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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12267 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 46729 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Telese n.35, presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Emanuele Vocino e Livia Palmieri che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore dr. , elettivamente domiciliata presso Controparte_2
l'Avvocatura aziendale dell'Ente, sita in Roma, via Maria Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina Tandoi e Gabriella Mazzoli giusta procura in atti CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.12.2024 ed iscritto a ruolo il 23.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato dell' quale CPSI – Collaboratore professionale sanitario infermiere – come da CCNL Pt_2
Comparto Sanità, e lavora presso il P.O. S. Pertini in Roma, in turnazione h24 dal lunedì alla domenica;
che dal 10.11.2014 al 31.12.2015 la ricorrente, dal lunedì alla domenica, ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle 07:00 alle 14:00 (7h), dalle 14:00 alle 21:00 (7h), dalle 21:00 alle 07:00 (10h); che in questo periodo tutti e tre i turni hanno superato le 6 ore;
che dal 01.01.2016 al 31.10.2024, sempre in turnazione H24, dal lunedì alla domenica, ha osservato il diverso orario di lavoro: dalle 07:00 alle 14:00 (7h), dalle 14:00 alle 20:00 (6h), dalle 20:00 alle 07:00 (11h); che il turno antimeridiano e quello notturno hanno superato le 6 ore;
che nello specifico la ricorrente ha lavorato: dal 2014 al 31.12.2022 presso il reparto di Medicina, dal 01.01.2023 al 05.06.2024 presso l'AMBI e, dal 06.06.2024 lavora presso l'Ospedale di Comunità Territoriale;
che il reparto di Medicina constava di 42 posti letto, con 3 infermieri per ogni turno e 2 OSS per il solo turno di mattina e pomeriggio e nessuna unità ausiliaria;
che p resso il reparto di Medicina sono ricoverati pazienti che richiedono tutti una costante assistenza sanitaria e a causa dell'insufficienza del personale Oss assegnato la ricorrente era tenuta a svolgere anche le diverse mansione del personale insufficiente, motivo per cui è sempre risultato impossibile allontanarsi dal reparto per recarsi a mensa dalle 12:30 alle 15:30; che il reparto AMBI (Area assistenziale a Media-Bassa Intensità) constava di 16 posti letto, con solo 2 infermieri e 1 OSS per ogni turno;
che dal mese di giugno 2024 l'AMBI è stato trasformato in Ospedale di comunità territoriale (allocato all'interno del Presidio S. Pertini) che costa di 16 posti letto, con solo 2 infermieri per ogni turno e 1 OSS per il solo turno di mattina;
che presso lo stesso sono ricoverati tutti i pazienti terminali in attesa di essere collocali o presso una struttura residenziale (RSA) oppure in attesa di attivazione del servizio di assistenza domiciliare perché tutti non autosufficienti;
che il personale infermieristico dedicato per ogni turno di lavoro nei suindicati reparti è sempre risultato esiguo ed insufficiente rispetto all'attività da svolgersi, tanto da rendere ogni turno lavorativo senza pausa;
che la ricorrente ha svolto numerosi turni di c.d. “lunga” permanendo in servizio per due turni consecutivi, ad es. mattina/pomeriggio dalle 07:00 alle 21:00 o pomeriggio/notte dalle 14:00 alle 07:00, per carenza di personale e senza alcuna pausa;
che durante il periodo emergenziale Covid la turnistica osservata è stata di almeno 12 ore continuative, periodo in cui non si è potuto usufruire della mensa;
che nessun servizio mensa o servizio sostitutivo è stato previsto e fruito dalla ricorrente per il turno di notte e per gli altri turni eccedenti le 6 ore;
che solo dal 01.01.2022 viene erogato in busta paga il controvalore del buono pasto per euro 4,14, ma solamente per i turni di notte;
che, come specificato da regolamento e dal CCNL, la pausa pranzo deve essere “liberamente” esperita all'interno del turno che si sta espletando;
che tale circostanza invece non ricorre nel caso di specie, attesa l'impossibilità di allontanarsi;
che la ricorrente era altresì obbligata al cambio a vista e alle consegne, ciò comportando l'allontanamento dal reparto oltre le 14:00, ovvero alle 14:20/ 14:30; che la ricorrente è sempre stata impossibilitata a recarsi in mensa a causa della natura dell'attività lavorativa svolta, che richiede continuità assistenziale;
che il servizio mensa non è stato fruibile per tutto il periodo emergenziale covid, in quanto il personale non poteva allontanarsi dal reparto per protocolli sul contenimento del contagio essendo stata anche chiusa la mensa;
che i lavoratori hanno diritto a percepire un buono pasto per tutte le giornate lavorative il cui il turno supera le 6 ore ex art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità; che pertanto la ricorrente ha diritto al controvalore dei buoni pasto quale risarcimento danno per tutti i turni eccedenti le 6 ore espletati per il periodo di cui è causa;
che l'importo dell'indennità sostitutiva del servizio mensa è quello indicato dalla Contrattazione Collettiva di settore pari a € 4,14 (a carico del datore di lavoro e al netto di imposte);che alla ricorrente deve essere riconosciuto il risarcimento danni pari al controvalore monetario dei buoni pasto per tutti i turni eccedenti le 6 ore dall' 08.11.2014 al 31.10.2024; che alla ricorrente spettano inoltre le somme corrispondenti al valore dei buoni pasto, di Euro 4,14 ciascuno, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per un totale di 36 giorni di ferie annui, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25850 del 27.09.2024; che la ricorrente ha diffidato l'azienda con atto interruttivo di prescrizione l'08.11.2024; che, nel dettaglio, la ricorrente ha lavorato quale CPSI: dal 2014 fino al 2022 presso il reparto di Medicina, dal 2023 presso l'AMBI e dal giugno 2024 presso Ospedale di comunità territoriale;
che la ricorrente, come comprovato dalle buste paga e dai cartellini, ha effettuato in totale n. 963 turni eccedenti le 6 ore dal 10.11.2014 al 31.10.2024 per i diversi periodi indicati in ricorso;
che alla ricorrente è pertanto dovuta la somma di € 3.986,82, quale risarcimento danno per inadempimento contrattuale, pari al controvalore dei buoni pasto di € 4,14 per il numero complessivo di 963 turni di lavoro eccedenti le 6 ore. Esposte alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1. Accertare e dichiarare che, a causa della distanza, della tipologia di attività lavorativa prestata e degli orari di lavoro, la sig.ra è stata ed è impossibilitata ad usufruire del Parte_1 servizio mensa;
2. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto alla Parte_1 corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni eccedenti le 6 ore antimeridiani e pomeridiani dall'8.11.2014 al 31.10.2024 e per l'effetto, 3. Condannare l' , in persona del Direttore Generale p.t al pagamento, quale Pt_2 risarcimento danno pari al controvalore del buono pasto di 4,14, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, in favore della ricorrente sig.ra della somma di € 3.986,82 per Parte_1
n. 963 turni espletati nel periodo di riferimento, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di ogni singola maturazione del buono pasto fino al soddisfo.
4. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, consistente nel corrispondente importo in denaro di euro 4,14, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per tutti i giorni di ferie, pari a 36 giorni annui, usufruiti dall' 08.11.2014 al 31.10.2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia nei limiti del termine di prescrizione e per l'effetto, 5. Condannare l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento quale risarcimento danno in favore Pt_2 della sig.ra della somma di Euro 1.490,40 (pari al controvalore dei buoni pasto, Parte_1 di Euro 4,14 cadauno, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per il numero complessivo di 36 giorni annui cadauno dall'08.11.2014 al 31.10.2024) o della diversa somma o periodo ritenuti di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di ogni singola maturazione del buono pasto fino al soddisfo.
6. Condannare l' Pt_2 al pagamento delle spese e agli onorari del presente giudizio per i quali i sottoscritti avvocati
[...] si dichiarano anticipatari e distrattari.
7. Con riconoscimento degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, s.m.i., per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”.
Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva Controparte_1 telematica ed allegato fascicolo. In particolare la parte convenuta deduceva: che la ricorrente (coll. prof. san. infermiere) ha prestato e presta il proprio servizio presso differenti reparti dell'Ospedale Sandro Pertini, presidio ospedaliero della che l'orario svolto dalla ricorrente, in conformità alle disposizioni Parte_3 della contrattazione collettiva di settore ed in considerazione delle esigenze assistenziali delle strutture ospedaliere, è articolato in turni su 12 o 24 ore;
che tali turni, dal 01.01.2016 si articolano in mattina (ore 7-14), pomeriggio (ore 14-20) e notte (ore 20-7), a seguito della parziale modifica della turnazione osservata sino al 31.12.2015, che vedeva il servizio pomeridiano concludersi alle 21, orario in cui aveva inizio quello notturno;
che negli anni si sono susseguiti diversi accordi contrattuali tra le sigle sindacali a tutela dei lavoratori e dell'azienda; che attualmente, per il comparto sanità, è vigente il CCNL del 22.11.22, il quale tuttavia non prevede una disciplina specifica concernente il riconoscimento dei buoni pasto, ma rinvia alla previgente contrattazione;
che ai sensi dell'art 29 del CCNL del 2001, come modificato dal CCNL del 2009, si garantisce a Part tutti i dipendenti dell' il diritto alla fruizione del pasto, al di fuori dell'orario di lavoro, con la presenza del servizio mensa o, in alternativa, nel caso in cui questo fosse assente all'interno della sede lavorativa, attraverso la concessione di un sevizio sostitutivo, che può eventualmente essere previsto dall'azienda con la specifica erogazione dei buoni pasto, sottolineando, inoltre, che il pasto non è monetizzabile;
che in attuazione della disposizione del predetto CCNL, non prevedente una soglia oraria automatica per l'erogazione del servizio mensa e della prestazione sostitutiva e prescrivente in merito un contenimento della spesa per la P.A., in linea con quanto disposto dal D.L Part 95/2012 in materia di Spending Review, l' con ordine di servizio n. 50 del 25.10.12 ha riconosciuto il diritto al buono pasto a tutti i dipendenti che prestano servizio nelle sedi aziendali sprovviste del servizio mensa;
che parimenti, il personale del comparto, incluso quello che effettua attività turnante, per poter usufruire della mensa deve svolgere un turno giornaliero non inferiore a otto ore e trenta minuti, inclusa la pausa per il recupero psico-fisico; che in concreto, presso l'Ospedale S. Pertini, ove la dipendente ha svolto e svolge le proprie mansioni, è presente un servizio mensa, nonché all'occorrenza il servizio di asporto di appositi “cestini” (o c.d. takeaway), offerto ai dipendenti con modalità conformi a quelle previste dalla normativa e dalla contrattazione vigente;
che la mensa è ubicata al piano terra della Palazzina “A” del Pertini;
che i reparti presso cui ha prestato servizio la ricorrente si trovano tutti all'interno della Palazzina “A” dell'ospedale Pertini, con una distanza di metri 85,70 dalla scala centrale dell'edificio sino all'accesso mensa;
che il servizio mensa dell'Ospedale Pertini aveva l'orario di apertura 13.00 /15.00 ma, a seguito di Parte attività di valutazione della della è stato disposto Parte_4
l'ampliamento orario di un'ora 12.30/15.30; che al di fuori dell'orario di apertura del servizio mensa, i dipendenti possono ritirare, previa richiesta, un pasto da poter consumare anche all'interno della struttura ospedaliera nelle c.d. tisanerie dei reparti, nonché usufruire dei distributori automatici provvisti di snack e bevande;
che questo modello era già previsto dal precedente capitolato stipulato dalla ex , confluita nella nel 2016 - Azienda sanitaria cui afferiva il Parte_5 Parte_3 presidio ospedaliero Pertini;
che, come emerge dalla nota prot. 13000 del 21.01.2025, nonché dai dati dei ricoveri e dall'elenco del personale in servizio presso i reparti ove presta o ha prestato servizio la dipendente è assegnato personale in misura idonea e conforme a normativa;
che il coordinatore infermieristico, sempre presente, facilita l'allontanamento del personale a turno durante l'orario di servizio della mensa, al fine di scongiurare disservizi nella continuità assistenziale o difficoltà nell'organizzazione dei dipendenti;
che al personale in servizio oltre le sei ore, come attestato dalla relazione n. 13000/25, cui viene assicurata la pausa dovuta presso il locale tisaneria dei reparti, viene riconosciuto l'intero orario di lavoro, senza decurtazione dei 30 minuti;
che è maturata la prescrizione quinquennale disciplinata dall'art. 2948, n.4 c.c. Esposte alcune considerazioni in diritto la parte convenuta concludeva chiedendo di volere:” in via pregiudiziale: dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 2948 c.c. di qualsiasi credito riferibile fino al 08.11.2019; nel merito: rigettare il ricorso proposto ex art 414 c.p.c. dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi in supporto Parte_1 probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
o, in via subordinata, disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza, salvo l'intervenuta prescrizione o alla minor somma risultante dall'istruttoria”. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc sollevata dalla parte convenuta, trovando applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione decennale. Invero la giurisprudenza di merito ha affermato che " la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono, si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass., ord. n. 31919/2022; Cass., n. 10414/2013) (il cui termine di prescrizione è pacificamente decennale)” (Trib. Cosenza sez. lav., sent. n.1103 del 20.6.2025). Nel medesimo senso si è espresso il Tribunale di Roma:” “il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L – Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L
– Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013), dovendosi osservare – per completezza – che il tema della decorrenza della prescrizione di tale pretesa non è stato sollevato dalle parti del presente giudizio” ( Cass ord 20250/2024) Pertanto si ritiene che la prescrizione sia decennale trattandosi di responsabilità contrattuale ed inizi a decorrere da quando matura il diritto al buono pasto ossia dal giorno in cui viene resa la prestazione di durata superiore alle 6 ore senza pausa” (Trib. Roma sez lav. est.
sent. n. 7853 del 3.7.2025). Per_1
Anche la Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 20957 del 23.7.2025 ha statuito che "una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti” con conseguente applicazione della prescrizione decennale, interrotto nel caso di specie dalla diffida dell'8.11.2024 inviata a mezzo pec (doc.9). Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta di quanto già affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in fattispecie analoghe, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare di recente la Corte di Cassazione in materia ha così stabilito:
“… il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore (Cass., n. 31137 del 28 novembre 2019 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass., n. 22985 del 21 ottobre 2020). Nella fattispecie di causa viene in rilievo, dunque, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. (…) 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile” (…). Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, in base al quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può convenire, dunque, sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. n. 66 del 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, quindi, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa, ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la relativa attività sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto». Sul punto, si osserva che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, state previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, nei termini sopra esposti, è coerente, poi, con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali. (…) (Cass. sez. lav. ordin. n.16938 del 24.6.2025). In fattispecie del tutto analoga, concernente altri lavoratori dipendenti della il Parte_3
Tribunale di Roma, con motivazione in questa sede condivisa, nella sentenza n. 6871 del 12.6.2025 est. ha così stabilito: Pt_6
“1.Il quadro normativo L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. L'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile 1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2008- 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, stabilisce che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del-le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990». L'art. 99 del C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 ottobre 2018, ed efficace dal giorno successivo, prescrive che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in CP_1 quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti” Le norme in materia di servizio mensa sopra menzionate sono quindi rimaste valide e risultano espressamente richiamate dall'art. 27 dello stesso contratto che, nel disciplinare l'orario di lavoro, ha previsto, al comma 4, che : “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. L'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo ha riportato un'identica disposizione.
2. L'interpretazione giurisprudenziale 2.1 La Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento del buono pasto in favore del personale non dirigente della sanità pubblica, ha affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547). Nell'ambito della pronuncia, nel precisare che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore… proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” ha così motivato: “… la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66…., art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. …” La stessa Corte, in successiva pronuncia (Cass. Sez. lavoro, Ord., 1/9/2023, n. 25622), in merito alla decisione dell' di limitare la fruizione del servizio mensa al personale Controparte_1 osservante determinati orari, escludendo così dal beneficio i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” o con diverse fasce orarie, ha rilevato che “….questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli aventi CP_1 diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati». (v. anche, in tal senso , Cass.Ord. 31 luglio 2024, n. 21440). La Corte ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, in base alla lettura combinata dell'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e del contratto collettivo integrativo per il comparto sanità 2001, come modificato nel 2009, che garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2.2 Come condivisibilmente evidenziato da altro giudice di questo Tribunale (sent. n. 3577/2024 – Giudice Luna) “…Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende. Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l' unilateralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano CP_1 beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende”. Le considerazioni esposte valgono anche alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021. Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui tali norme limiterebbero la fruizione del servizio mensa al personale non operante su turni, escludendo il personale in turno, che dovrebbe fruire della pausa per il recupero delle energie all'interno del reparto o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, non avendo quindi diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. Le disposizioni in esame disciplinano la pausa del personale che non opera secondo turni (con particolare riferimento alla sua durata e alla sua collocazione oraria); in assenza di regolamentazione esplicita, per i lavoratori operanti in turno valgono le disposizioni precedenti contenute nell'art 29 del CCNL 2001 (peraltro richiamate), oltre che, ovviamente, quella inderogabile di legge (art. 8 d.lgs. n. 66/2003). Giova richiamare al riguardo quanto rilevato sulla questione dalla Corte d'appello di Roma: «… L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023). (…) 3. La fattispecie concreta 3.1. L' resistente, con ordine di servizio n. 50 del 25.10.2012, ha istituito, all'interno della CP_1 sede di lavoro delle ricorrenti, il servizio sostitutivo del servizio mensa riconoscendo il buono pasto a coloro che prestano attività lavorativa in orario che supera le otto ore, escludendo, invece, i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti e, comunque, nel caso non siano superate le 8 ore di lavoro. Tuttavia, l'azienda sanitaria non avrebbe potuto stabilire limiti contrastanti con il dettato normativo richiamato, interpretato alla luce dei principi esposti (e, pertanto, non avrebbe valenza la successiva “ratifica” sindacale che, secondo quanto dedotto dalla resistente, sarebbe intervenuta;
peraltro, nonostante l' abbia sostenuto che l'ordine di servizio n. 50 del CP_1
25.10.2012 fosse stato ratificato con accordo sindacale, tale accordo non risulta allegato, essendo stata prodotta solo la nota prot. 50564/2012, predisposta dalla stessa , in cui si fa CP_1 riferimento a “intese sindacali” non meglio precisate - doc. n. 4 fasc. res.). La possibilità di usufruire di generi alimentari all'interno della sede operativa dell' , dove CP_1 sono presenti distributori automatici di cibo e bevande, non può del resto dirsi “compensativa” della mancata fruizione della mensa e del correlato diritto al buono pasto, condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, perché l'attività si è protratta per oltre sei ore.
3.2. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore (e delle dodici ore in caso di turno doppio) per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi, non è stato contestato dall'azienda. (…)”. Nel caso di specie le circostanze concernenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, dettagliatamente dedotte in ricorso, non sono state contestate dalla parte convenuta e, pertanto, devono ritenersi provate per il principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc. Quanto alla specifica posizione della ricorrente, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore per il numero di turni indicato nel conteggio di cui in ricorso, non è stato specificamente contestato dall'azienda convenuta e comunque risulta dalla documentazione allegata al ricorso. Sulla scorta dei conteggi di cui in ricorso, immuni da vizi, alla parte ricorrente spetta il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, pari al valore del buono pasto per il numero dei turni eccedenti le 6 ore, nella misura complessiva di € 3.986,82 per n. 963 turni dall'8.11.2014 al 31.10.2024. In conseguenza la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, quale risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto, pari al valore del buono pasto di € 4,13 per ogni turno eccedente le sei ore antimeridiani e pomeridiani, per un ammontare complessivo di € 3.986,82 per n. 963 turni espletati dall'8.11.2014 al 31.10.2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo. Deve, invece, essere respinta la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del buono pasto anche per i giorni di ferie, pari a 36 giorni annui. Infatti l'art. 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del c.c.n.l. del 7.4.1999, statuisce che:” Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, sicché non sussiste alcun diritto al buono pasto per i giorni di ferie. Sul punto la Cassazione ha chiarito che “ il diritto del personale addetto ai turni di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa è limitato “alle giornate in cui presta servizio”” (Cass.sez. lav. ordin. n. 17518 del 19.6.2023) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima, come da dispositivo in calce, tenuto conto della serialità del contenzioso, come da dispositivo in calce, con aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M 55/2014 (che prevede un aumento del compenso “fino al 30 per cento)” , con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni eccedenti le 6 ore antimeridiani e pomeridiani all'8.11.2014 al 31.10.2024;
2) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore della ricorrente del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto, pari al valore del buono pasto di € 4,13 per ogni turno eccedente le sei ore antimeridiani e pomeridiani, per un ammontare complessivo di € 3.986,82 per n. 963 turni espletati dall'8.11.2014 al 31.10.2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna la parte convenuta al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 1.392,76 di cui € 1.211,1 per compensi ed € 181,66 per spese generali oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi