TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8020/2021 R.G.L.
TRA
, , , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.ti Gaetano Falcone e Eleonora Salvemini
- ricorrenti -
contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Tiberino e Domenico Longo - resistente -
OGGETTO: esposizione ad amianto, riconoscimento benefici ex art. 13, c. 8, l. n. 257/92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio CP_ l per sentire: “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti, in ragione dell'attività lavorativa CP_ prestata alle dipendenze della già , CP_2 CP_4 Controparte_5
presso lo stabilimento di Manfredonia - Monte Sant'Angelo, hanno lavorato in
[...] ambienti dove erano presenti fibre e polveri di amianto per tutto il periodo del rispettivo rapporto di lavoro o per un periodo comunque superiore a dieci anni;
b) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono stati costantemente direttamente oltre che indirettamente esposti all'amianto e, quindi, in maniera qualificata;
c) conseguentemente, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto all'applicazione dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.
257 e successive modificazioni e integrazioni e, conseguentemente, dichiarare il diritto di ciascuno degli odierni ricorrenti di vedersi riconosciuti i corrispettivi accrediti contributivi moltiplicando per il coefficiente di 1,5 il periodo lavorativo;
d) accertare e dichiarare che i ricorrenti, hanno diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura dovuta in applicazione dei benefici di cui all'art. 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni e
pagina 1 di 9 integrazioni ed alla corresponsione della differenza sui ratei maturati e non riscossi”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la mancanza d'interesse ad agire e la CP_1 prescrizione del diritto, nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Sull'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con ordinanza del 19.11.2024, la scrivente ha invitato parte ricorrente a dedurre sull'incidenza dell'eventuale riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto sul quantum della pensione già in godimento.
Con note scritte del 13.12.2024, parte ricorrente ha dedotto che “da verifiche eseguite presso le sedi preposte, è risultato che il riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto indice in maniera significativa sul quantum della pensione in godimento ai ricorrenti”, depositando, a tal fine, prospetti di calcolo.
Ne deriva che vi sia un interesse attuale e concreto dei ricorrenti alla decisione.
* * *
Sull'eccepita prescrizione, occorre premettere quanto segue.
La Suprema Corte ha da tempo statuito che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 legge 257/92 “seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico” (Cass., sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12685, e, più di recente, tra le altre, Cass., sez. lav., 13 giugno 2012, n. 13578, nonché ord. 4 aprile 2014, n.
7934).
In base a tale indirizzo il diritto alla rivalutazione in questione possiede una sua autonomia, resa evidente anche dalla necessità di un'apposita domanda amministrativa.
Ne deriva che, diversamente dal diritto alla pensione – che è il solo primario ed intangibile (Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219) – l'azione diretta al riconoscimento del beneficio contributivo non può dirsi imprescrittibile, “stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2012, n. 1629).
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha statuito che la prescrizione è suscettibile di estinguere definitivamente non solo i singoli ratei di maggiorazione pensionistica, bensì il diritto alla rivalutazione (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017; Cass. Sez. lav. n. 2503 del pagina 2 di 9 10.2.2015; Cass., sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2351, 12 febbraio 2015, n. 2773, e 27 maggio 2015, n.
10980).
Tale linea interpretativa è stata ritenuta conforme all'assetto costituzionale, dopo che il carattere irrinunciabile ed imprescrittibile è stato riconosciuto solo all'an del diritto alla pensione, non anche al quantum, soprattutto quando esso riguardi una sua componente marginale (in tal senso, Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 71).
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie è quello ordinario decennale, previsto dall'art. 2946 c.c.
Ciò posto, la situazione giuridica fatta valere con la domanda attorea si ricollega a fatti storici –
l'esposizione all'amianto e la sua durata – conosciuti solo dall'interessato e relativamente ai quali viene a determinarsi il contenuto del diritto alla maggiorazione.
Di conseguenza, il lavoratore può agire in giudizio per fare valere l'autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, “quando abbia consapevolezza dell'esposizione all'amianto” (Cass., 10980/2015, cit.).
Nel caso in esame, la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato può farsi ragionevolmente coincidere con l'istanza amministrativa datata 23.11.1998 inoltrata dai ricorrenti per il riconoscimento da parte dell' dell'avvenuta esposizione qualificata ad amianto (all. 8, 9 e 10). CP_6
Da allora, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' per ottenere i benefici derivanti dall'esposizione al rischio di amianto. CP_1
In particolare: il ricorso iscritto al R.G.L. n. 16069/2007, depositato in data 4 maggio 2007, relativo al ricorrente , è stato notificato all' in data 15 ottobre 2007 (all. n.17 del ricorso); Parte_1 CP_1 il ricorso iscritto al R.G.L. n. 18540/2007, depositato in data 21 maggio 2007, relativo al ricorrente sig.
, è stato notificato all' in data in data 15 ottobre 2007 (all.n.18 del ricorso); il Parte_2 CP_1 ricorso iscritto al R.G.L. n. 18541/2007, depositato in data 21 maggio 2007, relativo al ricorrente sig.
, è stato notificato all' in data in data 15 ottobre 2007 (all.n.19 del ricorso). Parte_3 CP_1
Con sentenza n. 8107/2015 depositata in data 11 novembre 2015, relativa al ricorrente con Parte_1 sentenza n. 2190/2016 depositata in data 30 marzo 2016, relativa al ricorrente e con sentenza n. Pt_2
7793/2016 depositata in data 9 novembre 2016, relativa al ricorrente le domande così Pt_3 introdotte sono state dichiarate improponibili in mancanza dell'esperimento del procedimento amministrativo nei confronti dell . (all.ti 20-22 del ricorso). CP_1
Dal deposito delle predette sentenze è iniziato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione, interrotto dai ricorrenti con la presentazione delle domande all' . CP_1
Precisamente, in data 21.02.2018, dal ricorrente con la presentazione all' Parte_1 CP_1 della domanda diretta all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio pagina 3 di 9 CP_ da amianto come previsto dalla legge (all. 23), cui l con nota in data 28.03.2018, prot. N.:
.3100.21/02/2018.0062741, ha comunicato il rigetto della domanda (all.24) e contro cui il CP_1 ricorrente ha proposto ricorso n. 1470491 del 12.05.2018, al (all.25). Controparte_7
CP_ L' con nota recante la data del 16.11.2018, prot. N.: INPS.3100.21/02/2018.0062741, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del (all.26). Controparte_7
In data 16.02.2018, il ricorrente ha presentato all' la domanda diretta Parte_2 CP_1 all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio da amianto come CP_ previsto dalla legge (all.27) e l' con nota in data 08.03.2018, prot. N.:
.3100.16/02/2018.0057324, ha comunicato il rigetto della domanda (all.28). Avverso il CP_1 provvedimento di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso n. 1470485 del 12.05.2018, al Comitato CP_ CP_ Provinciale (all.29). L' con nota recante la data del 15.11.2018, prot. N.:
.3100.16/02/2018.0057324, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del CP_1 Controparte_7
(all.30).
In data 26.02.2018, il ricorrente ha presentato all la domanda diretta Parte_3 CP_1 all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio da amianto come CP_ previsto dalla legge (all.31) e l' con nota in data 08.03.2018, prot. N.:
.3100.26/02/2018.0067951, ha comunicato il rigetto della domanda (all.32). Avverso il CP_1 provvedimento di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso n. 1470489 del 12.05.2018, al Comitato CP_ CP_ Provinciale (all.33). L' con nota recante la data del 16.11.2018, prot. N.:
INPS.3100.26/02/2018.0067951, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del Controparte_7
(all.34).
Ebbene, il termine di prescrizione è stato poi utilmente interrotto con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto, il diritto non può ritenersi estinto per prescrizione.
* * *
Parimenti, con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.
1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa
(procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei
pagina 4 di 9 corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
Nel caso di specie, detti ratei non possono in alcun modo ritenersi liquidi, ragion per cui l'eccezione deve essere rigettata.
* * *
Nel merito, deve essere chiarita quale sia la normativa applicabile nel presente giudizio.
Come noto, la disciplina della rivalutazione dei contributi previdenziali, prevista a favore dei lavoratori esposti all'amianto, è stata modificata dall'art. 47 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, conv. in L. n.326 del
24.11.2003. Le novità introdotte dalla nuova normativa sono state le seguenti:
1) introduzione di una nuova e più contenuta aliquota per il calcolo del beneficio che ne ha comportato un abbattimento, in termini di riconoscimento effettivo, nella misura del 50% rispetto alla precedente previsione a partire dall'1.10.2003 (da 1,5 a 1,25);
2) applicabilità del coefficiente moltiplicatore suddetto "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime", con ciò eliminando del tutto la possibilità, offerta dalla previgente normativa, per il lavoratore esposto ad amianto, di essere collocato in quiescenza anticipatamente e, al contempo, riducendo l'efficacia del beneficio previdenziale in questione alla mera quantificazione dell'importo da corrispondere in termini di maggiorazione contributiva. A tal riguardo, non si può sottacere che l'evoluzione normativa in questione ha definitivamente portato allo scoperto una delle peculiarità già insite nella precedente disciplina, consistente nella natura compensatoria del beneficio derivante dalla comprovata esposizione all'amianto, e non certamente nella finalità di agevolare l'esodo dei lavoratori del dismesso settore amianto.
Sotto il profilo dell'ambito di operatività della nuova disciplina ratione temporis, va detto che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispose che "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2
pagina 5 di 9 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od ottenuto sentenze favorevoli per cause CP_6 avviate entro la medesima data.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che i ricorrenti abbiano presentato domande amministrative all' nel novembre 1998, precisamente il 23.11.1998 (come dimostrato con la produzione CP_6 documentale depositata con le note del 4.9.2025).
Da ciò consegue l'applicabilità della precedente disciplina al caso di specie.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/92. L'art. 13, ai commi settimo e ottavo, così dispone:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' , il numero di CP_6 settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5" (comma 7).
"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, CP_6 per il coefficiente di 1,5" (comma 8).
A tal riguardo, ulteriore condizione del diritto vantato è rappresentata dalla specifica e personale esposizione ad un ambiente, connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dal d.lgs. n.
277/1991 per le polveri di amianto.
La Suprema Corte (Cass. 01/08/2005 n. 16119; Cass. 29/0/2003 n. 16256; Cass. 12/07/2002 n. 10185) ha, poi, affermato il principio secondo il quale il beneficio per cui è causa spetta a coloro che dimostrino l'adibizione ultradecennale a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/1991
(espressamente richiamati dall'art. 3 della L. n. 257/1992, così come modificato dall'art. 16 L. n.
128/1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza nociva - l'amianto - è idonea a generare.
Ne consegue che nell'esame della fondatezza della domanda il giudice deve accertare che il lavoratore sia stato concretamente esposto all'amianto, la durata non inferiore a dieci anni dell'esposizione e la concentrazione di polveri di amianto con valori superiori a quelli sopra indicati, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 9 Ritiene, la giudice che dall'istruttoria espletata sia stata provata la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio richiesto.
Risulta dalla documentazione allegata agli atti di causa che i ricorrenti abbiano lavorato all'interno dell' di Manfredonia svolgendo le mansioni di operatore esterno, nei reparti e nei periodi ivi CP_4 indicati in ricorso (e nei curricula affoliati al fascicolo di parte ricorrente).
I testi escussi all'udienza del 2.4.2025 ( e ), oltre a confermare la Testimone_1 Testimone_2 presenza dei ricorrenti nei vari reparti descritti in ricorso ed indicati nei citati curricula, hanno altresì confermato il largo utilizzo di materiali in amianto all'interno del sito industriale.
Per stabilire se sussista la prova del concreto superamento del tasso-soglia legislativamente fissato, tuttavia, è indispensabile avere riguardo sia alla relazione tecnica del 26.11.1996 a firma del dott. del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Persona_1
Lavoro - dell (all. 35) sia alle risultanze della CTU ambientale redatta dal collegio peritale Parte_4 composto dai periti dott. Ing. e Ing. disposta in analogo giudizio (n. Per_2 Per_3 Per_4
5746/07 R.G.L.), acquisita agli atti di causa (all. 36).
Al riguardo va ricordato che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. Sez. II, 11.08.1999 n. 8585). In particolare, il giudice può legittimamente acquisire e prendere in considerazione, unitamente ad altri elementi di prova, anche la relazione tecnica eseguita in altro giudizio, con la quale sia stata presa in esame una situazione di fatto rilevante ai fini della decisione che è chiamato ad adottare, tanto più ove la parte convenuta sia la stessa in entrambi i processi e questi abbiano identico oggetto (Cass. Sez. II,
30.11.1988 n. 6501).
Tale documentazione è, pertanto, senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, perché attiene allo stesso stabilimento e agli stessi reparti in cui ha lavorato il ricorrente.
Orbene, nella predetta relazione tecnica, dopo essersi evidenziata l'impossibilità di procedere ad una verifica diretta sulla presenza di amianto stante la pregressa esecuzione di lavori di bonifica dello stabilimento, si è optato per un condivisibile metodo consistente nel distinguere tra esposizione all'amianto derivante dal generico (ma non certo irrilevante) inquinamento ambientale ed esposizione derivante dalla specifica mansione svolta dal lavoratore.
pagina 7 di 9 Secondo i tecnici incaricati, in particolare, l'esposizione ambientale non è sufficiente – di per sé considerata – a determinare il superamento del tasso-soglia, potendo invece concorrere in tal senso con l'esposizione diretta.
Diversamente, tale secondo tipo di esposizione, propria dei lavoratori incaricati dello svolgimento di attività manutentive, è stata reputata idonea a giustificare il superamento del tasso soglia.
Venendo al caso in esame, può affermarsi con sufficiente sicurezza che i ricorrenti abbiano svolto mansioni comportanti anche la diretta manipolazione di amianto - alla luce sia delle indicazioni dei curricula sia delle risultanze della prova testimoniale - nel periodo indicato in ricorso, ossia durante l'intercorso rapporto di lavoro, iniziato per in data 17.5.1973, per e in data Parte_1 Pt_2 Pt_3
28.8.1972.
In particolare, i testi escussi hanno affermato che “i ricorrenti hanno lavorato per la Parte_5 poi e poi In impianti chimici dove ci sono sostanze corrosive, Controparte_5 CP_8
l'amianto si trovava dappertutto”, svolgendo le mansioni di operatore esterno presso i vari reparti dello stabilimento, “In tutti i reparti, compresi quelli dove lavoravano i ricorrenti, c'erano dei materiali di sicurezza di cui le parti componenti degli armadi in dotazione erano tutti in amianto, coperte di amianto, tute in amianto, guanti di amianto per far fronte ad eventuali incendi. E il personale veniva addestrato periodicamente all'uso di questo materiale per fronteggiare eventuali incendi, a livello di sicurezza di prevenzione degli incendi” (teste )”, “posso precisare che non avevamo alcun Tes_2 mezzo di protezione perché non siamo mai stati edotti dei rischi dell'amianto, neanche nel CCNL fino agli inizi degli anni '90” (teste ). Tes_1
Quanto ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni (così come risultanti dagli estratti contributivi in atti, doc. 2, 4 e 6), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza, secondo la quale “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato, senza che assuma rilievo la qualificazione della sospensione stessa come fisiologica, ossia tendenzialmente comune a tutti i lavoratori (quali le ferie, le festività, i riposi), ovvero riferibile solo al singolo lavoratore in dipendenza di condizioni soggettive (malattia) o delle particolari vicende del rapporto (collocamento in cassa integrazione guadagni)” (Cass., Sez. L, sentenza n. 18134 del
04/08/2010), gli stessi devono essere scomputati ai fini della rideterminazione del montante contributivo.
pagina 8 di 9 Sommando i periodi sopra riportati si giunge ad una esposizione comunque superiore al decennio, la quale deve con ogni probabilità considerarsi qualificata - cioè superiore al tasso soglia - specie se alla esposizione diretta si somma quella ambientale.
Alla stregua dei suesposti argomenti, deve ritenersi accertato che i ricorrenti abbiano subito una esposizione ultradecennale qualificata all'amianto, tale da consentire loro di accedere ai benefici pensionistici di cui alla legge n.257/92, per i periodi sopra indicati e secondo le precisazioni rese. CP_ L' va dunque condannato a riconoscere, in loro favore, il beneficio previsto dall'art.13, comma ottavo, della legge n.257/92 e dunque a procedere alla rivalutazione del trattamento pensionistico ad essi spettante per il coefficiente di 1,5.
Nel caso di specie, dunque, l' deve essere condannato alla ricostituzione della posizione CP_1 assicurativa dei ricorrenti secondo le prescrizioni della indicata legge, nonché al pagamento delle differenze dovute sui ratei pregressi, a decorrere dalla data di pensionamento. CP_ Quanto alle spese di lite, considerato che l' non ha un autonomo potere accertativo dell'esposizione all'amianto e che è tenuto ad adeguarsi alle valutazioni compiute dall' si ritiene CP_6 equo compensare per metà le spese di lite (partendo dai minimi dello scaglione “indeterminabile- complessità media”), liquidate complessivamente in dispositivo (con gli aumenti al 30% ex art. 4, co. 2
D.M. 55/2014), condannando l' a corrispondere l'altra metà. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti , e sono stati esposti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 maniera qualificata all'amianto nei periodi indicati in motivazione;
- condanna l' alla rivalutazione contributiva degli stessi, nei limiti temporali di cui in CP_1 motivazione, secondo il coefficiente di 1,5 e al pagamento delle differenze dovute sui ratei pregressi percepiti;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, liquidate per CP_1
l'intero in €.8.226,20 (€.5.377,00 + €.1.613,10 x 2), oltre IVA e CAP, spese generali, compensando l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de LV
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8020/2021 R.G.L.
TRA
, , , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.ti Gaetano Falcone e Eleonora Salvemini
- ricorrenti -
contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Tiberino e Domenico Longo - resistente -
OGGETTO: esposizione ad amianto, riconoscimento benefici ex art. 13, c. 8, l. n. 257/92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio CP_ l per sentire: “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti, in ragione dell'attività lavorativa CP_ prestata alle dipendenze della già , CP_2 CP_4 Controparte_5
presso lo stabilimento di Manfredonia - Monte Sant'Angelo, hanno lavorato in
[...] ambienti dove erano presenti fibre e polveri di amianto per tutto il periodo del rispettivo rapporto di lavoro o per un periodo comunque superiore a dieci anni;
b) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono stati costantemente direttamente oltre che indirettamente esposti all'amianto e, quindi, in maniera qualificata;
c) conseguentemente, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto all'applicazione dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.
257 e successive modificazioni e integrazioni e, conseguentemente, dichiarare il diritto di ciascuno degli odierni ricorrenti di vedersi riconosciuti i corrispettivi accrediti contributivi moltiplicando per il coefficiente di 1,5 il periodo lavorativo;
d) accertare e dichiarare che i ricorrenti, hanno diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura dovuta in applicazione dei benefici di cui all'art. 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni e
pagina 1 di 9 integrazioni ed alla corresponsione della differenza sui ratei maturati e non riscossi”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la mancanza d'interesse ad agire e la CP_1 prescrizione del diritto, nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Sull'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con ordinanza del 19.11.2024, la scrivente ha invitato parte ricorrente a dedurre sull'incidenza dell'eventuale riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto sul quantum della pensione già in godimento.
Con note scritte del 13.12.2024, parte ricorrente ha dedotto che “da verifiche eseguite presso le sedi preposte, è risultato che il riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto indice in maniera significativa sul quantum della pensione in godimento ai ricorrenti”, depositando, a tal fine, prospetti di calcolo.
Ne deriva che vi sia un interesse attuale e concreto dei ricorrenti alla decisione.
* * *
Sull'eccepita prescrizione, occorre premettere quanto segue.
La Suprema Corte ha da tempo statuito che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 legge 257/92 “seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico” (Cass., sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12685, e, più di recente, tra le altre, Cass., sez. lav., 13 giugno 2012, n. 13578, nonché ord. 4 aprile 2014, n.
7934).
In base a tale indirizzo il diritto alla rivalutazione in questione possiede una sua autonomia, resa evidente anche dalla necessità di un'apposita domanda amministrativa.
Ne deriva che, diversamente dal diritto alla pensione – che è il solo primario ed intangibile (Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219) – l'azione diretta al riconoscimento del beneficio contributivo non può dirsi imprescrittibile, “stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2012, n. 1629).
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha statuito che la prescrizione è suscettibile di estinguere definitivamente non solo i singoli ratei di maggiorazione pensionistica, bensì il diritto alla rivalutazione (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017; Cass. Sez. lav. n. 2503 del pagina 2 di 9 10.2.2015; Cass., sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2351, 12 febbraio 2015, n. 2773, e 27 maggio 2015, n.
10980).
Tale linea interpretativa è stata ritenuta conforme all'assetto costituzionale, dopo che il carattere irrinunciabile ed imprescrittibile è stato riconosciuto solo all'an del diritto alla pensione, non anche al quantum, soprattutto quando esso riguardi una sua componente marginale (in tal senso, Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 71).
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie è quello ordinario decennale, previsto dall'art. 2946 c.c.
Ciò posto, la situazione giuridica fatta valere con la domanda attorea si ricollega a fatti storici –
l'esposizione all'amianto e la sua durata – conosciuti solo dall'interessato e relativamente ai quali viene a determinarsi il contenuto del diritto alla maggiorazione.
Di conseguenza, il lavoratore può agire in giudizio per fare valere l'autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, “quando abbia consapevolezza dell'esposizione all'amianto” (Cass., 10980/2015, cit.).
Nel caso in esame, la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato può farsi ragionevolmente coincidere con l'istanza amministrativa datata 23.11.1998 inoltrata dai ricorrenti per il riconoscimento da parte dell' dell'avvenuta esposizione qualificata ad amianto (all. 8, 9 e 10). CP_6
Da allora, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' per ottenere i benefici derivanti dall'esposizione al rischio di amianto. CP_1
In particolare: il ricorso iscritto al R.G.L. n. 16069/2007, depositato in data 4 maggio 2007, relativo al ricorrente , è stato notificato all' in data 15 ottobre 2007 (all. n.17 del ricorso); Parte_1 CP_1 il ricorso iscritto al R.G.L. n. 18540/2007, depositato in data 21 maggio 2007, relativo al ricorrente sig.
, è stato notificato all' in data in data 15 ottobre 2007 (all.n.18 del ricorso); il Parte_2 CP_1 ricorso iscritto al R.G.L. n. 18541/2007, depositato in data 21 maggio 2007, relativo al ricorrente sig.
, è stato notificato all' in data in data 15 ottobre 2007 (all.n.19 del ricorso). Parte_3 CP_1
Con sentenza n. 8107/2015 depositata in data 11 novembre 2015, relativa al ricorrente con Parte_1 sentenza n. 2190/2016 depositata in data 30 marzo 2016, relativa al ricorrente e con sentenza n. Pt_2
7793/2016 depositata in data 9 novembre 2016, relativa al ricorrente le domande così Pt_3 introdotte sono state dichiarate improponibili in mancanza dell'esperimento del procedimento amministrativo nei confronti dell . (all.ti 20-22 del ricorso). CP_1
Dal deposito delle predette sentenze è iniziato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione, interrotto dai ricorrenti con la presentazione delle domande all' . CP_1
Precisamente, in data 21.02.2018, dal ricorrente con la presentazione all' Parte_1 CP_1 della domanda diretta all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio pagina 3 di 9 CP_ da amianto come previsto dalla legge (all. 23), cui l con nota in data 28.03.2018, prot. N.:
.3100.21/02/2018.0062741, ha comunicato il rigetto della domanda (all.24) e contro cui il CP_1 ricorrente ha proposto ricorso n. 1470491 del 12.05.2018, al (all.25). Controparte_7
CP_ L' con nota recante la data del 16.11.2018, prot. N.: INPS.3100.21/02/2018.0062741, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del (all.26). Controparte_7
In data 16.02.2018, il ricorrente ha presentato all' la domanda diretta Parte_2 CP_1 all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio da amianto come CP_ previsto dalla legge (all.27) e l' con nota in data 08.03.2018, prot. N.:
.3100.16/02/2018.0057324, ha comunicato il rigetto della domanda (all.28). Avverso il CP_1 provvedimento di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso n. 1470485 del 12.05.2018, al Comitato CP_ CP_ Provinciale (all.29). L' con nota recante la data del 15.11.2018, prot. N.:
.3100.16/02/2018.0057324, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del CP_1 Controparte_7
(all.30).
In data 26.02.2018, il ricorrente ha presentato all la domanda diretta Parte_3 CP_1 all'applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione al rischio da amianto come CP_ previsto dalla legge (all.31) e l' con nota in data 08.03.2018, prot. N.:
.3100.26/02/2018.0067951, ha comunicato il rigetto della domanda (all.32). Avverso il CP_1 provvedimento di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso n. 1470489 del 12.05.2018, al Comitato CP_ CP_ Provinciale (all.33). L' con nota recante la data del 16.11.2018, prot. N.:
INPS.3100.26/02/2018.0067951, ha comunicato il rigetto del ricorso da parte del Controparte_7
(all.34).
Ebbene, il termine di prescrizione è stato poi utilmente interrotto con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto, il diritto non può ritenersi estinto per prescrizione.
* * *
Parimenti, con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.
1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa
(procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei
pagina 4 di 9 corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
Nel caso di specie, detti ratei non possono in alcun modo ritenersi liquidi, ragion per cui l'eccezione deve essere rigettata.
* * *
Nel merito, deve essere chiarita quale sia la normativa applicabile nel presente giudizio.
Come noto, la disciplina della rivalutazione dei contributi previdenziali, prevista a favore dei lavoratori esposti all'amianto, è stata modificata dall'art. 47 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, conv. in L. n.326 del
24.11.2003. Le novità introdotte dalla nuova normativa sono state le seguenti:
1) introduzione di una nuova e più contenuta aliquota per il calcolo del beneficio che ne ha comportato un abbattimento, in termini di riconoscimento effettivo, nella misura del 50% rispetto alla precedente previsione a partire dall'1.10.2003 (da 1,5 a 1,25);
2) applicabilità del coefficiente moltiplicatore suddetto "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime", con ciò eliminando del tutto la possibilità, offerta dalla previgente normativa, per il lavoratore esposto ad amianto, di essere collocato in quiescenza anticipatamente e, al contempo, riducendo l'efficacia del beneficio previdenziale in questione alla mera quantificazione dell'importo da corrispondere in termini di maggiorazione contributiva. A tal riguardo, non si può sottacere che l'evoluzione normativa in questione ha definitivamente portato allo scoperto una delle peculiarità già insite nella precedente disciplina, consistente nella natura compensatoria del beneficio derivante dalla comprovata esposizione all'amianto, e non certamente nella finalità di agevolare l'esodo dei lavoratori del dismesso settore amianto.
Sotto il profilo dell'ambito di operatività della nuova disciplina ratione temporis, va detto che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispose che "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2
pagina 5 di 9 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od ottenuto sentenze favorevoli per cause CP_6 avviate entro la medesima data.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che i ricorrenti abbiano presentato domande amministrative all' nel novembre 1998, precisamente il 23.11.1998 (come dimostrato con la produzione CP_6 documentale depositata con le note del 4.9.2025).
Da ciò consegue l'applicabilità della precedente disciplina al caso di specie.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/92. L'art. 13, ai commi settimo e ottavo, così dispone:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' , il numero di CP_6 settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5" (comma 7).
"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, CP_6 per il coefficiente di 1,5" (comma 8).
A tal riguardo, ulteriore condizione del diritto vantato è rappresentata dalla specifica e personale esposizione ad un ambiente, connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dal d.lgs. n.
277/1991 per le polveri di amianto.
La Suprema Corte (Cass. 01/08/2005 n. 16119; Cass. 29/0/2003 n. 16256; Cass. 12/07/2002 n. 10185) ha, poi, affermato il principio secondo il quale il beneficio per cui è causa spetta a coloro che dimostrino l'adibizione ultradecennale a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/1991
(espressamente richiamati dall'art. 3 della L. n. 257/1992, così come modificato dall'art. 16 L. n.
128/1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza nociva - l'amianto - è idonea a generare.
Ne consegue che nell'esame della fondatezza della domanda il giudice deve accertare che il lavoratore sia stato concretamente esposto all'amianto, la durata non inferiore a dieci anni dell'esposizione e la concentrazione di polveri di amianto con valori superiori a quelli sopra indicati, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 9 Ritiene, la giudice che dall'istruttoria espletata sia stata provata la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio richiesto.
Risulta dalla documentazione allegata agli atti di causa che i ricorrenti abbiano lavorato all'interno dell' di Manfredonia svolgendo le mansioni di operatore esterno, nei reparti e nei periodi ivi CP_4 indicati in ricorso (e nei curricula affoliati al fascicolo di parte ricorrente).
I testi escussi all'udienza del 2.4.2025 ( e ), oltre a confermare la Testimone_1 Testimone_2 presenza dei ricorrenti nei vari reparti descritti in ricorso ed indicati nei citati curricula, hanno altresì confermato il largo utilizzo di materiali in amianto all'interno del sito industriale.
Per stabilire se sussista la prova del concreto superamento del tasso-soglia legislativamente fissato, tuttavia, è indispensabile avere riguardo sia alla relazione tecnica del 26.11.1996 a firma del dott. del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Persona_1
Lavoro - dell (all. 35) sia alle risultanze della CTU ambientale redatta dal collegio peritale Parte_4 composto dai periti dott. Ing. e Ing. disposta in analogo giudizio (n. Per_2 Per_3 Per_4
5746/07 R.G.L.), acquisita agli atti di causa (all. 36).
Al riguardo va ricordato che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. Sez. II, 11.08.1999 n. 8585). In particolare, il giudice può legittimamente acquisire e prendere in considerazione, unitamente ad altri elementi di prova, anche la relazione tecnica eseguita in altro giudizio, con la quale sia stata presa in esame una situazione di fatto rilevante ai fini della decisione che è chiamato ad adottare, tanto più ove la parte convenuta sia la stessa in entrambi i processi e questi abbiano identico oggetto (Cass. Sez. II,
30.11.1988 n. 6501).
Tale documentazione è, pertanto, senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, perché attiene allo stesso stabilimento e agli stessi reparti in cui ha lavorato il ricorrente.
Orbene, nella predetta relazione tecnica, dopo essersi evidenziata l'impossibilità di procedere ad una verifica diretta sulla presenza di amianto stante la pregressa esecuzione di lavori di bonifica dello stabilimento, si è optato per un condivisibile metodo consistente nel distinguere tra esposizione all'amianto derivante dal generico (ma non certo irrilevante) inquinamento ambientale ed esposizione derivante dalla specifica mansione svolta dal lavoratore.
pagina 7 di 9 Secondo i tecnici incaricati, in particolare, l'esposizione ambientale non è sufficiente – di per sé considerata – a determinare il superamento del tasso-soglia, potendo invece concorrere in tal senso con l'esposizione diretta.
Diversamente, tale secondo tipo di esposizione, propria dei lavoratori incaricati dello svolgimento di attività manutentive, è stata reputata idonea a giustificare il superamento del tasso soglia.
Venendo al caso in esame, può affermarsi con sufficiente sicurezza che i ricorrenti abbiano svolto mansioni comportanti anche la diretta manipolazione di amianto - alla luce sia delle indicazioni dei curricula sia delle risultanze della prova testimoniale - nel periodo indicato in ricorso, ossia durante l'intercorso rapporto di lavoro, iniziato per in data 17.5.1973, per e in data Parte_1 Pt_2 Pt_3
28.8.1972.
In particolare, i testi escussi hanno affermato che “i ricorrenti hanno lavorato per la Parte_5 poi e poi In impianti chimici dove ci sono sostanze corrosive, Controparte_5 CP_8
l'amianto si trovava dappertutto”, svolgendo le mansioni di operatore esterno presso i vari reparti dello stabilimento, “In tutti i reparti, compresi quelli dove lavoravano i ricorrenti, c'erano dei materiali di sicurezza di cui le parti componenti degli armadi in dotazione erano tutti in amianto, coperte di amianto, tute in amianto, guanti di amianto per far fronte ad eventuali incendi. E il personale veniva addestrato periodicamente all'uso di questo materiale per fronteggiare eventuali incendi, a livello di sicurezza di prevenzione degli incendi” (teste )”, “posso precisare che non avevamo alcun Tes_2 mezzo di protezione perché non siamo mai stati edotti dei rischi dell'amianto, neanche nel CCNL fino agli inizi degli anni '90” (teste ). Tes_1
Quanto ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni (così come risultanti dagli estratti contributivi in atti, doc. 2, 4 e 6), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza, secondo la quale “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato, senza che assuma rilievo la qualificazione della sospensione stessa come fisiologica, ossia tendenzialmente comune a tutti i lavoratori (quali le ferie, le festività, i riposi), ovvero riferibile solo al singolo lavoratore in dipendenza di condizioni soggettive (malattia) o delle particolari vicende del rapporto (collocamento in cassa integrazione guadagni)” (Cass., Sez. L, sentenza n. 18134 del
04/08/2010), gli stessi devono essere scomputati ai fini della rideterminazione del montante contributivo.
pagina 8 di 9 Sommando i periodi sopra riportati si giunge ad una esposizione comunque superiore al decennio, la quale deve con ogni probabilità considerarsi qualificata - cioè superiore al tasso soglia - specie se alla esposizione diretta si somma quella ambientale.
Alla stregua dei suesposti argomenti, deve ritenersi accertato che i ricorrenti abbiano subito una esposizione ultradecennale qualificata all'amianto, tale da consentire loro di accedere ai benefici pensionistici di cui alla legge n.257/92, per i periodi sopra indicati e secondo le precisazioni rese. CP_ L' va dunque condannato a riconoscere, in loro favore, il beneficio previsto dall'art.13, comma ottavo, della legge n.257/92 e dunque a procedere alla rivalutazione del trattamento pensionistico ad essi spettante per il coefficiente di 1,5.
Nel caso di specie, dunque, l' deve essere condannato alla ricostituzione della posizione CP_1 assicurativa dei ricorrenti secondo le prescrizioni della indicata legge, nonché al pagamento delle differenze dovute sui ratei pregressi, a decorrere dalla data di pensionamento. CP_ Quanto alle spese di lite, considerato che l' non ha un autonomo potere accertativo dell'esposizione all'amianto e che è tenuto ad adeguarsi alle valutazioni compiute dall' si ritiene CP_6 equo compensare per metà le spese di lite (partendo dai minimi dello scaglione “indeterminabile- complessità media”), liquidate complessivamente in dispositivo (con gli aumenti al 30% ex art. 4, co. 2
D.M. 55/2014), condannando l' a corrispondere l'altra metà. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti , e sono stati esposti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 maniera qualificata all'amianto nei periodi indicati in motivazione;
- condanna l' alla rivalutazione contributiva degli stessi, nei limiti temporali di cui in CP_1 motivazione, secondo il coefficiente di 1,5 e al pagamento delle differenze dovute sui ratei pregressi percepiti;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, liquidate per CP_1
l'intero in €.8.226,20 (€.5.377,00 + €.1.613,10 x 2), oltre IVA e CAP, spese generali, compensando l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de LV
pagina 9 di 9