Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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26 febbraio 2016
26 febbraio 2016
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Taranto, sentenza 15/10/2024, n. 2513Provvedimento: NRG 6711/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IC TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6711/2018 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 27.03.2024, promossa DA Parte_1 (c.f. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'avv. CALCAGNI IVO VALENTINO, giusta procura in calce al ricorso per l'instaurazione della fase di merito a seguito di giudizio possessorio -Ricorrente- CONTRO P_ (c.f. C.F._2 ), rappresentata e difesa dall'avv. FILOTICO CINZIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione …Leggi di più...
- ius possessionis·
- art. 703 c.p.c.·
- spese processuali·
- interdetto possessorio·
- reintegra nel possesso·
- patrocinio a spese dello Stato·
- animus spoliandi·
- ius possidendi·
- danno risarcibile·
- art. 1168 c.c.