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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9073/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Bartolo Lorusso); Parte_1 e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 5.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- ha precisato quanto segue: “Il ricorrente, da quanto dichiarato in anamnesi e da quanto emergente dagli atti, risulta essere affetto da un quadro disfunzionale a carico dell'addome e della regione inguinale. La condizione attuale, nonostante il recente intervento per ernia inguinale sinistra recidivata, non rappresenta una condizione invalidante ai fini della attività lavorativa. Infatti, superato il periodo di acuzie, si ha quasi una restitutio ad integrum con sfumati segni clinici di malattia. Stesso dicasi per gli esiti di intervento di resezione colica a seguito di diverticolosi, patologia cronica interessante l'intestino crasso con frequenti riacutizzazioni ma ben controllabile sia con una corretta terapia farmacologica che con un corretto stile di vita. Dovendo applicare un criterio medico legale di giudizio, associando le patologie a dei valori tabellari su mera indicazione analogica trattandosi di domanda ai sensi della 222/84, si ritiene che possano trovare aderenza i codici, ai sensi del DM del 1992. Allo stato, il sig. è Pt_1 affetto da “Esiti di resezione parziale del sigma per diverticolite (2020) in soggetto con esiti di ernioplastica inguinale sinistra (2021) e destra (2022). Esiti di exeresi di lipoma addominale (2018)”.
1 Ciò posto, si può affermare che le patologie riscontrate nel ricorrente NON COMPORTANO UNA RIDUZIONE PERMANENTE delle CAPACITÀ DI LAVORO in OCCUPAZIONI CONFACENTI alle sue ATTITUDINI A MENO DI UN TERZO (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222), mancando i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio previdenziale”. Trattasi di valutazione inferiore alla soglia richiesta per poter fruire della provvidenza richiesta. In conclusione, la domanda deve essere rigettata. Compensa le spese processuali, in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, mentre le spese di c.t.u.- già liquidate in corso di causa- sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Bari, 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Bartolo Lorusso); Parte_1 e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 5.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- ha precisato quanto segue: “Il ricorrente, da quanto dichiarato in anamnesi e da quanto emergente dagli atti, risulta essere affetto da un quadro disfunzionale a carico dell'addome e della regione inguinale. La condizione attuale, nonostante il recente intervento per ernia inguinale sinistra recidivata, non rappresenta una condizione invalidante ai fini della attività lavorativa. Infatti, superato il periodo di acuzie, si ha quasi una restitutio ad integrum con sfumati segni clinici di malattia. Stesso dicasi per gli esiti di intervento di resezione colica a seguito di diverticolosi, patologia cronica interessante l'intestino crasso con frequenti riacutizzazioni ma ben controllabile sia con una corretta terapia farmacologica che con un corretto stile di vita. Dovendo applicare un criterio medico legale di giudizio, associando le patologie a dei valori tabellari su mera indicazione analogica trattandosi di domanda ai sensi della 222/84, si ritiene che possano trovare aderenza i codici, ai sensi del DM del 1992. Allo stato, il sig. è Pt_1 affetto da “Esiti di resezione parziale del sigma per diverticolite (2020) in soggetto con esiti di ernioplastica inguinale sinistra (2021) e destra (2022). Esiti di exeresi di lipoma addominale (2018)”.
1 Ciò posto, si può affermare che le patologie riscontrate nel ricorrente NON COMPORTANO UNA RIDUZIONE PERMANENTE delle CAPACITÀ DI LAVORO in OCCUPAZIONI CONFACENTI alle sue ATTITUDINI A MENO DI UN TERZO (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222), mancando i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio previdenziale”. Trattasi di valutazione inferiore alla soglia richiesta per poter fruire della provvidenza richiesta. In conclusione, la domanda deve essere rigettata. Compensa le spese processuali, in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, mentre le spese di c.t.u.- già liquidate in corso di causa- sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Bari, 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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