Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Antinoro, Chiara Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza - pervenuta all'ASP di Palermo in data 29 aprile 2025 e al Comune di Palermo in data 30 aprile 2025 - con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di predisporre un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell'interesse del disabile -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Vista la memoria di parte ricorrente del 20/10/2025 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite;
Vita la memoria dell’ASP del 23/10/2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. ER VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possono essere ripartite secondo il principio della soccombenza virtuale, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00) cadauna, per il totale quindi di € 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se ed in quanto versato, con distrazione in favore dell’avvocato patrocinante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente, Estensore
AE AR US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.