Sentenza 11 marzo 1966
Massime • 1
Secondo il disposto dell'art. 366 cod.proc.civ., i motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza impugnata debbono essere enunciati nel ricorso, avendo essi lo scopo di fissare, immutabilmente, lo ambito dell'impugnazione, agli effetti anche della disposizione di cui all'art. 329, 2 comma, dello stesso codice concernente i limiti della acquiescenza. Conseguentemente, la parte, che abbia ritualmente proposto ricorso per Cassazione, non puo proporre uno o piu ricorsi successivi per dedurre altri motivi di annullamento, anche se il termine per l'impugnazione non sia ancora scaduto. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1966, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1966 |
Testo completo
Secondo il disposto dell'art. 366 cod.proc.civ., i motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza impugnata debbono essere enunciati nel ricorso, avendo essi lo scopo di fissare, immutabilmente, lo ambito dell'impugnazione, agli effetti anche della disposizione di cui all'art. 329, 2 comma, dello stesso codice concernente i limiti della acquiescenza. Conseguentemente, la parte, che abbia ritualmente proposto ricorso per Cassazione, non puo proporre uno o piu ricorsi successivi per dedurre altri motivi di annullamento, anche se il termine per l'impugnazione non sia ancora scaduto. *