CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, impugnando l'intimazione di pagamento n. 03420249015187747000, notificata il 25/11/2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle nn. 03420150028172338000, 03420180007818627000, 03420190029332439000
e 03420220007221735000, relative a tassa automobilistica per le annualità indicate. Ha eccepito la prescrizione dei crediti, l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la nullità dell'intimazione impugnata per incertezza del calcolo e non debenza degli interessi. Ha concluso come da pagina 6 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagine 8 e 9 della memoria.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
La Corte in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
E' da dirsi che l'intimazione impugnata è predisposta secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, con l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della CO dopo la notificazione della cartella.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione della intimazione impugnata non assume pregio.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione emerge che le quattro cartelle prodromiche all'intimazione per cui è causa sono state ritualmente notificate alla ricorrente, seguendo il procedimento previsto in caso di irreperibilità relativa del destinatario, eccezion fatta per l'atto n. 03420190029332439000 consegnato a mani della stessa destinataria. Vi è anche prova dell'invio delle raccomandate informative, le cui notifiche sono intervenute per compiuta giacenza riguardo a quelle delle cartelle nn.
03420180007818627000 e 03420220007221735000.
Pertanto, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di eccepire motivi di merito, tra cui anche la prescrizione antecedente alle comunicazioni delle cartelle, non avendo proposto tempestiva impugnativa avverso queste ultime.
Riguardo all'eccezione di prescrizione maturata eventualmente nel periodo successivo alle notifiche delle cartelle, deve affermarsi che si applica il termine triennale, trattandosi di crediti relativi a tasse automobilistiche.
Tanto premesso, va detto che il credito di cui alla cartella n. 03420150028172338000 era già prescritto al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione. Ciò è deducibile non solo dalla documentazione in atti, ma pure dalle allegazioni dell'Agente di riscossione di cui alla memoria di costituzione in giudizio.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo al credito di cui alla cartella n. 03420180007818627000, in quanto l'intimazione di pagamento n. 03420229007369519000 (primo atto interruttivo secondo la stessa prospettazione dell'Agente di riscossione) è stata notificata quando il predetto credito era già prescritto, pur conteggiando la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid 19.
Invece, il credito della cartella n. 03420190029332439000 (la cui notifica è avvenuta il 23/09/2021) non era prescritto al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239006847078000 (intervenuta il 7/8/2023) e tale atto riportava il credito predetto. Al momento della comunicazione dell'intimazione oggi impugnata (ossia al 25/11/2024), pertanto, il credito in questione non era evidentemente prescritto.
Lo stesso è a dirsi per il credito della cartella n. 03420220007221735000, notificata nell'anno 2023, che non era evidentemente prescritto al momento della comunicazione dell'intimazione oggi impugnata (ossia al
25/11/2024).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249015187747000, limitatamente ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali nn.
03420150028172338000 e 03420180007818627000;
b) dichiara che parte ricorrente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – CO (e, per esso, all'ente impositore) in relazione ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali nn. 03420150028172338000 e
03420180007818627000;
c) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015187747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, impugnando l'intimazione di pagamento n. 03420249015187747000, notificata il 25/11/2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle nn. 03420150028172338000, 03420180007818627000, 03420190029332439000
e 03420220007221735000, relative a tassa automobilistica per le annualità indicate. Ha eccepito la prescrizione dei crediti, l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la nullità dell'intimazione impugnata per incertezza del calcolo e non debenza degli interessi. Ha concluso come da pagina 6 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagine 8 e 9 della memoria.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
La Corte in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
E' da dirsi che l'intimazione impugnata è predisposta secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, con l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della CO dopo la notificazione della cartella.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione della intimazione impugnata non assume pregio.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione emerge che le quattro cartelle prodromiche all'intimazione per cui è causa sono state ritualmente notificate alla ricorrente, seguendo il procedimento previsto in caso di irreperibilità relativa del destinatario, eccezion fatta per l'atto n. 03420190029332439000 consegnato a mani della stessa destinataria. Vi è anche prova dell'invio delle raccomandate informative, le cui notifiche sono intervenute per compiuta giacenza riguardo a quelle delle cartelle nn.
03420180007818627000 e 03420220007221735000.
Pertanto, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di eccepire motivi di merito, tra cui anche la prescrizione antecedente alle comunicazioni delle cartelle, non avendo proposto tempestiva impugnativa avverso queste ultime.
Riguardo all'eccezione di prescrizione maturata eventualmente nel periodo successivo alle notifiche delle cartelle, deve affermarsi che si applica il termine triennale, trattandosi di crediti relativi a tasse automobilistiche.
Tanto premesso, va detto che il credito di cui alla cartella n. 03420150028172338000 era già prescritto al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione. Ciò è deducibile non solo dalla documentazione in atti, ma pure dalle allegazioni dell'Agente di riscossione di cui alla memoria di costituzione in giudizio.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo al credito di cui alla cartella n. 03420180007818627000, in quanto l'intimazione di pagamento n. 03420229007369519000 (primo atto interruttivo secondo la stessa prospettazione dell'Agente di riscossione) è stata notificata quando il predetto credito era già prescritto, pur conteggiando la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid 19.
Invece, il credito della cartella n. 03420190029332439000 (la cui notifica è avvenuta il 23/09/2021) non era prescritto al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239006847078000 (intervenuta il 7/8/2023) e tale atto riportava il credito predetto. Al momento della comunicazione dell'intimazione oggi impugnata (ossia al 25/11/2024), pertanto, il credito in questione non era evidentemente prescritto.
Lo stesso è a dirsi per il credito della cartella n. 03420220007221735000, notificata nell'anno 2023, che non era evidentemente prescritto al momento della comunicazione dell'intimazione oggi impugnata (ossia al
25/11/2024).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249015187747000, limitatamente ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali nn.
03420150028172338000 e 03420180007818627000;
b) dichiara che parte ricorrente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – CO (e, per esso, all'ente impositore) in relazione ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali nn. 03420150028172338000 e
03420180007818627000;
c) compensa le spese di lite.