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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2671/2021 R.G. cui è riunita la causa di secondo grado iscritta al n. 2673/2021 RG, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], C.F. elettivamente C.F._1
domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al decreto ingiuntivo notificato;
Appellante nel giudizio 2671/2021RG
E
LA SOCIETÀ p.iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (Na), via Roma n. 25, in persona del legale rapp.te p.t., signora
[...]
, c.f. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Trascente, CP_2 C.F._3
c.f. pec: e Caterina C.F._4 Email_1
Miranda, c.f. , p.iva , pec: C.F._5 P.IVA_2
e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio della Email_2 seconda sito in San US SU (Na), alla via Croce Rossa n. 111, in virtù di mandato in atti;
Appellata nel giudizio 2671/2021RG e nel giudizio n 2673/2021RG
NONCHE'
,nato a [...] il [...] Controparte_3
e residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na) alla Via C.F._6
XXIV Maggio n. 313 presso lo studio dell'Avv. Cristina Serafino, C.F.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al C.F._7
decreto ingiuntivo notificato;
Appellante nel giudizio 2673/2021RG
FATTO E DIRITTO
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 CP_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente
[...]
esecutivo, n. 616/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
640.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di adempimento della scrittura del 29-9-
2016 con cui gli opponenti avevano garantito il pagamento del corrispettivo per forniture di merci effettuate dall'opposta in favore di Controparte_4
In particolare, disconosceva la sottoscrizione apposta in calce Parte_1
alla scrittura privata del 29.9.2016, eccepiva l'insussistenza dell'obbligo fideiussorio a suo carico, l'insussistenza del credito vantato dall'opposta e la mancata preventiva escussione della debitrice principale, Chiedeva, pertanto, la revoca del Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. eccepiva l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti, la Controparte_3
mancata preventiva escussione della debitrice principale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'opposta instando per il rigetto Controparte_1
delle opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione tra i due giudizi, con ordinanza del 2.11.2017 veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per l'intera somma nei confronti di e nei limiti dell'importo di € 140.000,00 nei Parte_1
confronti di . Controparte_3
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata CTU grafologica, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di memorie di replica.
Con sentenza n. 1863/2020, emessa in data 09 dicembre 2020, il Tribunale di Torre
Annunziata così provvedeva: “1) Rigetta le opposizioni e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 616/2017 di questo tribunale. 2) Condanna CP_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di
[...] Parte_1
lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, sulla base di tre motivi:
A.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: manifesta genericità e superficialità decisionale da parte del Giudice di prime cure;
B.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine al parziale adempimento del debitore principale dell'obbligazione di pagamento: manifesta genericità e superficialità decisionale da parte del Giudice di prime cure;
C.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alla mancata preventiva escussione del debitore principale: manifesta genericità, superficialità ed infondatezza del ragionamento decisionale da parte del Giudice di prime cure.
L'appellante chiedeva nel merito di “annullare e riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'inesigibilità del diritto di credito avanzato dalla odierna parte appellante, con la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto;
B.) In ogni caso, condannare l'odierna parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauro correttamente il contraddittorio, si costituiva soltanto l'appellata
[...]
chiedendo: - la riunione degli appelli pendenti avverso la predetta CP_1
sentenza; -dichiarare improcedibile ed inammissibile l'atto di gravame proposto da
-in via gradata, nel merito del giudizio, rigettare l'appello Parte_1
perché infondato in fatti ed in diritto, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza impugnata;
-vinte le spese e le competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Disposta la riunione al giudizio di appello rubricato al n 2671/2012 RG proposto da di quello rubricato al n 2673/2021 RG proposto da Parte_1 CP_3
avverso la medesima sentenza e, tra l'altro, per analoghi motivi di gravame,
[...]
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In corso di giudizio, le parti costituite in entrambi i giudizi riuniti non comparivano all'udienza in presenza del 04.12.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309
c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, la quale veniva sostituita mediante deposito di note scritte ex art 127 ter cpc. Le predette parti non depositavano note scritte per la trattazione di quest'ultima udienza, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte ex art 127 ter cpc e stante l'inerzia delle parti, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omessa comparizione delle parti all'udienza del 04.12.2025 e dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza fissata in data 18.12.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, deve essere ordinata la cancellazione del giudizio riunito dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del relativo processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma
1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal
25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese dei giudizi di appello riuniti, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dei giudizi di appello riuniti, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, 19 dicembre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2671/2021 R.G. cui è riunita la causa di secondo grado iscritta al n. 2673/2021 RG, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], C.F. elettivamente C.F._1
domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al decreto ingiuntivo notificato;
Appellante nel giudizio 2671/2021RG
E
LA SOCIETÀ p.iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (Na), via Roma n. 25, in persona del legale rapp.te p.t., signora
[...]
, c.f. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Trascente, CP_2 C.F._3
c.f. pec: e Caterina C.F._4 Email_1
Miranda, c.f. , p.iva , pec: C.F._5 P.IVA_2
e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio della Email_2 seconda sito in San US SU (Na), alla via Croce Rossa n. 111, in virtù di mandato in atti;
Appellata nel giudizio 2671/2021RG e nel giudizio n 2673/2021RG
NONCHE'
,nato a [...] il [...] Controparte_3
e residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na) alla Via C.F._6
XXIV Maggio n. 313 presso lo studio dell'Avv. Cristina Serafino, C.F.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al C.F._7
decreto ingiuntivo notificato;
Appellante nel giudizio 2673/2021RG
FATTO E DIRITTO
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 CP_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente
[...]
esecutivo, n. 616/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
640.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di adempimento della scrittura del 29-9-
2016 con cui gli opponenti avevano garantito il pagamento del corrispettivo per forniture di merci effettuate dall'opposta in favore di Controparte_4
In particolare, disconosceva la sottoscrizione apposta in calce Parte_1
alla scrittura privata del 29.9.2016, eccepiva l'insussistenza dell'obbligo fideiussorio a suo carico, l'insussistenza del credito vantato dall'opposta e la mancata preventiva escussione della debitrice principale, Chiedeva, pertanto, la revoca del Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. eccepiva l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti, la Controparte_3
mancata preventiva escussione della debitrice principale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'opposta instando per il rigetto Controparte_1
delle opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione tra i due giudizi, con ordinanza del 2.11.2017 veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per l'intera somma nei confronti di e nei limiti dell'importo di € 140.000,00 nei Parte_1
confronti di . Controparte_3
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata CTU grafologica, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di memorie di replica.
Con sentenza n. 1863/2020, emessa in data 09 dicembre 2020, il Tribunale di Torre
Annunziata così provvedeva: “1) Rigetta le opposizioni e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 616/2017 di questo tribunale. 2) Condanna CP_3
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di
[...] Parte_1
lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, sulla base di tre motivi:
A.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: manifesta genericità e superficialità decisionale da parte del Giudice di prime cure;
B.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine al parziale adempimento del debitore principale dell'obbligazione di pagamento: manifesta genericità e superficialità decisionale da parte del Giudice di prime cure;
C.) L'erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alla mancata preventiva escussione del debitore principale: manifesta genericità, superficialità ed infondatezza del ragionamento decisionale da parte del Giudice di prime cure.
L'appellante chiedeva nel merito di “annullare e riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'inesigibilità del diritto di credito avanzato dalla odierna parte appellante, con la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto;
B.) In ogni caso, condannare l'odierna parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauro correttamente il contraddittorio, si costituiva soltanto l'appellata
[...]
chiedendo: - la riunione degli appelli pendenti avverso la predetta CP_1
sentenza; -dichiarare improcedibile ed inammissibile l'atto di gravame proposto da
-in via gradata, nel merito del giudizio, rigettare l'appello Parte_1
perché infondato in fatti ed in diritto, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza impugnata;
-vinte le spese e le competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Disposta la riunione al giudizio di appello rubricato al n 2671/2012 RG proposto da di quello rubricato al n 2673/2021 RG proposto da Parte_1 CP_3
avverso la medesima sentenza e, tra l'altro, per analoghi motivi di gravame,
[...]
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In corso di giudizio, le parti costituite in entrambi i giudizi riuniti non comparivano all'udienza in presenza del 04.12.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309
c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, la quale veniva sostituita mediante deposito di note scritte ex art 127 ter cpc. Le predette parti non depositavano note scritte per la trattazione di quest'ultima udienza, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte ex art 127 ter cpc e stante l'inerzia delle parti, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omessa comparizione delle parti all'udienza del 04.12.2025 e dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza fissata in data 18.12.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, deve essere ordinata la cancellazione del giudizio riunito dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del relativo processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma
1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal
25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese dei giudizi di appello riuniti, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dei giudizi di appello riuniti, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, 19 dicembre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio