Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che i crediti relativi alle cartelle nn. 03420150028172338000 e 03420180007818627000 fossero prescritti al momento della notifica degli atti interruttivi. Per le altre cartelle, i crediti non risultano prescritti.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle presupposte all'intimazione siano state ritualmente notificate, salvo una, e che la ricorrente sia decaduta dalla possibilità di eccepire motivi di merito relativi a tali cartelle.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'intimazione per incertezza del calcolo e non debenza interessi

    La Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione, ritenendola predisposta secondo modello ministeriale e con indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 816
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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