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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
EZ ES IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1061/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso renato.polise@odcecnapoli.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avv.antoniogermano@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ALTRO 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IVA-ALTRO 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: accertare tutti i motivi esposti nell'appello, e, sulla base degli stessi, accertare e dichiarare l'inesistenza di atti esecutivi a supporto dell'impugnato PPT, dichiarando prescritta ogni avversa pretesa.
In subordine, dichiarare prescritti sanzioni e interessi, assistiti da prescrizione quinquennale.
In ogni caso, annullare il PPT impugnato, sulla base della sentenza della CGT di Napoli 11777/28/24.
Riconoscere all'appellante la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 presentava ricorso per riassunzione, presso la CGT di Napoli, contro l'ADER di Roma, avverso gli atti di pignoramento presso terzi n. 0718420230000992000, per IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002, IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002, IRPEF-ALTRO
2002, IVA-ALTRO 2002, IVA 2002.
Deduceva che tutti gli atti sottesi al pignoramento sono stati autonomamente impugnati e che il Giudice civile, con ordinanza del 21/2/2024, aveva rilevato il proprio difetto di giurisdizione. La ricorrente deduceva pertanto la prescrizione del diritto di incassare le somme reclamate o quanto meno di interessi e sanzioni.
L'ADER si costituiva in giudizio, deducendo la rituale notifica delle cartelle prodromiche e di atti interruttivi della prescrizione decennale.
Il ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, l'atto di intimazione n. 07120239003922800000 e le due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato erano state annullate dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli.
La Corte rigettava il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, per i seguenti motivi.
L'ADER ha dimostrato che le cartelle prodromiche al pignoramento impugnato risultano regolarmente notificate al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto l'eseguita notifica delle cartelle, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi), assumendo l'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle presupposte (11/9/2008) e quella dell'intimazione di pagamento (10/2/2023), autonomamente impugnata, prodromica al pignoramento.
L'Agenzia deduceva di avere regolarmente e tempestivamente notificato, in data 27/6/2013, l'intimazione n. 071201390584118, riferita alla cartella n. 07120080129955566 e l'intimazione n. 07120199058411981, riferita alla cartella n. 07120080131965073. Allegava gli avvisi di ricevimento degli atti contestati, dai quali si deduce incontrovertibilmente che essi sono pervenuti regolarmente all'indirizzo e nella sfera di conoscibilità del destinatario, la cui presunzione può essere superata solo se il destinatario delle notifiche prova di essersi trovato, senza propria responsabilità, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La Corte riconosce che la sentenza n. 11777/2024, richiamata dalla ricorrente, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 07120239003922800000 e le cartelle di pagamento in esse trasfuse
(071/20080129955/66/000 e 071/2008/01319650/73/003), riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi.
Rileva tuttavia la Corte che tale sentenza si pronuncia unicamente sulla riconducibilità della raccomandata recapitata in data 27/6/2013 a tali atti d'intimazione, e che tale raccomandata deve comunque, come detto, ritenersi provata. L'evocata sentenza, in ogni caso, non risulta ancora passata in giudicato.
La Corte conviene con la ricorrente che l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere collegato unicamente alle sole ricevute di ritorno della raccomandata, ma esso, nel caso di specie, deve essere posto in relazione con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che la ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato, non ha specificamente contestato la rituale notifica degli atti n. 071201390584118 e n. 07120199058411981, né ha fornito alcuna prova riguardo a un possibile diverso contenuto di tali atti.
Tali atti non sono stati contestati dalla ricorrente, per cui si deve prendere atto che dalla rituale notifica
(27/6/2013) di tali atti di intimazione (aventi natura interruttiva della prescrizione) al momento della notifica della contestata intimazione di pagamento prodromica al pignoramento (10/2/2023) non è decorso il termine decennale di prescrizione.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la contribuente appellava detta sentenza, ritenuta nulla, errata e infondata, per i seguenti motivi.
1.- La sentenza è viziata da una motivazione contraddittoria, e mostra una contraddizione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
I Giudici di prime cure correttamente prendono atto che la ricorrente riconosce la regolare notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento impugnato, “limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle pretese, sia decennale per i tributi e sia quinquennale per sanzioni e interessi”.
Tale asserzione è esatta. La contribuente riconosce la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000 e delle prodromiche cartelle di pagamento, titoli sui quali poggia il PPT opposto, ma ne eccepisce la prescrizione.
La resistente ADER oppone l'avvenuta notifica di due presunte intimazioni di pagamento
(071201390584118 e 07120199058411981), asseritamente notificate il 27 giugno 2013, mai prodotte agli atti nel giudizio e richiamate solo attraverso una presunta ricevuta di ritorno di una pretesa raccomandata, che ben potrebbe riferirsi a un qualsiasi altro atto.
I Giudici di prime cure avrebbero dovuto esclusivamente valutare l'avvenuta o meno prescrizione del credito ex adverso reclamato, e prendere atto dell'inesistenza delle intimazioni n. 071201390584118 e
07120199058411981, mai esibite in alcun giudizio.
Al contrario, e in maniera del tutto distorta, il Collegio adito ricorre al principio di non contestazione sancito al comma 1 dell'art. 115 c.p.c., per considerare “provata” la notifica delle indicate intimazioni di pagamento, in un modo del tutto incompatibile con le eccezioni e deduzioni della ricorrente.
I Giudici contraddicono sé stessi, quando scrivono che “parte ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato non ha … specificamente contestato la rituale notifica degli atti contraddistinti dai n. 071201390584118 e n. 07120199058411981”.
Ciò rappresenta un inequivocabile vulnus all'art. 36 del D.Lgsvo n. 546/92, che obbliga alla motivazione della sentenza.
Non si capisce quale sia il fatto non contestato, dal momento che i Giudici riconoscono che la ricorrente ha negato la notifica degli atti interruttivi (e quindi di queste pretese intimazioni di pagamento).
Mancando in giudizio tali presunte intimazioni di pagamento, avrebbe dovuto logicamente dichiararsi l'avvenuta prescrizione.
Il principio di non contestazione è quindi incompatibile con gli atti del giudizio.
2. Va rilevata la violazione dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgsvo n. 546/92 e dell'art. 2697 c.c., per omessa notifica delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
Si impugna il capo della sentenza nel quale il giudice afferma l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento n. 071201390584118 e 07120199058411981, nonché la prova di tale fatto, e si insiste affinché il Collegio rilevi l'inesistenza nel giudizio di tali atti, che costituirebbero interruzione della prescrizione.
I Giudici, nell'asserire che la parte non avrebbe “fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura alternativi di tali atti”, effettuano un palese capovolgimento dell'onere della prova.
Inoltre, l'ADER, a sostegno della notifica delle due presunte, mai ricevute intimazioni di pagamento, deposita una presunta ricevuta di raccomandata a/r, che l'appellante riproduce in atti. Secondo l'Agenzia, tali ricevute rappresenterebbero la prova dell'avvenuta notifica delle due notifiche.
Ma ciò è falso, perché le ricevute allegate riproducono in realtà lo stesso documento, e non è dato in alcun modo sapere a cosa corrisponda tale (unica) ricevuta, che, si ripete, non è mai stata consegnata.
Ove, per ipotesi, fosse stata consegnata, potrebbe riferirsi a una diversa cartella di pagamento non afferente al presente giudizio, o a un'intimazione di pagamento riguardante altri atti di riscossione.
Non sarà mai possibile saperlo, fintanto che non saranno esibite in giudizio le intimazioni di pagamento n.
071201390584118 e 07120199058411981, ammesso che esistano, fatto che ancora si disconosce.
È pertanto evidente che i Giudici di prima cure, nell'affermare che la ricorrente “non ha fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura di tali atti”, hanno erroneamente ribaltato il principio dell'onere della prova, che, in questo caso, incombeva evidentemente sull'Agenzia.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67bis del D.L.gsvo n. 546/92; violazione e/o falasa applicazione dell'art. 72bis del D.P.R. 602/1973 e degli artt. 543 ss. c.p.c. (inesistenza del titolo esecutivo), nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.
La ricorrente, con apposite memorie integrative, aveva reso il Collegio edotto che, nelle more del giudizio di primo grado, la sentenza n. 11777/2024, della CGT di Napoli, aveva annullato l'intimazione di pagamento n. 07120239003922800000 e le cartelle di pagamento in esse trasfuse, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi.
Tale sentenza, come ogni sentenza pronunciata da una Corte tributaria, è provvisoriamente esecutiva, per cui le suddette cartelle e la suddetta intimazione di pagamento, da cui scaturisce l'odierno giudizio, risultano attualmente annullate.
La sentenza di primo grado del presente giudizio è quindi monca, perché, pronunciandosi solo sulla vicenda prescrittiva, ha omesso, in violazione dell'art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sulla validità del PPT, che deve invece essere annullato, in assenza di validi titoli esecutivi.
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 del D.L.gsvo 472/97
(prescrizione).
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, i crediti vantati ex adverso sono inesorabilmente prescritti, dal momento che, tra la notifica delle cartelle di pagamento n.
07120080129955566 e n. 07120080131965073, avvenuta l'11 settembre 2008, e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239003922800, avvenuta il 10/2/2023, sono trascorsi quasi 15 anni.
Anche nella denegata ipotesi che siano stati notificati gli avvisi di intimazione del 2013, sarebbe comunque quanto meno spirato il termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni.
5. Violazione dell'art. 25 bis del D.L.gsvo n. 546/92. Controparte, infatti, ha omesso di depositare nel fascicolo telematico la copia informatica dell'atto munita di attestazione di conformità all'originale. Le raccomandate a/r prodotte non sono munite di attestazione di conformità all'originale, e avrebbero pertanto dovuto essere espunte dal giudizio.
Chiedeva pertanto di accertare tutti i motivi esposti nell'appello, e, sulla base degli stessi, accertare e dichiarare l'inesistenza di atti esecutivi a supporto dell'impugnato PPT, dichiarando prescritta ogni avversa pretesa.
In subordine, dichiarare prescritti sanzioni e interessi, assistiti da prescrizione quinquennale.
In ogni caso, annullare il PPT impugnato, sulla base della sentenza della CGT di Napoli 11777/28/24.
Riconoscere all'appellante la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
L'ADER si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base dei seguenti motivi.
La contribuente, come correttamente verificato dalla Corte di primo grado, ha riconosciuto di avere ricevuto le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla ricorrente/appellante, è pretestuosa e infondata.
Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo steso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore e soggetto debitore viene sottoposto a una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito.
La procedura di riscossione si articola nei seguenti passaggi:
1) L'ente creditore, dopo l'iscrizione a ruolo e in assenza di riscossione del credito, emette il provvedimento di discarico, che “neutralizza” l'attività di riscossione dell'Agente nei confronti del debitore rispetto al ruolo medesimo.
2) L'ente creditore, individuati in capo al debitore adeguati elementi reddituali e patrimoniali, può affidare all'Agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.
3) L'Agente dà avvio all'azione di recupero, previa notifica al debitore dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR 602/73, sulla base del titolo esecutivo già notificato.
Nel caso di specie, come ampiamente dimostrato, le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Per tutte le cartelle notificate sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione (che, trattandosi di crediti erariali, è decennale).
Segnatamente:
per la cartella n. 07120080129955566 (regolarmente notificata, a mani proprie, l'11/9/2008) sono stati poi notificati gli avvisi di intimazione 071201390584118 (il 27/6/2013) e 071202390039228 (il 10/2/2023);
per la cartella n. 07120080131965073 (regolarmente notificata l'11/9/2008 a mani proprie) sono poi stati notificati gli avvisi di intimazione n. 07120199058411981 (il 27/6/2013) e 07120239228 (il 10/2/2023).
Tali notifiche sono state riconosciute dalla contribuente, che si è limitata a eccepire l'avvenuta prescrizione delle pretese (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi), assumendo l'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle presupposte (11/9/2008) e quella dell'intimazione di pagamento (10/2/2023), autonomamente impugnata, prodromica al pignoramento.
Inoltre, l'Agenzia ha dimostrato di avere notificato in data 27/6/2013 l'intimazione n. 071201390584118, riferita alla cartella n. 07120080129955566, e l'intimazione n. 07120199058411981, riferita alla cartella n.
07120080131965073, allegando l'avviso di ricevimento, univocamente riferibile a tali atti di intimazione, dedotti attraverso il numero di questi indicato sull'avviso, da cui emerge incontrovertibilmente che detti atti sono pervenuti nella sfera di disponibilità del destinatario.
Parte appellante, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione, non ha né specificamente contestato la rituale notifica degli atti n. 071201390584118 e n. 07120199058411981, né ha fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura alternativa di tali atti.
Tale mancata contestazione fa sì che l'asserita assenza di atti interruttivi non sia coperta dall'onere della prova.
L'eccezione di controparte, relativa al decorso termine di prescrizione, è quindi infondata, anche in considerazione della proroga dei termini dettata dall'emergenza COVID. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Con memorie aggiuntive del 9/1/2026, l'appellante ribadiva le proprie argomentazioni, insistendo sulla prescrizione delle cartelle presupposte – come già confermato da sentenza di altra Corte di Giustizia
Tributaria della Campania - e quindi sulla necessità della revoca del pignoramento per carenza di presupposto.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
È da notare che le due parti convengono su alcune circostanze di fatto e di diritto, che possono essere dunque date per acclarate.
Entrambe riconoscono la regolare notifica alla ricorrente/appellante degli atti di atti di pignoramento presso terzi segnati dal n. 0718420230000992000.
Entrambe riconoscono che tale atto poggia sulle cartelle di pagamento n. 07120080129955566 e.
07120080131965073.
Entrambe riconoscono che tali cartelle sono state regolarmente notificate a mani del contribuente.
Entrambe riconoscono che tale consegna è avvenuta in data 11/9/2008.
Entrambe riconoscono che l'intimazione di pagamento prodromica al PPT è regolarmente avvenuta il
10/2/2023.
Entrambe prendono atto (e non potrebbe essere altrimenti) che tra la consegna delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento sono trascorsi quasi quindici anni, ovviamente atti a fare trascorrere il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi).
Il presente giudizio verte quindi unicamente sull'esistenza o meno di atti interruttivi intervenuti a interrompere la prescrizione.
L'Agenzia deduce che è stata notificata alla contribuente anche l'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000, riferentisi alle due prodromiche intimazioni, 071201390584118 e
07120199058411981, notificate il 27/6/2013, delle quali esibiva le ricevute degli avvisi inviati.
L'invio di tali cartelle sarebbe stato riconosciuto dalla contribuente, che si sarebbe limitata ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
La notifica di tali cartelle dovrebbe quindi ritenersi provata, in base al principio di non contestazione.
Ma questa asserzione dell'Agenzia è errata, dal momento che la ricorrente/appellante non ha mai riconosciuto la ricezione di queste due cartelle di pagamento, atte a interrompere la prescrizione. Il principio di non contestazione non può quindi esser fatto valere.
La ricorrente/appellante ha dimostrato (circostanza riconosciuta dall'Agenzia) che l'atto d'intimazione n.
07120239003922800000 e i due atti sottesi erano state annullati dalla Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ma, soprattutto, nega la ricezione delle due menzionate intimazioni 071201390584118 e
07120199058411981
L'Agenzia afferma di avere prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle predette cartelle, dai quali si deduce che essi sono pervenuti regolarmente all'indirizzo e nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La ricorrente, tuttavia, nega che tali avvisi siano riconducibili alle menzionate cartelle, e l'annullamento delle cartelle da parte della sentenza n. 11777/2024 della CGT di Napoli, pur ritenendo provato l'invio e la ricezione della raccomandata, si basa proprio sulla mancata riconducibilità di tali avvisi alle richiamate cartelle.
L'ADER sembra minimizzare tale conclusione della CGT, asserendo che la Corte “si pronuncia unicamente sulla riconducibilità della raccomandata recapitata in data 27/6/2013 a tali atti d'intimazione”.
Ma tale argomentazione della Corte non è certo di poco conto, ed è più che sufficiente a dichiarare l'avventa prescrizione. È ovvio, infatti, che la riconducibilità della raccomandata all'atto è un requisito essenziale e imprescindibile.
Non è vero, si ripete, che la contribuente non abbia contestato la ricezione di tali raccomandate, e l'onere della prova incombe sull'Agenzia, non certo sul contribuente. Non spetta al contribuente fornire “prova riguardo a un possibile diverso contenuto di tali atti”.
La sentenza di prime cure, nell'affermare che la ricorrente avrebbe riconosciuto la regolare notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento impugnato, “limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle pretese, sia decennale per i tributi e sia quinquennale per sanzioni e interessi”, è errata, dal momento che la contribuente riconosce soltanto la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000 e delle prodromiche cartelle di pagamento, titoli sui quali poggia il PPT opposto, ma disconosce le due presunte intimazioni di pagamento 071201390584118 e 07120199058411981, asseritamente notificate il 27 giugno 2013, mai prodotte agli atti nel giudizio e richiamate solo attraverso una presunta ricevuta di ritorno di una pretesa raccomandata, che ben potrebbe riferirsi a un qualsiasi altro atto.
La motivazione dei Giudici, secondo cui “parte ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato non ha … specificamente contestato la rituale notifica degli atti contraddistinti dai n.
071201390584118 e n. 07120199058411981”, è quindi errata, illogica e contraddittoria.
La raccomandata a/r, prodotta in giudizio dall'ADER, a riprova dell'avvenuta notifica delle due intimazioni n. 071201390584118 e 07120199058411981, si riferisce in realtà a un unico documento, e non è dato capire, in alcun modo, quale esso sia. È ben possibile che essa si riferisca a una delle due intimazioni contestate, ma ciò dovrebbe esser dimostrato dall'Agenzia, non dalla contribuente.
A fronte di tale contestazione della ricorrente/appellante, si deve prendere atto che l'Agenzia non ha mai provveduto a esibire in giudizio le due intimazioni di pagamento n. 071201390584118 e
07120199058411981, cosa che le sarebbe ovviamente facile fare.
Non si può non prendere atto, quindi, in assenza di provati atti interruttivi, che tra la notifica della prime cartelle di pagamento (07120080129955566 e n. 07120080131965073, avvenuta l'11 settembre 2008) e quella dell'intimazione sottostante al PPT (07120239003922800, avvenuta il 10/2/2023) è trascorso un lasso di tempo di quasi quindici anni, più che sufficiente, anche senza tenere conto della sospensione COVID, a fare spirare i termini della prescrizione, tanto quella decennale per i tributi, quanto quella quinquennale per sanzioni e interessi.
Le argomentazioni tecniche dell'ADER, relative ai vari passaggi del processo di riscossione, sono esatte, ma non rilevanti a proposito del presente giudizio.
L'appello viene quindi accolto, dichiarando estinta ogni avversa pretesa.
La particolarità della questione determina la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE APPELLO, ANNULLANDO PPT OPPOSTO E DICHIARANDO ESTINTE LE PRETESE.
COMPENSA LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GUDIZIO.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
EZ ES IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1061/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso renato.polise@odcecnapoli.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avv.antoniogermano@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRPEF-ALTRO 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IVA-ALTRO 2002
- P.P.T. n. 0718420230000992000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: accertare tutti i motivi esposti nell'appello, e, sulla base degli stessi, accertare e dichiarare l'inesistenza di atti esecutivi a supporto dell'impugnato PPT, dichiarando prescritta ogni avversa pretesa.
In subordine, dichiarare prescritti sanzioni e interessi, assistiti da prescrizione quinquennale.
In ogni caso, annullare il PPT impugnato, sulla base della sentenza della CGT di Napoli 11777/28/24.
Riconoscere all'appellante la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 presentava ricorso per riassunzione, presso la CGT di Napoli, contro l'ADER di Roma, avverso gli atti di pignoramento presso terzi n. 0718420230000992000, per IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002, IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002, IRPEF-ALTRO
2002, IVA-ALTRO 2002, IVA 2002.
Deduceva che tutti gli atti sottesi al pignoramento sono stati autonomamente impugnati e che il Giudice civile, con ordinanza del 21/2/2024, aveva rilevato il proprio difetto di giurisdizione. La ricorrente deduceva pertanto la prescrizione del diritto di incassare le somme reclamate o quanto meno di interessi e sanzioni.
L'ADER si costituiva in giudizio, deducendo la rituale notifica delle cartelle prodromiche e di atti interruttivi della prescrizione decennale.
Il ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, l'atto di intimazione n. 07120239003922800000 e le due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato erano state annullate dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli.
La Corte rigettava il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, per i seguenti motivi.
L'ADER ha dimostrato che le cartelle prodromiche al pignoramento impugnato risultano regolarmente notificate al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto l'eseguita notifica delle cartelle, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi), assumendo l'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle presupposte (11/9/2008) e quella dell'intimazione di pagamento (10/2/2023), autonomamente impugnata, prodromica al pignoramento.
L'Agenzia deduceva di avere regolarmente e tempestivamente notificato, in data 27/6/2013, l'intimazione n. 071201390584118, riferita alla cartella n. 07120080129955566 e l'intimazione n. 07120199058411981, riferita alla cartella n. 07120080131965073. Allegava gli avvisi di ricevimento degli atti contestati, dai quali si deduce incontrovertibilmente che essi sono pervenuti regolarmente all'indirizzo e nella sfera di conoscibilità del destinatario, la cui presunzione può essere superata solo se il destinatario delle notifiche prova di essersi trovato, senza propria responsabilità, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La Corte riconosce che la sentenza n. 11777/2024, richiamata dalla ricorrente, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 07120239003922800000 e le cartelle di pagamento in esse trasfuse
(071/20080129955/66/000 e 071/2008/01319650/73/003), riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi.
Rileva tuttavia la Corte che tale sentenza si pronuncia unicamente sulla riconducibilità della raccomandata recapitata in data 27/6/2013 a tali atti d'intimazione, e che tale raccomandata deve comunque, come detto, ritenersi provata. L'evocata sentenza, in ogni caso, non risulta ancora passata in giudicato.
La Corte conviene con la ricorrente che l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere collegato unicamente alle sole ricevute di ritorno della raccomandata, ma esso, nel caso di specie, deve essere posto in relazione con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che la ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato, non ha specificamente contestato la rituale notifica degli atti n. 071201390584118 e n. 07120199058411981, né ha fornito alcuna prova riguardo a un possibile diverso contenuto di tali atti.
Tali atti non sono stati contestati dalla ricorrente, per cui si deve prendere atto che dalla rituale notifica
(27/6/2013) di tali atti di intimazione (aventi natura interruttiva della prescrizione) al momento della notifica della contestata intimazione di pagamento prodromica al pignoramento (10/2/2023) non è decorso il termine decennale di prescrizione.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la contribuente appellava detta sentenza, ritenuta nulla, errata e infondata, per i seguenti motivi.
1.- La sentenza è viziata da una motivazione contraddittoria, e mostra una contraddizione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
I Giudici di prime cure correttamente prendono atto che la ricorrente riconosce la regolare notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento impugnato, “limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle pretese, sia decennale per i tributi e sia quinquennale per sanzioni e interessi”.
Tale asserzione è esatta. La contribuente riconosce la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000 e delle prodromiche cartelle di pagamento, titoli sui quali poggia il PPT opposto, ma ne eccepisce la prescrizione.
La resistente ADER oppone l'avvenuta notifica di due presunte intimazioni di pagamento
(071201390584118 e 07120199058411981), asseritamente notificate il 27 giugno 2013, mai prodotte agli atti nel giudizio e richiamate solo attraverso una presunta ricevuta di ritorno di una pretesa raccomandata, che ben potrebbe riferirsi a un qualsiasi altro atto.
I Giudici di prime cure avrebbero dovuto esclusivamente valutare l'avvenuta o meno prescrizione del credito ex adverso reclamato, e prendere atto dell'inesistenza delle intimazioni n. 071201390584118 e
07120199058411981, mai esibite in alcun giudizio.
Al contrario, e in maniera del tutto distorta, il Collegio adito ricorre al principio di non contestazione sancito al comma 1 dell'art. 115 c.p.c., per considerare “provata” la notifica delle indicate intimazioni di pagamento, in un modo del tutto incompatibile con le eccezioni e deduzioni della ricorrente.
I Giudici contraddicono sé stessi, quando scrivono che “parte ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato non ha … specificamente contestato la rituale notifica degli atti contraddistinti dai n. 071201390584118 e n. 07120199058411981”.
Ciò rappresenta un inequivocabile vulnus all'art. 36 del D.Lgsvo n. 546/92, che obbliga alla motivazione della sentenza.
Non si capisce quale sia il fatto non contestato, dal momento che i Giudici riconoscono che la ricorrente ha negato la notifica degli atti interruttivi (e quindi di queste pretese intimazioni di pagamento).
Mancando in giudizio tali presunte intimazioni di pagamento, avrebbe dovuto logicamente dichiararsi l'avvenuta prescrizione.
Il principio di non contestazione è quindi incompatibile con gli atti del giudizio.
2. Va rilevata la violazione dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgsvo n. 546/92 e dell'art. 2697 c.c., per omessa notifica delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
Si impugna il capo della sentenza nel quale il giudice afferma l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento n. 071201390584118 e 07120199058411981, nonché la prova di tale fatto, e si insiste affinché il Collegio rilevi l'inesistenza nel giudizio di tali atti, che costituirebbero interruzione della prescrizione.
I Giudici, nell'asserire che la parte non avrebbe “fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura alternativi di tali atti”, effettuano un palese capovolgimento dell'onere della prova.
Inoltre, l'ADER, a sostegno della notifica delle due presunte, mai ricevute intimazioni di pagamento, deposita una presunta ricevuta di raccomandata a/r, che l'appellante riproduce in atti. Secondo l'Agenzia, tali ricevute rappresenterebbero la prova dell'avvenuta notifica delle due notifiche.
Ma ciò è falso, perché le ricevute allegate riproducono in realtà lo stesso documento, e non è dato in alcun modo sapere a cosa corrisponda tale (unica) ricevuta, che, si ripete, non è mai stata consegnata.
Ove, per ipotesi, fosse stata consegnata, potrebbe riferirsi a una diversa cartella di pagamento non afferente al presente giudizio, o a un'intimazione di pagamento riguardante altri atti di riscossione.
Non sarà mai possibile saperlo, fintanto che non saranno esibite in giudizio le intimazioni di pagamento n.
071201390584118 e 07120199058411981, ammesso che esistano, fatto che ancora si disconosce.
È pertanto evidente che i Giudici di prima cure, nell'affermare che la ricorrente “non ha fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura di tali atti”, hanno erroneamente ribaltato il principio dell'onere della prova, che, in questo caso, incombeva evidentemente sull'Agenzia.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67bis del D.L.gsvo n. 546/92; violazione e/o falasa applicazione dell'art. 72bis del D.P.R. 602/1973 e degli artt. 543 ss. c.p.c. (inesistenza del titolo esecutivo), nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.
La ricorrente, con apposite memorie integrative, aveva reso il Collegio edotto che, nelle more del giudizio di primo grado, la sentenza n. 11777/2024, della CGT di Napoli, aveva annullato l'intimazione di pagamento n. 07120239003922800000 e le cartelle di pagamento in esse trasfuse, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi.
Tale sentenza, come ogni sentenza pronunciata da una Corte tributaria, è provvisoriamente esecutiva, per cui le suddette cartelle e la suddetta intimazione di pagamento, da cui scaturisce l'odierno giudizio, risultano attualmente annullate.
La sentenza di primo grado del presente giudizio è quindi monca, perché, pronunciandosi solo sulla vicenda prescrittiva, ha omesso, in violazione dell'art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sulla validità del PPT, che deve invece essere annullato, in assenza di validi titoli esecutivi.
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 del D.L.gsvo 472/97
(prescrizione).
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, i crediti vantati ex adverso sono inesorabilmente prescritti, dal momento che, tra la notifica delle cartelle di pagamento n.
07120080129955566 e n. 07120080131965073, avvenuta l'11 settembre 2008, e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239003922800, avvenuta il 10/2/2023, sono trascorsi quasi 15 anni.
Anche nella denegata ipotesi che siano stati notificati gli avvisi di intimazione del 2013, sarebbe comunque quanto meno spirato il termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni.
5. Violazione dell'art. 25 bis del D.L.gsvo n. 546/92. Controparte, infatti, ha omesso di depositare nel fascicolo telematico la copia informatica dell'atto munita di attestazione di conformità all'originale. Le raccomandate a/r prodotte non sono munite di attestazione di conformità all'originale, e avrebbero pertanto dovuto essere espunte dal giudizio.
Chiedeva pertanto di accertare tutti i motivi esposti nell'appello, e, sulla base degli stessi, accertare e dichiarare l'inesistenza di atti esecutivi a supporto dell'impugnato PPT, dichiarando prescritta ogni avversa pretesa.
In subordine, dichiarare prescritti sanzioni e interessi, assistiti da prescrizione quinquennale.
In ogni caso, annullare il PPT impugnato, sulla base della sentenza della CGT di Napoli 11777/28/24.
Riconoscere all'appellante la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
L'ADER si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base dei seguenti motivi.
La contribuente, come correttamente verificato dalla Corte di primo grado, ha riconosciuto di avere ricevuto le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla ricorrente/appellante, è pretestuosa e infondata.
Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo steso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore e soggetto debitore viene sottoposto a una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito.
La procedura di riscossione si articola nei seguenti passaggi:
1) L'ente creditore, dopo l'iscrizione a ruolo e in assenza di riscossione del credito, emette il provvedimento di discarico, che “neutralizza” l'attività di riscossione dell'Agente nei confronti del debitore rispetto al ruolo medesimo.
2) L'ente creditore, individuati in capo al debitore adeguati elementi reddituali e patrimoniali, può affidare all'Agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.
3) L'Agente dà avvio all'azione di recupero, previa notifica al debitore dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR 602/73, sulla base del titolo esecutivo già notificato.
Nel caso di specie, come ampiamente dimostrato, le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Per tutte le cartelle notificate sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione (che, trattandosi di crediti erariali, è decennale).
Segnatamente:
per la cartella n. 07120080129955566 (regolarmente notificata, a mani proprie, l'11/9/2008) sono stati poi notificati gli avvisi di intimazione 071201390584118 (il 27/6/2013) e 071202390039228 (il 10/2/2023);
per la cartella n. 07120080131965073 (regolarmente notificata l'11/9/2008 a mani proprie) sono poi stati notificati gli avvisi di intimazione n. 07120199058411981 (il 27/6/2013) e 07120239228 (il 10/2/2023).
Tali notifiche sono state riconosciute dalla contribuente, che si è limitata a eccepire l'avvenuta prescrizione delle pretese (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi), assumendo l'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle presupposte (11/9/2008) e quella dell'intimazione di pagamento (10/2/2023), autonomamente impugnata, prodromica al pignoramento.
Inoltre, l'Agenzia ha dimostrato di avere notificato in data 27/6/2013 l'intimazione n. 071201390584118, riferita alla cartella n. 07120080129955566, e l'intimazione n. 07120199058411981, riferita alla cartella n.
07120080131965073, allegando l'avviso di ricevimento, univocamente riferibile a tali atti di intimazione, dedotti attraverso il numero di questi indicato sull'avviso, da cui emerge incontrovertibilmente che detti atti sono pervenuti nella sfera di disponibilità del destinatario.
Parte appellante, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione, non ha né specificamente contestato la rituale notifica degli atti n. 071201390584118 e n. 07120199058411981, né ha fornito alcuna prova circa il contenuto e la natura alternativa di tali atti.
Tale mancata contestazione fa sì che l'asserita assenza di atti interruttivi non sia coperta dall'onere della prova.
L'eccezione di controparte, relativa al decorso termine di prescrizione, è quindi infondata, anche in considerazione della proroga dei termini dettata dall'emergenza COVID. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Con memorie aggiuntive del 9/1/2026, l'appellante ribadiva le proprie argomentazioni, insistendo sulla prescrizione delle cartelle presupposte – come già confermato da sentenza di altra Corte di Giustizia
Tributaria della Campania - e quindi sulla necessità della revoca del pignoramento per carenza di presupposto.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
È da notare che le due parti convengono su alcune circostanze di fatto e di diritto, che possono essere dunque date per acclarate.
Entrambe riconoscono la regolare notifica alla ricorrente/appellante degli atti di atti di pignoramento presso terzi segnati dal n. 0718420230000992000.
Entrambe riconoscono che tale atto poggia sulle cartelle di pagamento n. 07120080129955566 e.
07120080131965073.
Entrambe riconoscono che tali cartelle sono state regolarmente notificate a mani del contribuente.
Entrambe riconoscono che tale consegna è avvenuta in data 11/9/2008.
Entrambe riconoscono che l'intimazione di pagamento prodromica al PPT è regolarmente avvenuta il
10/2/2023.
Entrambe prendono atto (e non potrebbe essere altrimenti) che tra la consegna delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento sono trascorsi quasi quindici anni, ovviamente atti a fare trascorrere il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi).
Il presente giudizio verte quindi unicamente sull'esistenza o meno di atti interruttivi intervenuti a interrompere la prescrizione.
L'Agenzia deduce che è stata notificata alla contribuente anche l'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000, riferentisi alle due prodromiche intimazioni, 071201390584118 e
07120199058411981, notificate il 27/6/2013, delle quali esibiva le ricevute degli avvisi inviati.
L'invio di tali cartelle sarebbe stato riconosciuto dalla contribuente, che si sarebbe limitata ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
La notifica di tali cartelle dovrebbe quindi ritenersi provata, in base al principio di non contestazione.
Ma questa asserzione dell'Agenzia è errata, dal momento che la ricorrente/appellante non ha mai riconosciuto la ricezione di queste due cartelle di pagamento, atte a interrompere la prescrizione. Il principio di non contestazione non può quindi esser fatto valere.
La ricorrente/appellante ha dimostrato (circostanza riconosciuta dall'Agenzia) che l'atto d'intimazione n.
07120239003922800000 e i due atti sottesi erano state annullati dalla Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ma, soprattutto, nega la ricezione delle due menzionate intimazioni 071201390584118 e
07120199058411981
L'Agenzia afferma di avere prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle predette cartelle, dai quali si deduce che essi sono pervenuti regolarmente all'indirizzo e nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La ricorrente, tuttavia, nega che tali avvisi siano riconducibili alle menzionate cartelle, e l'annullamento delle cartelle da parte della sentenza n. 11777/2024 della CGT di Napoli, pur ritenendo provato l'invio e la ricezione della raccomandata, si basa proprio sulla mancata riconducibilità di tali avvisi alle richiamate cartelle.
L'ADER sembra minimizzare tale conclusione della CGT, asserendo che la Corte “si pronuncia unicamente sulla riconducibilità della raccomandata recapitata in data 27/6/2013 a tali atti d'intimazione”.
Ma tale argomentazione della Corte non è certo di poco conto, ed è più che sufficiente a dichiarare l'avventa prescrizione. È ovvio, infatti, che la riconducibilità della raccomandata all'atto è un requisito essenziale e imprescindibile.
Non è vero, si ripete, che la contribuente non abbia contestato la ricezione di tali raccomandate, e l'onere della prova incombe sull'Agenzia, non certo sul contribuente. Non spetta al contribuente fornire “prova riguardo a un possibile diverso contenuto di tali atti”.
La sentenza di prime cure, nell'affermare che la ricorrente avrebbe riconosciuto la regolare notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento impugnato, “limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle pretese, sia decennale per i tributi e sia quinquennale per sanzioni e interessi”, è errata, dal momento che la contribuente riconosce soltanto la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239003922800000 e delle prodromiche cartelle di pagamento, titoli sui quali poggia il PPT opposto, ma disconosce le due presunte intimazioni di pagamento 071201390584118 e 07120199058411981, asseritamente notificate il 27 giugno 2013, mai prodotte agli atti nel giudizio e richiamate solo attraverso una presunta ricevuta di ritorno di una pretesa raccomandata, che ben potrebbe riferirsi a un qualsiasi altro atto.
La motivazione dei Giudici, secondo cui “parte ricorrente, limitandosi a negare di aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica delle cartelle e le intimazioni prodromiche al pignoramento impugnato non ha … specificamente contestato la rituale notifica degli atti contraddistinti dai n.
071201390584118 e n. 07120199058411981”, è quindi errata, illogica e contraddittoria.
La raccomandata a/r, prodotta in giudizio dall'ADER, a riprova dell'avvenuta notifica delle due intimazioni n. 071201390584118 e 07120199058411981, si riferisce in realtà a un unico documento, e non è dato capire, in alcun modo, quale esso sia. È ben possibile che essa si riferisca a una delle due intimazioni contestate, ma ciò dovrebbe esser dimostrato dall'Agenzia, non dalla contribuente.
A fronte di tale contestazione della ricorrente/appellante, si deve prendere atto che l'Agenzia non ha mai provveduto a esibire in giudizio le due intimazioni di pagamento n. 071201390584118 e
07120199058411981, cosa che le sarebbe ovviamente facile fare.
Non si può non prendere atto, quindi, in assenza di provati atti interruttivi, che tra la notifica della prime cartelle di pagamento (07120080129955566 e n. 07120080131965073, avvenuta l'11 settembre 2008) e quella dell'intimazione sottostante al PPT (07120239003922800, avvenuta il 10/2/2023) è trascorso un lasso di tempo di quasi quindici anni, più che sufficiente, anche senza tenere conto della sospensione COVID, a fare spirare i termini della prescrizione, tanto quella decennale per i tributi, quanto quella quinquennale per sanzioni e interessi.
Le argomentazioni tecniche dell'ADER, relative ai vari passaggi del processo di riscossione, sono esatte, ma non rilevanti a proposito del presente giudizio.
L'appello viene quindi accolto, dichiarando estinta ogni avversa pretesa.
La particolarità della questione determina la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE APPELLO, ANNULLANDO PPT OPPOSTO E DICHIARANDO ESTINTE LE PRETESE.
COMPENSA LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GUDIZIO.