Art. 4. 1. La concessione delle immunita' e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocita' con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.
Articolo 3
- Legge 20 ottobre 1989, n. 346
Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1989, n. 346
Versione
7 novembre 1989
7 novembre 1989
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