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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 744/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Patricia
[...] C.F._2
Giovannetti del Foro di Fermo (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Altidona (FM), Via Fonte di Valle
n. 1
APPELLANTI
Contro
Avv. (c.f. ), in proprio e nella Controparte_1 CodiceFiscale_4
qualifica di Avvocato esercente nel Foro di Fermo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente da sé medesima, dall'Avv. Giacomo Maria Perri del Foro di Macerata
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_5
nominato difensore in Macerata, Via IV Novembre n. 3
APPELLATA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'a.d. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Torresi del Foro di Fermo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Fermo alla via Pompeiana n. 19 C.F._6
presso lo studio della medesima
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 543/2023, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 05/07/2023 (rg 2629/2016)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.543/2023, pubblicata il 05/07/2023 (rg 2629/2016), il Tribunale di Fermo, in accoglimento della domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dall'avv.
[...]
nei confronti di e dichiarava: CP_1 Parte_1 Parte_2
- l'inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra il sig. e Parte_2
mediante rogito del Notaio Dr. di Civitanova Controparte_2 Persona_1
Marche in data 26 ottobre 2015, repertorio n. 1555, raccolta n. 1077, successivamente trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di FERMO in data 27/10/2015, R.G. n. 7244, R.P.
n. 5209 avente ad oggetto: a) intera proprietà su appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati sito in Comune di Montegranaro in via Monte Amiata distinto al catasto terreni del detto comune con la particella 576 e b) diritti di 4/18 di comproprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva e pertinenziale circostante sito in Comune di Montegranaro in via Elpidiense Nord n. 108 costituito da b1) laboratorio al piano terra distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 18 con la particella 535 sub 1, b2) laboratorio al piano primo distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 18 part 535 sub 2, b3) porzione abitativa disposta su piano secondo e terzo distinta in catasto fabbricati del detto Comune al foglio 18 part. 535 sub 3, b4) garage pertinenziale posto al piano terra distinto al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 18 particella 535 sub 4;
-l'inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra il sig. , Parte_2
e mediante rogito del Notaio Dr. Parte_1 Controparte_2 Persona_1
di Civitanova Marche in data 26 ottobre 2015, repertorio n. 1555, raccolta n. 1077, successivamente trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
Ascoli Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di FERMO in data 27/10/2015, R.G.
n.7245 R.P. n. 5210 (-Seconda Compravendita-) avente ad oggetto: c) diritti complessivi di 14/18 di comproprietà del fabbricato sito in Comune di Montegranaro in via Elpidiense Nord n. 108 composto dai beni meglio sopra descritti ai punti b1), b2)
b3) b4) (lettere c1), c2) c3) c4) della seconda compravendita); d) intera proprietà di fabbricato cielo terra sito in Comune di Montegranaro in via monte Amiata n. 3 composto da: d1) porzione abitativa distinta al catasto fabbricati del detto comune al fg. 5 con la particella 230 sub 4; d2) garage pertinenziale distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 5 con la particella 230 sub 5; e) intera proprietà di due frustoli di terreno destinato a zona “E” agricola senza sovrastanti fabbricati distinti al catasto terreni del detto comune al foglio 5 particelle 239, 237.
- condannava i convenuti , , in Parte_1 Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'Avv. delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge;
-poneva le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello e Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per Parte_2
chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/12/2023, si è costituita in giudizio l'avv. contestando le motivazioni del gravame, per chiedere che … Controparte_1
rinnovate ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze non esaminate dal Giudice di primo grado per assorbimento;
dichiarata l'ammissibilità della nuova produzione dell'Avv.
e di contro l'inammissibilità di quella avversaria;
rinnovata la contestazione CP_1
della CTU;
riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di tardività della costituzione delle convenute, rigettare l'impugnazione proposta dai Signori Parte_2
ed e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di
[...] Parte_1
spese del presente grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/12/2023, si è costituita in giudizio la per chiedere l'accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2 Parte_2
ed e, per l'effetto, “accertata l'assenza dei presupposti di
[...] Parte_1
cui all'art. 2901 c.c., rigettare la domanda dell'Avv. in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In caso di riforma della sentenza di primo grado, condannare in ogni caso l'Avv. alla restituzione delle somme corrisposte, salvo Controparte_1
gravame, dalla in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_2
Con ordinanza del 24/25.01.2025 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per erronea interpretazione dell'art. 2901 c.c. e violazione dell'art. 2697 c.c..
Deduce, a tal fine, che la ragione di credito che legittima l'azione revocatoria non deve rivelarsi prima facie pretestuosa;
che il primo giudice ha fondato l'esistenza di una ragione di credito sulla “copiosa documentazione relativa agli incarichi svolti” e sul
“parziale pagamento”, omettendo di motivare in ordine alle eccezioni di parte convenuta e ai documenti attestanti l'avvenuto saldo del credito dell'avv. MP la quale, peraltro, ha posto a fondamento delle pretese documenti definiti “fatture”, palesemente irregolari e palesemente inattendibili in quanto non corrispondenti alle relative scritture contabili, come rilevato dal tecnico di parte Dott. Persona_2
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà osservare, preliminarmente, che il primo grado del giudizio di accertamento negativo del credito dell'avv. è stato deciso dal Tribunale di CP_1
Fermo con sentenza n. 541/2023 che ha accertato la sussistenza di una ragione di credito, sebbene per un importo inferiore a quello originariamente chiesto in via riconvenzionale della creditrice convenuta, che non può pertanto definirsi prima facie pretestuosa. Ciò detto, non rileva la circostanza che la pronuncia n. 541/2023 non sia definitiva perché fatta oggetto di impugnazione, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito
“litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che anche il credito eventuale, nella detta veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito)
l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione dell'art. 115 cpc.
Deduce, a tal fine, che la questione più rilevante ai fini della decisione riguarda la eccepita esistenza di un fondo patrimoniale gravante sui beni immobili ceduti, riguardo la quale il primo giudice erroneamente dichiara in sentenza: l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi dei regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., gravano sul debitore opponente. (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013) ove sia proposta azione revocatoria gravano sul debitore che intende opporsi alla inefficacia dell'atto; che, invero, l'avv. non ha tempestivamente contestato l'eccepita impignorabilità del fondo per CP_1
estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendosi limitata a sostenere una possibile aggressione dei beni in caso di revoca del fondo per decesso di una delle due parti nelle memorie 183 III termine ed avendo lamentato nella comparsa conclusionale una “scadenza” del fondo per raggiungimento della maggiore età dei figli e, infine, nelle repliche la pignorabilità dei beni poiché l'attività difensiva sarebbe stata compiuta per tutelare il patrimonio familiare dagli attacchi delle controparti;
che pertanto, in applicazione dell'art. 115 c.p.c. la circostanza doveva ritenersi non contestata;
che la predetta questione è dirimente in quanto la presenza del vincolo di impignorabilità del fondo patrimoniale sui beni ceduti è un elemento che esclude la modifica della garanzia, sia qualitativa che quantitativa (eventus damni), ed esclude, altresì,
l'elemento soggettivo, sia del debitore (consilium fraudis) che del terzo (participatio fraudis); che, ammesso e non concesso che dovesse ritersi tempestiva la contestazione sulla impignorabilità dei beni sottoposti a fondo, nella sentenza impugnata il giudice, nel richiamare l'art. 170 c.c., prende come riferimento una sentenza della Cass. Civ. n.
4011/2013 che richiama i principi relativi all'onere della prova gravante in capo al debitore nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. ma non in caso di revocatoria del fondo patrimoniale quale è il presente giudizio;
che, pertanto, essendo esclusivo onere dell'attore avv. dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della CP_1
garanzia patrimoniale, la stessa avrebbe dovuto, una volta contestata tempestivamente la impignorabilità del fondo per caratteristica del credito, eventualmente dimostrare la pignorabilità dei beni gravati da fondo per connessione tra il preteso credito e i bisogni della famiglia e, di conseguenza, la modifica quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale, attraverso l'atto di disposizione, ma tale onere probatorio è rimasto inevaso;
che, inoltre, l'eventus damni è in ogni caso escluso per l'esistenza di un creditore ipotecario;
che, con riferimento alla posizione del creditore chirografario, la giurisprudenza ha altresì stabilito che l'eventus damni va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo;
che, in ragione di ciò, non vi è stata alcuna diminuzione di garanzia e il capo della sentenza ove il giudice sostiene che la valutazione del pregiudizio andrebbe effettuata con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro appare contrastare con il carattere attuale del pregiudizio, che dovrebbe contraddistinguere l'effetto dell'atto revocando;
che, in ultimo, che la sentenza è nulla per omessa e/o insufficiente motivazione poiché, in relazione ai beni elencati dagli odierni appellanti quale patrimonio residuo sufficiente a coprire qualsiasi pretesa, il giudice sostiene che i crediti descritti consentono un pignoramento solo nei limiti di legge e non garantiscono continuità del rapporto lavorativo tra dipendente e terzo, ma nulla decide in ordine alla sufficienza del patrimonio a garantire la copertura di ogni pretesa. Con il terzo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per erronea valutazione dei documenti istruttori e della Ctu.
Deduce, a tal fine, che la CTU, disposta sul presupposto che l'avv. aveva CP_1
eccepito la non congruità del prezzo dell'intero complesso immobiliare venduto, valutava lo stesso in €. 95.250,00; che la congruità del prezzo di vendita, siccome accertata, incide sull'elemento soggettivo, atteso che nell'azione revocatoria sussiste la scientia damni in capo agli acquirenti in presenza di due elementi: l'adeguatezza del prezzo di vendita del bene rispetto a quello di mercato e la presenza di un terzo acquirente competente in materia immobiliare atteso che gli stessi costituiscono una rassicurazione sulla piena correttezza della complessiva operazione di vendita (Corte dei Conti sent. m. 32/2016); che il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi considerazione in ordine alla accertata congruità del prezzo di vendita e la sua conseguenza in relazione all'elemento psicologico sia in capo al preteso debitore che, soprattutto, in capo al terzo.
Con il quarto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza e quindi per insufficienza della stessa.
In particolare nella parte in cui ha ritenuto sussistenti indizi gravi precisi e concordanti della presenza dell'elemento psicologico in capo ad e Parte_1 [...]
atteso che il godimento dei beni compravenduti, come già goduti sotto Parte_2
regime di fondo patrimoniale, non può aver determinato, in capo agli odierni appellanti, una consapevolezza di ledere le ragioni di credito attesa la assenza di qualsiasi modifica rispetto alla precedente situazione;
che manca la prova della pretesa pignorabilità dei beni sottoposti a vincolo e la consapevolezza degli appellanti che l'avv. CP_1
avrebbe potuto aggredire i beni del fondo patrimoniale impignorabile, soprattutto in difetto di qualsiasi attuale azione tesa al recupero del credito in via esecutiva, nonostante la vidimazione della parcella e la possibilità di agire, pur in pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito. Con il quinto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia sempre per omessa e/o insufficiente motivazione.
In particolare nella parte in cui ha fondato l'esistenza della consapevolezza del terzo soltanto sulla qualifica di quale amministratore della società Parte_2
di capitali, nonostante la personalità giuridica di quest'ultima distinta rispetto alle persone dei soci e dell'amministratore, nonché sulla omessa prova di un valido e diverso motivo dell'atto di acquisto, compiendo in tal modo una illegittima inversione dell'onere della prova incombente unicamente in capo alla creditrice la quale, invece, non ha formulato alcuna istanza istruttoria tesa alla dimostrazione del presupposto soggettivo, neppure evincibile dalle produzioni documentali oppure ricollegabile esclusivamente al rapporto parentale;
che il rapporto professionista/clienti era ignoto ai figli e quindi erano sconosciute le relative posizioni debitorie nei confronti dell'avv.
CP_1
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno per ciò respinti.
Va osservato, con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie l'avv. oggi appellata, ha dato prova della CP_1 variazione patrimoniale, consistita appunto nella compravendita del 2015, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio residuo fosse tale da escludere l'eventus damni (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015).
Premesso che l'avv. ha espressamente e tempestivamente contestato (cfr CP_1
prima memoria ex art. 183 co. VI cpc pagg. 2,3 punti 4,5) l'asserita non aggredibilità dei beni compravenduti e l'asserita mancanza di qualsivoglia modifica della consistenza patrimoniale dei coniugi convenuti, osserva la Corte adita che l'eccezione di impignorabilità dei beni sollevata dai convenuti/odierni appellanti è infondata in quanto, essendosi riservati nel rogito del 1991 la proprietà in via esclusiva degli immobili che avevano costituito in fondo patrimoniale ed avendo venduto i medesimi nel 2015, ovvero quando i figli avevano raggiunto la maggiore età ( nato nel Per_3
1974 e nel 1975) altrimenti la compravendita avrebbe dovuto contemplare CP_3
l'autorizzazione del tribunale ordinario del luogo del domicilio dei minori (come espressamente previsto nel rogito del fondo del 1991), hanno venduto detti beni liberi dal peso del ridetto fondo. Deve ritenersi, infatti, che con la vendita i beni siano fuoriusciti dal vincolo del fondo patrimoniale e siano pertanto pignorabili, con conseguente irrilevanza della prova della connessione tra il preteso credito della ed i bisogni della famiglia. Del resto, il fondo è costituito a tutela dell'interesse CP_1
e del bene della famiglia per cui, nel momento in cui i figli sono divenuti maggiorenni ed i relativi beni vengono alienati, è logico che dismettano la funzione a cui erano stati destinati nell'ambito del fondo, la cui permanenza sarebbe peraltro incompatibile con la titolarità della proprietà dei beni in capo alla società acquirente che, benché amministrata da e avente una compagine sociale costituita dai figli Parte_2
dello stesso, ha una personalità giuridica diversa e distinta rispetto alle persone dei soci e dell'amministratore.
Quanto al peso costituito dall'ipoteca legale iscritta nel 2004, va predicata la sua irrilevanza in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ. sez. III, 10/06/2016, n.11892, condivisa da questo Collegio, secondo la quale “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale,
e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.”
Tale pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 27718 del 2005), secondo cui: "Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere "l'eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie ceduti al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione in quello di separazione) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta
l'esazione del suo credito".
Quanto alla prova che i debitori avrebbero dovuto offrire in ordine alla capienza del patrimonio, tale da escludere l'eventus damni, va osservato che la stessa è rimasta inevasa, potendo condividersi la motivazione con cui il primo giudice sostiene che i crediti descritti consentono un pignoramento solo nei limiti di legge e non garantiscono continuità del rapporto lavorativo tra dipendente e terzo. Detta motivazione, infatti, contiene in sé le ragioni per cui il patrimonio residuo non può essere considerato sufficiente e sicuro a garantire la copertura di ogni pretesa creditoria, sia da un punto di vista quantitativo, in quanto il pignoramento sarebbe consentito solo nei limiti di legge e l'accertamento del credito vantato dalla MP è ancora sub judice e potrebbe risultare maggiore rispetto a quanto riconosciuto dalla sentenza di primo grado appellata (Trib. Fermo n. 541/2023), sia da un punto di vista della continuità degli emolumenti indicati a garanzia alla luce degli stretti rapporti di parentela esistenti tra i coniugi appellanti e le società datrici di lavoro.
Con riferimento all'avvenuta sostituzione dei beni con il denaro, varrà ripetere che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ. sez. III, 09/02/2012, n.1896), e ciò, secondo il Collegio scrivente, anche in caso di congruità del prezzo di vendita, prezzo che, peraltro, parte venditrice ha dichiarato nel rogito di aver ricevuto, rilasciandone relativa quietanza liberatoria, ma non v'è prova dell'effettivo pagamento.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi consolidato alla luce delle successive pronunce che sono espressione, in sostanza, del medesimo principio, e che possono trovare applicazione al caso di specie in ragione dei diritti di uso e di abitazione che i coniugi venditori si sono riservati all'atto della compravendita, diritti di minore portata rispetto al diritto di usufrutto sotto il profilo delle facoltà attribuite ai titolari ma comunque incidenti sulla dismissione volontaria e/o coatta dei beni che ne sono oggetto dal punto di vista del loro valore economico.
La vendita della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto comporta una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre la scissione della nuda proprietà dell'immobile rispetto alla titolarità del diritto di usufrutto vitalizio, mantenuta in capo al debitore non rende certamente appetibile l'acquisto del diritto reale di usufrutto in una eventuale vendita forzosa dell'immobile.
Quanto, infine, al requisito soggettivo della scientia damni sia in capo ai venditori che in capo alla società acquirente, derivante nel caso specifico dalla sussistenza del credito della professionista maturato in epoca antecedente l'atto dispositivo, siccome affermato dal primo giudice con motivazione condivisa da questo
Collegio, lo stesso deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Con riferimento, quindi, alla scientia damni accertata in capo ai coniugi appellanti, va osservato che la sola circostanza di aver stipulato il rogito del 2015, ovvero quando avevano già introdotto il giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla
(RG n. 2298/2014), è di per sé sufficiente per ritenere provata la CP_1
consapevolezza di sottrarre gli immobili alle eventuali ragioni creditorie della stessa.
Quanto alla scientia damni in capo alla società acquirente, i vari elementi indiziari, adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva.
La loro rivalutazione, infatti, rende estremamente inverosimile che Parte_2
, quale amministratore della società acquirente, ed i figli del medesimo, quali
[...] soci della stessa, non avessero avuto percezione della situazione debitoria e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Con l'ultimo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in punto di regolamentazione delle spese di lite e di Ctu.
La doglianza è infondata in quanto il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione consente di confermare la gravata pronuncia anche in ordine alle spese di lite del primo grado.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa
(liquidazione tabellare ai valori minimi con esclusione della fase istruttoria tenuto conto dell'attività in concreto espletata), che in caso di azione ex art. 2901 c.c. è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020) (scaglione
52.000/260.000), seguono la soccombenza e vengono poste pertanto a carico di e , nonché a carico della che, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
costituendosi, si è associata ed ha sostenuto le difese degli appellanti, in solido tra loro, in favore dell'avv. CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti dell'avv. e la Parte_2 Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 543/2023, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 05/07/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna , e in solido, a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
rifondere all'avv. le spese di lite del grado che liquida in Controparte_1 complessivi euro 4997,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 04 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 744/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Patricia
[...] C.F._2
Giovannetti del Foro di Fermo (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Altidona (FM), Via Fonte di Valle
n. 1
APPELLANTI
Contro
Avv. (c.f. ), in proprio e nella Controparte_1 CodiceFiscale_4
qualifica di Avvocato esercente nel Foro di Fermo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente da sé medesima, dall'Avv. Giacomo Maria Perri del Foro di Macerata
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_5
nominato difensore in Macerata, Via IV Novembre n. 3
APPELLATA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'a.d. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Torresi del Foro di Fermo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Fermo alla via Pompeiana n. 19 C.F._6
presso lo studio della medesima
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 543/2023, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 05/07/2023 (rg 2629/2016)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.543/2023, pubblicata il 05/07/2023 (rg 2629/2016), il Tribunale di Fermo, in accoglimento della domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dall'avv.
[...]
nei confronti di e dichiarava: CP_1 Parte_1 Parte_2
- l'inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra il sig. e Parte_2
mediante rogito del Notaio Dr. di Civitanova Controparte_2 Persona_1
Marche in data 26 ottobre 2015, repertorio n. 1555, raccolta n. 1077, successivamente trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di FERMO in data 27/10/2015, R.G. n. 7244, R.P.
n. 5209 avente ad oggetto: a) intera proprietà su appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati sito in Comune di Montegranaro in via Monte Amiata distinto al catasto terreni del detto comune con la particella 576 e b) diritti di 4/18 di comproprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva e pertinenziale circostante sito in Comune di Montegranaro in via Elpidiense Nord n. 108 costituito da b1) laboratorio al piano terra distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 18 con la particella 535 sub 1, b2) laboratorio al piano primo distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 18 part 535 sub 2, b3) porzione abitativa disposta su piano secondo e terzo distinta in catasto fabbricati del detto Comune al foglio 18 part. 535 sub 3, b4) garage pertinenziale posto al piano terra distinto al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 18 particella 535 sub 4;
-l'inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra il sig. , Parte_2
e mediante rogito del Notaio Dr. Parte_1 Controparte_2 Persona_1
di Civitanova Marche in data 26 ottobre 2015, repertorio n. 1555, raccolta n. 1077, successivamente trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
Ascoli Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di FERMO in data 27/10/2015, R.G.
n.7245 R.P. n. 5210 (-Seconda Compravendita-) avente ad oggetto: c) diritti complessivi di 14/18 di comproprietà del fabbricato sito in Comune di Montegranaro in via Elpidiense Nord n. 108 composto dai beni meglio sopra descritti ai punti b1), b2)
b3) b4) (lettere c1), c2) c3) c4) della seconda compravendita); d) intera proprietà di fabbricato cielo terra sito in Comune di Montegranaro in via monte Amiata n. 3 composto da: d1) porzione abitativa distinta al catasto fabbricati del detto comune al fg. 5 con la particella 230 sub 4; d2) garage pertinenziale distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 5 con la particella 230 sub 5; e) intera proprietà di due frustoli di terreno destinato a zona “E” agricola senza sovrastanti fabbricati distinti al catasto terreni del detto comune al foglio 5 particelle 239, 237.
- condannava i convenuti , , in Parte_1 Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'Avv. delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge;
-poneva le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello e Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per Parte_2
chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/12/2023, si è costituita in giudizio l'avv. contestando le motivazioni del gravame, per chiedere che … Controparte_1
rinnovate ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze non esaminate dal Giudice di primo grado per assorbimento;
dichiarata l'ammissibilità della nuova produzione dell'Avv.
e di contro l'inammissibilità di quella avversaria;
rinnovata la contestazione CP_1
della CTU;
riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di tardività della costituzione delle convenute, rigettare l'impugnazione proposta dai Signori Parte_2
ed e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di
[...] Parte_1
spese del presente grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/12/2023, si è costituita in giudizio la per chiedere l'accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2 Parte_2
ed e, per l'effetto, “accertata l'assenza dei presupposti di
[...] Parte_1
cui all'art. 2901 c.c., rigettare la domanda dell'Avv. in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In caso di riforma della sentenza di primo grado, condannare in ogni caso l'Avv. alla restituzione delle somme corrisposte, salvo Controparte_1
gravame, dalla in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_2
Con ordinanza del 24/25.01.2025 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per erronea interpretazione dell'art. 2901 c.c. e violazione dell'art. 2697 c.c..
Deduce, a tal fine, che la ragione di credito che legittima l'azione revocatoria non deve rivelarsi prima facie pretestuosa;
che il primo giudice ha fondato l'esistenza di una ragione di credito sulla “copiosa documentazione relativa agli incarichi svolti” e sul
“parziale pagamento”, omettendo di motivare in ordine alle eccezioni di parte convenuta e ai documenti attestanti l'avvenuto saldo del credito dell'avv. MP la quale, peraltro, ha posto a fondamento delle pretese documenti definiti “fatture”, palesemente irregolari e palesemente inattendibili in quanto non corrispondenti alle relative scritture contabili, come rilevato dal tecnico di parte Dott. Persona_2
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà osservare, preliminarmente, che il primo grado del giudizio di accertamento negativo del credito dell'avv. è stato deciso dal Tribunale di CP_1
Fermo con sentenza n. 541/2023 che ha accertato la sussistenza di una ragione di credito, sebbene per un importo inferiore a quello originariamente chiesto in via riconvenzionale della creditrice convenuta, che non può pertanto definirsi prima facie pretestuosa. Ciò detto, non rileva la circostanza che la pronuncia n. 541/2023 non sia definitiva perché fatta oggetto di impugnazione, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito
“litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che anche il credito eventuale, nella detta veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito)
l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione dell'art. 115 cpc.
Deduce, a tal fine, che la questione più rilevante ai fini della decisione riguarda la eccepita esistenza di un fondo patrimoniale gravante sui beni immobili ceduti, riguardo la quale il primo giudice erroneamente dichiara in sentenza: l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi dei regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., gravano sul debitore opponente. (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013) ove sia proposta azione revocatoria gravano sul debitore che intende opporsi alla inefficacia dell'atto; che, invero, l'avv. non ha tempestivamente contestato l'eccepita impignorabilità del fondo per CP_1
estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendosi limitata a sostenere una possibile aggressione dei beni in caso di revoca del fondo per decesso di una delle due parti nelle memorie 183 III termine ed avendo lamentato nella comparsa conclusionale una “scadenza” del fondo per raggiungimento della maggiore età dei figli e, infine, nelle repliche la pignorabilità dei beni poiché l'attività difensiva sarebbe stata compiuta per tutelare il patrimonio familiare dagli attacchi delle controparti;
che pertanto, in applicazione dell'art. 115 c.p.c. la circostanza doveva ritenersi non contestata;
che la predetta questione è dirimente in quanto la presenza del vincolo di impignorabilità del fondo patrimoniale sui beni ceduti è un elemento che esclude la modifica della garanzia, sia qualitativa che quantitativa (eventus damni), ed esclude, altresì,
l'elemento soggettivo, sia del debitore (consilium fraudis) che del terzo (participatio fraudis); che, ammesso e non concesso che dovesse ritersi tempestiva la contestazione sulla impignorabilità dei beni sottoposti a fondo, nella sentenza impugnata il giudice, nel richiamare l'art. 170 c.c., prende come riferimento una sentenza della Cass. Civ. n.
4011/2013 che richiama i principi relativi all'onere della prova gravante in capo al debitore nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. ma non in caso di revocatoria del fondo patrimoniale quale è il presente giudizio;
che, pertanto, essendo esclusivo onere dell'attore avv. dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della CP_1
garanzia patrimoniale, la stessa avrebbe dovuto, una volta contestata tempestivamente la impignorabilità del fondo per caratteristica del credito, eventualmente dimostrare la pignorabilità dei beni gravati da fondo per connessione tra il preteso credito e i bisogni della famiglia e, di conseguenza, la modifica quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale, attraverso l'atto di disposizione, ma tale onere probatorio è rimasto inevaso;
che, inoltre, l'eventus damni è in ogni caso escluso per l'esistenza di un creditore ipotecario;
che, con riferimento alla posizione del creditore chirografario, la giurisprudenza ha altresì stabilito che l'eventus damni va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo;
che, in ragione di ciò, non vi è stata alcuna diminuzione di garanzia e il capo della sentenza ove il giudice sostiene che la valutazione del pregiudizio andrebbe effettuata con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro appare contrastare con il carattere attuale del pregiudizio, che dovrebbe contraddistinguere l'effetto dell'atto revocando;
che, in ultimo, che la sentenza è nulla per omessa e/o insufficiente motivazione poiché, in relazione ai beni elencati dagli odierni appellanti quale patrimonio residuo sufficiente a coprire qualsiasi pretesa, il giudice sostiene che i crediti descritti consentono un pignoramento solo nei limiti di legge e non garantiscono continuità del rapporto lavorativo tra dipendente e terzo, ma nulla decide in ordine alla sufficienza del patrimonio a garantire la copertura di ogni pretesa. Con il terzo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per erronea valutazione dei documenti istruttori e della Ctu.
Deduce, a tal fine, che la CTU, disposta sul presupposto che l'avv. aveva CP_1
eccepito la non congruità del prezzo dell'intero complesso immobiliare venduto, valutava lo stesso in €. 95.250,00; che la congruità del prezzo di vendita, siccome accertata, incide sull'elemento soggettivo, atteso che nell'azione revocatoria sussiste la scientia damni in capo agli acquirenti in presenza di due elementi: l'adeguatezza del prezzo di vendita del bene rispetto a quello di mercato e la presenza di un terzo acquirente competente in materia immobiliare atteso che gli stessi costituiscono una rassicurazione sulla piena correttezza della complessiva operazione di vendita (Corte dei Conti sent. m. 32/2016); che il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi considerazione in ordine alla accertata congruità del prezzo di vendita e la sua conseguenza in relazione all'elemento psicologico sia in capo al preteso debitore che, soprattutto, in capo al terzo.
Con il quarto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza e quindi per insufficienza della stessa.
In particolare nella parte in cui ha ritenuto sussistenti indizi gravi precisi e concordanti della presenza dell'elemento psicologico in capo ad e Parte_1 [...]
atteso che il godimento dei beni compravenduti, come già goduti sotto Parte_2
regime di fondo patrimoniale, non può aver determinato, in capo agli odierni appellanti, una consapevolezza di ledere le ragioni di credito attesa la assenza di qualsiasi modifica rispetto alla precedente situazione;
che manca la prova della pretesa pignorabilità dei beni sottoposti a vincolo e la consapevolezza degli appellanti che l'avv. CP_1
avrebbe potuto aggredire i beni del fondo patrimoniale impignorabile, soprattutto in difetto di qualsiasi attuale azione tesa al recupero del credito in via esecutiva, nonostante la vidimazione della parcella e la possibilità di agire, pur in pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito. Con il quinto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia sempre per omessa e/o insufficiente motivazione.
In particolare nella parte in cui ha fondato l'esistenza della consapevolezza del terzo soltanto sulla qualifica di quale amministratore della società Parte_2
di capitali, nonostante la personalità giuridica di quest'ultima distinta rispetto alle persone dei soci e dell'amministratore, nonché sulla omessa prova di un valido e diverso motivo dell'atto di acquisto, compiendo in tal modo una illegittima inversione dell'onere della prova incombente unicamente in capo alla creditrice la quale, invece, non ha formulato alcuna istanza istruttoria tesa alla dimostrazione del presupposto soggettivo, neppure evincibile dalle produzioni documentali oppure ricollegabile esclusivamente al rapporto parentale;
che il rapporto professionista/clienti era ignoto ai figli e quindi erano sconosciute le relative posizioni debitorie nei confronti dell'avv.
CP_1
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno per ciò respinti.
Va osservato, con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie l'avv. oggi appellata, ha dato prova della CP_1 variazione patrimoniale, consistita appunto nella compravendita del 2015, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio residuo fosse tale da escludere l'eventus damni (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015).
Premesso che l'avv. ha espressamente e tempestivamente contestato (cfr CP_1
prima memoria ex art. 183 co. VI cpc pagg. 2,3 punti 4,5) l'asserita non aggredibilità dei beni compravenduti e l'asserita mancanza di qualsivoglia modifica della consistenza patrimoniale dei coniugi convenuti, osserva la Corte adita che l'eccezione di impignorabilità dei beni sollevata dai convenuti/odierni appellanti è infondata in quanto, essendosi riservati nel rogito del 1991 la proprietà in via esclusiva degli immobili che avevano costituito in fondo patrimoniale ed avendo venduto i medesimi nel 2015, ovvero quando i figli avevano raggiunto la maggiore età ( nato nel Per_3
1974 e nel 1975) altrimenti la compravendita avrebbe dovuto contemplare CP_3
l'autorizzazione del tribunale ordinario del luogo del domicilio dei minori (come espressamente previsto nel rogito del fondo del 1991), hanno venduto detti beni liberi dal peso del ridetto fondo. Deve ritenersi, infatti, che con la vendita i beni siano fuoriusciti dal vincolo del fondo patrimoniale e siano pertanto pignorabili, con conseguente irrilevanza della prova della connessione tra il preteso credito della ed i bisogni della famiglia. Del resto, il fondo è costituito a tutela dell'interesse CP_1
e del bene della famiglia per cui, nel momento in cui i figli sono divenuti maggiorenni ed i relativi beni vengono alienati, è logico che dismettano la funzione a cui erano stati destinati nell'ambito del fondo, la cui permanenza sarebbe peraltro incompatibile con la titolarità della proprietà dei beni in capo alla società acquirente che, benché amministrata da e avente una compagine sociale costituita dai figli Parte_2
dello stesso, ha una personalità giuridica diversa e distinta rispetto alle persone dei soci e dell'amministratore.
Quanto al peso costituito dall'ipoteca legale iscritta nel 2004, va predicata la sua irrilevanza in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ. sez. III, 10/06/2016, n.11892, condivisa da questo Collegio, secondo la quale “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale,
e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.”
Tale pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 27718 del 2005), secondo cui: "Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere "l'eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie ceduti al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione in quello di separazione) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta
l'esazione del suo credito".
Quanto alla prova che i debitori avrebbero dovuto offrire in ordine alla capienza del patrimonio, tale da escludere l'eventus damni, va osservato che la stessa è rimasta inevasa, potendo condividersi la motivazione con cui il primo giudice sostiene che i crediti descritti consentono un pignoramento solo nei limiti di legge e non garantiscono continuità del rapporto lavorativo tra dipendente e terzo. Detta motivazione, infatti, contiene in sé le ragioni per cui il patrimonio residuo non può essere considerato sufficiente e sicuro a garantire la copertura di ogni pretesa creditoria, sia da un punto di vista quantitativo, in quanto il pignoramento sarebbe consentito solo nei limiti di legge e l'accertamento del credito vantato dalla MP è ancora sub judice e potrebbe risultare maggiore rispetto a quanto riconosciuto dalla sentenza di primo grado appellata (Trib. Fermo n. 541/2023), sia da un punto di vista della continuità degli emolumenti indicati a garanzia alla luce degli stretti rapporti di parentela esistenti tra i coniugi appellanti e le società datrici di lavoro.
Con riferimento all'avvenuta sostituzione dei beni con il denaro, varrà ripetere che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ. sez. III, 09/02/2012, n.1896), e ciò, secondo il Collegio scrivente, anche in caso di congruità del prezzo di vendita, prezzo che, peraltro, parte venditrice ha dichiarato nel rogito di aver ricevuto, rilasciandone relativa quietanza liberatoria, ma non v'è prova dell'effettivo pagamento.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi consolidato alla luce delle successive pronunce che sono espressione, in sostanza, del medesimo principio, e che possono trovare applicazione al caso di specie in ragione dei diritti di uso e di abitazione che i coniugi venditori si sono riservati all'atto della compravendita, diritti di minore portata rispetto al diritto di usufrutto sotto il profilo delle facoltà attribuite ai titolari ma comunque incidenti sulla dismissione volontaria e/o coatta dei beni che ne sono oggetto dal punto di vista del loro valore economico.
La vendita della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto comporta una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre la scissione della nuda proprietà dell'immobile rispetto alla titolarità del diritto di usufrutto vitalizio, mantenuta in capo al debitore non rende certamente appetibile l'acquisto del diritto reale di usufrutto in una eventuale vendita forzosa dell'immobile.
Quanto, infine, al requisito soggettivo della scientia damni sia in capo ai venditori che in capo alla società acquirente, derivante nel caso specifico dalla sussistenza del credito della professionista maturato in epoca antecedente l'atto dispositivo, siccome affermato dal primo giudice con motivazione condivisa da questo
Collegio, lo stesso deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Con riferimento, quindi, alla scientia damni accertata in capo ai coniugi appellanti, va osservato che la sola circostanza di aver stipulato il rogito del 2015, ovvero quando avevano già introdotto il giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla
(RG n. 2298/2014), è di per sé sufficiente per ritenere provata la CP_1
consapevolezza di sottrarre gli immobili alle eventuali ragioni creditorie della stessa.
Quanto alla scientia damni in capo alla società acquirente, i vari elementi indiziari, adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva.
La loro rivalutazione, infatti, rende estremamente inverosimile che Parte_2
, quale amministratore della società acquirente, ed i figli del medesimo, quali
[...] soci della stessa, non avessero avuto percezione della situazione debitoria e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Con l'ultimo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in punto di regolamentazione delle spese di lite e di Ctu.
La doglianza è infondata in quanto il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione consente di confermare la gravata pronuncia anche in ordine alle spese di lite del primo grado.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa
(liquidazione tabellare ai valori minimi con esclusione della fase istruttoria tenuto conto dell'attività in concreto espletata), che in caso di azione ex art. 2901 c.c. è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020) (scaglione
52.000/260.000), seguono la soccombenza e vengono poste pertanto a carico di e , nonché a carico della che, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
costituendosi, si è associata ed ha sostenuto le difese degli appellanti, in solido tra loro, in favore dell'avv. CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti dell'avv. e la Parte_2 Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 543/2023, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 05/07/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna , e in solido, a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
rifondere all'avv. le spese di lite del grado che liquida in Controparte_1 complessivi euro 4997,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 04 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu