituiva , pur essendo stato ritualmente citato, di cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di cui risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 c.p.c. e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima,
sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della
“editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto,
non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado
- come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito. pagina 3 di 20 In via ulteriormente preliminare, va verificata la procedibilità e proponibilità
della domanda: agli atti risultano depositate le richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni, inviate dalla parte attrice ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento dei fatti. In esse si riscontra la presenza di tutti gli elementi necessari ai fini dovuti (quali la documentazione medica necessaria ad individuare il tipo di lesione subita dall'attrice, attestazione ex art. 142 c. 2 d.lgs. n. 209/05, certificazione della compiuta guarigione), può ritenersi -nel caso di specie- nel novero delle condizioni preliminare alla proposizione dell'istanza giudiziale.
Giusta il consolidato orientamento della S.C., la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile -pena l'improponibilità della domanda giudiziale-, è idonea a produrre il suo effetto allorquando contiene gli elementi necessari e sufficienti affinché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 CdA, si palesa superflua per la formulazione dell'offerta risarcitoria e diventa irrilevante ai fini della proponibilità
della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, le richieste prodotte da parte attrice risultano idonee allo scopo, giacché contengono tutti gli elementi necessari al fine richiesto, a fronte delle quali non risulta documentata, da parte della , alcuna contestazione Controparte_2
stragiudiziale e/o pregiudiziale circa la loro regolarità formale.
Sul punto dell'asserita violazione dell'art. 281 decies, c. 1, si richiama l'art. 281- pagina 4 di 20 duodecies, comma 4, c.p.c., che consente espressamente alle parti di chiedere al giudice un termine per produrre documenti, replicare e rispondere alle deduzioni avversarie nelle udienze successive, rendendo evidente che il legislatore non preclude la produzione documentale entro la prima udienza di comparizione.
Va, perciò, rigettata l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità e
Con l'improcedibilità della domanda, avanzata dalla convenuta.
Sempre preliminarmente, va dato atto della sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, che si desume dagli elementi emersi nel giudizio de quo.
Infatti, l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. La
legittimazione passiva delle parti convenute risulta provata dalla documentazione acquisita, nonché dall'istruttoria espletata. Il ricorrente ha prodotto in atti il certificato
Consap da cui risulta la mancata copertura assicurativa del veicolo Opel RI targa
CV962AE al momento del sinistro. Si evidenzia che la Consap – in quanto ente gestore del Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – è l'organismo istituzionalmente deputato a certificare la sussistenza o meno della copertura assicurativa RCA dei veicoli coinvolti in sinistri stradali.
Il documento prodotto ha dunque valore probatorio qualificato, idoneo a dimostrare la mancanza di garanzia Rca sul veicolo del resistente , non CP_1
potendo la opporre contestazioni generiche o riferimenti a Controparte_2
potenziali coperture non risultanti dalle banche dati ufficiali. Ne consegue che la pagina 5 di 20 legittimazione passiva della quale FGVS è pienamente integrata. Controparte_2
L'attore ha fornito la prova del fatto storico al cui onere era soggetto ex art. 2697 c.c.
Il teste , escusso in istruttoria e sulla cui attendibilità non sono Testimone_1
emersi dubbi, attesa la sua estraneità ai fatti di causa, ha confermato la dinamica dei fatti esposta in ricorso, confermandone le circostanze di tempo e di luogo, avendo riferito di aver assistito personalmente all'evento dedotto in lite. Il teste, tra l'altro,
confermava anche la circostanza che il conducente della Opel RI, CP_1
, stava manovrando per ripartire da una sosta in retromarcia, investendo il
[...]
ricorrente che, non rendendosi conto della manovra in atto, passava ugualmente sul retro del veicolo e che, nonostante tentasse di evitare l'impatto, ma senza esito positivo, appoggiandosi all'auto con entrambe le mani nel tentativo di proteggersi,
venne urtato dalla parte posteriore destra della Opel cadendo a terra con la schiena sul cordolo di un marciapiedi ivi esistente sul lato destro della carreggiata. Il teste affermava che, accusando dolori alla schiena e ginocchio destro, il venne Pt_1
subito trasportato in ospedale, non il giorno successivo come dedotto dalla controparte, confermando che il soccorso fu immediato. Il teste, inoltre, riferiva che il non lavorava più con lui da poco tempo, ma che per il periodo in cui si erano Pt_1
frequentati sul lavoro, spesso si allontanava senza avvisare e giustificava l'assenza affermando di essere depresso. Il teste riferiva infine che, essendo amici, vi Tes_1
era ancora una frequentazione che, però, non era più abituale come prima, in quanto pagina 6 di 20 molto spesso pur invitato e, quindi, sollecitato ad uscire per trascorrere le serate in compagnia, rifiutava l'invito rimanendo a casa, assumendo così un atteggiamento che, prima del sinistro, il non aveva mai avuto. Pt_1
Così ricostruiti fatti di causa ed in particolare la loro dinamica, emerge che la manovra di retromarcia sia stata la causa principale dell'investimento, confermata dall'obiettiva compatibilità tra la stessa e le conseguenze riportate dall'attore (cfr. la documentazione medica in atti, nonché le conclusioni rassegnate sul punto dal CTU
dott. ; sul tema, v. ex multis Cass. 15881/2013), non avendo, del Persona_1
resto, la compagnia assicurativa convenuta, offerto elementi sufficienti a ingenerare il convincimento che il sinistro si sia verificato con modalità e conseguenze diverse
(Cass. n. 6149/05). A tal riguardo, infatti, va precisato in punto di diritto che ai sensi degli artt. 140 e 141, comma 2 e 4, del D. L.vo n. 285 del 1992, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, in special modo l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
inoltre, il conducente deve ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza. Ne consegue che l'avvenuto investimento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto da inosservanza del codice della strada, rimanendo esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui il conducente resta gravato dall'onere di pagina 7 di 20 fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 18708/2021 e precedenti conformi).
Alla luce delle superiori argomentazioni, però, non si ritiene superata la presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 c.c., seppur avendo apparentemente parte attrice fornito la prova di aver tenuto una condotta corretta e diligente in relazione alle circostanze del caso concreto.
Eppur risultando provato il nesso di causalità evento-lesioni, come evincibile dalla documentazione medico-sanitaria in atti e dalla relazione CTU medico-legale redatta dal Dott. , va considerato il comportamento del in Persona_1 Pt_1
ordine alla fase di approccio al veicolo investitore.
Dalla prova testimoniale assunta in istruttoria è emerso che il ricorrente veniva investito mentre si trovava nella parte retrostante del veicolo, nell'atto di accedervi,
fatto che evidenzia un profilo di concorso di responsabilità in capo al danneggiato nella determinazione del sinistro de quo.
Se è vero che in caso di investimento di pedone opera la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., superabile solo con la dimostrazione di aver adottato ogni cautela idonea a evitare l'evento dannoso, deve anche osservarsi che, qualora tale prova liberatoria non risulti raggiunta, il giudice può comunque accertare, sulla base degli atti, l'eventuale concorso di colpa del pedone, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., qualora la condotta di quest'ultimo pagina 8 di 20 risulti imprudente o pericolosa (Cass. nn. 2127/2006; 11873/2007; 17397/2007;
5399/2013). Quindi, anche il pedone è tenuto al rispetto delle prescrizioni del Codice
della strada, per cui deve essere valutata anche la sua condotta che può concorrere causalmente alla produzione dell'evento se caratterizzata da imprudenza o anomalia tali da rendere difficoltosa la tempestiva percezione da parte del conducente (Cass.,
ord. n. 12576/2018), con la conseguenza che, in caso di concorso, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto (Cass. 6514/2021; Cass. 5624/2020).
Nel caso in esame, dalla comparazione delle condotte delle parti emersa in base alla deposizione del teste , quella del pedone-ricorrente non appare del tutto Tes_1
consona ai dettati del Codice della strada, dovendosi presumere dal contesto dei fatti,
cioè che dopo aver pranzato insieme tra colleghi, essi stavano risalendo sull'auto del per far ritorno al lavoro, che il imprudentemente passava sul retro CP_1 Pt_1
della Opel RI pur essendosi accorto -e/o cosciente- che tale veicolo stava manovrando in retromarcia per rimettersi nel flusso veicolare. L'esame di tale circostanza non può sfuggire al Tribunale nella valutazione della responsabilità dei fatti, cui consegue una dichiarazione di concorso nella produzione dell'evento da parte del pedone nella misura del 20%, ricadendo per la residua misura dell'80% sul conducente dell'Opel RI tg. CV962AE.
Così definita la responsabilità del sinistro, in merito alla richiesta di risarcimento del danno fisico subito del ricorrente, le conseguenze negative delle lesioni subite,
come accertate nella relazione di CTU agli atti, hanno generato senza ombra di pagina 9 di 20 dubbio, un risarcimento del danno in favore del ricorrente.
Il CTU incaricato, dott. medico legale, nella sua relazione Persona_1
accertava a carico del ricorrente che in conseguenza del sinistro questi aveva subito un “…trauma contusivo del rachide dorso-lombare con frattura disco-somatica di l2
e successiva cuneizzazione. trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con
lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore. Grave disturbo
dell'adattamento complicato con ansia ed umore depresso…”.
Sulla scorta dell'analisi delle lesioni subite dal ricorrente, il CTU quantificava un danno biologico pari al 40%, il CTU.
Inoltre, il CTU accertava che la menomazione subita dall'attore incide sulla capacità lavorativa specifica con percentuale valutata del 30%, accertando altresì
l'esistenza di una sofferenza morale/interiore, lesione-correlata temporanea di grado elevato nonché una sofferenza morale/interiore menomazione-correlata permanente di grado medio.
Le conclusioni cui giunge il CTU vanno recepite e condivise da questo giudice,
essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico, anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema
Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie pagina 10 di 20 allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
2/2/2015).
La liquidazione del danno così accertato va operata sulla base dei valori espressi dalla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - edizione
2024 e dei seguenti criteri, con la precisazione che gli importi relativi devono intendersi rivalutati secondo indice ISTAT al 31/12/2023; - il danno non patrimoniale va liquidato con il sistema del valore-punto decrescente in ragione dell'aumentare dell'età del danneggiato in maniera da pervenire ad un ristoro comprensivo di tutti i singoli aspetti dell'unica voce di “danno non patrimoniale”;
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al ricorrente devono essere riconosciute le seguenti somme, per il danno biologico temporaneo in via equitativa: - €. 3.450,00 di cui € 2.300,00 per ITT (€ 115,00 x 20 giorni); - € 1.150,00
per ITP al 50% (€ 115,00 x 20 giorni x 50%); - € 199.783,00, quale danno non patrimoniale per postumi permanenti nella misura del 40%, così determinato: €
6.204,45 (valore medio del punto-base) x 0,805 (coefficiente di demoltiplicazione rapportato all'età di di 40 anni al momento dell'incidente) x 40 Parte_1
(punti di invalidità permanente); €. 59.935,00 riferita alla sofferenza morale/interiore pagina 11 di 20 correlata sia alla fase temporanea che permanente.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, occorre premettere che, per la sua dimensione eminentemente personale e non oggettivamente misurabile, esso risulta di difficile prova da parte del danneggiato. Ne discende che la relativa valutazione può essere effettuata discrezionalmente dal giudice, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, le quali consentono di riconoscere come esistente un determinato pregiudizio in tutti i casi in cui sia accertata una lesione dell'integrità
psicofisica idonea, per sua natura, a generarlo. Tale strumento probatorio evita che la parte sia costretta, nell'impossibilità di provare direttamente il pregiudizio dell'essere
– ovvero la condizione di afflizione fisica e psicologica determinata dalla lesione –,
ad articolare capitoli di prova particolarmente gravosi, relativi al mutamento dei propri stati d'animo, dai quali desumere indirettamente il danno patito (Cass. n.
25164/2020).
Ne consegue che il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere dimostrato anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva,
la quale può essere valorizzata d'ufficio qualora la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, mediante un ragionamento logico-deduttivo, possa risalire al fatto ignoto (Cass. n. 1758/2017). Inoltre, nella fase di quantificazione, il giudice di merito può – ove lo ritenga opportuno – fare ricorso al criterio percentuale rispetto al danno non patrimoniale già determinato. La Suprema Corte ha infatti chiarito che costituisce criterio logico-presuntivo attendibile quello fondato sulla pagina 12 di 20 proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'intensità della sofferenza soggettiva: tanto più seria è la compromissione della salute, tanto più il giudizio inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore morfologicamente distinta dal pregiudizio dinamico-
relazionale (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, compete al ricorrente anche il ristoro del danno da sofferenza interiore c.d. danno morale ex art. 2059 c.c., in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente patiti — ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” o di “spavento” — come apprezzabili e valutabili sia in sede di CTU, sia in base alle presunzioni, tenuto conto della gravità e della pluralità delle lesioni accertate. Il danno morale è stato pertanto liquidato mediante il criterio del c.d.
“punto appesantito”, applicando una maggiorazione pari al 30% del punto base.
La somma totale per il danno non patrimoniale ammonta a €. 263.168,00, con la precisazione che tale importo deve intendersi rivalutato secondo indice ISTAT al
31/12/2023 e, quindi, andrà ulteriormente rivalutato secondo l'indice FOI dall'1/1/
2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di pagina 13 di 20 specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/1/2019, n. 2788).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
rispetto a quelle forfettizzate tabellari, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sent. nn. 23778/2014 e 24471/2014).
Nel caso di specie, non sussistono tutti i presupposti per una personalizzazione del danno. Pertanto, non andrà applicato alcun incremento dell'importo risarcitorio per effetto della cd. personalizzazione del danno, in quanto l'aspetto dinamico-
relazionale del soggetto non risulta particolarmente leso.
Compete a , invece, il risarcimento del danno da c.d. “lucro Parte_1
cessante” per la dedotta perdita parziale della capacità lavorativa specifica, mediante liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò sul presupposto che un soggetto con un reddito mensile inferiore all'importo della pensione sociale è, di fatto,
equiparabile ad un disoccupato privo di redditi. In tale prospettiva, mentre è certa l'esistenza del danno — rappresentato dalla menomazione dell'integrità psicofisica con effetti sulla capacità di lavoro — risulta, invece, impossibile procedere ad una pagina 14 di 20 stima puntuale dello stesso proprio in ragione della sostanziale equiparazione della vittima ad un soggetto disoccupato (Cass., Ord. n. 22584/2025).
Dalla deposizione del teste emerge come l'attività lavorativa svolta dal Tes_1
ricorrente fosse di natura saltuaria e non continuativa, essendo egli impiegato come operaio edile. Ne consegue che la riduzione del reddito risulta dimostrata, e che l'evento dannoso per cui è causa ha inciso causalmente, in misura apprezzabile, sulla capacità del ricorrente di reperire e svolgere attività lavorativa specifica alle proprie attitudini.
Inoltre, appare pertinente, nel caso di specie, il disposto dell'art. 137, comma 3,
del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”). Dalla lettura coordinata di tale norma con i commi 1 e 2 dello stesso articolo emerge che il criterio del “triplo della pensione sociale” assume rilievo solo in via sussidiaria — come chiarito dall'espressione normativa «In tutti gli altri casi» — e, dunque,
esclusivamente nelle ipotesi di c.d. “reddito figurativo”, quali quelle riguardanti, ad esempio, la casalinga, il soggetto in cerca di prima occupazione, il disoccupato privo di redditi ovvero il minore che, a seguito del sinistro, subisca una seria compromissione della futura capacità di produrre reddito.
Recentemente, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha trasmesso con nota del 25-5-2023 i nuovi criteri per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita -
Milano 2023”, elaborate dal Gruppo 11 (Danno patrimoniale per perdita di capacità
lavorativa). pagina 15 di 20 Le tabelle che vengono proposte trattano, in sostanza, di una formula che consente di determinare l'attualizzazione di una rendita vitalizia futura
Si legge, in particolare, a pag. 11 della relazione illustrativa, che “Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra (ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la
DURATA; 3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto
2; 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito,
con terminologia finanziaria, come RENDITA).
Applicando tali criteri si procederà al calcolo per la quantificazione del danno di
. Parte_1
Questo Tribunale ritiene equo, pertanto, di accordo con il CTU, fissare la perdita della capacità lavorativa in una percentuale del 30%.
Applicando i criteri sopra enunciati, si ha che, nel caso di specie, l'età del danneggiato che viene presa in considerazione è pari a 40 anni alla data del sinistro (a partire dalla quale si realizzerà la mancata percezione del reddito) e la durata è pari a
27 anni (corrispondente, cioè, alla vita lavorativa). pagina 16 di 20 Si ottiene, quindi, il coefficiente di capitalizzazione pari a 29,88, che andrà
moltiplicato per € 6.302,67 (21.008,91- triplo della pensione sociale - 30%), valore della perdita del reddito annuo.
In definitiva, va liquidata a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da perdita parziale della capacità lavorativa la somma di € 188.323,78
(€. 6.302,67 x 29,88). La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità.
Vanno, inoltre, riconosciute, quale danno emergente sia le spese mediche come documentate dall'attore e ritenute congrue per un totale di €. 240,00.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti
[...]
in qualità di impresa designata per la Campania alla gestione e Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. e vanno condannati, in CP_1
favore del ricorrente, per i titoli risarcitori innanzi illustrati, gli Parte_1
importi di: €. 263.168,00 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI),
calcolato dall'1/1/2024 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, €.
188.323,78 per il danno da lucro cessante, €. 240,00 per il danno emergente documentato ritenuto congruo. Agli importi innanzi indicati va applicata la decurtazione del concorso di colpa del 20% accertato in capo all'attore per tutto quanto già illustrato in merito all'an debatur.
Vanno, poi, attribuiti all'attore gli interessi compensativi al tasso fisso del 1,5% pagina 17 di 20 dalla data del fatto lesivo (19/12/2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi di cui supra svalutati in base agli indici FOI fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale, in quanto dalla pronuncia della sentenza con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., (Cass. 13463/1999 e 4030/1998).
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta da va Parte_1
parzialmente accolta ed i resistenti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento,
in favore di del complessivo importo di € 361.385,42 (somma già Parte_1
decurtata del 20% per la concorsualità ex art. 1227 c.c.) oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo,
in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data, come è stato nel caso di specie),
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 co. 1 e co. 1bis (processo celebratosi pagina 18 di 20 telematicamente) e al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro
260.000,01 ad euro 520.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum, Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto,
dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU esse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), a carico di parti convenute nella quota dei 2/3 restando compensata per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio tra , FGVS e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, dichiara la corresponsabilità del conducente del veicolo Opel RI tg. CV962AE e dello stesso ricorrente, nella misura del 80% per il primo e del 20% per il secondo, nella produzione causale del sinistro stradale dedotto in domanda;
2. condanna, per l'effetto, i resistenti quale FGVS e Controparte_2 CP_1
pagina 19 di 20 , in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
della somma complessiva di € 361.385,42, per le casuali risarcitorie di cui in motivazione e già decurtata della quota del 20%, pari alla dichiarata corresponsabilità
accertata a carico dell'attore, con interessi come sopra determinati, il tutto oltre agli interessi compensativi, al tasso fisso del 1,5% e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione.
4. condanna i convenuti quale FGVS e , in Controparte_2 CP_1
solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, da decurtarsi nella misura di 1/5 quale compensazione per la dichiarata quota di corresponsabilità a carico del ricorrente, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
5. Pone nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti per 4/5 e del ricorrente per la restante parte, le spese di CTU come liquidate da separato decreto,
ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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