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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, iscritta al n. 1514 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita EL (VT), al Viale della Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Bella che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18 luglio 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita EL (VT), parte I, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
il 9 novembre 2000, maggiorenne che le parti dichiarano economicamente
[...]
autosufficiente; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 6 aprile 2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) Il Dott corrisponderà alla sig.r a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00= che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
2)Il Dott provvederà, inoltre, a contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne, sino a quando non avrà completa Persona_1
capacità reddituale autonoma con la somma mensile di € 500,00= che provvederà
a versare direttamente alla stessa”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
EL (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, iscritta al n. 1514 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita EL (VT), al Viale della Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Bella che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18 luglio 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita EL (VT), parte I, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
il 9 novembre 2000, maggiorenne che le parti dichiarano economicamente
[...]
autosufficiente; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 6 aprile 2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) Il Dott corrisponderà alla sig.r a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00= che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
2)Il Dott provvederà, inoltre, a contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne, sino a quando non avrà completa Persona_1
capacità reddituale autonoma con la somma mensile di € 500,00= che provvederà
a versare direttamente alla stessa”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
EL (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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