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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1074/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1074/2024 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.da Curcio snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Ilaria Maimonte;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Livorno, via Carlo Cattaneo n. 4, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Angela Patelmo;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
13.06.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Controparte_1
Enna in data 12.08.1980 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 139, parte II, anno 1980, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il Persona_1
6.07.1981) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza emessa in data 25.06.2009 (depositata il 27.06.2009 e divenuta irrevocabile il 28.08.2009) nell'ambito del procedimento n. 94/2009 R.G., il Tribunale di
Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha chiesto, dunque, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, dando atto dell'indipendenza economica sia di entrambi i coniugi sia delle due figlie maggiorenni.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di divorzio alle condizioni proposte dal ricorrente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 14.05.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le condizioni ivi contenute non sono contrarie alla legge;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 8.9.2025.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Enna in data
12.08.1980, tra i coniugi (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] , trascritto nel registro Controparte_1 C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero 139, parte II, anno 1980, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1074/2024 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.da Curcio snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Ilaria Maimonte;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Livorno, via Carlo Cattaneo n. 4, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Angela Patelmo;
-resistente-
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Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
13.06.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Controparte_1
Enna in data 12.08.1980 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 139, parte II, anno 1980, precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il Persona_1
6.07.1981) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza emessa in data 25.06.2009 (depositata il 27.06.2009 e divenuta irrevocabile il 28.08.2009) nell'ambito del procedimento n. 94/2009 R.G., il Tribunale di
Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha chiesto, dunque, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, dando atto dell'indipendenza economica sia di entrambi i coniugi sia delle due figlie maggiorenni.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di divorzio alle condizioni proposte dal ricorrente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 14.05.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le condizioni ivi contenute non sono contrarie alla legge;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 8.9.2025.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Enna in data
12.08.1980, tra i coniugi (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] , trascritto nel registro Controparte_1 C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero 139, parte II, anno 1980, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 5 maggio 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.05.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta