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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8055/2017 depositato il 03/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712017000655073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9/3/2017 e depositato il 3/7/2017, l'avv. Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento, i cui numeri identificativi sono indicati in epigrafe, con cui Equitalia Servizi di ON S.p.
A. gli aveva richiesto il pagamento della cd. tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011, oggetto, secondo la cartella, di un avviso di accertamento notificato al ricorrente nel corso del 2014.
Il ricorrente dedusse che la notificazione dell'avviso di accertamento – la cui copia aveva ottenuto dall'ente riscossore – era monca in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata recava la sola firma “Ricorrente_1” ed era comunque apocrifa.
Dichiarò di aver proposto querela di falso in via principale innanzi al Tribunale di Napoli e chiese, anzitutto, la sospensione del processo e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituì la regione Campania, resistendo al ricorso.
Con ordinanza del 30/11/2017 l'allora Commissione tributaria provinciale di Napoli sospese il processo.
Con istanza di riassunzione depositata il 6/12/2023 l'avv. Ricorrente_1 ha esposto che che il giudizio «innanzi al Tribunale di Napoli (sez. IV, dott.ssa Pisciotta, RG n. 7322/2017) si è concluso con sentenza n. 1765/2023 del 17.02.2023, non notificata e passata in giudicato in data 18.09.2023» ed ha chiesto di «dichiarare cessata la sospensione del processo, e fissare la data di trattazione, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 546/92».
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Tribunale di Napoli ha respinto la querela di falso proposta dal contribuente.
Dunque, l'avviso di accertamento, atto presupposto di quello impugnato con il ricorso introduttivo, deve reputarsi correttamente notificato.
Ne consegue l'assenza di pregio dell'intero ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente regione Campania, liquidandole in
800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti. Così deciso in Napoli, il 15/1/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8055/2017 depositato il 03/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712017000655073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9/3/2017 e depositato il 3/7/2017, l'avv. Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento, i cui numeri identificativi sono indicati in epigrafe, con cui Equitalia Servizi di ON S.p.
A. gli aveva richiesto il pagamento della cd. tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011, oggetto, secondo la cartella, di un avviso di accertamento notificato al ricorrente nel corso del 2014.
Il ricorrente dedusse che la notificazione dell'avviso di accertamento – la cui copia aveva ottenuto dall'ente riscossore – era monca in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata recava la sola firma “Ricorrente_1” ed era comunque apocrifa.
Dichiarò di aver proposto querela di falso in via principale innanzi al Tribunale di Napoli e chiese, anzitutto, la sospensione del processo e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituì la regione Campania, resistendo al ricorso.
Con ordinanza del 30/11/2017 l'allora Commissione tributaria provinciale di Napoli sospese il processo.
Con istanza di riassunzione depositata il 6/12/2023 l'avv. Ricorrente_1 ha esposto che che il giudizio «innanzi al Tribunale di Napoli (sez. IV, dott.ssa Pisciotta, RG n. 7322/2017) si è concluso con sentenza n. 1765/2023 del 17.02.2023, non notificata e passata in giudicato in data 18.09.2023» ed ha chiesto di «dichiarare cessata la sospensione del processo, e fissare la data di trattazione, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 546/92».
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Tribunale di Napoli ha respinto la querela di falso proposta dal contribuente.
Dunque, l'avviso di accertamento, atto presupposto di quello impugnato con il ricorso introduttivo, deve reputarsi correttamente notificato.
Ne consegue l'assenza di pregio dell'intero ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente regione Campania, liquidandole in
800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti. Così deciso in Napoli, il 15/1/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello