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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. VA D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV NC CU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1586/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO LUIGI, P.E.C. P.IVA_1
Email_1 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, P.E.C.:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 7 Come da note conclusive depositate in data 16.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025.
Per l'appellato
Vorrà codesta Ecc.ma Corte adita rigettare interamente l'appello ex adverso proposto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Palermo, per tutto quanto dedotto in parte motiva.
Con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società adiva il Parte_1
Tribunale di Palermo domandando, per un verso, la condanna del CP_2
al pagamento di 249.904,50 euro (oltre interessi di mora fino al soddisfo) e,
[...] per altro verso, la condanna dell' Controparte_3
al versamento di 75.194,00 euro (oltre interessi di mora fino al soddisfo).
[...]
2. La prima pretesa concerneva la somma che il avrebbe Controparte_2
dovuto corrispondere alla ricorrente – per le annualità 2015, 2016 e 2017 – in forza dell'art. 9 del contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale con la stessa stipulato in data 19.11.2007, ove si prevedeva per l'appunto l'erogazione di un importo annuale teso a garantire lo svolgimento del servizio anche su linee e fasce orarie poco frequentate.
3. Con la seconda domanda, invece, la società “ agiva Parte_1
in via diretta ed esclusiva nei confronti dell' Controparte_3
, al fine di ottenere – con riferimento all'anno 2017 – il versamento dei
[...] contributi riconosciuti dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 alle aziende che applicano il
C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, necessari a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori.
4. Il non si costituiva in giudizio e pertanto veniva Controparte_2
dichiarato contumace.
5. Si costituiva, di contro, l' Controparte_3
Pag. 2 di 7 Mobilità che, con la propria comparsa conclusionale, chiedeva il rigetto del ricorso affermando, da un lato, di essere estraneo al rapporto contrattuale esistente tra la ricorrente e il e, dall'altro, che il diritto alla ricezione delle Controparte_2 somme previste dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 nasce soltanto dopo che il Ministero competente – avendo approvato la proposta di riparto formulata dalla e CP_1
avendo impegnato sul bilancio dello stato la relativa spesa – provvede al trasferimento delle somme all'amministrazione regionale.
6. Nelle more del giudizio di primo grado, il – ottenuti i Controparte_2 fondi necessari dalla – procedeva a versare quanto richiesto alla società CP_1
“ , la quale – da parte sua – rinunciava alla domanda Parte_1
promossa nei confronti del primo, insistendo soltanto sulla pretesa avanzata contro l' . Controparte_3
7. Con ordinanza del 16.10.2020, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda proposta dalla ricorrente avverso il e rigettava quella promossa nei confronti Controparte_2
dell' , compensando Controparte_3 integralmente le spese di lite.
8. In relazione a tale ultimo profilo, la decisione di primo grado rilevava il difetto di titolarità passiva in capo all'amministrazione regionale, evidenziando che “i contratti sottesi alla richiesta per cui è causa però – stando a quanto allegato e documentato dalla stessa società ricorrente – sono stati stipulati con il comune di e, come si evince CP_2 dall'art. 9 degli stessi contratti, l'obbligo di integrazione degli oneri, pur essendo subordinato al trasferimento dei fondi da parte della regione, grava direttamente sull'ente locale che è parte del contratto. L'amministrazione Regionale in persona dell'assessorato convenuto – al contrario di quanto dedotto dalla società con i propri scritti difensivi – non può ritenersi gravata dall'obbligo di pagamento, neppure in forza delle disposizioni di legge richiamate in ricorso, che si limitano a prevedere il trasferimento dei fondi necessari dall'amministrazione centrale alle Regioni. Va dunque rilevata, così come dedotto dalla difesa erariale, la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione in capo all'assessorato regionale della che, come CP_1 osservato dalle sezioni unite con la sentenza n. 2951/16 “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” ed è cosa diversa dalla carenza di legittimazione”.
Pag. 3 di 7 9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società “
[...]
, articolando tre motivi di gravame. Parte_1
10. Con il primo, l'appellante ha sostenuto – nel merito – la diretta esigibilità nei confronti dell' dei contributi di fonte legale in esame. In questo Controparte_3
senso, ha anche evidenziato che nel caso di specie l'amministrazione regionale – con nota prot. 23866/2018 inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – aveva già determinato il proprio fabbisogno finanziario per l'anno 2017 ed era pertanto in grado di individuare con certezza anche l'an e il quantum del contributo spettante alla ricorrente.
11. Con il secondo motivo, la società “ ha censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha escluso la titolarità passiva in capo all' in relazione Controparte_3
all'obbligo di versamento dei contributi discendenti dalle leggi n. 58/05 e 296/06.
12. Il giudice di prime cure – si sostiene – sarebbe incorso in confusione tra il rapporto contrattuale intercorrente con il posto a fondamento Controparte_2
della prima domanda avanzata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e quello intercorrente invece tra la “ e l' per Parte_1 Controparte_3
l'erogazione dei contributi di fonte legale.
13. Precisa infatti l'appellante che, nell'ambito di quest'ultimo rapporto, il riferimento al contratto di affidamento non valeva a fondare la pretesa creditoria, ma solamente a dimostrare la legittimazione attiva della ricorrente, e in particolare la circostanza che la stessa applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, così come richiesto dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 per l'ammissione al beneficio ivi riconosciuto.
14. Avrebbe dunque errato il Tribunale di Palermo nel rilevare il difetto di titolarità passiva in capo all'amministrazione regionale, poiché – da un lato – lo stesso non era stato neanche espressamente dedotto dalla resistente e – dall'altro – il titolo fondante la seconda delle domande introdotte col ricorso ex 702 bis c.p.c. non era il contratto concluso con il bensì le già richiamate leggi, Controparte_2
configuranti un obbligo diretto in capo alle Regioni.
Pag. 4 di 7 15. Infine, con il terzo motivo, si denuncia la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, laddove il dispositivo dell'ordinanza impugnata – nel rigettare la domanda incardinata nei confronti dell' per il pagamento dei Controparte_3 contributi previsti dalle leggi n. 58/05 e n.296/06 – ha anche dichiarato l'inammissibilità della medesima domanda nei confronti del Controparte_2
senza che alcuna pretesa in tal senso fosse stata concretamente avanzata dalla ricorrente nei confronti di tale ultimo soggetto.
16. Si è costituito l' , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza resa nel precedente grado di giudizio.
17. In particolare, l'appellato ha ribadito che soltanto con l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero e con il conseguente trasferimento dei fondi previsti alle Regioni il credito vantato dalle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale diviene esigibile.
18. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellato, fino a tale momento il
Ministero potrebbe pur sempre apportare delle modifiche alle proposte predisposte dalle Regioni in fase istruttoria;
né il solo impegno ministeriale di spesa può valere a determinare con esattezza la somma dovuta, dal momento che lo stesso di regola cumula in sé più annualità di contribuzione e non distingue nemmeno gli importi spettanti in concreto a ciascuna Regione.
19. Sostituita l'udienza del 17 settembre 2025 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte, con le quali la società “ ha dato atto Parte_1 dell'avvenuto ed integrale pagamento delle somme per cui è causa da parte dell' , ed ha chiesto la Controparte_3 cessazione della materia del contendere con la condanna al pagamento delle spese, sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
20. Ciò posto, avendo l'Assessorato provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla parte appellante, deve ritenersi che sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
21. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. Sez. 2, n. 622/97, “la
Pag. 5 di 7 cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
22. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
23. Ciononostante, occorre pervenire alla decisione sulla cd. soccombenza virtuale, attesa la discordanza sulla regolazione delle spese di lite tra le parti, (cfr. ex pluris
Cass. Lav. 46/1990).
24. L'appellante ha richiamato, tra gli altri, alcuni precedenti di questa Corte relativi ad analoghe fattispecie nei quali, pur essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere, vi è stata condanna alle spese dell'Assessorato.
25. Orbene, non appare possibile confermare il precedente orientamento in punto di spese, essendo nelle more intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza n. 15437/2025) la quale – relativamente al momento in cui si determina l'esigibilità dei fondi previsti dalle leggi n. 58/05 e 296/06 – ha chiaramente affermato che “la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle
Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n.
16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione” (Cass..
26. I giudici di legittimità hanno anche specificato che non conta affermare la natura di diritto soggettivo o meno della pretesa avanzata dall'azienda affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale – come pure ha fatto l'appellante nella sua comparsa conclusionale – quanto piuttosto rilevare che la stessa “in quanto attinente al rapporto risulta in ogni caso condizionata alla previa erogazione del Parte_2 contributo da parte dello Stato alla Regione”.
27. Né si ritengono decisive le circostanze – contenute anch'esse negli scritti
Pag. 6 di 7 conclusionali – che le somme in questione erano già state impegnate dal Ministero con D.D.G. n. 337 del 14.12.2017 o che il contributo in concreto stanziato all'appellante coincide con quello dalla stessa già determinato in sede di trasmissione della propria documentazione giuridico-contabile all'amministrazione regionale.
28. Ed invero, è soltanto con la definitiva approvazione del piano di riparto ministeriale – evidentemente intervenuto nelle more del giudizio – che si conclude quella fase procedurale che, secondo le indicazioni fornite dalla pronuncia prima citata, costituisce “vero e proprio presupposto per l'erogazione delle risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economica – e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme - in capo alle Regioni e – di riflesso – la fondatezza della pretesa di imprese”.
29. Ne consegue che l'Assessorato, che ha sempre sostenuto l'esigibilità delle somme soltanto dopo l'approvazione del piano di riparto ministeriale, non può essere considerato soccombente, neppure virtualmente e tanto comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando:
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 16.10.2020 emessa nel giudizio proposto dalla società “ nei confronti Parte_1
dell' dichiara la cessazione Controparte_3
della materia del contendere
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26.11.2025
Il Consigliere est.
IV NC CU
Il Presidente
VA D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. VA D'NI e dal Consigliere relatore IV NC CU, in conformità alle prescrizioni dell'art.
196quinquies disp.att.c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Michelangelo Landro.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. VA D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV NC CU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1586/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO LUIGI, P.E.C. P.IVA_1
Email_1 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, P.E.C.:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 7 Come da note conclusive depositate in data 16.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025.
Per l'appellato
Vorrà codesta Ecc.ma Corte adita rigettare interamente l'appello ex adverso proposto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Palermo, per tutto quanto dedotto in parte motiva.
Con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società adiva il Parte_1
Tribunale di Palermo domandando, per un verso, la condanna del CP_2
al pagamento di 249.904,50 euro (oltre interessi di mora fino al soddisfo) e,
[...] per altro verso, la condanna dell' Controparte_3
al versamento di 75.194,00 euro (oltre interessi di mora fino al soddisfo).
[...]
2. La prima pretesa concerneva la somma che il avrebbe Controparte_2
dovuto corrispondere alla ricorrente – per le annualità 2015, 2016 e 2017 – in forza dell'art. 9 del contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale con la stessa stipulato in data 19.11.2007, ove si prevedeva per l'appunto l'erogazione di un importo annuale teso a garantire lo svolgimento del servizio anche su linee e fasce orarie poco frequentate.
3. Con la seconda domanda, invece, la società “ agiva Parte_1
in via diretta ed esclusiva nei confronti dell' Controparte_3
, al fine di ottenere – con riferimento all'anno 2017 – il versamento dei
[...] contributi riconosciuti dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 alle aziende che applicano il
C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, necessari a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori.
4. Il non si costituiva in giudizio e pertanto veniva Controparte_2
dichiarato contumace.
5. Si costituiva, di contro, l' Controparte_3
Pag. 2 di 7 Mobilità che, con la propria comparsa conclusionale, chiedeva il rigetto del ricorso affermando, da un lato, di essere estraneo al rapporto contrattuale esistente tra la ricorrente e il e, dall'altro, che il diritto alla ricezione delle Controparte_2 somme previste dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 nasce soltanto dopo che il Ministero competente – avendo approvato la proposta di riparto formulata dalla e CP_1
avendo impegnato sul bilancio dello stato la relativa spesa – provvede al trasferimento delle somme all'amministrazione regionale.
6. Nelle more del giudizio di primo grado, il – ottenuti i Controparte_2 fondi necessari dalla – procedeva a versare quanto richiesto alla società CP_1
“ , la quale – da parte sua – rinunciava alla domanda Parte_1
promossa nei confronti del primo, insistendo soltanto sulla pretesa avanzata contro l' . Controparte_3
7. Con ordinanza del 16.10.2020, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda proposta dalla ricorrente avverso il e rigettava quella promossa nei confronti Controparte_2
dell' , compensando Controparte_3 integralmente le spese di lite.
8. In relazione a tale ultimo profilo, la decisione di primo grado rilevava il difetto di titolarità passiva in capo all'amministrazione regionale, evidenziando che “i contratti sottesi alla richiesta per cui è causa però – stando a quanto allegato e documentato dalla stessa società ricorrente – sono stati stipulati con il comune di e, come si evince CP_2 dall'art. 9 degli stessi contratti, l'obbligo di integrazione degli oneri, pur essendo subordinato al trasferimento dei fondi da parte della regione, grava direttamente sull'ente locale che è parte del contratto. L'amministrazione Regionale in persona dell'assessorato convenuto – al contrario di quanto dedotto dalla società con i propri scritti difensivi – non può ritenersi gravata dall'obbligo di pagamento, neppure in forza delle disposizioni di legge richiamate in ricorso, che si limitano a prevedere il trasferimento dei fondi necessari dall'amministrazione centrale alle Regioni. Va dunque rilevata, così come dedotto dalla difesa erariale, la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione in capo all'assessorato regionale della che, come CP_1 osservato dalle sezioni unite con la sentenza n. 2951/16 “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” ed è cosa diversa dalla carenza di legittimazione”.
Pag. 3 di 7 9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società “
[...]
, articolando tre motivi di gravame. Parte_1
10. Con il primo, l'appellante ha sostenuto – nel merito – la diretta esigibilità nei confronti dell' dei contributi di fonte legale in esame. In questo Controparte_3
senso, ha anche evidenziato che nel caso di specie l'amministrazione regionale – con nota prot. 23866/2018 inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – aveva già determinato il proprio fabbisogno finanziario per l'anno 2017 ed era pertanto in grado di individuare con certezza anche l'an e il quantum del contributo spettante alla ricorrente.
11. Con il secondo motivo, la società “ ha censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha escluso la titolarità passiva in capo all' in relazione Controparte_3
all'obbligo di versamento dei contributi discendenti dalle leggi n. 58/05 e 296/06.
12. Il giudice di prime cure – si sostiene – sarebbe incorso in confusione tra il rapporto contrattuale intercorrente con il posto a fondamento Controparte_2
della prima domanda avanzata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e quello intercorrente invece tra la “ e l' per Parte_1 Controparte_3
l'erogazione dei contributi di fonte legale.
13. Precisa infatti l'appellante che, nell'ambito di quest'ultimo rapporto, il riferimento al contratto di affidamento non valeva a fondare la pretesa creditoria, ma solamente a dimostrare la legittimazione attiva della ricorrente, e in particolare la circostanza che la stessa applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, così come richiesto dalle leggi n. 58/05 e n. 296/06 per l'ammissione al beneficio ivi riconosciuto.
14. Avrebbe dunque errato il Tribunale di Palermo nel rilevare il difetto di titolarità passiva in capo all'amministrazione regionale, poiché – da un lato – lo stesso non era stato neanche espressamente dedotto dalla resistente e – dall'altro – il titolo fondante la seconda delle domande introdotte col ricorso ex 702 bis c.p.c. non era il contratto concluso con il bensì le già richiamate leggi, Controparte_2
configuranti un obbligo diretto in capo alle Regioni.
Pag. 4 di 7 15. Infine, con il terzo motivo, si denuncia la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, laddove il dispositivo dell'ordinanza impugnata – nel rigettare la domanda incardinata nei confronti dell' per il pagamento dei Controparte_3 contributi previsti dalle leggi n. 58/05 e n.296/06 – ha anche dichiarato l'inammissibilità della medesima domanda nei confronti del Controparte_2
senza che alcuna pretesa in tal senso fosse stata concretamente avanzata dalla ricorrente nei confronti di tale ultimo soggetto.
16. Si è costituito l' , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza resa nel precedente grado di giudizio.
17. In particolare, l'appellato ha ribadito che soltanto con l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero e con il conseguente trasferimento dei fondi previsti alle Regioni il credito vantato dalle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale diviene esigibile.
18. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellato, fino a tale momento il
Ministero potrebbe pur sempre apportare delle modifiche alle proposte predisposte dalle Regioni in fase istruttoria;
né il solo impegno ministeriale di spesa può valere a determinare con esattezza la somma dovuta, dal momento che lo stesso di regola cumula in sé più annualità di contribuzione e non distingue nemmeno gli importi spettanti in concreto a ciascuna Regione.
19. Sostituita l'udienza del 17 settembre 2025 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte, con le quali la società “ ha dato atto Parte_1 dell'avvenuto ed integrale pagamento delle somme per cui è causa da parte dell' , ed ha chiesto la Controparte_3 cessazione della materia del contendere con la condanna al pagamento delle spese, sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
20. Ciò posto, avendo l'Assessorato provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla parte appellante, deve ritenersi che sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
21. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. Sez. 2, n. 622/97, “la
Pag. 5 di 7 cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
22. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
23. Ciononostante, occorre pervenire alla decisione sulla cd. soccombenza virtuale, attesa la discordanza sulla regolazione delle spese di lite tra le parti, (cfr. ex pluris
Cass. Lav. 46/1990).
24. L'appellante ha richiamato, tra gli altri, alcuni precedenti di questa Corte relativi ad analoghe fattispecie nei quali, pur essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere, vi è stata condanna alle spese dell'Assessorato.
25. Orbene, non appare possibile confermare il precedente orientamento in punto di spese, essendo nelle more intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza n. 15437/2025) la quale – relativamente al momento in cui si determina l'esigibilità dei fondi previsti dalle leggi n. 58/05 e 296/06 – ha chiaramente affermato che “la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle
Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n.
16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione” (Cass..
26. I giudici di legittimità hanno anche specificato che non conta affermare la natura di diritto soggettivo o meno della pretesa avanzata dall'azienda affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale – come pure ha fatto l'appellante nella sua comparsa conclusionale – quanto piuttosto rilevare che la stessa “in quanto attinente al rapporto risulta in ogni caso condizionata alla previa erogazione del Parte_2 contributo da parte dello Stato alla Regione”.
27. Né si ritengono decisive le circostanze – contenute anch'esse negli scritti
Pag. 6 di 7 conclusionali – che le somme in questione erano già state impegnate dal Ministero con D.D.G. n. 337 del 14.12.2017 o che il contributo in concreto stanziato all'appellante coincide con quello dalla stessa già determinato in sede di trasmissione della propria documentazione giuridico-contabile all'amministrazione regionale.
28. Ed invero, è soltanto con la definitiva approvazione del piano di riparto ministeriale – evidentemente intervenuto nelle more del giudizio – che si conclude quella fase procedurale che, secondo le indicazioni fornite dalla pronuncia prima citata, costituisce “vero e proprio presupposto per l'erogazione delle risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economica – e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme - in capo alle Regioni e – di riflesso – la fondatezza della pretesa di imprese”.
29. Ne consegue che l'Assessorato, che ha sempre sostenuto l'esigibilità delle somme soltanto dopo l'approvazione del piano di riparto ministeriale, non può essere considerato soccombente, neppure virtualmente e tanto comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando:
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 16.10.2020 emessa nel giudizio proposto dalla società “ nei confronti Parte_1
dell' dichiara la cessazione Controparte_3
della materia del contendere
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26.11.2025
Il Consigliere est.
IV NC CU
Il Presidente
VA D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. VA D'NI e dal Consigliere relatore IV NC CU, in conformità alle prescrizioni dell'art.
196quinquies disp.att.c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Michelangelo Landro.
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